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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/10/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
DE RI QU Presidente
Giuliana Melandri Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 407/2023 R.G.L. promossa da:
APPELLANTE Parte_1
Avv. Bertuccio Riccardo
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
Avv. Massara Iconio APPELLATE
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità del contratto di lavoro intermittente a tempo determinato stipulato dalle parti e, per l'effetto, accerta l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1°.12.2020; dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato all'appellante il 14.12.2020 e, per l'effetto, condanna le appellate, in solido fra loro, a reintegrare l'appellante nel posto di lavoro e a pagarle un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 1.316,02, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna le appellate, in solido fra loro, a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 6.000,00 e per il presente grado in euro 6.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa. Così deciso all'udienza del 09/10/2025 Il Presidente
DE RI QU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
DE RI QU Presidente
Giuliana Melandri Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 407/2023 R.G.L. promossa da:
APPELLANTE Parte_1
Avv. Bertuccio Riccardo
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
Avv. Massara Iconio APPELLATE
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità del contratto di lavoro intermittente a tempo determinato stipulato dalle parti e, per l'effetto, accerta l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1°.12.2020; dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato all'appellante il 14.12.2020 e, per l'effetto, condanna le appellate, in solido fra loro, a reintegrare l'appellante nel posto di lavoro e a pagarle un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 1.316,02, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna le appellate, in solido fra loro, a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 6.000,00 e per il presente grado in euro 6.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa. Così deciso all'udienza del 09/10/2025 Il Presidente
DE RI QU