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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/07/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 836/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 836/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 3 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Portafoglio Marialuisa per il resistente l'avv. Tommaso Roccabella in sostituzione dell'avv. Benucci Daniela
E' altresì presente il CTU dott. il quale interrogato sul punto, chiarisce che Persona_1
l'esposizione da parte del ricorrente ad inquinamento acustico per attività lavorativa ha contribuito a una riduzione all'integrità psico fisica nella misura del 2%, considerando le patologie di interesse otologico di origine non lavorativa associate che contribuiscono ulteriormente alla riduzione della capacità uditiva del ricorrente.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott. Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 836/2024 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORTAFOGLIO MARIALUISA
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_1
MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle Parte_1 CP_1 prestazioni previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore all' 16% per la malattia professionale “Ipoacusia da rumore” denunciata in data 16.12.2021, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura del 19% (tendinopatia delle spalle bilaterale, epicondilite sinistra e spondilodiscopatia del rachide lombare) per un danno complessivo non inferiore al
26%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: dal 1976 è stato imbarcato su navi mercantili adibite al trasporto di merci varie in qualità d: mozzo, marinaio, addetto alla gestione e manutenzione delle macchine, dei generatori, del motore, della coperta, fino a ricoprire, dal 2004 in poi, il ruolo di comandante;
durante la carriera ha svolto attività di picchettaggio, raschiaggio e coloratura/pitturazione delle navi a bordo e fuori bordo, rifornimento di gasolio/fuel, di materiale per la manutenzione della nave, rifornimento di bombole di gas, di viveri, di motori per pompe, bielle ed altre attrezzature;
attività di gestione e manutenzione delle macchine della nave, controllo e riparazione di strutture metalliche;
si è altresì occupato della preparazione delle pompe di carico, scarico e zavorra;
durante lo svolgimento di tale attività, il ricorrente entrava nel locale pompa per poi occuparsi dell'apertura delle rispettive valvole e dell'avviamento delle predette pompe, senza cuffie o altri dispositivi DPI;
la struttura delle imbarcazioni,
1 essendo in metallo, produceva vibrazioni e un rumore di sottofondo continuo dovuto ai motori, ai generatori ed alle pompe;
le vibrazioni ed il rumore prodotti dall'imbarcazione si percepivano anche durante le ore notturne e di riposo essendo gli alloggi in prossimità del motore e dei generatori. Il ricorrente svolgeva anche attività di controllo e riparazione di strutture metalliche (tubazioni, valvole, parti del motore), introducendosi nel carter del motore
(anche acceso) per il montaggio di componenti, oppure per la riparazione di bielle. Tali attività erano svolte manualmente in ambienti angusti.
3.Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso) e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Il CTU ha accertato che: << Il sig. ha riferito di non aver contratto patologie di interesse Parte_1
ORL che possono aver determinato ipoacusia e di essere stato esposto, per causa lavorativa ad inquinamento acusitico. • Il sig. è affetto da ipoacusia bilaterale, percettiva sinistra di tipo misto a destra, Parte_1 non simmetrica. • Il sig. ha lavorato dal giugno 1976 al febbraio 2004 come marittimo che nel Parte_1 tempo ha eseguito varie mansioni (mozzo, G. di macchina G di coperta, marinaio), nel corso dei quali è stato potenzialmente esposto ad inquinamento acustico otolesivo, in assenza di appositi DPI. Dal 2004 comandante con esclusione di esposizione a rumore otolesivo. • Dall'anamnesi personale e lavorativa del ricorrente, potrebbe risultare un nesso causale o quanto meno concausale tra la malattia (ipoacusia) riscontrata e la mansione svolta, fino al 2004, in assenza di documentazione in atti efficace nell'attestazione del rischio patito, in termini qualitativi e quantitativi. • Il progressivo aggravamento dell'ipoacusia del ricorrente, evidenziato negli anni dagli esami audiometrici eseguiti, con l'evidenza di una ipoacusia destra che non presenta caratteristiche tipiche di una sordità da rumore, anche in assenza di un' esposizione a rumore potenzialmente lesivo dal 2004, conferma la comorbidità di patologie otologiche a carico del ricorrente, responsabili del progressivo deterioramento della capacità uditiva, ed indipendenti dall'esposizione ad inquinamento acustico. Per la valutazione delle ipoacusie intermedie è stata adottata la tabella elaborata da Marello nella quale sono prese in considerazione cinque frequenze: 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz. Dato che il sig. ha interrotto l'attività lavorativa Parte_1 che lo ha esposto a rumore otolesivo nel 2004, ritengo di poter utilizzare per la valutazione del danno da rumore
l'audiometria presentata, eseguita nel giugno 2009, con le opportune correzioni circa le caratteristiche del tracciato audiometrico, sulla base di quanto espresso in precedenza. A tal riguardo ricordo quanto segue: soglie uditive superiori a 60 dB sono sempre legate a concause e che dopo dieci anni di esposizione continua sono poco probabili gli aggravamenti poiché in quel periodo di tempo tutte le cellule sensibili al danno da rumore sarebbero morte. Riguardo i postumi uditivi rilevati, sono suscettibili, di una valutazione del danno in base alla
Tabella di cui all'allegato del decreto ministeriale 12 luglio 2000, con le opportune correzioni in relazione
2 alle precedenti osservazioni, con una riduzione dell'integrità psicofisica nella misura del 2% (due per cento)>>.
6.1 Chiamato a precisare le proprie conclusioni in punto di nesso causale, l'ausiliario ha precisato che l'esposizione da parte del ricorrente ad inquinamento acustico per attività lavorativa ha causalmente contribuito a una riduzione all'integrità psico fisica nella misura del 2%, considerando le patologie di interesse otologico di origine non lavorativa associate che contribuiscono ulteriormente alla riduzione della capacità uditiva del ricorrente
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 21% dalla domanda amministrativa del
16.12.2021 oltre accessori di legge.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di istruttoria orale.
9. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “Ipoacusia da rumore” denunciata da
[...]
in data 16.12.2021 con danno biologico pari al 2%; Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di della maggiore rendita art 13 d. lgs 38/2000 in CP_1 Parte_1 ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 21% dalla domanda amministrativa del 16.12.2021, oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 3500,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto CP_1
Livorno, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 836/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 3 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Portafoglio Marialuisa per il resistente l'avv. Tommaso Roccabella in sostituzione dell'avv. Benucci Daniela
E' altresì presente il CTU dott. il quale interrogato sul punto, chiarisce che Persona_1
l'esposizione da parte del ricorrente ad inquinamento acustico per attività lavorativa ha contribuito a una riduzione all'integrità psico fisica nella misura del 2%, considerando le patologie di interesse otologico di origine non lavorativa associate che contribuiscono ulteriormente alla riduzione della capacità uditiva del ricorrente.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott. Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 836/2024 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORTAFOGLIO MARIALUISA
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_1
MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle Parte_1 CP_1 prestazioni previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore all' 16% per la malattia professionale “Ipoacusia da rumore” denunciata in data 16.12.2021, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura del 19% (tendinopatia delle spalle bilaterale, epicondilite sinistra e spondilodiscopatia del rachide lombare) per un danno complessivo non inferiore al
26%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: dal 1976 è stato imbarcato su navi mercantili adibite al trasporto di merci varie in qualità d: mozzo, marinaio, addetto alla gestione e manutenzione delle macchine, dei generatori, del motore, della coperta, fino a ricoprire, dal 2004 in poi, il ruolo di comandante;
durante la carriera ha svolto attività di picchettaggio, raschiaggio e coloratura/pitturazione delle navi a bordo e fuori bordo, rifornimento di gasolio/fuel, di materiale per la manutenzione della nave, rifornimento di bombole di gas, di viveri, di motori per pompe, bielle ed altre attrezzature;
attività di gestione e manutenzione delle macchine della nave, controllo e riparazione di strutture metalliche;
si è altresì occupato della preparazione delle pompe di carico, scarico e zavorra;
durante lo svolgimento di tale attività, il ricorrente entrava nel locale pompa per poi occuparsi dell'apertura delle rispettive valvole e dell'avviamento delle predette pompe, senza cuffie o altri dispositivi DPI;
la struttura delle imbarcazioni,
1 essendo in metallo, produceva vibrazioni e un rumore di sottofondo continuo dovuto ai motori, ai generatori ed alle pompe;
le vibrazioni ed il rumore prodotti dall'imbarcazione si percepivano anche durante le ore notturne e di riposo essendo gli alloggi in prossimità del motore e dei generatori. Il ricorrente svolgeva anche attività di controllo e riparazione di strutture metalliche (tubazioni, valvole, parti del motore), introducendosi nel carter del motore
(anche acceso) per il montaggio di componenti, oppure per la riparazione di bielle. Tali attività erano svolte manualmente in ambienti angusti.
3.Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso) e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Il CTU ha accertato che: << Il sig. ha riferito di non aver contratto patologie di interesse Parte_1
ORL che possono aver determinato ipoacusia e di essere stato esposto, per causa lavorativa ad inquinamento acusitico. • Il sig. è affetto da ipoacusia bilaterale, percettiva sinistra di tipo misto a destra, Parte_1 non simmetrica. • Il sig. ha lavorato dal giugno 1976 al febbraio 2004 come marittimo che nel Parte_1 tempo ha eseguito varie mansioni (mozzo, G. di macchina G di coperta, marinaio), nel corso dei quali è stato potenzialmente esposto ad inquinamento acustico otolesivo, in assenza di appositi DPI. Dal 2004 comandante con esclusione di esposizione a rumore otolesivo. • Dall'anamnesi personale e lavorativa del ricorrente, potrebbe risultare un nesso causale o quanto meno concausale tra la malattia (ipoacusia) riscontrata e la mansione svolta, fino al 2004, in assenza di documentazione in atti efficace nell'attestazione del rischio patito, in termini qualitativi e quantitativi. • Il progressivo aggravamento dell'ipoacusia del ricorrente, evidenziato negli anni dagli esami audiometrici eseguiti, con l'evidenza di una ipoacusia destra che non presenta caratteristiche tipiche di una sordità da rumore, anche in assenza di un' esposizione a rumore potenzialmente lesivo dal 2004, conferma la comorbidità di patologie otologiche a carico del ricorrente, responsabili del progressivo deterioramento della capacità uditiva, ed indipendenti dall'esposizione ad inquinamento acustico. Per la valutazione delle ipoacusie intermedie è stata adottata la tabella elaborata da Marello nella quale sono prese in considerazione cinque frequenze: 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz. Dato che il sig. ha interrotto l'attività lavorativa Parte_1 che lo ha esposto a rumore otolesivo nel 2004, ritengo di poter utilizzare per la valutazione del danno da rumore
l'audiometria presentata, eseguita nel giugno 2009, con le opportune correzioni circa le caratteristiche del tracciato audiometrico, sulla base di quanto espresso in precedenza. A tal riguardo ricordo quanto segue: soglie uditive superiori a 60 dB sono sempre legate a concause e che dopo dieci anni di esposizione continua sono poco probabili gli aggravamenti poiché in quel periodo di tempo tutte le cellule sensibili al danno da rumore sarebbero morte. Riguardo i postumi uditivi rilevati, sono suscettibili, di una valutazione del danno in base alla
Tabella di cui all'allegato del decreto ministeriale 12 luglio 2000, con le opportune correzioni in relazione
2 alle precedenti osservazioni, con una riduzione dell'integrità psicofisica nella misura del 2% (due per cento)>>.
6.1 Chiamato a precisare le proprie conclusioni in punto di nesso causale, l'ausiliario ha precisato che l'esposizione da parte del ricorrente ad inquinamento acustico per attività lavorativa ha causalmente contribuito a una riduzione all'integrità psico fisica nella misura del 2%, considerando le patologie di interesse otologico di origine non lavorativa associate che contribuiscono ulteriormente alla riduzione della capacità uditiva del ricorrente
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 21% dalla domanda amministrativa del
16.12.2021 oltre accessori di legge.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di istruttoria orale.
9. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “Ipoacusia da rumore” denunciata da
[...]
in data 16.12.2021 con danno biologico pari al 2%; Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di della maggiore rendita art 13 d. lgs 38/2000 in CP_1 Parte_1 ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 21% dalla domanda amministrativa del 16.12.2021, oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 3500,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto CP_1
Livorno, 3 luglio 2025
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