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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17399/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17399/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1 Pt_2
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. GIACHETTI FABIO Parte_1 Parte_1
e l'avv. PALMIERI ENRICO ( ) VIA FIENO 3 20123 C.F._1
; Pt_1
Per E C. l'avv. BLEGI Controparte_1
AN LU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Rispoli
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17399/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GIACHETTI FABIO e dell'avv. PALMIERI ENRICO ( ) VIA FIENO 3 20123 ; , elettivamente domiciliato in C.F._1 Pt_1
VIA FIENO, 3 20123 presso il difensore avv. GIACHETTI FABIO Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BLEGI AN LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 5 20122 presso il difensore avv. BLEGI Pt_1
AN LU
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
pagina 2 di 5 Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
XXXX
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il ha convenuto in giudizio Parte_3
la soc che ha amministrato il Controparte_2 Parte_1 attore fino al novembre 2016 onde ottenerne la condanna al pagamento della somma di €
7.619,64 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, oltre alle spese legali e la condanna ex art 96 cpc.
Si è costituita la soc , contestando quanto ex Controparte_1 Controparte_2
adverso dedotto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Istruita la causa con ctu, si passa ora alla decisione.
Accolta la domanda attorea.
E' emerso in corso di causa, con il supporto della ctu espletata, ben motivata ed immune da vizi, un disavanzo di cassa di € 7.619,64, importo distratto dalla cassa del condominio.
Il consulente, tenendo conto degli atti e dei documenti prodotti ha ricostruito la situazione contabile con estrema precisione.
Al momento del passaggio delle consegne ( 24/11 – 6 e 15 dicembre docc 2/4 attore), si
è rilevata un credito del condominio di € 11.204,39 che il convenuto ha provveduto a corrispondere con assegno ( doc 6) al 15/12/2016.
In data 31/05/2016 il convenuto ha ha consegnato il rendiconto condominiale CP_1
consuntivo ( doc. 26) contenente la situazione patrimoniale ( doc. 7).
Il ha contestato la situazione patrimoniale , non risultando il saldo della Parte_1
cassa né il saldo della giacenza di banca oltre a rilevare nei registri di contabilità “ notevoli sbilanci nelle quadrature dare/avere”.
La ctu ha provveduto alla ricostruzione contabile della situazione patrimoniale al pagina 3 di 5 31/05/2016 e alla relativa situazione di cassa;
da tale ricostruzione il ctu ha evidenziato un disavanzo di cassa di € 7.619,64, tenendo conto dei dati contabili relativi nei vari passaggi di consegne, della situazione patrimoniale e rendiconto condominiale consuntivo al 31/05/2016, all'estratto conto bancario del condominio , periodo 1/06 al
31/12/2016, al dettaglio saldi debiti verso fornitori al 31/05/2013 e al pagamento in data
15/12/2013 . come sopra riportato, dell'assegno consegnato dal al CP_1 Parte_1 di € 11.204,39 oltre alla rielaborazione dei movimenti bancari ( allegato 7 relazione ctu)
In consulente ha , quindi, rilevato che, attesa la documentazione valutata, “ emerge un disavanzo di cassa di € 24.503,68 tra la passività del 31/05/2016 e le attività in stessa data “; si conferma, quindi, le doglianze sostenute dall'attore di mancata indicazione , nella situazione al 31/05/2016 redatta dal del saldo delle disponibilità liquide ( CP_1
cassa e saldo bancario ).
Il ctu osserva di conseguenza che, da tale disavanzo al 31/05/2016 , detratti i due pagamenti disposti dal a favore del condominio, ( assegno di € 11.204,36 e CP_1 bonifico di € 1.081,13) e ulteriori crediti sempre al 31/05/2016, desumibili da incassi successivi , si perviene ad un debito netto del nei confronti del di € CP_1 Parte_1
7.619,64 ( pag 9 relazione ctu)
In conclusione, alla luce della relazione del consulente, svolte ulteriori verifiche, in accoglimento della domana attorea, la soc Controparte_2 dovrà versare al attore la somma di € 7.619,64 oltre
[...] Parte_1
interessi dalla domanda al saldo.
Le spese del presente giudizio, di ctu e ctp, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento delle domande attoree condanna soc CP_1 [...]
a versare al la Controparte_2 Parte_1 somma di € 7.619,64 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Condanna soc a rimborsare a Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano per la fase Parte_1
pagina 4 di 5 della mediazione in € 1796,00 e per il giudizio in € 518,00 per spese, € 4.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu e di ctp
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17399/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1 Pt_2
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. GIACHETTI FABIO Parte_1 Parte_1
e l'avv. PALMIERI ENRICO ( ) VIA FIENO 3 20123 C.F._1
; Pt_1
Per E C. l'avv. BLEGI Controparte_1
AN LU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Rispoli
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17399/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GIACHETTI FABIO e dell'avv. PALMIERI ENRICO ( ) VIA FIENO 3 20123 ; , elettivamente domiciliato in C.F._1 Pt_1
VIA FIENO, 3 20123 presso il difensore avv. GIACHETTI FABIO Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BLEGI AN LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 5 20122 presso il difensore avv. BLEGI Pt_1
AN LU
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
pagina 2 di 5 Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
XXXX
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il ha convenuto in giudizio Parte_3
la soc che ha amministrato il Controparte_2 Parte_1 attore fino al novembre 2016 onde ottenerne la condanna al pagamento della somma di €
7.619,64 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, oltre alle spese legali e la condanna ex art 96 cpc.
Si è costituita la soc , contestando quanto ex Controparte_1 Controparte_2
adverso dedotto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Istruita la causa con ctu, si passa ora alla decisione.
Accolta la domanda attorea.
E' emerso in corso di causa, con il supporto della ctu espletata, ben motivata ed immune da vizi, un disavanzo di cassa di € 7.619,64, importo distratto dalla cassa del condominio.
Il consulente, tenendo conto degli atti e dei documenti prodotti ha ricostruito la situazione contabile con estrema precisione.
Al momento del passaggio delle consegne ( 24/11 – 6 e 15 dicembre docc 2/4 attore), si
è rilevata un credito del condominio di € 11.204,39 che il convenuto ha provveduto a corrispondere con assegno ( doc 6) al 15/12/2016.
In data 31/05/2016 il convenuto ha ha consegnato il rendiconto condominiale CP_1
consuntivo ( doc. 26) contenente la situazione patrimoniale ( doc. 7).
Il ha contestato la situazione patrimoniale , non risultando il saldo della Parte_1
cassa né il saldo della giacenza di banca oltre a rilevare nei registri di contabilità “ notevoli sbilanci nelle quadrature dare/avere”.
La ctu ha provveduto alla ricostruzione contabile della situazione patrimoniale al pagina 3 di 5 31/05/2016 e alla relativa situazione di cassa;
da tale ricostruzione il ctu ha evidenziato un disavanzo di cassa di € 7.619,64, tenendo conto dei dati contabili relativi nei vari passaggi di consegne, della situazione patrimoniale e rendiconto condominiale consuntivo al 31/05/2016, all'estratto conto bancario del condominio , periodo 1/06 al
31/12/2016, al dettaglio saldi debiti verso fornitori al 31/05/2013 e al pagamento in data
15/12/2013 . come sopra riportato, dell'assegno consegnato dal al CP_1 Parte_1 di € 11.204,39 oltre alla rielaborazione dei movimenti bancari ( allegato 7 relazione ctu)
In consulente ha , quindi, rilevato che, attesa la documentazione valutata, “ emerge un disavanzo di cassa di € 24.503,68 tra la passività del 31/05/2016 e le attività in stessa data “; si conferma, quindi, le doglianze sostenute dall'attore di mancata indicazione , nella situazione al 31/05/2016 redatta dal del saldo delle disponibilità liquide ( CP_1
cassa e saldo bancario ).
Il ctu osserva di conseguenza che, da tale disavanzo al 31/05/2016 , detratti i due pagamenti disposti dal a favore del condominio, ( assegno di € 11.204,36 e CP_1 bonifico di € 1.081,13) e ulteriori crediti sempre al 31/05/2016, desumibili da incassi successivi , si perviene ad un debito netto del nei confronti del di € CP_1 Parte_1
7.619,64 ( pag 9 relazione ctu)
In conclusione, alla luce della relazione del consulente, svolte ulteriori verifiche, in accoglimento della domana attorea, la soc Controparte_2 dovrà versare al attore la somma di € 7.619,64 oltre
[...] Parte_1
interessi dalla domanda al saldo.
Le spese del presente giudizio, di ctu e ctp, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento delle domande attoree condanna soc CP_1 [...]
a versare al la Controparte_2 Parte_1 somma di € 7.619,64 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Condanna soc a rimborsare a Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano per la fase Parte_1
pagina 4 di 5 della mediazione in € 1796,00 e per il giudizio in € 518,00 per spese, € 4.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu e di ctp
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5