CA
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/11/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1265/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BECCATI STEFANIA APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
- in via principale e nel merito, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara n°11/2022:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza n°11/2022, emessa dal Tribunale di Ferrara, giudice Dott. Mauro Martinelli, per omissione parziale di pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso: accertare la mancanza della legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo a mancando la prova che il credito oggetto di causa rientri nelle Controparte_1 cessioni di crediti effettuate dal creditore originario a favore di e da a favore CP_2 CP_3 CP_3 di , in quanto la documentazione prodotta nei gradi precedenti (monitorio e primo grado) CP_1 non può essere ritenuta sufficiente a tal fine e, per l'effetto
- annullare il decreto ingiuntivo n.499/2020 R.G. 1084/2020 Tribunale di Ferrara per le motivazioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio;
pagina 1 di 6 - in via subordinata, con riferimento al solo capo relativo alle spese legali, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio adito, ritenga non provata la domanda dell'attore/appellante, compensare le spese del primo e del secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” Per l'appellata: “In via principale e nel merito: respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ferrara. Il tutto, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge”.
.
IN FATTO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo dell'importo di € 8.840,84 Parte_1 ottenuto nei suoi confronti da eccependo il difetto di legittimazione attiva ad Controparte_4 agire di quest'ultima, in quanto non provata la sua qualità di cessionaria del credito.
2. Si costituiva contestando l'opposizione. Controparte_4
3. Con sentenza n. 11/2022 Il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle spese.
Il giudice, rilevato preliminarmente che non era stato contestato il debito, originato da un finanziamento al consumo stipulato con la né l'importo dovuto, ma esclusivamente Controparte_5 la titolarità del credito in capo all'ingiungente, osservava che, dalla documentazione depositata nel fascicolo del procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione emergeva non solo l'incontestata esistenza del debito, ma anche l'intervenuta cessione dello stesso dalla originaria Controparte_5 creditrice, alla “DI PV s.r.l., e da quest'ultima alla che aveva poi conferito il ramo di CP_4 azienda all'opposta (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio: l'avviso di cessione di crediti pro soluto da parte di in favore di DI PV pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Parte II n. 152 Controparte_5 del 28-12-2013) ai sensi dell'art. 58 TUB;
doc. 4 del fascicolo monitorio: il contratto di cessione di crediti intervenuto tra DI PV e doc. 7 del fascicolo monitorio: l'atto di Controparte_6 conferimento del ramo d'azienda di in favore di;
doc. 5 del fascicolo Controparte_6 Controparte_4 del giudizio di opposizione: copia dell'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 comma II TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 141 del 5-12-2015 relativo alla cessione intervenuta tra DI PV e doc. 6 del fascicolo del giudizio di opposizione: un Controparte_6 estratto dell'elenco dei crediti allegato alla detta cessione ove figura il credito in contestazione;
doc. 7 del fascicolo del giudizio di opposizione: un estratto dell'elenco dei crediti allegato al successivo conferimento del ramo d'azienda di in favore di ove figura il credito Controparte_6 Controparte_4 in contestazione).
Vi era inoltre prova della intervenuta notificazione dell'intervenuta cessione del credito al debitore ceduto (cfr. doc. 5 e 6 del fascicolo del procedimento monitorio). pagina 2 di 6 Ciò posto, doveva applicarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass., 13 giugno 2019, n. 15884; orientamento non sconfessato dalla Cass., 5617/2020 la quale attribuisce alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale un valore presuntivo).
4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_1 Controparte_4
All'udienza cartolare del 26.11.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante deduce “Omessa pronuncia e omessa motivazione - Sulla violazione del principio di “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” in quanto, essendo stati prodotti in giudizio documenti totalmente omissati, di fatto indecifrabili e inutilizzabili, tutto in nome della tutela della privacy, non sussisterebbe documentazione chiara e inequivocabile sui passaggi di titolarità del credito azionato.
6. Con il secondo motivo si censura la erronea valutazione dei documenti prodotti che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non sarebbero validi, idonei e sufficienti a dimostrare l'effettiva CP titolarità, in capo a , del credito azionato in fase monitoria.
7. Con il terzo si lamenta la erronea regolamentazione delle spese di lite quale conseguenza della fondatezza dei precedenti mezzi.
8. I primi due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente trattati.
Va premesso in linea generale, in tema di cartolarizzazione, che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama Cass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e pagina 3 di 6 consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
8. Orbene, alla luce del richiamato principio, si osserva che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta, in relazione al contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato
(fido) da utilizzarsi con carta di credito di tipo rotativo c.d. revolving (doc. 2 fasc. monitorio) stipulato nell'agosto 2008 da con e oggetto del pretesa monitoria, che i Parte_1 Controparte_5 crediti da esso derivanti sono stati ceduti, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, da a DI PV come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Parte CP_5
II n. 152 del 28-12-2013), dal quale si evince che nella cessione sono ricompresi “tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente che alla data del 31 agosto 2103 (la "Data di CP_5
Valutazione") soddisfino tutti i seguenti criteri: a) traggano origine da ……..rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria) sottoscritti da … da CP_5
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in … nel periodo compreso tra
[...] CP_5 il 21 giugno 1990 (incluso) ed il 3 luglio 2012 (incluso)”.
In proposito va sottolineato che il contratto oggetto di causa è stato stipulato in data 22.8.2008 e che quindi rientra, sia quanto all'oggetto sia sotto il profilo temporale, nel perimetro della suddetta cessione.
9. Sono stati altresì prodotti il successivo contratto di cessione di crediti in blocco intervenuto tra
DI PV e sottoscritto il 27 novembre 2015 e il relativo avviso di cessione Controparte_6 pubblicato in GU Parte seconda n. 141 del 5.12.2015, dal quale si evince che in forza Controparte_6 del contratto, si è resa cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del TUB che, alla data del 31 agosto 2015, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: a) fossero crediti dei quali la cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28 dicembre 2013, in virtu' un contratto di cessione stipulato in data 10 dicembre 2013, con e di due ulteriori Controparte_5 contratti di cessione stipulati in data 10 dicembre 2013 con Sunrise S.r.l.; b) fossero, alla data del 31 agosto 2015, in essere;
c) non fossero, alla data del 31 agosto 2015, assistiti da piani di rientro per i quali non fosse intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine;
d) non vi fossero contenziosi pendenti in sede giudiziale in relazione agli stessi e) non derivassero da contratti di credito pagina 4 di 6 stipulati con soggetti aventi determinati numeri identificativi, specificamente individuati e tra i quali non rientra l'appellante.
Ora, come si desume dal suddetto avviso, il credito in questione risulta ricompreso tra quelli ceduti a essendo stato a sua volta precedentemente oggetto dell'operazione di cartolarizzazione di CP_6 cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28 dicembre 2013, non risultando all'epoca oggetto di contenzioso e non sussistendo gli altri elementi ostativi indicati nell'avviso (la cui eventuale esistenza sarebbe stato onere dell'odierno appellante allegare e dimostrare).
10. Infine, è in atti l'atto di conferimento del ramo d'azienda di in favore di Controparte_6 CP_4
avente ad oggetto i crediti “distressed”, ossia deteriorati di titolarità della prima;
tal ultimo atto
[...] non risulta essere mai stato specificamente contestato in primo grado e, in ogni caso, il possesso in capo a del contratto oggetto di causa, posto a fondamento del ricorso del decreto Controparte_4 ingiuntivo (doc. n. 2 del fascicocolo monitorio), costituisce elemento di prova, unitamente alla circostanza che il relativo credito era da tempo insoluto e che quindi va senz'altro qualificato come deteriorato, dell'intervenuto passaggio della titolarità dello stesso in capo all'odierna appellata in forza della menzionata cessione del ramo di azienda.
11. I due motivi in esame vanno pertanto disattesi, perché infondati;
ne consegue l'assorbimento del terzo, relativo alle spese del primo grado.
12. L'appello va dunque complessivamente respinto, con condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di
Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 27.10.2025
pagina 5 di 6 Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1265/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BECCATI STEFANIA APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
- in via principale e nel merito, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara n°11/2022:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza n°11/2022, emessa dal Tribunale di Ferrara, giudice Dott. Mauro Martinelli, per omissione parziale di pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso: accertare la mancanza della legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo a mancando la prova che il credito oggetto di causa rientri nelle Controparte_1 cessioni di crediti effettuate dal creditore originario a favore di e da a favore CP_2 CP_3 CP_3 di , in quanto la documentazione prodotta nei gradi precedenti (monitorio e primo grado) CP_1 non può essere ritenuta sufficiente a tal fine e, per l'effetto
- annullare il decreto ingiuntivo n.499/2020 R.G. 1084/2020 Tribunale di Ferrara per le motivazioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio;
pagina 1 di 6 - in via subordinata, con riferimento al solo capo relativo alle spese legali, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio adito, ritenga non provata la domanda dell'attore/appellante, compensare le spese del primo e del secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” Per l'appellata: “In via principale e nel merito: respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ferrara. Il tutto, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge”.
.
IN FATTO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo dell'importo di € 8.840,84 Parte_1 ottenuto nei suoi confronti da eccependo il difetto di legittimazione attiva ad Controparte_4 agire di quest'ultima, in quanto non provata la sua qualità di cessionaria del credito.
2. Si costituiva contestando l'opposizione. Controparte_4
3. Con sentenza n. 11/2022 Il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle spese.
Il giudice, rilevato preliminarmente che non era stato contestato il debito, originato da un finanziamento al consumo stipulato con la né l'importo dovuto, ma esclusivamente Controparte_5 la titolarità del credito in capo all'ingiungente, osservava che, dalla documentazione depositata nel fascicolo del procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione emergeva non solo l'incontestata esistenza del debito, ma anche l'intervenuta cessione dello stesso dalla originaria Controparte_5 creditrice, alla “DI PV s.r.l., e da quest'ultima alla che aveva poi conferito il ramo di CP_4 azienda all'opposta (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio: l'avviso di cessione di crediti pro soluto da parte di in favore di DI PV pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Parte II n. 152 Controparte_5 del 28-12-2013) ai sensi dell'art. 58 TUB;
doc. 4 del fascicolo monitorio: il contratto di cessione di crediti intervenuto tra DI PV e doc. 7 del fascicolo monitorio: l'atto di Controparte_6 conferimento del ramo d'azienda di in favore di;
doc. 5 del fascicolo Controparte_6 Controparte_4 del giudizio di opposizione: copia dell'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 comma II TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 141 del 5-12-2015 relativo alla cessione intervenuta tra DI PV e doc. 6 del fascicolo del giudizio di opposizione: un Controparte_6 estratto dell'elenco dei crediti allegato alla detta cessione ove figura il credito in contestazione;
doc. 7 del fascicolo del giudizio di opposizione: un estratto dell'elenco dei crediti allegato al successivo conferimento del ramo d'azienda di in favore di ove figura il credito Controparte_6 Controparte_4 in contestazione).
Vi era inoltre prova della intervenuta notificazione dell'intervenuta cessione del credito al debitore ceduto (cfr. doc. 5 e 6 del fascicolo del procedimento monitorio). pagina 2 di 6 Ciò posto, doveva applicarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass., 13 giugno 2019, n. 15884; orientamento non sconfessato dalla Cass., 5617/2020 la quale attribuisce alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale un valore presuntivo).
4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_1 Controparte_4
All'udienza cartolare del 26.11.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante deduce “Omessa pronuncia e omessa motivazione - Sulla violazione del principio di “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” in quanto, essendo stati prodotti in giudizio documenti totalmente omissati, di fatto indecifrabili e inutilizzabili, tutto in nome della tutela della privacy, non sussisterebbe documentazione chiara e inequivocabile sui passaggi di titolarità del credito azionato.
6. Con il secondo motivo si censura la erronea valutazione dei documenti prodotti che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non sarebbero validi, idonei e sufficienti a dimostrare l'effettiva CP titolarità, in capo a , del credito azionato in fase monitoria.
7. Con il terzo si lamenta la erronea regolamentazione delle spese di lite quale conseguenza della fondatezza dei precedenti mezzi.
8. I primi due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente trattati.
Va premesso in linea generale, in tema di cartolarizzazione, che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama Cass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e pagina 3 di 6 consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
8. Orbene, alla luce del richiamato principio, si osserva che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta, in relazione al contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato
(fido) da utilizzarsi con carta di credito di tipo rotativo c.d. revolving (doc. 2 fasc. monitorio) stipulato nell'agosto 2008 da con e oggetto del pretesa monitoria, che i Parte_1 Controparte_5 crediti da esso derivanti sono stati ceduti, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, da a DI PV come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Parte CP_5
II n. 152 del 28-12-2013), dal quale si evince che nella cessione sono ricompresi “tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente che alla data del 31 agosto 2103 (la "Data di CP_5
Valutazione") soddisfino tutti i seguenti criteri: a) traggano origine da ……..rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria) sottoscritti da … da CP_5
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in … nel periodo compreso tra
[...] CP_5 il 21 giugno 1990 (incluso) ed il 3 luglio 2012 (incluso)”.
In proposito va sottolineato che il contratto oggetto di causa è stato stipulato in data 22.8.2008 e che quindi rientra, sia quanto all'oggetto sia sotto il profilo temporale, nel perimetro della suddetta cessione.
9. Sono stati altresì prodotti il successivo contratto di cessione di crediti in blocco intervenuto tra
DI PV e sottoscritto il 27 novembre 2015 e il relativo avviso di cessione Controparte_6 pubblicato in GU Parte seconda n. 141 del 5.12.2015, dal quale si evince che in forza Controparte_6 del contratto, si è resa cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del TUB che, alla data del 31 agosto 2015, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: a) fossero crediti dei quali la cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28 dicembre 2013, in virtu' un contratto di cessione stipulato in data 10 dicembre 2013, con e di due ulteriori Controparte_5 contratti di cessione stipulati in data 10 dicembre 2013 con Sunrise S.r.l.; b) fossero, alla data del 31 agosto 2015, in essere;
c) non fossero, alla data del 31 agosto 2015, assistiti da piani di rientro per i quali non fosse intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine;
d) non vi fossero contenziosi pendenti in sede giudiziale in relazione agli stessi e) non derivassero da contratti di credito pagina 4 di 6 stipulati con soggetti aventi determinati numeri identificativi, specificamente individuati e tra i quali non rientra l'appellante.
Ora, come si desume dal suddetto avviso, il credito in questione risulta ricompreso tra quelli ceduti a essendo stato a sua volta precedentemente oggetto dell'operazione di cartolarizzazione di CP_6 cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28 dicembre 2013, non risultando all'epoca oggetto di contenzioso e non sussistendo gli altri elementi ostativi indicati nell'avviso (la cui eventuale esistenza sarebbe stato onere dell'odierno appellante allegare e dimostrare).
10. Infine, è in atti l'atto di conferimento del ramo d'azienda di in favore di Controparte_6 CP_4
avente ad oggetto i crediti “distressed”, ossia deteriorati di titolarità della prima;
tal ultimo atto
[...] non risulta essere mai stato specificamente contestato in primo grado e, in ogni caso, il possesso in capo a del contratto oggetto di causa, posto a fondamento del ricorso del decreto Controparte_4 ingiuntivo (doc. n. 2 del fascicocolo monitorio), costituisce elemento di prova, unitamente alla circostanza che il relativo credito era da tempo insoluto e che quindi va senz'altro qualificato come deteriorato, dell'intervenuto passaggio della titolarità dello stesso in capo all'odierna appellata in forza della menzionata cessione del ramo di azienda.
11. I due motivi in esame vanno pertanto disattesi, perché infondati;
ne consegue l'assorbimento del terzo, relativo alle spese del primo grado.
12. L'appello va dunque complessivamente respinto, con condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di
Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 27.10.2025
pagina 5 di 6 Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6