Articolo 17 della Legge 11 giugno 1962, n. 588
Articolo 16Articolo 18
Versione
18 luglio 1962
Art. 17.
Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'articolo 16, lettera a), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani.
Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , per i piani di ricomposizione fondiaria sono estese alle permute acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.
Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.
Entrata in vigore il 18 luglio 1962