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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Oggi 17 luglio 2025 sono comparsi per l'appellante l'avv. Papino in sost. avv. Castioni, per l'appellata l'avv. Maci in sost. avv. D'Angelo.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 18:15
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3554/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CASTIONI MATTEO Parte_1 P.IVA_1
appellante contro
NELLA SUA QUALITÀ DI MANDATARIA Controparte_1
CON RAPPRESENTANZA DI (c.f. ), con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
D'ANGELO SALVATORE appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.1.22, ritualmente notificato, , rappresentata dalla Controparte_2
mandataria , conveniva avanti al Giudice di Pace di Venezia Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 250,00 quale Controparte_3
compensazione pecuniaria ex artt.
6-7 Reg. CE n. 261/04 per il ritardo del volo in data 30.11.21 n.
FR6831 da Venezia a Napoli.
si costituiva ritualmente in giudizio deducendo che la citazione non era stata preceduta Parte_1
pagina 2 di 6 da alcuna richiesta stragiudiziale, in violazione delle condizioni contrattuali e degli obblighi di buona fede, e che la Compagnia, ricevuta la notifica dell'atto giudiziario, aveva immediatamente provveduto, dopo l'istruttoria, a corrispondere l'importo richiesto prima dell'iscrizione della causa a ruolo.
Concludeva, pertanto, affinché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese o in subordine con integrale compensazione.
Con sentenza n. 382/24, depositata il 24.1.24, il Giudice di Pace di Venezia, in accoglimento della domanda attorea, condannava al pagamento della somma di € 250,00, oltre ad interessi Parte_1
legali dalla domanda giudiziale ed alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Con atto di citazione del 23.2.24, ritualmente notificato, proponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la suindicata sentenza deducendo, a motivi, i) l'erronea condanna della Compagnia al pagamento della compensazione pecuniaria laddove tale somma risultava già versata all'attrice prima dell'iscrizione della causa a ruolo con conseguente cessazione della materia del contendere;
ii)
l'erronea condanna alle spese a carico della Compagnia nonostante la domanda giudiziale non fosse stata preceduta da alcuna richiesta stragiudiziale;
iii) l'immotivata applicazione dei massimi tariffari nella liquidazione delle spese.
Concludeva, pertanto, l'appellante affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di primo grado o in subordine riduzione dei compensi ai minimi, e condanna dell'appellata alla restituzione di quanto versato dalla
Compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado.
Nella contumacia dell'appellata la causa era rinviata, per la discussione, all'udienza del 10.4.25.
Con comparsa del 4.4.25 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame o, Controparte_1
qualora dichiarata la cessazione della materia del contendere, la conferma della condanna a carico della
Compagnia delle spese di primo grado.
L'appellata ha dedotto, in particolare, che l'atto di citazione era stato preceduto da diffida stragiudiziale rimasta senza esito onde doveva ritenersi giustificata la condanna della Compagnia alla rifusione delle spese di lite;
che la condanna alle spese doveva, comunque, ritenersi fondata in considerazione degli oneri di assistenza stragiudiziale sostenuti dalla parte;
che le condizioni contrattuali che fanno obbligo al passeggero di esperire formale reclamo prima di adire l'autorità giudiziaria, la cui applicazione era pagina 3 di 6 invocata dall'appellante, hanno natura vessatoria.
La causa è stata aggiornata, per la discussione, all'udienza del 17.7.25, al fine di consentire all'appellante di controdedurre in ordine alla tardiva costituzione avversaria.
L'appello è fondato.
Non è contestato, né lo era in primo grado, che abbia pagato la somma di € 250,00 Parte_1
(implicitamente riconoscendo la propria responsabilità) dopo la notifica della citazione e prima dell'iscrizione della causa a ruolo.
Tale fatto incontroverso non è stato considerato dal primo Giudice, il quale, per converso, ha erroneamente ritenuto che la convenuta “si è costituita in giudizio, contestando gli assunti attorei e ritenendosi esente da qualsivoglia responsabilità” (sentenza impugnata, pag. 2).
Il pagamento della somma pretesa dopo l'instaurazione della causa determina, come correttamente ritenuto dall'appellante, la cessazione della materia del contendere e la necessità di statuire sulle spese in ragione della soccombenza c.d. virtuale.
Su tale ultimo punto l'appellante chiede che le spese di primo grado siano interamente compensate atteso che l'atto di citazione non era stato preceduto da alcuna richiesta stragiudiziale, in violazione delle norme contrattuali e comunque dei canoni di correttezza e buona fede.
Consta agli atti che la domanda giudiziale avanti al Giudice di Pace era stata preceduta da diffida stragiudiziale con la quale la mandataria del passeggero chiedeva alla Compagnia il pagamento della somma di € 250,00, a titolo di compensazione pecuniaria, oltre al rimborso della spesa per l'intervento legale (documento indicato alla lettera l) nel fascicolo di primo grado prodotto dall'odierna appellata).
La Compagnia contesta di aver ricevuto tale diffida, il cui invio tramite pec non sarebbe sufficientemente comprovato, nell'assunto difensivo, senza la produzione dei files, in formato eml, delle ricevute di accettazione e consegna.
Si osserva in ogni caso che tale diffida, laddove effettivamente inviata, precede di soli 6 giorni la notifica dell'atto di citazione, un intervallo di tempo che può ragionevolmente reputarsi insufficiente, considerate le dimensioni della Compagnia e la necessità di effettuare le dovute verifiche per mezzo dei competenti uffici, per consentire all'odierna appellante di valutare la fondatezza della richiesta e, eventualmente, pagare la somma pretesa evitando il contenzioso giudiziario.
pagina 4 di 6 Dunque, al di là della valutazione in ordine alla natura vessatoria delle condizioni contrattuali laddove prevedono, all'art. 15.2, che il passeggero debba presentare un reclamo a ed attendere 14 Pt_1
giorni per la risposta prima di intraprendere ulteriori iniziative, la notifica della citazione a soli 6 giorni dall'invio della diffida appare, effettivamente, condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza che devono presiedere ogni rapporto contrattuale.
Onde appare congrua la compensazione delle spese di primo grado richiesta dall'appellante.
Né potrebbe ritenersi, come assume l'appellata, che la condanna alle spese debba comunque ritenersi giustificata in considerazione dei costi (necessari) sostenuti dalla parte per l'assistenza stragiudiziale, atteso che il petitum dell'atto di citazione ha ad oggetto esclusivamente la somma di € 250,00 per compensazione pecuniaria, oltre interessi e spese di causa, senza alcun riferimento alle spese asseritamente sostenute per l'intervento stragiudiziale che, come precisato in giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. n. 25939/23), configurano un danno emergente onde vanno espressamente richieste.
Il motivo di appello sub iii) è assorbito.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, considerata la non complessità della controversia.
Alcuna pronuncia restitutoria può essere emessa nei confronti dell'odierna appellata, non avendo l'appellante fornito prova documentale di aver effettuato pagamenti in esecuzione della sentenza di primo grado.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del primo grado di giudizio
- condanna l'appellata alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell'appellante, che si liquidano in € 332,00 per compensi, € 64,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge pagina 5 di 6 Venezia, 17/07/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale
Venezia, 17 luglio 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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