Art. 2.
Il Fondo di cui al precedente articolo ha lo scopo di provvedere:
a) all'assistenza degli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza di qualsiasi carriera e grado, deceduto, in servizio od in quiescenza; del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno;
b) al conferimento di contributi scolastici ed alla concessione, mediante concorso, di borse di studio ai figli del personale anzidetto;
c) all'assicurazione del personale di pubblica sicurezza addetto a servizi particolarmente rischiosi;
d) alla concessione di sussidi al personale militare e civile della pubblica sicurezza, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita';
e) alla concessione di adeguati contributi ai reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, e per ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, nonche' la sanita' morale e fisica dei dipendenti e delle loro famiglie, salvo che l'Ente non ritenga di provvedervi direttamente;
f) alla ripartizione dei premi cui hanno diritto gli agenti accertatori di contravvenzioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dalle leggi dello Stato;
g) alla concessione di premi al personale civile e militare che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, con sicuri vantaggi per la collettivita' e l'accresciuto decoro dell'Amministrazione;
h) alla costruzione di alloggi per il personale piu' bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale nei confronti del personale anzidetto.
Il Fondo di cui al precedente articolo ha lo scopo di provvedere:
a) all'assistenza degli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza di qualsiasi carriera e grado, deceduto, in servizio od in quiescenza; del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno;
b) al conferimento di contributi scolastici ed alla concessione, mediante concorso, di borse di studio ai figli del personale anzidetto;
c) all'assicurazione del personale di pubblica sicurezza addetto a servizi particolarmente rischiosi;
d) alla concessione di sussidi al personale militare e civile della pubblica sicurezza, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita';
e) alla concessione di adeguati contributi ai reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, e per ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, nonche' la sanita' morale e fisica dei dipendenti e delle loro famiglie, salvo che l'Ente non ritenga di provvedervi direttamente;
f) alla ripartizione dei premi cui hanno diritto gli agenti accertatori di contravvenzioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dalle leggi dello Stato;
g) alla concessione di premi al personale civile e militare che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, con sicuri vantaggi per la collettivita' e l'accresciuto decoro dell'Amministrazione;
h) alla costruzione di alloggi per il personale piu' bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale nei confronti del personale anzidetto.