Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda:
a) l'accasermamento dei vigili del fuoco;
b) gli Uffici di leva;
c) gli Archivi di Stato.
A decorrere dal 1 luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda:
a) l'accasermamento dei vigili del fuoco;
b) gli Uffici di leva;
c) gli Archivi di Stato.