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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1307 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Iaconi C.F._1 del Foro di Teramo come da procura allegata all'atto di appello appellante
e
(TE), il 4/8/1969 (C.F.: Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia C.F._2
Fasulo del foro di Savona, appellato e
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Teramo n. 1073 pubblicata il 21/11/2023, in materia di mantenimento dei figli e assegnazione della casa familiare
Conclusioni dell'appellante:
“In Via principale: Accogliere il presente appello e per
l'effetto annullare e/o riformare la sentenza n. 1073/2023 resa in data 20.10.2023, pubblicata in data 21.11.2023 nel giudizio distinto al RG n. 30/2020 del Tribunale di Teramo, notificata ad istanza di parte in data 30.11.2023; e nel merito accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure:
• porre a carico esclusivo del sig. l'obbligo di Controparte_1 corrispondere per il mantenimento del figlio maggiorenne
[...]
ma non economicamente autonomo, una somma mensile, da Per_1 versarsi entro il 5 del mese, pari ad Euro 300,00(settecento/00 sic)=, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, annualmente rivalutato secondo indici Istat;
oltre alla contribuzione, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie per la comune prole(visite specialistiche, acquisto libri scolastici, tasse scuola, etc.) che si dovessero rendere necessarie, con il solo limite che quelle spese di importo superiore ad Euro 250,00, siano previamente concordate con il padre;
• assegnare la casa familiare sita in Mosciano Sant'Angelo(TE),
Via Guido Rossa, 1/A, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di
al foglio 35, p.lla 458, sub 7 e 4, piano terra garage CP_2
e piano secondo facente parte del medesimo edificio alla Pt_1
che vi continuerà a vivere con la comune prole;
Con
[...] vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte D'Appello , reiectis contrariis, così giudicare:
a. rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti in premessa, tutte le domande di cui al ricorso in appello notificato in data 17.01.2024, in quanto infondato in fatto e diritto;
b. per l'effetto confermare la sentenza n.1073/2023, pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 20.10.2023, pubblicata in data
21.11.2023;
c. conseguentemente revocare la ordinanza dell'8 febbraio 2024 di conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, che ha disposto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
d. Con condanna alle spese ed ai compensi professionali, del presente giudizio e di quello di primo grado.”
Conclusioni del Procuratore Generale
“Chiede che in parziale riforma della Sentenza nr. 1073/2023 pubbl. il 21/11/2023 accogliendo in parte qua l'appello, venga assegnata la casa coniugale a alla luce della Parte_1 convivenza in detta abitazione con i figli sin dalla nascita, venga riconosciuto in capo a l'obbligo di Controparte_1 corrispondere l'assegno di mantenimento (nella misura ritenuta congrua) al figlio maggiorenne non avendo Persona_1 costui ancora raggiunto l'indipendenza economica”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 1073 pubblicata il 21/11/2023 il
Tribunale Ordinario di Teramo in accoglimento del ricorso proposto dal sig. dichiarava la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio celebrato il 12/9/1993 fra il ricorrente e la sig.ra ; revocava l'obbligo posto Parte_1
a carico del ricorrente di corrispondere alla ex moglie la somma mensile di euro 200,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne con lei convivente;
revocava l'assegnazione Persona_1 alla sig.ra della casa familiare, di proprietà esclusiva Pt_1 del sig. , sita nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), CP_1 via Guido Rossa n. 1/A, e compensava integralmente fra le parti le spese del giudizio.
1.1. Il Tribunale esponeva che i sig.ri e CP_1 Pt_1 avevano avuto due figli, entrambi maggiorenni, Persona_2 nato il [...], anch'egli convivente con la madre, economicamente autosufficiente sin dal 2017, e Per_1
, nato il [...]; che il ricorrente aveva riferito
[...] che il reddito suo e quello della sig.ra erano Pt_1 sostanzialmente equivalenti, percependo egli uno stipendio di circa 1.400,00 euro mensili e la resistente di circa 1.150,00 euro al mese ed essendo la sig.ra proprietaria di un Pt_1 immobile in Mosciano Sant'Angelo; che dall'istruttoria svolta risultava che era stabilmente inserito nel Persona_1 mondo del lavoro ed economicamente indipendente, sicché non sussistevano i presupposti per confermare a carico del padre il versamento di un assegno di mantenimento in suo favore e l'assegnazione della casa familiare alla madre quale genitore convivente;
che infatti il sig. sentito sia Persona_1 in fase presidenziale sia nel corso dell'istruttoria, aveva ammesso di percepire redditi da lavoro dipendente, seppur in forza di contratti a tempo determinato, sin dal mese di luglio del 2020, di avere svolto le mansioni di operaio fino al luglio del 2021 con una retribuzione mensile di circa € 1.300,00; di avere ricevuto dal luglio del 2021 fino al mese di dicembre dello stesso anno l'indennità di disoccupazione (NASPI) per l'importo
€ 800,00/900,00 al mese;
di avere quindi iniziato uno stage retribuito con la prospettiva di stipulare all'esito un contratto triennale di apprendistato a partire dal mese di maggio del 2023; che il ricorrente aveva riferito nelle proprie memorie conclusionali che il figlio aveva effettivamente stipulato il contratto di apprendistato e tale circostanza non era stata contestata dalla resistente.
2. Con ricorso depositato il 27/12/2023 la sig.ra Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata
[...] sulla base di un unico motivo, concludendo come riportato in epigrafe, con richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
2.1. Con decreto emesso inaudita altera parte il 16/01/2024 il Presidente della Sezione Civile disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
2.2. Il sig. si opponeva alla conferma della Controparte_1 sospensione dell'esecutività della sentenza e chiedeva nel merito il rigetto dell'appello.
2.3. Il Procuratore Generale della Repubblica esprimeva parere favorevole alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
2.4. Con ordinanza in data 08/02/2024 la Corte confermava il decreto presidenziale di sospensione della provvisoria esecuzione limitatamente al capo della sentenza di primo grado che aveva disposto la revoca dell'assegnazione all'appellante della casa familiare.
2.5. Con ordinanza in data 9/5/2024 la Corte ordinava all'appellante di produrre il contratto di apprendistato del sig. e le buste paga attestanti i compensi da Persona_1 lui percepiti dal mese di ottobre del 2023 e sino al mese di giugno del 2024. 2.6. L'udienza del 1°/10/2024 fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c. veniva celebrata secondo le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate concludevano come riportato in rubrica.
3. Deve essere in primo luogo rilevato che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4, d.lgs. n. 149 del 2022
e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c., e può essere pertanto decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 473 bis.34
c.p.c., risultando sufficientemente istruita ed essendo stato concesso alle parti il termine per il deposito di note difensive.
4. Venendo all'esame del merito, con l'unico motivo di appello la sig.ra lamenta la violazione e la Parte_1 falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del
Tribunale con riferimento al mancato riconoscimento al figlio dell'assegno di mantenimento con conseguente Persona_1 revoca dell'assegnazione della casa familiare a lei come genitore convivente.
4.1. L'appellante eccepisce che dalle risultanze del giudizio di primo grado non emerge l'autosufficienza economica del figlio , non avendo questi avuto continuità Per_1 lavorativa, essendo rimasto disoccupato dal luglio del 2021 all'inizio del 2022 ed avendo lavorato in modo precario con contratti a tempo determinato, di tirocinio e di apprendistato con retribuzione non adeguata ad assicurargli un'esistenza dignitosa.
4.2. L'appellante deduce inoltre che il contratto di apprendistato non dava nessuna garanzia di continuità lavorativa e che, ove fosse confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare, il sig. sarebbe costretto a Persona_1 reperire una nuova abitazione senza poterne sostenere i costi.
5. L'appello non merita accoglimento.
5.1. La Corte di Cassazione con riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni ha evidenziato che al giudice spetta verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto responsabilità che incombono sul figlio, tanto maggiori quanto più elevata è l'età del beneficiario, calibrando la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità.
5.1.1. Grava sul richiedente l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, relative alla mancanza di mezzi adeguati, in rapporto alle condizioni familiari, e sull'avere il figlio maggiorenne curato la propria preparazione professionale o tecnica ed essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (Cass. n. 2259 del
2024; Cass. 26875 del 2023; Cass. 29264 del 2022).
5.2. La Corte ha evidenziato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, costituisce un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e quindi della raggiunta autosufficienza economica, ove tale idoneità non debba essere esclusa per la breve durata del rapporto o per la ridotta misura della retribuzione (Cass. n. 40282 del 2021, citata anche dal giudice di primo grado).
5.3. In tema di apprendistato la Corte ha precisato che occorre la prova dell'adeguatezza del trattamento economico percepito dal figlio, che sia, per entità e durata, idoneo ad assicuragli l'autosufficienza economica (Cass. n. 407 del 2007). 5.4. Nel caso in esame dalla documentazione prodotta dalla sig.ra a seguito dell'ordinanza in data 9/5/2024 risulta Pt_1 che il sig. ha stipulato in data 10/5/2023 con Persona_1
un contratto di apprendistato della durata Controparte_3 di tre anni, con scadenza il 30/4/2026, per l'acquisizione della qualifica di montatore di mobili, pattuendo una retribuzione annua di euro 21.025,00.
5.4.1. Dalle buste paga versate in atti risulta che il predetto percepisce una retribuzione mensile di circa 1.365,00 euro al mese, sostanzialmente equivalente a quella percepita dal padre.
5.4.2. In sede di escussione testimoniale il sig. Per_1
ha riferito di avere la prospettiva dell'assunzione con
[...] contratto a tempo indeterminato alla scadenza dell'apprendistato ed ha confermato di avere lavorato con continuità dal mese di luglio del 2020 fino al mese di luglio del 2021, di avere percepito la Naspi sino a dicembre del 2021 e di avere successivamente intrapreso un tirocinio per il quale percepiva un rimborso spese di circa € 700,00 mensili.
5.4.3. La continuità di tali esperienze lavorative testimonia, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, che il sig. si è ormai stabilmente Persona_1 inserito nel mondo del lavoro, con conseguente venir meno dell'obbligo di mantenimento da parte del padre, attesa l'adeguatezza della retribuzione da lui percepita, giacché “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cass.
n. 2392 del 1998), e l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die “trovando il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita” (Cass. n. 12477 del 2004).
5.5. Alla cessazione dell'obbligo del padre di mantenimento del figlio maggiorenne consegue la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre con lui convivente.
5.5.1. Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio al coniuge non titolare di diritti reali o personali su di essa, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970, analogamente a quanto previsto in materia di separazione, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il genitore assegnatario. Come osservato dalla
Suprema Corte “tale 'ratio' protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (ex plurimis, Cass. n. 3015 del 2018, Cass n. 21334 del 2013).
6. Al rigetto dell'appello consegue la cessazione dell'effetto sospensivo dell'esecutività della sentenza di primo grado disposto con il decreto sopra citato del 16/1/2024, confermato con ordinanza in data 8/2/2024, ferma restando la legittimità dell'occupazione dell'immobile da parte della sig.ra e dei figli dell'appellato nel periodo nel quale Pt_1
l'esecutività della sentenza di primo grado è stata sospesa in forza dei provvedimenti sopra citati.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m.
n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità della controversia, con esclusione dei compensi previsti per la fase di trattazione che non si è svolta.
7.1. Non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 473 bis.
18 c.p.c., tenuto conto che l'appellante ha prodotto la documentazione richiestale con ordinanza in data 9/5/2024.
8. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari quella dovuta per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
3.473,00, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione della presente impugnazione;
4) dispone che in ipotesi di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7/1/2025
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi