Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 27 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3243 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. elettiva- Parte_1 C.F._1 mente domiciliata in Ronciglione (Vt) al Corso Umberto I n. presso lo studio dell'avv. Roberta Boccolini, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Val di Non n. C.F._2
37 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Donadio, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei con- fronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 6 e il 10 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sigg.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della po- testà genitoriale nei confronti dei loro figli nata a [...] il Persona_1
giorno 8.8.2018, nata a [...] il [...] e Persona_2 Parte_2
nato a [...] il [...], tutti nati fuori dal matrimonio.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. I figli minori , e verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Pt_2
entrambi i genitori e saranno collocati prevalentemente presso la madre. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla forma- zione scolastica e alla salute degli stessi saranno assunte di comune accordo da en- trambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei bambini. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza.
2. La signor risiederà unitamente ai figli, in ragione del collocamento pre- Pt_1
valente di questi, nell'abitazione condotta in locazione e sita in Nepi al Largo Enrico
Verzaschi 11. 3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre:
- potrà vedere e tenere con sè i figli nei giorni infrasettimanali: il martedì ed il gio- vedì dalle ore 17 riportando a casa i bambini entro le ore 21; ed a weekend alternati: dal venerdì alle 19 alla domenica alle 20 , in considerazione della sua tenera Pt_2
età, fino al compimento dell'anno di vita visiterà il padre il venerdì dalle 17 alle 21
e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 20 di entrambi i giorni, negli stessi weekend di visita delle sorelle. Al compimento dell'anno di età d quest'ul- Pt_2
timo visiterà il padre con le stesse modalità di visita delle sorelle.
- Le vacanze natalizie saranno così gestite: solo per le festività 2024 il padre starà con i figli la Vigilia di Natale, le bambine dalle 10 di mattina del 24.12 alle 10 di mattina del 25.12 mentre starà con il papà dalle 10 della mattina del 24.12 Pt_2
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alle 19 del 24.12; il padre starà con i figli anche il 1° gennaio dalle 10 di mattina alle
21.
- Per tutti gli anni successivi i minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre
(dalle 10 del 24.12 alle 10 del 25.12) ed il 1° gennaio dalle 10 della mattina alle 21.
- Durante le vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa.
- Relativamente alle vacanze estive, i genitori avranno entrambi il diritto a trascor- rere con i figli due settimane, anche non consecutive, con periodi da comunicarsi entro il 15 giugno di ogni anno.
- Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- Le modalità ed i tempi di permanenza potranno essere ampliati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze dei minori lo consentiranno e comunque in base ai loro impegni scolastici ed extrascolastici.
4. Il sig si impegna a corrispondere alla sig.r , a titolo di con- CP_1 Pt_1
corso spese per il mantenimento dei figli, la somma di € 175,00 (euro centosettan- tacinque/00) pe , € 175,00 (euro centosettantacinque/00) pe ed Per_1 Per_2
€ 150,00 (euro centocinquanta/00) pe per un totale di € 500,00 mensili;
tale Pt_2
complessivo importo sarà rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT e verrà corrisposto entro il giorno 10 del mese tramite bonifico inte- stato alla sig.ra sul proprio conto corrente, con coordinate già note al sig. Pt_1
I ricorrenti pattuiscono inoltre che la sig.r percepirà per intero CP_1 Pt_1
l'assegno unico e universale per i figli a carico o altro analogo contributo econo- mico.
5. Le spese straordinarie relative ai figli saranno regolamentate secondo il
Protocollo del Tribunale di Viterbo e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reci- proco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equili- brato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
7. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette con- dizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista econo- mico e patrimoniale, null'altro a pretendere.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
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