Articolo 8 della Legge 29 gennaio 1951, n. 21
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 febbraio 1951
Art. 8.
L'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, oltre che ad istruire le domande presentate in Egitto ai sensi del precedente art. 3, provvede ad effettuare presso Il sequestratario egiziano tutti gli accertamenti che si rendano necessari ai fini della determinazione della consistenza di ciascun credito.
Le risultanze degli accertamenti contabili sono trasmesse al Ministero del tesoro in appositi estratti-conto nominativi o dichiarazioni contenenti l'entita' dei singoli crediti in lire egiziane alla data di chiusura dei conti, al netto delle trattenute effettuate dalle autorita' egiziane per spese di gestione, di sequestro, anticipazioni, sussidi o gravami in genere.
Gli importi indicati negli estratti-conto nominativi o dichiarazioni di cui al comma precedente, sono liquidati agli aventi diritto con le modalita' previste ad successivi articoli 9 e 10.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1951