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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 694/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 27/06/2024 da
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...]
Dei Girasoli n. 37, C.F.: E , nato ad CodiceFiscale_1 Parte_2
Ascoli Piceno il 12/10/1980 ed ivi residente in [...], C.F.:
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annagrazia Di C.F._2
Nicola del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 13/05/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 25/06/2011 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli
Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati i figli , il 18/04/2013, Persona_1
il 26/02/2017, il 24/10/2019; Persona_2 Persona_3
- nel tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta a deteriorarsi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- di fatto i coniugi vivono già da qualche tempo in residenze separate e non hanno più ripreso le reciproche frequentazioni;
essi hanno risolto le questioni patrimoniali che si presentavano per la divisione dei beni comuni e la permanenza di uno di essi in quella che fu la casa familiare e precisamente:
• Le parti sono economicamente autosufficienti;
• La sig.ra resterà nella casa coniugale di sua proprietà essendo stata Parte_1
acquistata prima del matrimonio, unitamente ai figli sita in Via dei Girasoli n.
37 ad Ascoli Piceno e continuerà a pagare il relativo mutuo;
• La casa al mare acquistata dopo il matrimonio ed intestata ad entrambi i coniugi, sita nel Comune di Martinsicuro Località Villarosa, Lungomare Europa, 236, identificata al Catasto Urbano del predetto Comune alla particella n. 210 foglio
26 sub 54 sita alò piano secondo e costituita da vani tre oltre servizi, resterà nella piena disponibilità della sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2
provvederà a cedere la sua quota del 50% alla moglie entro mesi sei dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La sig.ra si accollerà il mutuo per intero liberando il marito;
Parte_1 • Quanto alla gestione di figli, essi saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la casa coniugale con la mamma, il papà vedrà e terrà con sé i figli dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera alle ore 21 a settimane alterne e due pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì e il mercoledì sempre a settimane alterne in base ai turni di lavoro del sig. ed in Parte_2
ogni caso compatibilmente alle attività extrascolastiche dei figli.
Per le festività (Natale, capodanno, epifania, 25 aprile, primo maggio, Pasqua, 2 giugno, ferragosto), i figli resteranno con ciascun genitore una festività alternata sempre ad anni alterni.
Per le vacanze estive i figli resteranno con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi. Il papà comunicherà alla mamma entro il 15 giugno la data delle sue ferie con i figli. Ciascuno dei genitori potrà comunque vedere i figli anche durante il periodo di vacanza che gli stessi trascorrono con l'altro genitore.
• Il sig. verserà alla sig.ra il giorno 2 di ogni mese, sul di Parte_2 Parte_1
lei conto corrente acceso presso la Banca BPER sede di Ascoli Piceno, Viale
Indipendenza, 42, IBAN: [...] la somma di €
600,00 mensili rivalutabili in base agli indici ISTAT a far data dal mese di Luglio
2025, inoltre le spese straordinarie saranno ripartite al 50% seguendo il prospetto del Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Ascoli Piceno di cui hanno preso visione entrambi i coniugi che ne sono già in possesso;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle condizioni di cui in premessa e sopra indicate.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione, con spese processuali a carico solidale delle parti. Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 27/11/2024 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 4/12/2024, il Tribunale omologava la separazione consensuale fra i coniugi alle condizioni come sopra concordate e disponeva, come da separata ordinanza, rimettersi la causa sul ruolo del magistrato relatore per l'udienza dell'11/06/2025 per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio, pure proposta dalle parti.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale, dott. Luigi Cirillo, ad altro
Ufficio giudiziario, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita de Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, nonché il parere del P.M. in sede, a detta udienza la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al
Collegio sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio, analoghe a quelle della separazione, stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 25/06/2011 ad Ascoli Piceno alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2011 atto n. 50 parte 2 Serie A Ufficio 1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/6/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 694/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 27/06/2024 da
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...]
Dei Girasoli n. 37, C.F.: E , nato ad CodiceFiscale_1 Parte_2
Ascoli Piceno il 12/10/1980 ed ivi residente in [...], C.F.:
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annagrazia Di C.F._2
Nicola del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 13/05/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 25/06/2011 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli
Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati i figli , il 18/04/2013, Persona_1
il 26/02/2017, il 24/10/2019; Persona_2 Persona_3
- nel tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta a deteriorarsi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- di fatto i coniugi vivono già da qualche tempo in residenze separate e non hanno più ripreso le reciproche frequentazioni;
essi hanno risolto le questioni patrimoniali che si presentavano per la divisione dei beni comuni e la permanenza di uno di essi in quella che fu la casa familiare e precisamente:
• Le parti sono economicamente autosufficienti;
• La sig.ra resterà nella casa coniugale di sua proprietà essendo stata Parte_1
acquistata prima del matrimonio, unitamente ai figli sita in Via dei Girasoli n.
37 ad Ascoli Piceno e continuerà a pagare il relativo mutuo;
• La casa al mare acquistata dopo il matrimonio ed intestata ad entrambi i coniugi, sita nel Comune di Martinsicuro Località Villarosa, Lungomare Europa, 236, identificata al Catasto Urbano del predetto Comune alla particella n. 210 foglio
26 sub 54 sita alò piano secondo e costituita da vani tre oltre servizi, resterà nella piena disponibilità della sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2
provvederà a cedere la sua quota del 50% alla moglie entro mesi sei dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La sig.ra si accollerà il mutuo per intero liberando il marito;
Parte_1 • Quanto alla gestione di figli, essi saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la casa coniugale con la mamma, il papà vedrà e terrà con sé i figli dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera alle ore 21 a settimane alterne e due pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì e il mercoledì sempre a settimane alterne in base ai turni di lavoro del sig. ed in Parte_2
ogni caso compatibilmente alle attività extrascolastiche dei figli.
Per le festività (Natale, capodanno, epifania, 25 aprile, primo maggio, Pasqua, 2 giugno, ferragosto), i figli resteranno con ciascun genitore una festività alternata sempre ad anni alterni.
Per le vacanze estive i figli resteranno con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi. Il papà comunicherà alla mamma entro il 15 giugno la data delle sue ferie con i figli. Ciascuno dei genitori potrà comunque vedere i figli anche durante il periodo di vacanza che gli stessi trascorrono con l'altro genitore.
• Il sig. verserà alla sig.ra il giorno 2 di ogni mese, sul di Parte_2 Parte_1
lei conto corrente acceso presso la Banca BPER sede di Ascoli Piceno, Viale
Indipendenza, 42, IBAN: [...] la somma di €
600,00 mensili rivalutabili in base agli indici ISTAT a far data dal mese di Luglio
2025, inoltre le spese straordinarie saranno ripartite al 50% seguendo il prospetto del Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Ascoli Piceno di cui hanno preso visione entrambi i coniugi che ne sono già in possesso;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle condizioni di cui in premessa e sopra indicate.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione, con spese processuali a carico solidale delle parti. Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 27/11/2024 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 4/12/2024, il Tribunale omologava la separazione consensuale fra i coniugi alle condizioni come sopra concordate e disponeva, come da separata ordinanza, rimettersi la causa sul ruolo del magistrato relatore per l'udienza dell'11/06/2025 per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio, pure proposta dalle parti.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale, dott. Luigi Cirillo, ad altro
Ufficio giudiziario, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita de Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, nonché il parere del P.M. in sede, a detta udienza la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al
Collegio sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio, analoghe a quelle della separazione, stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 25/06/2011 ad Ascoli Piceno alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2011 atto n. 50 parte 2 Serie A Ufficio 1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/6/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi