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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.284/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.503/2021 resa dal Tribunale di Enna il 26.7.2021 e depositata il 4.8.2021, avente ad oggetto pagamento somme vertente tra
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, difeso per procura in atti dall'avv. Pietro Maria Mela, presso il cui studio in via Umberto I n.20 elettivamente domicilia Parte_1
- appellante - contro
c.f. , in persona del legale rappresentante, difeso per CO P.IVA_2 procura in atti dall'avv. Giuseppina Lo Pinzino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Roma n.28/bis CP_1
- appellata –
c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante
– appellata, contumace -
All'udienza del 28.11.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio la CO
, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.350/2016 del Controparte_2
13.10.2016, con cui il Tribunale di Enna gli aveva ingiunto il pagamento di € 15.442/25,
oltre interessi e spese, per il ricovero del minore disabile , nato a [...] Persona_1
il 2.6.1995, dovuta ex art.6 della legge n.328/2000, ai sensi del cui disposto “Per i soggetti
per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune
nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero … assume gli obblighi connessi
all'eventuale integrazione economica”.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che l'obbligazione di pagamento gravava piuttosto sul Comune di , dove il minore era residente Parte_1
al momento del primo ricovero disposto dal Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta
presso la Comunità Maria di Nazareth di , tanto che il suo trasferimento di CP_1
residenza in data 24.1.2009 presso quest'ultimo Comune (all'indirizzo di tale comunità),
era stato conseguenza del detto affidamento.
Costituitasi in giudizio, la contestava l'opposizione, chiedendo Controparte_2
comunque autorizzarsi la chiamata in giudizio del , affinché, Parte_1
nel caso di accoglimento dell'opposizione, il terzo fosse condannato al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione.
Dispostane la chiamata in causa, si costituiva il eccependo il Parte_1
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo, nonchè il difetto della propria legittimazione passiva.
In subordine, contestava nel merito la quantificazione delle somme richieste in pagamento dalla . CP_2
Istruita la causa sulla base della documentazione allegata, ritenuta la giurisdizione del Giudice ordinario, con sentenza n.503/2021 il Tribunale di Enna accoglieva l'opposizione e revocava il D.I. n.350/2016, condannando il al pagamento Parte_1
della somma di € 15.442/25, rigettando l'eccezione circa l'errata quantificazione delle somme richieste, infine compensando le spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato propone appello il , Parte_1
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE
La problematica posta con la domanda giudiziale (nei termini del petitum sostanziale) è quella della identificazione del soggetto passivo della dedotta obbligazione pecuniaria, non controvertendosi affatto del rapporto di debito/credito tra amministrazioni o istituti convenzionati e privati.
Questi essendo i limiti soggettivi e oggettivi caratterizzanti l'azione in esame, non v'è dubbio che la cognizione spetti al Giudice
amministrativo.
Ll'art.133 comma 1 lett. c), del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104, ha stabilito che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità».
La controversia che ci occupa non afferisce alla determinazione di indennità, canoni e altri corrispettivi e, quindi, questioni relative al quantum, bensì all'an e, precisamente, alla sussistenza o meno dell'obbligo di provvedere in capo ad una o all'altra
Pubblica Amministrazione e, dunque, alla individuazione del soggetto pubblico concretamente tenuto all'erogazione.
Non v'è dubbio, quindi, che essa rientri nel novero delle questioni di cui il G.A. conosce per materia (in via esclusiva e di merito)
ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n. 80/1998 ss.mm.ii. e dell'art.133 c.p.a.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6 DELLA L. 328/2000 - ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE L'art.6 comma 4 della L. n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) dispone che «per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica».
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, risulta che con decorrenza dal gennaio 2009 il minore è emigrato Persona_1
dal Comune di al Comune di . Parte_1 CP_1
Il ricovero da cui scaturiscono le richieste economiche risale al maggio 2011, ed è stato disposto con decreto del Tribunale di
Caltanissetta del 12.5.2011, su iniziativa dei servizi sociali del di San Michele di Ganzaria dove il disabile era stato Pt_1
destinato in affidamento alla nonna paterna dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta con provvedimento del 29.1.2010, che aveva contestualmente revocato il precedente inserimento presso la comunità Maria di Nazareth di , disposto a gennaio CP_1
2009.
Quindi, all'atto del ricovero per cui è causa, il minore non aveva più la residenza a , anzi il collegamento Parte_1
territoriale con detto Comune si era già interrotto per via di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, a seguito del quale si è
poi innescato un meccanismo (l'affidamento alla nonna, il ricovero presso la cooperativa “Arcobaleno” di Licata e, quindi,
CP_ presso la cooperativa “ ”) al quale l'odierna appellante è rimasta del tutto estranea.
È evidente, dunque, che, all'atto del ricovero presso la Cooperativa appellata (si ripete, unico momento da prendere in considerazione ai fini dell'identificazione del soggetto pubblico passivo), il minore non aveva più la propria residenza a
[...]
. Pt_1
Un Comune non può rimanere obbligato per il solo fatto di essere stato il primo a garantire assistenza, tanto più quando -
come nella specie - detta assistenza sia stata resa per un tempo assai limitato e il soggetto sia poi stato ricoverato, per il resto della sua vita, presso altri Enti in territori diversi.
In conclusione, ciò che conta è il ricovero presso la , rispetto unicamente al quale va determinato il luogo di Controparte_2
residenza del minore quale elemento oggettivo di collegamento utile all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle rette di degenza.
Il , quindi, andava estromesso dal giudizio di primo grado per carenza di legittimazione passiva o, Parte_1 quanto meno, tenuto esente da ogni responsabilità circa l'azionato obbligo economico.
SULLA QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME RICHIESTE
Il minore è stato sottoposto a trattamenti sanitari conseguenti alla sua accertata disabilità, pertanto i relativi Persona_1
costi, in forza del riparto di competenze operato dalla L. 328/2000, devono essere sopportati dal Servizio Sanitario Nazionale
e non dall'Ente locale individuato come legittimato passivo, né la , pur avendone l'onere a fronte delle Controparte_2
contestazioni, ha dato contezza e prova della determinazione degli importi pretesi.
INGIUSTA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
La fondate ragione del evidenziano l'ingiustizia della compensazione delle spese, che correttamente Parte_1
devono essere poste a carico dei soccombenti.
Con comparsa di risposta si costituisce il , chiedendo il rigetto del CO
gravame per i motivi già espressi dal Tribunale, con vittoria di spese
Resta contumace la , nonostante ritualmente citata. Controparte_2
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, le parti costituite depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Circa la giurisdizione del Giudice ordinario, si rileva che il giudizio non verte sull'esercizio di poteri autoritativi da parte della P.A. e non implica perciò alcun sindacato su provvedimenti di tal fatta, bensì sul diritto di determinati soggetti alla prestazione assistenziale, a cui è connesso l'obbligo alla integrazione economica per il vitto da parte dell'Ente locale individuato ai sensi dell'art.6 co.4 della legge n.328/2000, il cui disposto prevede che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso
strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione
economica.”
In tal senso si è espressa la Suprema Corte (Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n.18978 del 31 luglio 2017), statuendo che “In tema di controversie patrimoniali tra
Comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di "soggetti deboli"
- anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n.204 del
2004, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.33 del d.lgs. n.80 del 1998, come sostituito
dall'art.7 lett. a) della l. n.205 del 2000, nella misura in cui attribuisce al Giudice
amministrativo l'intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle
situazioni soggettive coinvolte - deve negarsi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del
Giudice amministrativo, ed affermarsi quella del Giudice ordinario, posto che le
controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti
amministrativi, in quanto i presupposti delle obbligazioni poste a carico dei Comuni sono
stabiliti direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurate
quali diritti delle persone che si trovino in stato di bisogno.”
Con riferimento, di poi, alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio relativa alla compartecipazione nel pagamento della retta di ricovero del minore, avuto riguardo al tenore letterale del disposto normativo che lo individua nel “Comune nel quale essi hanno
la residenza prima del ricovero”, deve rilevarsi che lo stesso Comune di Parte_1
ne attesta la residenza presso il proprio territorio fino alla data del 30.1.2009 (doc.5
depositato in uno alla comparsa di costituzione del terzo del 4.9.2017), mentre la successiva certificazione (doc.4 ibidem) ne attesta la residenza nel Comune di CP_1
solo a far data successiva alla collocazione presso la sede della struttura della Comunità
Maria di Nazareth, che coincide con l'inizio dell'istituzionalizzazione della “presa in carico”
del minore disabile con il suo inserimento in comunità, come si evince dl decreto emesso il 15.5.2009 dal Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta (all. n.1 della memoria ex art.183
co.6 n.2 c.p.c. del Comune di ), che ne conferma la necessità “al fine di compiere CP_1
ogni utile azione di supporto e sostegno, anche psicologico” di , stante la Persona_1
disabilità del minore, l'internamento giudiziario del padre e le nuove nozze della madre che ha creato un nuovo nucleo familiare, inducendo a ritenere non occasionale ma a tempo indeterminato l'inserimento in Comunità del minore.
Peraltro, il requisito della stabilità del ricovero previsto dalla norma citata non significa che debba esserci assoluta continuità, al punto da considerare un successivo periodo in famiglia come una rottura tale da rendere “non stabile” il ricovero precedente in comunità
(nel caso di specie era stato affidato per un breve periodo alla nonna paterna), piuttosto occorrendo valutare la situazione complessiva della persona e le motivazioni del ricovero,
che fanno ragionevolmente pensare a un inserimento non temporaneo, ma di lunga durata.
Infine, con riferimento alla generica contestazione rivolta alla quantificazione della somma richiesta dalla cooperativa sociale “ ”, è in atti il provvedimento adottato in data CP_2
12.5.2011 dal Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta, che dispone il trasferimento del ricovero di a detta comunità a far data dal 17.5.2011 (doc.4 allegato al Persona_1
ricorso per D.I.), nonché la specifica degli importi riportati nelle fatture n.130 e n.131
emesse in data 1.10.2012 dalla medesima Comunità per il periodo dal 17.5.2011 al
31.12.2011 (doc.5 e 6 ibidem), correttamente calcolati sulla base del compenso fisso mensile di € 1.476,71 e della retta giornaliera di mantenimento di € 25,38 stabiliti con
D.D.G. n.1269/S6 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali e del Lavoro
della Regione Siciliana (doc. A prodotto con la memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c. della
), che col detto provvedimento emesso il 25.7.2011 stabilisce “le spese Controparte_2
di gestione che i Comuni sono tenuti a corrispondere agli Enti assistenziali gestori di comunità alloggio, per i minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile
per l'anno 2011”.
Di qui il rigetto dell'appello.
In applicazione dell'art.91 c.p.c., vanno poste a carico del Parte_1
appellante le spese e gli onorari del grado nei confronti dell'appellato , CO
che vanno liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201,00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.284/2021, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.503/2021 resa dal Tribunale di Enna il 26.7.2021 e depositata il 4.8.2021 appellata dal . Parte_1
Condanna il al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1
dell'appellato , in persona del legale rappresentante, che liquida in € CO
1.984/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Nulla si dispone in ordine alle spese nei confronti dell'appellata , attesa Controparte_2
la contumacia della stessa.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo alla parte appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)