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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO RA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3115/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 84/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF061400523 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4001/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_2 srl, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina – Sez. n. 3, n. 84/2024, pronunciata in data 1° dicembre 2023
e depositata in data 15 gennaio 2024, non notificata che ha rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento n. TKF061400523, notificato in data 24 maggio 2023, relativo a Iva, anno 2019 emesso dall'Agenzia delle
Entrate DP di Latina.
L'appellante eccepisce solo le seguenti eccezioni:
1. Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art 14, co. 4, D.Lgs. n. 472 del 1997 – Infondatezza nel merito della pretesa.
2. Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 19, D.P.R. n. 633 del 1972.
L'appellante conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi.
Con memoria ribadisce quanto in atti
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina risponde alle eccezioni e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con avviso di accertamento n. TKF061400523, notificato alla società Ricorrente 1 S.r.l., l'Agenzia delle Entrate contestava:
La responsabilità solidale illimitata della ricorren. 1, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 472/1997, per i debiti tributari della società Società_1 S.r.l., conferente un ramo d'azienda alla stessa ricorren. 1 nel 2019;
La indetraibilità dell'IVA su fatture emesse da Società_1, per presunta consapevolezza della frode fiscale a monte.
L'Ufficio motivava l'accertamento ritenendo che il conferimento del ramo d'azienda, avvenuto tra società riconducibili alla stessa compagine familiare Nomin. 1, costituisse operazione in frode all'erario, finalizzata a sottrarre alla riscossione crediti tributari per circa € 5.600.000, già maturati in capo alla Società_1 S.r.l., successivamente posta in liquidazione e cancellata dal Registro delle Imprese.
La Corte di primo grado di Latina, con sentenza n. 84/2024, rigettava il ricorso di ricorren. 1, confermando integralmente l'accertamento. L'art. 14, comma 4, D.Lgs. 472/1997 stabilisce che “in caso di cessione di azienda compiuta in frode ai crediti tributari, il cessionario risponde solidalmente, senza limiti, dei debiti del cedente”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che la frode sussista quando il trasferimento d'azienda è volto a rendere il patrimonio del cedente inidoneo a soddisfare le pretese dell'Erario, a prescindere dalla forma giuridica (cessione, conferimento o trasformazione).
Nel caso di specie, è pacifico che:
il conferimento da Società_1 a ricorren. 1 sia avvenuto nel 2019 tra società gestite da soggetti appartenenti alla stessa famiglia;
immediatamente dopo il conferimento, la Società_1 sia stata posta in liquidazione e cancellata;
la cedente presentasse debiti tributari per oltre 5,6 milioni di euro, mentre il ramo conferito rappresentava l'unico asset produttivo della società.
Tali circostanze, non contestate nel merito, integrano tutti gli indici oggettivi di frode individuati dalla costante giurisprudenza.
Né può rilevare il modesto valore contabile del ramo conferito, in quanto il parametro decisivo non è il prezzo, ma l'effetto elusivo dell'operazione, che nel caso concreto ha determinato la totale dispersione della garanzia patrimoniale del Fisco.
Pertanto, correttamente l'Ufficio ha applicato l'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 472/1997, affermando la responsabilità solidale illimitata della ricorren. 1 per i debiti della Società_1.
Quanto alla indetraibilità dell'IVA, l'appello è parimenti infondato.
L'appellante non ha fornito prova della propria buona fede né della non conoscibilità della frode.
Ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE n. 114/2022 del 25.5.2023, il diritto alla detrazione deve essere negato anche quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
Nel caso in esame, data la stretta identità soggettiva, gestionale e familiare tra le due società, la ricorren. 1 non poteva non essere consapevole della situazione debitoria e della funzione fraudolenta del conferimento.
Ne consegue che l'indetraibilità dell'IVA è pienamente legittima.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese liquidate in euro 3.880,00 omnicomprensive.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO RA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3115/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 84/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF061400523 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4001/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_2 srl, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina – Sez. n. 3, n. 84/2024, pronunciata in data 1° dicembre 2023
e depositata in data 15 gennaio 2024, non notificata che ha rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento n. TKF061400523, notificato in data 24 maggio 2023, relativo a Iva, anno 2019 emesso dall'Agenzia delle
Entrate DP di Latina.
L'appellante eccepisce solo le seguenti eccezioni:
1. Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art 14, co. 4, D.Lgs. n. 472 del 1997 – Infondatezza nel merito della pretesa.
2. Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 19, D.P.R. n. 633 del 1972.
L'appellante conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi.
Con memoria ribadisce quanto in atti
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina risponde alle eccezioni e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con avviso di accertamento n. TKF061400523, notificato alla società Ricorrente 1 S.r.l., l'Agenzia delle Entrate contestava:
La responsabilità solidale illimitata della ricorren. 1, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 472/1997, per i debiti tributari della società Società_1 S.r.l., conferente un ramo d'azienda alla stessa ricorren. 1 nel 2019;
La indetraibilità dell'IVA su fatture emesse da Società_1, per presunta consapevolezza della frode fiscale a monte.
L'Ufficio motivava l'accertamento ritenendo che il conferimento del ramo d'azienda, avvenuto tra società riconducibili alla stessa compagine familiare Nomin. 1, costituisse operazione in frode all'erario, finalizzata a sottrarre alla riscossione crediti tributari per circa € 5.600.000, già maturati in capo alla Società_1 S.r.l., successivamente posta in liquidazione e cancellata dal Registro delle Imprese.
La Corte di primo grado di Latina, con sentenza n. 84/2024, rigettava il ricorso di ricorren. 1, confermando integralmente l'accertamento. L'art. 14, comma 4, D.Lgs. 472/1997 stabilisce che “in caso di cessione di azienda compiuta in frode ai crediti tributari, il cessionario risponde solidalmente, senza limiti, dei debiti del cedente”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che la frode sussista quando il trasferimento d'azienda è volto a rendere il patrimonio del cedente inidoneo a soddisfare le pretese dell'Erario, a prescindere dalla forma giuridica (cessione, conferimento o trasformazione).
Nel caso di specie, è pacifico che:
il conferimento da Società_1 a ricorren. 1 sia avvenuto nel 2019 tra società gestite da soggetti appartenenti alla stessa famiglia;
immediatamente dopo il conferimento, la Società_1 sia stata posta in liquidazione e cancellata;
la cedente presentasse debiti tributari per oltre 5,6 milioni di euro, mentre il ramo conferito rappresentava l'unico asset produttivo della società.
Tali circostanze, non contestate nel merito, integrano tutti gli indici oggettivi di frode individuati dalla costante giurisprudenza.
Né può rilevare il modesto valore contabile del ramo conferito, in quanto il parametro decisivo non è il prezzo, ma l'effetto elusivo dell'operazione, che nel caso concreto ha determinato la totale dispersione della garanzia patrimoniale del Fisco.
Pertanto, correttamente l'Ufficio ha applicato l'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 472/1997, affermando la responsabilità solidale illimitata della ricorren. 1 per i debiti della Società_1.
Quanto alla indetraibilità dell'IVA, l'appello è parimenti infondato.
L'appellante non ha fornito prova della propria buona fede né della non conoscibilità della frode.
Ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE n. 114/2022 del 25.5.2023, il diritto alla detrazione deve essere negato anche quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
Nel caso in esame, data la stretta identità soggettiva, gestionale e familiare tra le due società, la ricorren. 1 non poteva non essere consapevole della situazione debitoria e della funzione fraudolenta del conferimento.
Ne consegue che l'indetraibilità dell'IVA è pienamente legittima.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese liquidate in euro 3.880,00 omnicomprensive.