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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Ufficio del Giudice Tutelare 299 del 2022 sub 4
Il Giudice Tutelare dott.ssa Claudia Marra;
Premesso che l'Ufficio di A.d.s. è personale e che va svolto personalmente e che, con la nomina dell'A.d.s,. termina la fase propriamente camerale del procedimento e l'operatività della procura alle liti rilasciata al difensore nel ricorso introduttivo della procedura 299 del 2022, con cui si chiedeva, per l'appunto, la nomina di un Amministratore di sostegno;
Rilevato che l' nominato solo per specifiche istanze, a proprie spese e non dell'amministrato, CP_1 non essendo necessario, può avvalersi di un difensore, e sempre munito di apposita procura alle liti, proprio in virtù del carattere personale dell'Ufficio, salvo restando che i rendiconti e i chiarimenti sugli stessi vanno sempre redatti personalmente dall' CP_1
Rilevato che l'Avv. Musto non ha depositato procura alle liti per la specifica istanza ex art. 374 c.c.
e dunque è da ritenersi privo di ius postulandi;
Rilevato che peraltro questo G.T. si è già espresso sulla richiesta in questione, e che l'ha già rigettata con decreto del 25 settembre 2024, a definizione del sub 3, così motivato: “Vista l'istanza dell'A.d.s. che chiede a questo Giudice di disporre “le modalità di liquidazione e di reimpiego delle somme di denaro per gli amministrati” con riferimento alle somme insistenti su un conto corrente presso la Banca Popolare di Fondi lasciato in eredità da ai due figli, di cui uno è Controparte_2 il padre dell'amministrato, premorto allo stesso;
Ritenuto che
la stessa non sia meritevole di accoglimento;
Rilevato che la dichiarazione di successione di (deceduta in data Controparte_2
20 ottobre 2021) è stata presentata all'Agenzia delle Entrate in data 15 novembre 2022 (v. allegati al deposito del 15 gennaio 2024), che la stessa ha mera rilevanza fiscale e non documenta in alcun modo l'avvenuta accettazione dell'eredità della stessa da parte di deceduto il 31 Persona_1 ottobre 2021 a pochi giorni dalla morte della madre;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 479, comma 1,
c.c. “Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.” e che, “In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato.” (v.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19303 del 02/08/2017)”; Rilevato che pertanto, al fine della richiesta liquidazione, l' deve preliminarmente, previa richiesta di autorizzazione e autorizzazione del CP_1
G.T., accettare l'eredità con beneficio d'inventario di in nome e per conto Controparte_2 dell'amministrato”;
“Rilevato che il suddetto decreto non risulta essere stato reclamato né è stata richiesta autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario di;
Controparte_2
P.Q.M.
Rileva l'inammissibilità dell'istanza.
Latina, 4 aprile 2025
Il G.T.
Dott.ssa Claudia Marra
,
Ufficio del Giudice Tutelare 299 del 2022 sub 4
Il Giudice Tutelare dott.ssa Claudia Marra;
Premesso che l'Ufficio di A.d.s. è personale e che va svolto personalmente e che, con la nomina dell'A.d.s,. termina la fase propriamente camerale del procedimento e l'operatività della procura alle liti rilasciata al difensore nel ricorso introduttivo della procedura 299 del 2022, con cui si chiedeva, per l'appunto, la nomina di un Amministratore di sostegno;
Rilevato che l' nominato solo per specifiche istanze, a proprie spese e non dell'amministrato, CP_1 non essendo necessario, può avvalersi di un difensore, e sempre munito di apposita procura alle liti, proprio in virtù del carattere personale dell'Ufficio, salvo restando che i rendiconti e i chiarimenti sugli stessi vanno sempre redatti personalmente dall' CP_1
Rilevato che l'Avv. Musto non ha depositato procura alle liti per la specifica istanza ex art. 374 c.c.
e dunque è da ritenersi privo di ius postulandi;
Rilevato che peraltro questo G.T. si è già espresso sulla richiesta in questione, e che l'ha già rigettata con decreto del 25 settembre 2024, a definizione del sub 3, così motivato: “Vista l'istanza dell'A.d.s. che chiede a questo Giudice di disporre “le modalità di liquidazione e di reimpiego delle somme di denaro per gli amministrati” con riferimento alle somme insistenti su un conto corrente presso la Banca Popolare di Fondi lasciato in eredità da ai due figli, di cui uno è Controparte_2 il padre dell'amministrato, premorto allo stesso;
Ritenuto che
la stessa non sia meritevole di accoglimento;
Rilevato che la dichiarazione di successione di (deceduta in data Controparte_2
20 ottobre 2021) è stata presentata all'Agenzia delle Entrate in data 15 novembre 2022 (v. allegati al deposito del 15 gennaio 2024), che la stessa ha mera rilevanza fiscale e non documenta in alcun modo l'avvenuta accettazione dell'eredità della stessa da parte di deceduto il 31 Persona_1 ottobre 2021 a pochi giorni dalla morte della madre;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 479, comma 1,
c.c. “Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.” e che, “In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato.” (v.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19303 del 02/08/2017)”; Rilevato che pertanto, al fine della richiesta liquidazione, l' deve preliminarmente, previa richiesta di autorizzazione e autorizzazione del CP_1
G.T., accettare l'eredità con beneficio d'inventario di in nome e per conto Controparte_2 dell'amministrato”;
“Rilevato che il suddetto decreto non risulta essere stato reclamato né è stata richiesta autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario di;
Controparte_2
P.Q.M.
Rileva l'inammissibilità dell'istanza.
Latina, 4 aprile 2025
Il G.T.
Dott.ssa Claudia Marra
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