CASS
Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2024, n. 23630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23630 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NN CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 10 ottobre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BE Ceniccola, che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza dei motivi RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame interposto da CO NN, sottoposto alla misura custodiale di maggior rigore perché gravemente indiziato di aver preso parte, quale esecutore Penale Sent. Sez. 6 Num. 23630 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 05/04/2024 materiale, all'omicidio di GE GL (capo 193), rispondendo anche dei reati satellite (capi 192 bis e ter) legati a detto omicidio, fatti tutti aggravati ai sensi dell'ad 416 bis.1 cod. pen. 2. Si deducono tre diversi motivi con i quali vengono diversamente declinate asserite violazioni di legge, anche processuale, e plurimi vizi di motivazione. 2.1. In primo luogo, si contesta il ruolo concorsuale ascritto al ricorrente con riguardo all'omicidio di GE GL, avendo il Tribunale superato in termini di manifesta illogicità e contraddittorietà, i rilievi prospettati con il riesame, in alcuni casi integralmente trascurati, In particolare, ad avviso della difesa, i giudici della cautela non avrebbero tenuto nella giusta considerazione le propalazioni rese sul fatto dalla collaborante VE, all'evidenza distoniche rispetto ai dati indiziari apprezzati dal Tribunale. Avrebbero, di contro, valorizzato le intercettazioni relative al colloquio tra CO TO e MI AL nel corso del quale, il primo, oltre ad autoaccusarsi quale partecipe dell'agguato, ne avrebbe descritto le modalità esecutive, indicando il ricorrente quale autore materiale di detto attentato, attribuendo rilievo decisivo a tale dato, malgrado: . l'intrinseca contraddittorietà dette dichiarazioni quanto al ruolo assunto dal ricorrente nell'attentato in questione;
l'annullamento, reso dallo stesso Tribunale, dell'ordinanza genetica con riguardo alla posizione del ZI, secondo le dichiarazioni del TO, altro esecutore materiale dell'omicidio; l'evidente impossibilità del TO di assistere direttamente alla esecuzione (atteso che, stando alle sue stesse dichiarazioni, emergerebbe una sua collocazione molto distante dal luogo di esecuzione); l'utilizzo di emergenze fattuali (i due contatti telefonici intercorsi tra il telefono del concorrente TO, che secondo l'accusa avrebbe fatto da vedetta e quello del ricorrente, tramite i quali il primo avrebbe avvertito il secondo del passaggio dell'auto della vittima) logicamente inconferenti,dal momento che gli squilli telefonici valorizzati ben potrebbero costituire mere chiamate senza risposta e considerata, inoltre, la estrema contiguità spaziale in cui si sarebbero trovati i suddetti); la presenza di altre emergenze di indagine destinate a smentire il racconto del TO (in particolare, non sarebbe stato dato rilievo al fatto che mentre il telefono del ricorrente non avrebbe mai dato conto dell'allacciamento a celle posizionate fuori dal Comune di Mileto, la moto utilizzata per l'agguato venne rinvenuta fuori dal territorio comunale); la estrema laconicità del riferimento alla posizione del ricorrente, non altrimenti supportata da altre indicazioni specifiche oltre che correlata ad una identificazione (quella legata al soprannome di "Mimmo da Canigghia") non coincidente con le diverse emergenze di indagine che davano conto, piuttosto, della riferibilità di tale soprannome al fratello CC. 2.2.Con gli altri due motivi si contesta la tenuta della motivazione diretta a sostenere la ricorrenza degli estremi costitutivi dell'aggravante di cui all'ad 416 bis.1 cod. pen riferita aX detto omicidio nonché la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute attuali e concrete senza considerare il tempo trascorso dai fatti e lo stato detentivo del ricorrente, ristretto in carcere da più anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso sono manifestamente infondati, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. 2. Senza incorrere in vuoti argomentativi né in manifeste incongruenze logiche, il Tribunale ha attribuito rilievo fondamentale alle intercettazioni (risalenti al 2018) relative al colloquio occorso tra CO TO e MI AL, nel corso del quale il primo ebbe a ripercorrere la dinamica dell'omicidio, attribuendosi un ruolo nella programmazione ed esecuzione del fatto (perché, collocato nei pressi della caserma dei carabinieri vicina al luogo dell'agguato, avrebbe avuto il compito di avvertire i sodali quanto al possibile sopravvenire delle Forze dell'Ordine). Dalle conversazioni intercettate, valorizzate dai giudici della cautela, emergevano anche le modalità di azione del gruppo di fuoco che ebbe a colpire a morte la vittima, consentendo l'individuazione degli esecutori materiali (oltre al ricorrente, l'altro immediato protagonista viene indicato in US ZI) nonché l'identificazione anche di altri soggetti che contribuirono alla attuazione del relativo programma criminale. Ci si riferisce, in particolare, a LV TO, che, secondo quanto affermato dal TO nel medesimo contesto oggetto di captazione, la mattina dell'agguato, recandosi presso il bar di quest'ultimo, lo rese edotto della imminente esecuzione dell'agguato, programmata nei pressi di detto esercizio, concordandone, poi, il rinvio al pomeriggio dopo le rimostranze del soggetto intercettato;
TO che, al momento della attuazione, era posizionato all'esterno del proprio garage, con l'obiettivo di segnalare ai killer, che si trovavano all'interno 4‘ . det-detto locale, il passaggio dell'auto della vittima, aspetto, questo, riscontrato dalle indagini in considerazione dell'avvertimento telefonico ( due squilli senza risposta) rivolto dal ET al ricorrente. 3.Tale ricostruzione è stata coerentemente apprezzata valorizzando la genuinità tipica del relativo mezzo di acquisizione probatoria e appare ulteriormente corroborata, 43-el--,-9ti~ttert rert~, dal tenore autoaccusatorio delle dichiarazioni, così da rendere recessivo - nella valutazione di merito operata dai giudici della cautela senza incorrere in vizi logici prospettabili in questa sede-, il dato contrario emergente dalle dichiarazioni della collaborante ER (che avrebbe ricostruito in termini diversi il ruolo svolto da TO nell'occasione, coinvolgendolo direttamente nel gruppo di fuoco). Ciò ancor più considerando che le dichiarazioni della collaborante di giustizia sono state ritenute intrinsecamente inattendibili nel giudizio già reso, per il medesimo fatto, seppur nei confronti di altri imputati, innanzi alla Corte di assise di Catanzaro (si veda pagina 3 del provvedimento gravato). 4. I rilievi prospettati dal ricorso non mettono in luce effettive fratture o decisivi vuoti logici della relativa valutazione probatoria ma si risolvono in non consentite letture alternative dei dati acquisiti, non raramente legate a situazioni in fatto non verificabili da questa Corte e non prospettabili in sede di legittimità. In particolare: -non appare decisiva, in questa fase processuale, la piena individuazione nel ricorrente del soggetto che ebbe a sparare (piuttosto che a guidare la moto a bordo della quale si trovavano gli autori materiali dell'omicidio), perché tale incertezza non mette in discussione il dato essenziale ricavabile dal narrato del TO, quello del certo coinvolgimento del ricorrente nella immediata esecuzione dell'agguato mortale realizzato ai danni del GL;
-l'annullamento, da parte dello stesso Tribunale del riesame, dell'ordinanza genetica con riguardo alla posizione del concorrente ZI, assume un significato solo suggestivo perché non sono state offerte alla Corte le argomentazioni sulla base delle quali siffatta decisione è stata assunta (risulta allegato il solo dispositivo), così da rendere il dato, allo stato, indifferente;
-l'asserita impossibilità del TO di assistere direttamente alla esecuzione (perché dalle sue stesse dichiarazioni, emergerebbe un suo posizionamento molto distante dal luogo di esecuzione) si lega ad una valutazione in fatto estranea alla verifica di legittimità; -il rilievo attribuito dai Giudici della cautela al contatto telefonico tra ET e NN nei momenti immediatamente precedenti l'agguato risulta contraddetto proponendo valutazioni logiche alternative, senza privare a monte di ragionevolezza la lettura del dato privilegiata dal provvedimento gravato;
-la circostanza che la moto utilizzata per l'agguato venne ritrovata fuori dal Comune di Mileto, letta a fronte di emergenze che attesterebbero la continuativa presenza del ricorrente in detta località, non trova conferme nei motivi di riesame, muove da presupposti in fatto non dimostrati e, in ogni caso, non è decisiva sul 4 piano logico, non potendosi escludere che altri abbiano provveduto alla relativa collocazione così da permettere al ricorrente di mantenersi all'interno del relativo territorio comunale in linea con il dato offerto dalla collocazione della di aggancio del suo dispositivo cellulare, sempre se riscontrato); - infine, l'affermazione secondo la quale sarebbe erronea l'identificazione nel ricorrente del soggetto evocato da TO con il soprannome di "Mimmo da Canigghia" (riferibile piuttosto al fratello dello NN, CC) riposa su una asserita emergenza indiziaria (il verbale di interrogatcrio della VE del 27 febbraio 2023) non documentata. 5. Sono inammissibili anche gli ultimi due motivi di ricorso. 5.1. Quello inerente all'aggravante ex art 416 bis.l. per carenza di interesse. La confermata gravità indiziaria riferita all'omicidio e la conseguente operatività, in forza di tale titolo, della presunzione di cui all'ad 275, comma 3, cod. proc. pen. priva, infatti, il ricorrente dell'interesse alla detta contestazione, in questa fase, perché ininfluente sull'an o sul quomodo della misura in contestazione (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, R.v. 284489; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 dell'11/1272018, Fucito, Rv. 275028). 5.2. Quanto alla confermata sussistenza delle esigenze cautelari, l'impugnazione replica censure già prospettate innanzi al Tribunale, tutte affrontate e disattese con motivazione coerente e puntuale, mettendo in luce, oltre alla agevolazione argomentativa favorita dalla presunzione di legge correlata al fatto di reato più grave contestato al ricorrente, l'insieme di ragioni giustificative dirette a dare immediatezza e attualità al rischio qi recidiva in considerazione della d estrema gravità della condotta, nel caso;
ins P'«- etrita in un contesto di criminalità organizzata. Aspetti, questi, coerentemente apprezzati, secondo un giudizio di merito privo di manifeste incongruenze logiche e dunque non sindacabile in questa sede, nel ritenere recessivi sia il tempo trascorso dai fatti, sia quello relativo alla attuale detenzione per altra causa del ricorrente. 6. Alla inammissibilità seguono le pronunce ex art 616 cod. proc. pen., definite coma da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle q Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso il 5/4/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BE Ceniccola, che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza dei motivi RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame interposto da CO NN, sottoposto alla misura custodiale di maggior rigore perché gravemente indiziato di aver preso parte, quale esecutore Penale Sent. Sez. 6 Num. 23630 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 05/04/2024 materiale, all'omicidio di GE GL (capo 193), rispondendo anche dei reati satellite (capi 192 bis e ter) legati a detto omicidio, fatti tutti aggravati ai sensi dell'ad 416 bis.1 cod. pen. 2. Si deducono tre diversi motivi con i quali vengono diversamente declinate asserite violazioni di legge, anche processuale, e plurimi vizi di motivazione. 2.1. In primo luogo, si contesta il ruolo concorsuale ascritto al ricorrente con riguardo all'omicidio di GE GL, avendo il Tribunale superato in termini di manifesta illogicità e contraddittorietà, i rilievi prospettati con il riesame, in alcuni casi integralmente trascurati, In particolare, ad avviso della difesa, i giudici della cautela non avrebbero tenuto nella giusta considerazione le propalazioni rese sul fatto dalla collaborante VE, all'evidenza distoniche rispetto ai dati indiziari apprezzati dal Tribunale. Avrebbero, di contro, valorizzato le intercettazioni relative al colloquio tra CO TO e MI AL nel corso del quale, il primo, oltre ad autoaccusarsi quale partecipe dell'agguato, ne avrebbe descritto le modalità esecutive, indicando il ricorrente quale autore materiale di detto attentato, attribuendo rilievo decisivo a tale dato, malgrado: . l'intrinseca contraddittorietà dette dichiarazioni quanto al ruolo assunto dal ricorrente nell'attentato in questione;
l'annullamento, reso dallo stesso Tribunale, dell'ordinanza genetica con riguardo alla posizione del ZI, secondo le dichiarazioni del TO, altro esecutore materiale dell'omicidio; l'evidente impossibilità del TO di assistere direttamente alla esecuzione (atteso che, stando alle sue stesse dichiarazioni, emergerebbe una sua collocazione molto distante dal luogo di esecuzione); l'utilizzo di emergenze fattuali (i due contatti telefonici intercorsi tra il telefono del concorrente TO, che secondo l'accusa avrebbe fatto da vedetta e quello del ricorrente, tramite i quali il primo avrebbe avvertito il secondo del passaggio dell'auto della vittima) logicamente inconferenti,dal momento che gli squilli telefonici valorizzati ben potrebbero costituire mere chiamate senza risposta e considerata, inoltre, la estrema contiguità spaziale in cui si sarebbero trovati i suddetti); la presenza di altre emergenze di indagine destinate a smentire il racconto del TO (in particolare, non sarebbe stato dato rilievo al fatto che mentre il telefono del ricorrente non avrebbe mai dato conto dell'allacciamento a celle posizionate fuori dal Comune di Mileto, la moto utilizzata per l'agguato venne rinvenuta fuori dal territorio comunale); la estrema laconicità del riferimento alla posizione del ricorrente, non altrimenti supportata da altre indicazioni specifiche oltre che correlata ad una identificazione (quella legata al soprannome di "Mimmo da Canigghia") non coincidente con le diverse emergenze di indagine che davano conto, piuttosto, della riferibilità di tale soprannome al fratello CC. 2.2.Con gli altri due motivi si contesta la tenuta della motivazione diretta a sostenere la ricorrenza degli estremi costitutivi dell'aggravante di cui all'ad 416 bis.1 cod. pen riferita aX detto omicidio nonché la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute attuali e concrete senza considerare il tempo trascorso dai fatti e lo stato detentivo del ricorrente, ristretto in carcere da più anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso sono manifestamente infondati, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. 2. Senza incorrere in vuoti argomentativi né in manifeste incongruenze logiche, il Tribunale ha attribuito rilievo fondamentale alle intercettazioni (risalenti al 2018) relative al colloquio occorso tra CO TO e MI AL, nel corso del quale il primo ebbe a ripercorrere la dinamica dell'omicidio, attribuendosi un ruolo nella programmazione ed esecuzione del fatto (perché, collocato nei pressi della caserma dei carabinieri vicina al luogo dell'agguato, avrebbe avuto il compito di avvertire i sodali quanto al possibile sopravvenire delle Forze dell'Ordine). Dalle conversazioni intercettate, valorizzate dai giudici della cautela, emergevano anche le modalità di azione del gruppo di fuoco che ebbe a colpire a morte la vittima, consentendo l'individuazione degli esecutori materiali (oltre al ricorrente, l'altro immediato protagonista viene indicato in US ZI) nonché l'identificazione anche di altri soggetti che contribuirono alla attuazione del relativo programma criminale. Ci si riferisce, in particolare, a LV TO, che, secondo quanto affermato dal TO nel medesimo contesto oggetto di captazione, la mattina dell'agguato, recandosi presso il bar di quest'ultimo, lo rese edotto della imminente esecuzione dell'agguato, programmata nei pressi di detto esercizio, concordandone, poi, il rinvio al pomeriggio dopo le rimostranze del soggetto intercettato;
TO che, al momento della attuazione, era posizionato all'esterno del proprio garage, con l'obiettivo di segnalare ai killer, che si trovavano all'interno 4‘ . det-detto locale, il passaggio dell'auto della vittima, aspetto, questo, riscontrato dalle indagini in considerazione dell'avvertimento telefonico ( due squilli senza risposta) rivolto dal ET al ricorrente. 3.Tale ricostruzione è stata coerentemente apprezzata valorizzando la genuinità tipica del relativo mezzo di acquisizione probatoria e appare ulteriormente corroborata, 43-el--,-9ti~ttert rert~, dal tenore autoaccusatorio delle dichiarazioni, così da rendere recessivo - nella valutazione di merito operata dai giudici della cautela senza incorrere in vizi logici prospettabili in questa sede-, il dato contrario emergente dalle dichiarazioni della collaborante ER (che avrebbe ricostruito in termini diversi il ruolo svolto da TO nell'occasione, coinvolgendolo direttamente nel gruppo di fuoco). Ciò ancor più considerando che le dichiarazioni della collaborante di giustizia sono state ritenute intrinsecamente inattendibili nel giudizio già reso, per il medesimo fatto, seppur nei confronti di altri imputati, innanzi alla Corte di assise di Catanzaro (si veda pagina 3 del provvedimento gravato). 4. I rilievi prospettati dal ricorso non mettono in luce effettive fratture o decisivi vuoti logici della relativa valutazione probatoria ma si risolvono in non consentite letture alternative dei dati acquisiti, non raramente legate a situazioni in fatto non verificabili da questa Corte e non prospettabili in sede di legittimità. In particolare: -non appare decisiva, in questa fase processuale, la piena individuazione nel ricorrente del soggetto che ebbe a sparare (piuttosto che a guidare la moto a bordo della quale si trovavano gli autori materiali dell'omicidio), perché tale incertezza non mette in discussione il dato essenziale ricavabile dal narrato del TO, quello del certo coinvolgimento del ricorrente nella immediata esecuzione dell'agguato mortale realizzato ai danni del GL;
-l'annullamento, da parte dello stesso Tribunale del riesame, dell'ordinanza genetica con riguardo alla posizione del concorrente ZI, assume un significato solo suggestivo perché non sono state offerte alla Corte le argomentazioni sulla base delle quali siffatta decisione è stata assunta (risulta allegato il solo dispositivo), così da rendere il dato, allo stato, indifferente;
-l'asserita impossibilità del TO di assistere direttamente alla esecuzione (perché dalle sue stesse dichiarazioni, emergerebbe un suo posizionamento molto distante dal luogo di esecuzione) si lega ad una valutazione in fatto estranea alla verifica di legittimità; -il rilievo attribuito dai Giudici della cautela al contatto telefonico tra ET e NN nei momenti immediatamente precedenti l'agguato risulta contraddetto proponendo valutazioni logiche alternative, senza privare a monte di ragionevolezza la lettura del dato privilegiata dal provvedimento gravato;
-la circostanza che la moto utilizzata per l'agguato venne ritrovata fuori dal Comune di Mileto, letta a fronte di emergenze che attesterebbero la continuativa presenza del ricorrente in detta località, non trova conferme nei motivi di riesame, muove da presupposti in fatto non dimostrati e, in ogni caso, non è decisiva sul 4 piano logico, non potendosi escludere che altri abbiano provveduto alla relativa collocazione così da permettere al ricorrente di mantenersi all'interno del relativo territorio comunale in linea con il dato offerto dalla collocazione della di aggancio del suo dispositivo cellulare, sempre se riscontrato); - infine, l'affermazione secondo la quale sarebbe erronea l'identificazione nel ricorrente del soggetto evocato da TO con il soprannome di "Mimmo da Canigghia" (riferibile piuttosto al fratello dello NN, CC) riposa su una asserita emergenza indiziaria (il verbale di interrogatcrio della VE del 27 febbraio 2023) non documentata. 5. Sono inammissibili anche gli ultimi due motivi di ricorso. 5.1. Quello inerente all'aggravante ex art 416 bis.l. per carenza di interesse. La confermata gravità indiziaria riferita all'omicidio e la conseguente operatività, in forza di tale titolo, della presunzione di cui all'ad 275, comma 3, cod. proc. pen. priva, infatti, il ricorrente dell'interesse alla detta contestazione, in questa fase, perché ininfluente sull'an o sul quomodo della misura in contestazione (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, R.v. 284489; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 dell'11/1272018, Fucito, Rv. 275028). 5.2. Quanto alla confermata sussistenza delle esigenze cautelari, l'impugnazione replica censure già prospettate innanzi al Tribunale, tutte affrontate e disattese con motivazione coerente e puntuale, mettendo in luce, oltre alla agevolazione argomentativa favorita dalla presunzione di legge correlata al fatto di reato più grave contestato al ricorrente, l'insieme di ragioni giustificative dirette a dare immediatezza e attualità al rischio qi recidiva in considerazione della d estrema gravità della condotta, nel caso;
ins P'«- etrita in un contesto di criminalità organizzata. Aspetti, questi, coerentemente apprezzati, secondo un giudizio di merito privo di manifeste incongruenze logiche e dunque non sindacabile in questa sede, nel ritenere recessivi sia il tempo trascorso dai fatti, sia quello relativo alla attuale detenzione per altra causa del ricorrente. 6. Alla inammissibilità seguono le pronunce ex art 616 cod. proc. pen., definite coma da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle q Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso il 5/4/2024.