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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 884/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. LOREDANA ALCAMO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MASSIMO Controparte_1
CLEMENTE, giusta procura in atti;
- appellato
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, giusta procura in atti;
CP_2
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, il , impugnava l'intimazione di CP_1
pagamento contrassegnata dal n. 09420229004633252000, notificatagli in data 11.7.2022, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 09420090035277003000, a sua volta notificata al ricorrente in data 7.11.2009 (relativa a crediti I.V.S./O.T.D. e somme aggiutive;
anno 2008; importo
€ 19.591,56), eccependo la prescrizione successiva alla notifica della cartella. Nella resistenza di e , il giudice di prime cure dopo aver rigettato l'eccezione di CP_3 CP_2
difetto di legittimazione passiva sollevata dal concessionario, accoglieva il ricorso, rilevando che il primo atto successivo, avviso di intimazione, alla notifica della cartella impugnata risaliva al
30.6.2015, dunque non poteva avere alcuna valenza interruttiva , essendo intervenuto una volta decorso il termine prescrizionale.
Ha interposto appello rilevando l'omessa motivazione in ordine all'eccezione di tardività CP_3
sollevata in quanto il ricorso promosso dal era qualificabile come opposizione agli atti CP_1
esecutivi ex art 617 c.p.c. ed era stato proposto oltre il termine di 20 giorni ivi previsto. ripropone l'eccezione e censura nel merito la sentenza rilevando che una “se le cartelle CP_3 sottese all'atto successivamente impugnato non sono state impugnate nel termine di 40 gg. di cui alla L. 46/99, il termine prescrizionale inizia a decorrere nuovamente dalla data di notifica dell'atto successivo (nella specie un preavviso di fermo) e il contribuente, nel giudizio avverso l'atto successivo, non può più eccepire la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica di tale atto”.
Nella ricostruzione proposta da applicando tale principio, dall'ultimo atto impositivo CP_3
del 23/09/2016 (Pignoramenti presso terzi ex. Art.72bis 09484201600005186001) alla data dell'avviso di intimazione opposto del 11/07/2022 non era decorsa la prescrizione, sulla base della normativa covid.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
CP_ Si è costituito l' chiedendone l'accoglimento.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondatao.
Non vi è stata alcuna omessa pronuncia sull'eccezione di tardività del ricorso sollevata da
, atteso che il Giudiec ha chiaramente rilevato che che il ricorso proposto era Parte_1
“da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute”.
La corretta qualificazione data dal Giudice di prime cure rende del tutto infondata l'eccezione sollevata.
Anche la seconda censura è manifestamente infondata essendo noto che “L'art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria non possono essere versate con il decorso del termine prescrizionale di cinque anni. Infatti, in materia di previdenza sociale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni riferite a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Conseguentemente la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) in quanto l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi, operando di diritto ed essendo rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione;
né rileva l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, in quanto il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto di lavoro.” ( ex multis Cass. civ. 37570/22)
Le spese nei rapporti tra e seguono la soccombenza e sono liquidate in CP_3 CP_1
dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, III scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
CP_ Spese di lite compensate tra e attesa l'identità di posizione sostanziale CP_3
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
contro e , avverso la sentenza n. 2044/2022 del Giudice del lavoro Controparte_1 CP_2
di Reggio Calabria, pubblicata in 18/11/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.984,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara interamente compensate le spese tra e . Parte_1 CP_2
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 884/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. LOREDANA ALCAMO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MASSIMO Controparte_1
CLEMENTE, giusta procura in atti;
- appellato
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, giusta procura in atti;
CP_2
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, il , impugnava l'intimazione di CP_1
pagamento contrassegnata dal n. 09420229004633252000, notificatagli in data 11.7.2022, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 09420090035277003000, a sua volta notificata al ricorrente in data 7.11.2009 (relativa a crediti I.V.S./O.T.D. e somme aggiutive;
anno 2008; importo
€ 19.591,56), eccependo la prescrizione successiva alla notifica della cartella. Nella resistenza di e , il giudice di prime cure dopo aver rigettato l'eccezione di CP_3 CP_2
difetto di legittimazione passiva sollevata dal concessionario, accoglieva il ricorso, rilevando che il primo atto successivo, avviso di intimazione, alla notifica della cartella impugnata risaliva al
30.6.2015, dunque non poteva avere alcuna valenza interruttiva , essendo intervenuto una volta decorso il termine prescrizionale.
Ha interposto appello rilevando l'omessa motivazione in ordine all'eccezione di tardività CP_3
sollevata in quanto il ricorso promosso dal era qualificabile come opposizione agli atti CP_1
esecutivi ex art 617 c.p.c. ed era stato proposto oltre il termine di 20 giorni ivi previsto. ripropone l'eccezione e censura nel merito la sentenza rilevando che una “se le cartelle CP_3 sottese all'atto successivamente impugnato non sono state impugnate nel termine di 40 gg. di cui alla L. 46/99, il termine prescrizionale inizia a decorrere nuovamente dalla data di notifica dell'atto successivo (nella specie un preavviso di fermo) e il contribuente, nel giudizio avverso l'atto successivo, non può più eccepire la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica di tale atto”.
Nella ricostruzione proposta da applicando tale principio, dall'ultimo atto impositivo CP_3
del 23/09/2016 (Pignoramenti presso terzi ex. Art.72bis 09484201600005186001) alla data dell'avviso di intimazione opposto del 11/07/2022 non era decorsa la prescrizione, sulla base della normativa covid.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
CP_ Si è costituito l' chiedendone l'accoglimento.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondatao.
Non vi è stata alcuna omessa pronuncia sull'eccezione di tardività del ricorso sollevata da
, atteso che il Giudiec ha chiaramente rilevato che che il ricorso proposto era Parte_1
“da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute”.
La corretta qualificazione data dal Giudice di prime cure rende del tutto infondata l'eccezione sollevata.
Anche la seconda censura è manifestamente infondata essendo noto che “L'art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria non possono essere versate con il decorso del termine prescrizionale di cinque anni. Infatti, in materia di previdenza sociale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni riferite a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Conseguentemente la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) in quanto l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi, operando di diritto ed essendo rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione;
né rileva l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, in quanto il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto di lavoro.” ( ex multis Cass. civ. 37570/22)
Le spese nei rapporti tra e seguono la soccombenza e sono liquidate in CP_3 CP_1
dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, III scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
CP_ Spese di lite compensate tra e attesa l'identità di posizione sostanziale CP_3
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
contro e , avverso la sentenza n. 2044/2022 del Giudice del lavoro Controparte_1 CP_2
di Reggio Calabria, pubblicata in 18/11/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.984,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara interamente compensate le spese tra e . Parte_1 CP_2
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)