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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/05/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1306/2024 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via A. De Gasperi 98066 Patti presso lo studio dell'avv.
MERLO MARCELLA, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA N. 34/B 98121 MESSINA presso lo studio dell'avv. FRONTINO LUCA, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
In fatto ed in diritto
Con ricorso, depositato il 3 dicembre 2024, premetteva di avere Parte_1 contratto, in data 04.08.1988, matrimonio concordatario in Napoli con , CP_1 trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune all'atto n. 110
1 parte II, serie A, anno 1988; che da tale unione nascevano due figli: Per_1
(23.12.1990) e (13.10.1995); che a seguito di ricorso per separazione legale Per_2 giudiziale, il Tribunale di Patti emetteva la sentenza n. 154/2014, pubblicata il
27.3.2014 nel procedimento n. 311/09 RG;
sentenza appellata dal nel giudizio CP_1
n. 236/2014 RG conclusosi con la sentenza di rigetto n. 8/2015, pubblicata il
30.06.2015.
Ciò premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la vittoria di spese e compensi in caso di opposizione.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla chiesta pronunzia di divorzio dando CP_1 altresì atto dell'indipendenza economica dei coniugi e chiedendo la condanna della alle spese e ai compensi di causa. Parte_1
Fissata la comparizione personale dei coniugi ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il giudizio - in assenza di provvedimenti provvisori da assumere- era introitato in decisione in data 21.5.2025.
Tanto premesso, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente e alla quale ha aderito il resistente, sussistendone i presupposti ed i requisiti di legge, essendo documentalmente provato che il Tribunale di Patti, con la sentenza n. 154/2014, pubblicata il 27.3.2014 nel procedimento n. 311/09 RG ( sentenza appellata dal nel giudizio n. 236/2014 CP_1
RG conclusosi con la sentenza di rigetto n. 8/2015, pubblicata il 30.06.2015), ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che dall'udienza di comparizione di detti coniugi in quel giudizio alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla ricorrente e la sostanziale adesione del resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione. Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili dell'intercorso matrimonio concordatario.
2 Le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
così decide:
[...]
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Napoli in data 04.08.1988, trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune all'atto n. 110 parte II, serie A, anno 1988, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
2. Spese compensate.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 24.5.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1306/2024 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via A. De Gasperi 98066 Patti presso lo studio dell'avv.
MERLO MARCELLA, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA N. 34/B 98121 MESSINA presso lo studio dell'avv. FRONTINO LUCA, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
In fatto ed in diritto
Con ricorso, depositato il 3 dicembre 2024, premetteva di avere Parte_1 contratto, in data 04.08.1988, matrimonio concordatario in Napoli con , CP_1 trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune all'atto n. 110
1 parte II, serie A, anno 1988; che da tale unione nascevano due figli: Per_1
(23.12.1990) e (13.10.1995); che a seguito di ricorso per separazione legale Per_2 giudiziale, il Tribunale di Patti emetteva la sentenza n. 154/2014, pubblicata il
27.3.2014 nel procedimento n. 311/09 RG;
sentenza appellata dal nel giudizio CP_1
n. 236/2014 RG conclusosi con la sentenza di rigetto n. 8/2015, pubblicata il
30.06.2015.
Ciò premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la vittoria di spese e compensi in caso di opposizione.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla chiesta pronunzia di divorzio dando CP_1 altresì atto dell'indipendenza economica dei coniugi e chiedendo la condanna della alle spese e ai compensi di causa. Parte_1
Fissata la comparizione personale dei coniugi ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il giudizio - in assenza di provvedimenti provvisori da assumere- era introitato in decisione in data 21.5.2025.
Tanto premesso, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente e alla quale ha aderito il resistente, sussistendone i presupposti ed i requisiti di legge, essendo documentalmente provato che il Tribunale di Patti, con la sentenza n. 154/2014, pubblicata il 27.3.2014 nel procedimento n. 311/09 RG ( sentenza appellata dal nel giudizio n. 236/2014 CP_1
RG conclusosi con la sentenza di rigetto n. 8/2015, pubblicata il 30.06.2015), ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che dall'udienza di comparizione di detti coniugi in quel giudizio alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla ricorrente e la sostanziale adesione del resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione. Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili dell'intercorso matrimonio concordatario.
2 Le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
così decide:
[...]
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Napoli in data 04.08.1988, trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune all'atto n. 110 parte II, serie A, anno 1988, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
2. Spese compensate.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 24.5.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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