Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1797/2021 R.G. promossa da
(cf: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cf: ), rappresentati e difesi, per Parte_2 CodiceFiscale_2
procura su foglio separato allegato in atti, dall'avv. Roberto Li Mura, presso il cui studio in Catania sono elettivamente domiciliati;
appellanti contro cf: , in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura generale in atti, dall'avv. Giuseppe Grasso, presso il cui studio in Acireale è elettivamente domiciliata;
appellata e appellante incidentale
All'udienza collegiale dell'11 ottobre 2024 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 3397/2019 il Tribunale di Catania intimava ad CP_1
il pagamento, in favore di e ,
[...] Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di €. 61.473,58 (euro 30.736,79 ciascuno), oltre interessi legali e spese, a titolo di quota ereditaria loro assegnata in sede di divisione giudiziale su un deposito a risparmio e tre buoni fruttiferi accesi da presso Controparte_2
l'istituto di credito.
Con atto di citazione notificato il 26.7.2019 si opponeva al suddetto CP_1
decreto ingiuntivo, esponendo che il relitto mobiliare di presso Controparte_2
essa banca opponente, accertato in sede di divisione giudiziale, era di €. 49.884,32; che, a seguito della divisione ereditaria, gli attori in via monitoria potevano tuttavia domandarne la restituzione nei limiti delle rispettive quote ereditarie;
che a ciascuno competeva pertanto - alla stregua dell'ordinanza di divisione ex art. 757 c.c., e tenuto conto della liquidazione in loro favore delle spese del giudizio di divisione - il 29,67 per cento delle somme e dei titoli depositati dalla de cuius presso pari a CP_1
€.14.800,00 ciascuno, oltre interessi, somma inferiore a quella intimata.
All'udienza del 21.7.2020 versava a e CP_1 Parte_1 [...]
, a mezzo assegno circolare, l'importo non contestato di €. 15.045,24 Parte_2
ciascuno comprensivi di interessi legali), accettati dagli opposti senza rinuncia alla domanda originaria.
Con sentenza del 5.5.2021 il tribunale premetteva che i coeredi attori, a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria, erano divenuti titolari esclusivi delle somme loro assegnate in sede di divisione, cosicché potevano pretendere dal debitore l'adempimento dell'obbligazione divisa sino ad integrale soddisfacimento della loro rispettiva quota;
indi evidenziava che era tenuta a rispondere nei confronti CP_1
degli opposti sino alla somma di cui era “ad oggi” depositaria, ossia (al netto degli importi corrisposti a ciascuno di essi nel corso del giudizio) €. 19.733,84; che gli opposti erano quindi legittimati, pro quota, a richiedere il pagamento delle somme giacenti presso nei limiti dell'importo di €. 9.866,92 ciascuno. CP_1 3
Sicchè il tribunale revocava l'opposto decreto ingiuntivo;
condannava CP_1
al pagamento in favore di e
[...] Parte_1 Parte_2
della somma, per ciascuno, di euro 9.866,92, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
compensava le spese di lite tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
In esecuzione della suddetta sentenza, il 21 settembre 2021 versava agli CP_1
attori in via monitoria ulteriori €. 10.072,81 ciascuno per capitale ed interessi.
Appellavano la sentenza e , con Parte_1 Parte_2
atto notificato il 6.12.2021, cui resisteva la quale, a sua volta, Controparte_1
proponeva appello incidentale.
Posta in decisione, al maturare dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione gli appellanti principali lamentano l'erronea determinazione, da parte del primo giudice, delle somme in deposito di
Deducono - qui in estrema sintesi - che il tribunale non ha tenuto conto CP_1
dell'incidenza, sulle somme in deposito, degli interessi convenzionali fissi maturati sui buoni fruttiferi, pari: a) al 3,5 % annuale, per anni 18 (dal 2003 al 2020) quanto al buono fruttifero n. 8107182 acceso il 21.6.2000; b) al 3,5 % annuale, per anni 17
(dal 2004 al 2020) quanto al buono fruttifero n. 8108363 acceso il 27.9.2021; c) all'1,50% annuale per 15 anni (dal 2006 al 2020) quanto al buono fruttifero n.
10162143, acceso il 21.11.2003.
Le somme maturate a titolo di interessi, sommate al saldo indicato da CP_1
per ciascun buono fruttifero, nonché al saldo indicato da del deposito a CP_1
risparmio n. 8024261 acceso il 26.1.1994, determinano un saldo complessivo delle somme depositate presso l'istituto, alla data di definizione del giudizio di primo grado, pari, quantomeno ad euro 71.894,24. Detto importo avrebbe dovuto CP_1
corrisponderlo per intero agli appellanti in misura di ½ ciascuno, per euro 35.947,12.
Avendo ciascuno di essi ricevuto in pagamento in data 20.7.2020 €. 15.045,24 e in data 21.9.2021 €. 10.072,67 (in esecuzione spontanea della sentenza impugnata), resterebbero creditori della differenza. 4
Con un secondo motivo, gli appellanti censurano la compensazione delle spese da parte del tribunale, assumendo che, in ogni caso, la rideterminazione in pejus dell'importo dovuto a seguito dell'ingiunzione non può parificarsi a soccombenza.
con unico motivo di impugnazione, appella a sua volta la sentenza per CP_1
aver assegnato per l'intero agli opposti le somme di cui la banca è ancora depositaria, rigettando, così, implicitamente l'obbligo giuridico di adottare un sistema proporzionale di escussione, presso i depositari dei relitti mobiliari, nei limiti delle quote ereditarie risultanti dall'ordinanza di divisione.
2.) Il primo motivo di appello principale è infondato.
Gli interessi convenzionali fissi maturati sui buoni fruttiferi sono dovuti solo sino alla loro scadenza;
era onere degli odierni appellanti - attori sostanziali - dimostrare la data di scadenza degli stessi;
d'altra parte, nella raccomandata indirizzata da alla procedura di divisione giudiziale della eredità di CP_1 Persona_1
datata 5.5.2011, allegata in primo grado dagli odierni appellanti, risulta che i buoni fruttiferi avessero, ciascuno, una durata di 24 mesi, con scadenza, rispettivamente, al
21.6.2002 (buono fruttifero n. 8107182 acceso il 21.6.2000), al 27.9.2003 (buono fruttifero n. 8108363 acceso il 27.9.2021) ed al 21.11.2005 (buono fruttifero n.
10162143, acceso il 21.11.2003).
Sicchè risulta infondata la pretesa degli appellanti agli interessi convenzionali
(quali sopra specificati) in relazione agli anni successivi alla data di rispettiva scadenza.
Piuttosto, agli appellanti spettano gli interessi legali, ma solo dalla data di costituzione in mora, ossia dalla lettera del 12 marzo 2015, allorquando essi, a mezzo del procuratore, hanno rappresentato alla banca depositaria l'intervenuta ordinanza divisoria del tribunale, che avrebbe consentito e al tempo stesso imposto ad CP_1
di liquidare loro immediatamente le quote di rispettiva spettanza.
2.) L'appello incidentale è viceversa fondato.
Difatti il tribunale, pur avendo correttamente richiamato la regola di diritto, sancita dall'art. 757 c.c. - secondo cui, una volta intervenuta la divisione giudiziale dei crediti, ciascun coerede diviene solo ed immediato successore di tutti i beni 5
componenti la sua quota e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari, potendo, pertanto, pretendere esclusivamente le somme assegnategli in sede di divisione - non ne ha fatto corretta applicazione, attribuendo agli attori per intero (metà ciascuno) le somme giacenti presso al momento CP_1
della sentenza (ossia €. 19.733,84).
Sicchè correttamente l'istituto appellante evidenzia che gli attori hanno titolo sul relitto mobiliare di depositato presso in proporzione Controparte_2 CP_1
alle rispettive quote ereditarie quali risultanti dall'ordinanza di divisione.
Orbene, come evidenziato dall'appellata sentenza, deceduta Controparte_2
(in data 30.10.2005), i nipoti e (figli, Parte_1 Parte_2
rispettivamente, dei fratelli premorti della de cuius ed , e titolari, Per_2 Per_3
ciascuno, di una delle quattro quote paritarie dell'eredità della zia), hanno convenuto i restanti eredi (ex fratres e ) per la divisione Persona_4 Persona_5
dell'eredità.
Il giudizio è stato definito con ordinanza divisoria 14 novembre 2014, con la quale il Tribunale di Catania ha accertato che il relitto mobiliare era di €. 170.680,71, di cui € 49.884,32 presso e, per la restante parte, presso Poste Italiane;
CP_1
l'ordinanza ha quindi ripartito tale relitto mobiliare agli eredi nei seguenti termini:
-) a e , assegnatari, rispettivamente, Parte_1 Parte_2
della prima e della seconda quota, ha attribuito l'importo (comprensivo delle spese giudiziali liquidate in favore dei due attori) di €. 50.648,84 ciascuno, pari al 29,67 % del complessivo relitto mobiliare medesimo, oltre interessi pro quota;
-) agli eredi di ha attribuito la quota euro 34.691,54; agli eredi Persona_4
di analoga quota euro 34.691,54. Persona_5
Ne discende che a ciascuno degli attori odierni appellanti - per come correttamente evidenziato dalla banca - spetta il 29,67 per cento delle somme della de cuius di cui
è depositaria (€ 49.884,32), pari a €.14.800,68 ciascuno, oltre interessi al CP_1
tasso legale dal dì della costituzione in mora (ossia dalla già sopra citata lettera del
12 marzo 2015) al soddisfo. 6
Sicchè, avendo la banca corrisposto all'udienza del 21.7.2020 a ciascuno degli attori l'importo di €. 15.045,24, a fronte di un credito di €.15.071,07 (€.14.800,68 +
€.270,39 a titolo di interessi legali maturati dal 15.3.2015 al 20.7.2020), ferma restando la disposta revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, ha effettivamente errato il tribunale a condannare al pagamento in favore di ciascuno degli CP_1
appellanti dell'ulteriore somma di €. 9.866,92 oltre interessi, in luogo della somma ancora dovuta di €.25,83.
Dell'importo eccedente la quota - unitamente agli interessi legali dalla data del pagamento - va quindi disposta la restituzione, come richiesto da in seno CP_1
alla comparsa di costituzione con appello incidentale.
3.) Va infine esaminato il secondo motivo di appello principale, concernente la compensazione delle spese di primo grado. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Il tribunale ha compensato le spese del grado avendo ravvisato reciproca soccombenza nell'accoglimento parziale della domanda monitoria.
Tuttavia, non integra il presupposto della soccombenza, neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito (secondo il testo dell'art. 92 c.p.c. vigente alla data di notifica dell'atto di citazione) pur può tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (cfr. Cass. n. 8532 del 2000).
Nella specie, l'accoglimento, sia pure parziale, della domanda (peraltro in presenza di plurime richieste stragiudiziali di pagamento, disattese dalla banca anche nella limitata misura qui oggetto di riconoscimento) giustifica, ad avviso del collegio, il riconoscimento in favore dell'attore delle spese del primo grado, come del secondo grado, sia pure nella limitata misura di un terzo, liquidata applicati i parametri medi del DM n. 147/2022, vigenti al tempo della presente decisione (Cass. n. 1301/2017), tenuto conto del valore del credito riconosciuto in giudizio (applicato il principio, di cui all'art. 5, comma 1, stesso DM, secondo cui “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”: cfr. Cass. n. 29420/2019, riferita alla norma di identico tenore di cui al DM n. 140/2012). 7
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando:
dichiara che e hanno diritto a Parte_1 Pt_2 Parte_2
percepire da per i titoli di cui in domanda, la somma di €.14.800,68 Controparte_1
ciascuno, oltre interessi al tasso legale dal 15.3.2015 al soddisfo;
per l'effetto conferma la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
dà atto che ha corrisposto a e CP_1 Parte_1 Parte_2
, in data 21.7.2020, l'importo di €.15.045,24 ciascuno, a fronte di un
[...]
credito, a quella data, di €.15.071,07 ciascuno, nonché in data 21.9.2021, in esecuzione della sentenza appellata, ulteriori €.10.072,81 ciascuno, in luogo della somma ancora dovuta di €.25,84; per l'effetto, condanna e alla Parte_1 Parte_2
restituzione ad della somma di €.10.047,00 oltre interessi legali dal Controparte_1
21.9.2021; compensa per due terzi le spese del doppio grado di giudizio e condanna al rimborso in favore di controparte del restante terzo, che liquida Controparte_1
in €.1.693,00 quanto al primo grado ed €.1.322,00 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo