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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6769/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6769/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Emanuela Valentini che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Emanuela Valentini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IV
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_2
in Milano in data 05.06.2021 e iscritto agli atti del Comune di Milano, al n. 186, parte Parte_1 II, Reg.3, Serie A, Anno 2021, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sull'atto di matrimonio con l'assunzione di ogni consequenziale e necessario incombente.
DICHIARARE LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
SUI RAPPORTI PERSONALI E L'AFFIDAMENTO pagina 1 di 4 1. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza presso di sé. Le decisioni di maggiore importanza verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse del figlio quanto ad istruzione, educazione e salute tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
2. Considerato il legame emotivo che il minore ha nei confronti di entrambi i genitori, vivrà Per_1 una settimana con il padre e una settimana con la madre, adottando quindi il regime del collocamento paritario.
3. Il genitore che trascorre il week end con lo porterà a scuola il lunedì mattina e all'uscita Per_1 spetterà all'altro genitore andare a prenderlo per iniziare la settimana di sua spettanza.
4. Spetta al genitore che deve trascorrere la settimana con il figlio andare a prenderlo presso l'abitazione dell'altro genitore.
5. Le parti di comune accordo potranno variare le settimane di spettanza tenendo conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi anche futuri del figlio, nonché dei rispettivi impegni lavorativi, impegnandosi a collaborare tra loro.
6. Durante le vacanze estive, potrà trascorrere le vacanze con il padre o/e con la madre per il Per_1 periodo che sarà deciso di comune accordo almeno 30 giorni prima, senza limitazione alcuna. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo dove il minore trascorrerà le vacanze con loro.
6. Durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con un genitore e con l'altro il Per_1 periodo dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, e così pure per la domenica di Pasqua e del lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 1 novembre e l'8 dicembre, che il minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori previ tempestivi accordi (per le festività natalizie entro l'8 dicembre e per le pasquali 20 giorni prima).
SUI RAPPORTI ECONOMICI
1. In ragione del concordato collocamento paritario di , tenuto conto della capacità reddituale Per_1 di ciascuno dei coniugi, il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla Parte_2 madre, entro il giorno 12 di ogni mese, la somma mensile di €. 180,00. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico sarà integralmente erogato alla sig.ra Pt_1
.
[...]
2. Entrambe le parti contribuiranno nella misura pari al 50% alle spese mediche, scolastiche e sportive da assumersi nell'interesse di , da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che Per_1 per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi pagina 2 di 4 obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
3. La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
4. Si dà atto che la casa coniugale, sita in Sesto San Giovanni, Via Leopardi n. 241/D, è stata venduta e il ricavato, al netto dell'estinzione del mutuo ipotecario, suddiviso tra le parti al 50%.
5. I coniugi concedono reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore . Per_1
6. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale intercorrente fra loro e di non avere, pertanto, più nulla da pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia motivo, ragione o causa.
7. Le spese e competenze legali del presente giudizio di separazione si intendono a carico di entrambe le parti”.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 398 emessa dal Tribunale di Monza in data 13.3.2025, pubblicata il 17.3.2025 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Milano il 5.6.2021 (trascritto al n. 186 Parte II Serie A del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2021) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6769/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Emanuela Valentini che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Emanuela Valentini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IV
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_2
in Milano in data 05.06.2021 e iscritto agli atti del Comune di Milano, al n. 186, parte Parte_1 II, Reg.3, Serie A, Anno 2021, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sull'atto di matrimonio con l'assunzione di ogni consequenziale e necessario incombente.
DICHIARARE LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
SUI RAPPORTI PERSONALI E L'AFFIDAMENTO pagina 1 di 4 1. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza presso di sé. Le decisioni di maggiore importanza verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse del figlio quanto ad istruzione, educazione e salute tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
2. Considerato il legame emotivo che il minore ha nei confronti di entrambi i genitori, vivrà Per_1 una settimana con il padre e una settimana con la madre, adottando quindi il regime del collocamento paritario.
3. Il genitore che trascorre il week end con lo porterà a scuola il lunedì mattina e all'uscita Per_1 spetterà all'altro genitore andare a prenderlo per iniziare la settimana di sua spettanza.
4. Spetta al genitore che deve trascorrere la settimana con il figlio andare a prenderlo presso l'abitazione dell'altro genitore.
5. Le parti di comune accordo potranno variare le settimane di spettanza tenendo conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi anche futuri del figlio, nonché dei rispettivi impegni lavorativi, impegnandosi a collaborare tra loro.
6. Durante le vacanze estive, potrà trascorrere le vacanze con il padre o/e con la madre per il Per_1 periodo che sarà deciso di comune accordo almeno 30 giorni prima, senza limitazione alcuna. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo dove il minore trascorrerà le vacanze con loro.
6. Durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con un genitore e con l'altro il Per_1 periodo dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, e così pure per la domenica di Pasqua e del lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 1 novembre e l'8 dicembre, che il minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori previ tempestivi accordi (per le festività natalizie entro l'8 dicembre e per le pasquali 20 giorni prima).
SUI RAPPORTI ECONOMICI
1. In ragione del concordato collocamento paritario di , tenuto conto della capacità reddituale Per_1 di ciascuno dei coniugi, il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla Parte_2 madre, entro il giorno 12 di ogni mese, la somma mensile di €. 180,00. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico sarà integralmente erogato alla sig.ra Pt_1
.
[...]
2. Entrambe le parti contribuiranno nella misura pari al 50% alle spese mediche, scolastiche e sportive da assumersi nell'interesse di , da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che Per_1 per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi pagina 2 di 4 obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
3. La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
4. Si dà atto che la casa coniugale, sita in Sesto San Giovanni, Via Leopardi n. 241/D, è stata venduta e il ricavato, al netto dell'estinzione del mutuo ipotecario, suddiviso tra le parti al 50%.
5. I coniugi concedono reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore . Per_1
6. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale intercorrente fra loro e di non avere, pertanto, più nulla da pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia motivo, ragione o causa.
7. Le spese e competenze legali del presente giudizio di separazione si intendono a carico di entrambe le parti”.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 398 emessa dal Tribunale di Monza in data 13.3.2025, pubblicata il 17.3.2025 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Milano il 5.6.2021 (trascritto al n. 186 Parte II Serie A del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2021) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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