Articolo 3 della Legge 7 giugno 1975, n. 227
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 luglio 1975
Art. 3.
Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari, di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 830 miliardi di lire, fermo restando che i pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Amministrazione, in ragione di:
lire 50 miliardi per il 1975, di cui lire 5 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 130 miliardi per il 1976, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 120 miliardi per il 1977, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 110 miliardi per il 1978, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 110 miliardi per il 1979, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 110 miliardi per il 1980, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 100 miliardi per il 1981, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 100 miliardi per il 1982, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio.
Entrata in vigore il 6 luglio 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente