TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12902/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12902/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERSELLI CARLOTTA ( VIA GARIBALDI 1 40100 BOLOGNA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 C.F._3
TONINI STEFANIA ( ) VIALE ENRICO PANZACCHI 19 40136 BOLOGNA;
C.F._4
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti trasmessi al PM l'11-10-2023
CONCLUSIONI
ATTRICE:
1) Nel merito e in via principale, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nell'accordo di negoziazione assistita del 10.11.2021, disporre:
che rimanga collocata Per_1 stabilmente presso la residenza materna come avviene di fatto già dal mese di marzo 2023 e che la ripresa dell'esercizio del diritto di visita paterno sia subordinato alla volontà della minore di riallacciare i rapporti con il Sig. enza alcuna costrizione, in ragione di quanto emerso CP_1 in sede di CTU e di quanto dalla medesima dichiarato anche in udienza;
pagina 1 di 9 che il Sig. ntraprenda un CP_1 percorso di sostegno alla genitorialità utile alla ripresa dei rapporti, come indicato dalla CTU;
che il sig. ontribuisca al CP_1 mantenimento ordinario della minore mediante versamento entro il giorno 5 di ogni mese dell'importo di euro 600,00 o di quella diversa, anche maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua, oltre il 75% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso dal Tribunale di Bologna del 9/8/2017. Tra le spese straordinarie andrà specificato che vi rientrano anche la parrucca e i prodotti per la manutenzione oltre alle ciglia superiori e relativa colla di applicazione.
disporre la corresponsione dell'assegno unico per l'intero alla madre come da accordi tra le parti.
2) In via subordinata ed istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per testi articolata nella memoria ex art. 473bis 17 c. 1 c.p.c. del 3/1/2024 sulle circostanze che di seguito si ritrascrivono precedute da “Vero che” : 1) in data 07.09.2022 il sig. e mostrava il video dell'annuncio della gravidanza della CP_1 compagna e Lei poteva notare la reazione di;
Per_1
2) in data 02.03.2023, durante una conversazione telefonica a cui Lei assisteva, il sig. CP_1 rivolgeva alla figlia le seguenti parole: “sei solo una grandissima maleducata irrispettosa, dovresti baciare il terreno dove io passo perché se le persone ti portano rispetto a Bologna è solo perché sei una tua madre invece ti ha solo rovinato…visti i tuoi comportamenti irrispettosi, se CP_1 ti presenti a casa mia ti sbatto via a calci”.
3) in data 24.09.2023 veniva allontanata dalla casa paterna dal padre e dai parenti Per_1 paterni;
4) nella circostanza di cui al capitolo 3 il sig. e i parenti paterni lanciavano in Controparte_1 strada i vestiti della figlia ”; Per_1
5) in data 24.09.2023 nelle circostanze di cui ai capitoli 3 e 4, la sig.ra cugina di Testimone_1
che si trovava fuori dall'abitazione di questi, telefonava alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 rivolgendole insulti.
[...]
Si indicano come testi:
- la sig.ra sui capp. 1 e 2; Testimone_2
- il sig. sul capitolo 2; Testimone_3
- il sig. sui capp. da 2 a 5. Testimone_4
Si insiste altresì sulle opposizioni e contestazioni formulate nella memoria ex art. 473bis 17 c. 3 c.p.c. del 18/1/2024 e a verbale di udienza in relazione all'ammissione dei mezzi istruttori ex adverso articolati. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre spese generali e accessori ed oltre alle spese di ctu e ctp. come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONVENUTO:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fermo l'affidamento condiviso in essere e la collocazione della minore
presso la residenza materna e rigettando ogni altra diversa domanda della parte ricorrente: Per_1
Quanto al calendario di frequentazione della minore con il padre
Alla luce delle risultanze della CTU dd. 16/08/2024 della dott.ssa Per_2
- prescrivere ai genitori la prosecuzione del supporto psicologico in favore della minore Persona_3 con cadenza settimanale;
- provvedere alla nomina di un coordinatore genitoriale e/o al conferimento di incarico di monitoraggio e vigilanza ai Servizi sociali territorialmente competenti, affinchè intervengano in funzione della facilitazione della ripresa degli incontri anche protetti tra la minore ed il padre, comunque secondo modalità e tempi confacenti alla attuazione di quello 'spazio clinico' suggerito dalla Ctu dr.ssa ciò anche in funzione Per_2
pagina 2 di 9 della riattivazione del calendario di cui all'accordo di negoziazione assistita del 9/11/2021, da confermare in questa sede con le modalità sopra prescritte.
Quanto al contributo paterno nel mantenimento della minore
- Confermare l'importo del contributo mensile ordinario nella misura di € 300,00, oltre annuale adeguamento ISTAT, quale determinato già in via provvisoria dall'ordinanza istruttoria dd. 02/02/2024, così come richiesto fin dal primo atto difensivo del convenuto.
- Confermare la percentuale di contribuzione paterna alle spese straordinarie nell'interesse della minore nella misura del 75%, quale determinata già in via provvisoria dall'ordinanza istruttoria dd. 02/02/2024, con le modalità, le condizioni e i termini di rimborso di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna dd.
09/08/2017.
Con vittoria di spese e compensi legali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio concordatario nel 2010, la figlia nasceva il 23/02/2011, le Per_1
parti si separavano con negoziazione assistita nel giugno 2018 e divorziavano, sempre con negoziazione assistita, nel novembre 2021.
Negli accordi di negoziazione assistita del divorzio si stabiliva l'affido condiviso della figlia, la sua residenza anagrafica presso il padre, collocamento qualificato come prevalente presso di lui, ma tempi di frequentazione paritari e mantenimento ordinario in forma diretta (lo stesso era previsto in sede di separazione); spese straordinarie suddivise al 50%.
Ricorre la madre con atto depositato il 10-10-2023 allegando, in sintesi, che: la figlia presenta da qualche anno delle fragilità, tanto che dal 2021 circa soffre di una forma grave di alopecia universale;
è stata turbata in particolare dalla nascita del fratello, avvenuta il 2 marzo 2023, figlio del padre e della nuova compagna, tanto che i rapporti fra lei e il padre sono, da marzo 2023, progressivamente peggiorati finchè la ragazzina, secondo quanto allegato in ricorso, da dopo l'estate 2023 evita di vedere il padre e i nonni paterni, (tranne che in occasione delle partite di basket, sport di cui sia lei che il padre sono appassionati) e fa fatica persino ad intrattenere col padre una conversazione telefonica;
Per_1
aveva intrapreso un percorso psicoterapeutico, nei primi mesi del 2021 con il presentarsi dell'alopecia e poi lo aveva interrotto, ma i genitori hanno ritenuto opportuno farglielo riprendere con incontri settimanali nel mese di Giugno 2023. La madre chiede, quindi che, fermo l'affido condiviso, si proceda ai necessari approfondimenti, anche a mezzo ctu e ascolto diretto della minore, sulla situazione di e si ponga a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario e una quota Per_1
maggioritaria di spese straordinarie, previa determinazione del calendario di visita ritenuto opportuno all'esito degli accertamenti richiesti.
Si costituiva il chiedendo anch'egli che i tempi di permanenza di coi genitori CP_1 Per_1 fossero stabiliti all'esito di apposita ctu e offrendo di contribuire con la somma di euro 300 mensili al mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 9 Era sentita all'udienza dell'1-2-2024 e successivamente disposta ctu che si concludeva con Per_1
relazione depositata il 16-8-2024.
Le parti precisavano le conclusioni nel termine assegnato del 17-10-2024 e previo deposito di conclusionali e repliche, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 21-11-2024.
Va preliminarmente chiarito che non vi è contestazione sul mantenimento dell'affido condiviso di a entrambi i genitori e sul collocamento di in via prevalente presso la madre. Per_1 Per_1
Dandosi atto che vi è richiesta di nomina di un coordinatore genitoriale solo da parte della difesa paterna e che pertanto è preclusa anche la valutazione dell'indicazione a tale nomina, non essendovi domanda congiunta, si sottolinea che comunque dalla ctu non emerge alcuna indicazione in tal senso.
Il ctu ha così concluso:
La minore ha 13 anni e deve frequentare l'ultimo anno della scuola secondaria Persona_3 di primo grado. Ha un buon rendimento e non sono emersi problemi in ambito scolastico. Dal 2020 la ragazzina soffre di un'alopecia totale a causa della quale indossa una parrucca. La condizione ha rappresentato un evento traumatico, con ripercussioni emotive e un vissuto di sofferenza tuttora presenti;
dall'osservazione svolta emergono infatti aspetti di profonda fragilità. Dalla separazione dei genitori, avvenuta quando aveva circa sei anni, ha trascorso Per_1 settimane alternate con ciascun genitore;
ha sempre vissuto senza difficoltà i due ambienti, materno e paterno, comprese le relative famiglie allargate in un clima abbastanza sereno e caratterizzato da rispetto reciproco. I colloqui con l'ausiliaria hanno rappresentato per la ragazzina motivo di sofferenza e il solo fatto di aver toccato argomenti emotivamente complessi, quali la relazione con il papà e l'alopecia, hanno riattivato una forte sofferenza.
“Dalle parole di si evince la fatica con la quale la ragazzina ha accettato la presenza del Per_1 fratello, percepito come elemento ostacolante la relazione con il padre poiché accentratore delle attenzioni del genitore a scapito di uno spazio esclusivo con la stessa. La presenza di pare Per_4 essere stata avvertita da come imposta e la gelosia nei confronti del piccolo appare Per_1 pervadere la relazione della stessa con il padre: la ragazzina non riesce, quindi, a purificare il rapporto con la figura paterna da vissuti di minaccia e ostilità relati alla nascita del fratellino, faticando a ricondurre la relazione affettiva con il genitore a correlati emotivi personali e maggiormente genuini” (vd. rel. Dott.ssa ). Per_5
“La dimensione emotiva afferente la relazione con il padre appare ancora inaccessibile per
tanto da avere provocato nella minore uno stato di forte malessere a seguito dello Per_1 scambio con la scrivente: sarebbe utile, quindi, che la minore possa seguire il percorso psicoterapeutico a cadenza maggiormente ravvicinata così da riuscire a gestire i vissuti interni, in direzione della rabbia e della sofferenza, e ridefinire gli assetti famigliari. Nella mente della ragazzina risuonano situazioni non ancora chiarite con il padre, alla quali
riesce a fornire un'unica lettura allontanando possibili spunti critici o riflessioni Per_1 rispetto alle complesse dinamiche famigliari”. L'indagine osservativa espletata ha messo in luce uno stato di malessere e sofferenza nella minore relato sia alla rappresentazione di sé, offuscata dalla condizione clinica attuale, che alla compromessa relazione con la figura paterna, della quale ne percepisce la Per_1 mancanza e alla quale non permette di accedere alla propria quotidianità perché ancora poco disponibile alla rilettura degli attuali assetti famigliari. Nella mente della ragazzina, infatti, risuonano situazioni non ancora chiarite con il padre, alla quali riesce a fornire Per_1
pagina 4 di 9 un'unica lettura allontanando possibili spunti critici o riflessioni rispetto alle complesse dinamiche famigliari. Sarebbe utile, quindi, che la minore possa seguire un percorso psicoterapeutico a cadenza maggiormente ravvicinata così da riuscire a gestire i vissuti interni, in direzione della rabbia e della sofferenza, e ridefinire gli assetti famigliari.
[…] Sebbene con caratteristiche diverse, entrambi i genitori risultano essere adeguati pertanto si suggerisce l'affido della minore in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento presso la mamma, sig.ra . Parte_1
[…]
Negli anni i genitori hanno mostrato di riuscire a gestire in una modalità condivisa. Le Per_1 difficoltà della ragazzina rispetto alla frequentazione del padre, non riguardano il conflitto di coppia o aspetti riconducibili alla relazione tra i due genitori;
ciascuno dei due genitori ha elaborato la separazione e ha trovato un nuovo compagno con cui ha stabilito una relazione appagante. Le difficoltà tra e il papà riguardano la relazione della diade, come sopra Per_1 esposto. Vista l'età della ragazzina, ma soprattutto la condizione di forte fragilità, al momento non è consigliabile forzare la frequentazione;
si ritiene invece che l'intervento necessario sia quello clinico, ovvero ha bisogno di iniziare una psicoterapia con cadenza regolare e Per_1 ravvicinata per rielaborare aspetti dolorosi della propria condizione e della relazione con il papà; il sig. dal canto suo, ha bisogno di essere aiutato a leggere i messaggi della figlia e CP_1 sintonizzarsi in maniera funzionale sui vissuti della stessa, colmando le criticità osservate. In virtù del rapporto rispettoso che hanno sempre avuto, i genitori dovranno ritrovare quel canale comunicativo che erano riusciti ad avere nei primi anni della separazione.
[…] Al momento, vista la fragilità emotiva della ragazza non è consigliabile stabilire un calendario per la frequentazione. Si pensa infatti che le difficoltà di e le criticità del papà, debbano essere Per_1 affrontate in uno spazio clinico. Visto il forte legame che unisce padre e figlia, il rapporto verrà sicuramente ritrovato nel momento in cui sentirà accolta, dal papà, quella che è per lei la sua sofferenza. A tal proposito, è utile Per_1 che anche il papà possa seguire un percorso di sostegno alla genitorialità che lo aiuti a dare un significato ai segnali della figlia e a rispondere agli stessi in maniera responsiva.
Sarà importante che la mamma, come ora, continui a facilitare il rapporto aiutando la ragazzina in direzione paterna.
[…] Entrambi i genitori hanno una relazione stabile con i rispettivi nuovi compagni, che la scrivente ha conosciuto durante l'iter peritale.
, il compagno della sig.ra vive con e rappresenta una figura molto presente Tes_4 Pt_1 Per_1 ed emotivamente vicina alla ragazzina. lo riconosce come un punto di riferimento Per_1 importante e una figura capace di ricreare equilibrio nei momenti di conflitto madre-figlia. L'uomo ha stabilito una buona confidenza con la ragazzina pur rispettando il proprio ruolo;
egli non tende a sostituirsi alla figura paterna pur avendo creato una relazione di vicinanza affettiva.
, la compagna del sig. al momento non ha alcun contatto con . Sebbene Per_6 CP_1 Per_1 la donna riferisca una buona confidenza e una bella armonia nel rapporto con la ragazzina, Per_1 riporta dei conflitti, che non riguardano fatti o eventi accaduti ma per ciò che ha rappresentato nella relazione con il papà.
Alle osservazioni del c.t. del padre, la ctu ha così risposto:
In merito alla frequenza della psicoterapia indicata per , a parere di chi scrive, dovrebbe Per_1 avere cadenza almeno settimanale. I dettagli andranno concordati con il terapeuta che segue la ragazza.
In merito alla richiesta di indicare un percorso di sostegno alla genitorialità per la sig.ra la Pt_1 pagina 5 di 9 scrivente ctu, non avendo ravvisato elementi tali da ritenerlo utile, conferma quanto indicato nella bozza. Come riportato dalla Dott.ssa la ctu si è chiusa con un accordo dei due genitori Per_7 rispetto alla gestione della vacanza in montagna di . Quanto accaduto successivamente non Per_1 può essere valutato non essendo oggetto di osservazione e di confronto con le parti. Da quanto emerso dall'osservazione dell'ausiliaria, è importante che il papà possa ritrovare in primis una relazione esclusiva con la ragazzina, pur restando un dato di realtà, la presenza del figlio e della nuova compagna. Si conferma pertanto quanto riportato nella bozza.
Va altresì rammentato che secondo un consolidato orientamento della Cassazione, (Cassazione Civile,
Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504), ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate.
Si ritiene di avere dato conto a sufficienza delle ragioni per cui si aderisce alle conclusioni del ctu e pertanto va collocata in via prevalente presso la madre, non può, allo stato, essere stabilito un Per_1
calendario preciso di frequentazione col padre, ma si dà indicazione affinchè, onde favorire un riavvicinamento fra i due, la ragazza segua un percorso psicoterapeutico con cadenza, all'inizio, almeno settimanale, e il padre segua un percorso di sostegno alla genitorialità. Non vi è invece indicazione affinchè la madre segua analogo percorso dal momento che non è emerso che ella abbia ostacolato la ripresa dei rapporti padre-figlia né che abbia favorito o provocato il loro allontanamento, che è dipeso esclusivamente da vicende attinenti i rapporti fra i due e fra e le altre persone Per_1 dell'ambito paterno, e da vicende, quali la nascita del fratellino, relative a tale ambito e non risulta che la madre abbia strumentalizzato tali vicende allo scopo di minare il rapporto padre-figlia, verso il quale invece ha sempre dimostrato anche nei fatti un atteggiamento non ostativo, in primis acconsentendo in sede di separazione e di divorzio, alla permanenza della figlia per tempi paritari presso ciascun genitore, con residenza presso il padre.
Venendo meno la frequentazione paritaria, viene meno altresì il presupposto per il mantenimento diretto, sicchè occorre considerare che allo stato passa tutto il tempo con la madre, sebbene si Per_1
auspichi che si tratti di una situazione transitoria, e che ella ha esigenze particolari dovute alla alopecia da cui è affetta.
Quanto alla situazione economica delle parti, la madre è dipendente di banca, sta pagando un mutuo ipotecario per l'acquisto della casa in cui vive, contratto nel 2018 la cui rata mensile è aumentata da euro 722 circa ad euro 1.085 circa nel settembre 2023 essendo a tasso variabile;
è altresì onerata mensilmente anche della rata di euro 271,00 del prestito personale di euro 32.884,00 stipulato con Agos pagina 6 di 9 nel febbraio 2023 con scadenza febbraio 2033. Ha un reddito netto medio mensile di circa 2.700 euro, che scende ad euro 1.300 circa considerando i suddetti esborsi mensili fissi.
Il è pure lui dipendente di banca ma con un reddito medio mensile di circa euro 4.473, dal CP_1
quale vanno detratte la rata di mutuo di euro 1.343,65 mensili con scadenza 2053 da considerare nella misura del 50% pari ad euro 671 in quanto contratto insieme alla compagna, (doc.11), la rata del
Prestito Unicredit del 28.08.2019 di euro 241,40 mensili con scadenza 2029 (doc.12), la rata del
Prestito Unicredit del 31.12.2022 di euro 85,09 mensili con scadenza 2031 (doc.13), la rata di Prestito
Unicredit di euro 149,89 mensili con scadenza 2031. (doc.14), per un residuo di euro 3.330 mensili circa. Vero è che il rispetto all'epoca del divorzio ha l'onere aggiuntivo rappresentato dal CP_1
figlio nato nel marzo 2023, ma vista la tenerissima età e tenuto conto che tale onere grava anche sulla madre, e visto che invece il mantenimento di una ragazza di quasi 14 anni grava ora integralmente, invece che al 50%, sulla si ritiene congruo disporre che dalla data della domanda, detratto Pt_1
quanto già versato a tale titolo, il versi alla la somma mensile di euro 600 a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia.
Si dà atto inoltre che non vi è contestazione da parte del nell'accollarsi il 75% delle spese CP_1
straordinarie.
Si ritiene che in ragione del loro carattere ricorrente ma non frequente e del fatto che sono causate dalla patologia autoimmune (alopecia universale) da cui la figlia è affetta, rientrino fra le spese straordinarie quelle relative alla parrucca e al microblading. I prodotti cosmetici rientreranno tra i farmaci e quindi tra le spese straordinarie solo se accompagnati da indicazione medica che ne attesti la necessità in ragione di particolari condizioni cliniche della paziente.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori medi per tutte le fasi tranne che per quella istruttoria per la quale si liquida il valore minimo in quanto si è limitata all'ascolto della minore e alla ctu.
Le spese di ctu vanno compensate integralmente fra le parti trattandosi di incombente disposto nell'interesse della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione di negoziazione assistita 15-11-
2021, così dispone:
1 – conferma l'affido condiviso della minore nata il [...] a [...] i Persona_3
pagina 7 di 9 genitori;
2 – dispone il collocamento prevalente di presso la madre;
Per_1
3 – frequenterà il padre secondo liberi accordi presi di volta in volta fra i genitori e con il Per_1
consenso della figlia;
onde favorire un riavvicinamento fra padre e figlia, si dà indicazione che la ragazza segua un percorso psicoterapeutico con cadenza, all'inizio, almeno settimanale, e il padre segua un percorso di sostegno alla genitorialità; si dà incarico per tre anni al Servizio Sociale territorialmente competente di prendere in carico il nucleo per l'aspetto relativo alla facilitazione della ripresa di un sereno rapporto padre-figlia; a tal fine il Servizio metterà a disposizione del padre qualora lo richieda, un percorso di sostegno alla genitorialità in ambito pubblico oppure verificherà lo svolgimento del percorso di sostegno che il padre voglia seguire privatamente;
verificherà anche lo svolgimento del percorso psicoterapeutico della figlia;
svolgerà una funzione di mediazione fra le parti qualora sorgano contrasto sulle scelte da assumere congiuntamente per la minore;
4 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 600 alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 75% a carico del padre e 25% a carico della madre;
si applica il vigente
Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta, con la precisazione che rientrano fra le spese straordinarie quelle relative alla parrucca e al microblading;
i prodotti cosmetici rientreranno tra i farmaci e quindi tra le spese straordinarie solo se accompagnati da indicazione medica che ne attesti la necessità in ragione di particolari condizioni cliniche della paziente;
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
pagina 8 di 9 • Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5 - Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € 110 Controparte_1 Parte_1 per spese, € 6.713 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
6 – Compensa integralmente fra le parti le spese di ctu.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Francesca Neri Dott. Bruno Perla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12902/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERSELLI CARLOTTA ( VIA GARIBALDI 1 40100 BOLOGNA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 C.F._3
TONINI STEFANIA ( ) VIALE ENRICO PANZACCHI 19 40136 BOLOGNA;
C.F._4
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti trasmessi al PM l'11-10-2023
CONCLUSIONI
ATTRICE:
1) Nel merito e in via principale, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nell'accordo di negoziazione assistita del 10.11.2021, disporre:
che rimanga collocata Per_1 stabilmente presso la residenza materna come avviene di fatto già dal mese di marzo 2023 e che la ripresa dell'esercizio del diritto di visita paterno sia subordinato alla volontà della minore di riallacciare i rapporti con il Sig. enza alcuna costrizione, in ragione di quanto emerso CP_1 in sede di CTU e di quanto dalla medesima dichiarato anche in udienza;
pagina 1 di 9 che il Sig. ntraprenda un CP_1 percorso di sostegno alla genitorialità utile alla ripresa dei rapporti, come indicato dalla CTU;
che il sig. ontribuisca al CP_1 mantenimento ordinario della minore mediante versamento entro il giorno 5 di ogni mese dell'importo di euro 600,00 o di quella diversa, anche maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua, oltre il 75% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso dal Tribunale di Bologna del 9/8/2017. Tra le spese straordinarie andrà specificato che vi rientrano anche la parrucca e i prodotti per la manutenzione oltre alle ciglia superiori e relativa colla di applicazione.
disporre la corresponsione dell'assegno unico per l'intero alla madre come da accordi tra le parti.
2) In via subordinata ed istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per testi articolata nella memoria ex art. 473bis 17 c. 1 c.p.c. del 3/1/2024 sulle circostanze che di seguito si ritrascrivono precedute da “Vero che” : 1) in data 07.09.2022 il sig. e mostrava il video dell'annuncio della gravidanza della CP_1 compagna e Lei poteva notare la reazione di;
Per_1
2) in data 02.03.2023, durante una conversazione telefonica a cui Lei assisteva, il sig. CP_1 rivolgeva alla figlia le seguenti parole: “sei solo una grandissima maleducata irrispettosa, dovresti baciare il terreno dove io passo perché se le persone ti portano rispetto a Bologna è solo perché sei una tua madre invece ti ha solo rovinato…visti i tuoi comportamenti irrispettosi, se CP_1 ti presenti a casa mia ti sbatto via a calci”.
3) in data 24.09.2023 veniva allontanata dalla casa paterna dal padre e dai parenti Per_1 paterni;
4) nella circostanza di cui al capitolo 3 il sig. e i parenti paterni lanciavano in Controparte_1 strada i vestiti della figlia ”; Per_1
5) in data 24.09.2023 nelle circostanze di cui ai capitoli 3 e 4, la sig.ra cugina di Testimone_1
che si trovava fuori dall'abitazione di questi, telefonava alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 rivolgendole insulti.
[...]
Si indicano come testi:
- la sig.ra sui capp. 1 e 2; Testimone_2
- il sig. sul capitolo 2; Testimone_3
- il sig. sui capp. da 2 a 5. Testimone_4
Si insiste altresì sulle opposizioni e contestazioni formulate nella memoria ex art. 473bis 17 c. 3 c.p.c. del 18/1/2024 e a verbale di udienza in relazione all'ammissione dei mezzi istruttori ex adverso articolati. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre spese generali e accessori ed oltre alle spese di ctu e ctp. come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONVENUTO:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fermo l'affidamento condiviso in essere e la collocazione della minore
presso la residenza materna e rigettando ogni altra diversa domanda della parte ricorrente: Per_1
Quanto al calendario di frequentazione della minore con il padre
Alla luce delle risultanze della CTU dd. 16/08/2024 della dott.ssa Per_2
- prescrivere ai genitori la prosecuzione del supporto psicologico in favore della minore Persona_3 con cadenza settimanale;
- provvedere alla nomina di un coordinatore genitoriale e/o al conferimento di incarico di monitoraggio e vigilanza ai Servizi sociali territorialmente competenti, affinchè intervengano in funzione della facilitazione della ripresa degli incontri anche protetti tra la minore ed il padre, comunque secondo modalità e tempi confacenti alla attuazione di quello 'spazio clinico' suggerito dalla Ctu dr.ssa ciò anche in funzione Per_2
pagina 2 di 9 della riattivazione del calendario di cui all'accordo di negoziazione assistita del 9/11/2021, da confermare in questa sede con le modalità sopra prescritte.
Quanto al contributo paterno nel mantenimento della minore
- Confermare l'importo del contributo mensile ordinario nella misura di € 300,00, oltre annuale adeguamento ISTAT, quale determinato già in via provvisoria dall'ordinanza istruttoria dd. 02/02/2024, così come richiesto fin dal primo atto difensivo del convenuto.
- Confermare la percentuale di contribuzione paterna alle spese straordinarie nell'interesse della minore nella misura del 75%, quale determinata già in via provvisoria dall'ordinanza istruttoria dd. 02/02/2024, con le modalità, le condizioni e i termini di rimborso di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna dd.
09/08/2017.
Con vittoria di spese e compensi legali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio concordatario nel 2010, la figlia nasceva il 23/02/2011, le Per_1
parti si separavano con negoziazione assistita nel giugno 2018 e divorziavano, sempre con negoziazione assistita, nel novembre 2021.
Negli accordi di negoziazione assistita del divorzio si stabiliva l'affido condiviso della figlia, la sua residenza anagrafica presso il padre, collocamento qualificato come prevalente presso di lui, ma tempi di frequentazione paritari e mantenimento ordinario in forma diretta (lo stesso era previsto in sede di separazione); spese straordinarie suddivise al 50%.
Ricorre la madre con atto depositato il 10-10-2023 allegando, in sintesi, che: la figlia presenta da qualche anno delle fragilità, tanto che dal 2021 circa soffre di una forma grave di alopecia universale;
è stata turbata in particolare dalla nascita del fratello, avvenuta il 2 marzo 2023, figlio del padre e della nuova compagna, tanto che i rapporti fra lei e il padre sono, da marzo 2023, progressivamente peggiorati finchè la ragazzina, secondo quanto allegato in ricorso, da dopo l'estate 2023 evita di vedere il padre e i nonni paterni, (tranne che in occasione delle partite di basket, sport di cui sia lei che il padre sono appassionati) e fa fatica persino ad intrattenere col padre una conversazione telefonica;
Per_1
aveva intrapreso un percorso psicoterapeutico, nei primi mesi del 2021 con il presentarsi dell'alopecia e poi lo aveva interrotto, ma i genitori hanno ritenuto opportuno farglielo riprendere con incontri settimanali nel mese di Giugno 2023. La madre chiede, quindi che, fermo l'affido condiviso, si proceda ai necessari approfondimenti, anche a mezzo ctu e ascolto diretto della minore, sulla situazione di e si ponga a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario e una quota Per_1
maggioritaria di spese straordinarie, previa determinazione del calendario di visita ritenuto opportuno all'esito degli accertamenti richiesti.
Si costituiva il chiedendo anch'egli che i tempi di permanenza di coi genitori CP_1 Per_1 fossero stabiliti all'esito di apposita ctu e offrendo di contribuire con la somma di euro 300 mensili al mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 9 Era sentita all'udienza dell'1-2-2024 e successivamente disposta ctu che si concludeva con Per_1
relazione depositata il 16-8-2024.
Le parti precisavano le conclusioni nel termine assegnato del 17-10-2024 e previo deposito di conclusionali e repliche, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 21-11-2024.
Va preliminarmente chiarito che non vi è contestazione sul mantenimento dell'affido condiviso di a entrambi i genitori e sul collocamento di in via prevalente presso la madre. Per_1 Per_1
Dandosi atto che vi è richiesta di nomina di un coordinatore genitoriale solo da parte della difesa paterna e che pertanto è preclusa anche la valutazione dell'indicazione a tale nomina, non essendovi domanda congiunta, si sottolinea che comunque dalla ctu non emerge alcuna indicazione in tal senso.
Il ctu ha così concluso:
La minore ha 13 anni e deve frequentare l'ultimo anno della scuola secondaria Persona_3 di primo grado. Ha un buon rendimento e non sono emersi problemi in ambito scolastico. Dal 2020 la ragazzina soffre di un'alopecia totale a causa della quale indossa una parrucca. La condizione ha rappresentato un evento traumatico, con ripercussioni emotive e un vissuto di sofferenza tuttora presenti;
dall'osservazione svolta emergono infatti aspetti di profonda fragilità. Dalla separazione dei genitori, avvenuta quando aveva circa sei anni, ha trascorso Per_1 settimane alternate con ciascun genitore;
ha sempre vissuto senza difficoltà i due ambienti, materno e paterno, comprese le relative famiglie allargate in un clima abbastanza sereno e caratterizzato da rispetto reciproco. I colloqui con l'ausiliaria hanno rappresentato per la ragazzina motivo di sofferenza e il solo fatto di aver toccato argomenti emotivamente complessi, quali la relazione con il papà e l'alopecia, hanno riattivato una forte sofferenza.
“Dalle parole di si evince la fatica con la quale la ragazzina ha accettato la presenza del Per_1 fratello, percepito come elemento ostacolante la relazione con il padre poiché accentratore delle attenzioni del genitore a scapito di uno spazio esclusivo con la stessa. La presenza di pare Per_4 essere stata avvertita da come imposta e la gelosia nei confronti del piccolo appare Per_1 pervadere la relazione della stessa con il padre: la ragazzina non riesce, quindi, a purificare il rapporto con la figura paterna da vissuti di minaccia e ostilità relati alla nascita del fratellino, faticando a ricondurre la relazione affettiva con il genitore a correlati emotivi personali e maggiormente genuini” (vd. rel. Dott.ssa ). Per_5
“La dimensione emotiva afferente la relazione con il padre appare ancora inaccessibile per
tanto da avere provocato nella minore uno stato di forte malessere a seguito dello Per_1 scambio con la scrivente: sarebbe utile, quindi, che la minore possa seguire il percorso psicoterapeutico a cadenza maggiormente ravvicinata così da riuscire a gestire i vissuti interni, in direzione della rabbia e della sofferenza, e ridefinire gli assetti famigliari. Nella mente della ragazzina risuonano situazioni non ancora chiarite con il padre, alla quali
riesce a fornire un'unica lettura allontanando possibili spunti critici o riflessioni Per_1 rispetto alle complesse dinamiche famigliari”. L'indagine osservativa espletata ha messo in luce uno stato di malessere e sofferenza nella minore relato sia alla rappresentazione di sé, offuscata dalla condizione clinica attuale, che alla compromessa relazione con la figura paterna, della quale ne percepisce la Per_1 mancanza e alla quale non permette di accedere alla propria quotidianità perché ancora poco disponibile alla rilettura degli attuali assetti famigliari. Nella mente della ragazzina, infatti, risuonano situazioni non ancora chiarite con il padre, alla quali riesce a fornire Per_1
pagina 4 di 9 un'unica lettura allontanando possibili spunti critici o riflessioni rispetto alle complesse dinamiche famigliari. Sarebbe utile, quindi, che la minore possa seguire un percorso psicoterapeutico a cadenza maggiormente ravvicinata così da riuscire a gestire i vissuti interni, in direzione della rabbia e della sofferenza, e ridefinire gli assetti famigliari.
[…] Sebbene con caratteristiche diverse, entrambi i genitori risultano essere adeguati pertanto si suggerisce l'affido della minore in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento presso la mamma, sig.ra . Parte_1
[…]
Negli anni i genitori hanno mostrato di riuscire a gestire in una modalità condivisa. Le Per_1 difficoltà della ragazzina rispetto alla frequentazione del padre, non riguardano il conflitto di coppia o aspetti riconducibili alla relazione tra i due genitori;
ciascuno dei due genitori ha elaborato la separazione e ha trovato un nuovo compagno con cui ha stabilito una relazione appagante. Le difficoltà tra e il papà riguardano la relazione della diade, come sopra Per_1 esposto. Vista l'età della ragazzina, ma soprattutto la condizione di forte fragilità, al momento non è consigliabile forzare la frequentazione;
si ritiene invece che l'intervento necessario sia quello clinico, ovvero ha bisogno di iniziare una psicoterapia con cadenza regolare e Per_1 ravvicinata per rielaborare aspetti dolorosi della propria condizione e della relazione con il papà; il sig. dal canto suo, ha bisogno di essere aiutato a leggere i messaggi della figlia e CP_1 sintonizzarsi in maniera funzionale sui vissuti della stessa, colmando le criticità osservate. In virtù del rapporto rispettoso che hanno sempre avuto, i genitori dovranno ritrovare quel canale comunicativo che erano riusciti ad avere nei primi anni della separazione.
[…] Al momento, vista la fragilità emotiva della ragazza non è consigliabile stabilire un calendario per la frequentazione. Si pensa infatti che le difficoltà di e le criticità del papà, debbano essere Per_1 affrontate in uno spazio clinico. Visto il forte legame che unisce padre e figlia, il rapporto verrà sicuramente ritrovato nel momento in cui sentirà accolta, dal papà, quella che è per lei la sua sofferenza. A tal proposito, è utile Per_1 che anche il papà possa seguire un percorso di sostegno alla genitorialità che lo aiuti a dare un significato ai segnali della figlia e a rispondere agli stessi in maniera responsiva.
Sarà importante che la mamma, come ora, continui a facilitare il rapporto aiutando la ragazzina in direzione paterna.
[…] Entrambi i genitori hanno una relazione stabile con i rispettivi nuovi compagni, che la scrivente ha conosciuto durante l'iter peritale.
, il compagno della sig.ra vive con e rappresenta una figura molto presente Tes_4 Pt_1 Per_1 ed emotivamente vicina alla ragazzina. lo riconosce come un punto di riferimento Per_1 importante e una figura capace di ricreare equilibrio nei momenti di conflitto madre-figlia. L'uomo ha stabilito una buona confidenza con la ragazzina pur rispettando il proprio ruolo;
egli non tende a sostituirsi alla figura paterna pur avendo creato una relazione di vicinanza affettiva.
, la compagna del sig. al momento non ha alcun contatto con . Sebbene Per_6 CP_1 Per_1 la donna riferisca una buona confidenza e una bella armonia nel rapporto con la ragazzina, Per_1 riporta dei conflitti, che non riguardano fatti o eventi accaduti ma per ciò che ha rappresentato nella relazione con il papà.
Alle osservazioni del c.t. del padre, la ctu ha così risposto:
In merito alla frequenza della psicoterapia indicata per , a parere di chi scrive, dovrebbe Per_1 avere cadenza almeno settimanale. I dettagli andranno concordati con il terapeuta che segue la ragazza.
In merito alla richiesta di indicare un percorso di sostegno alla genitorialità per la sig.ra la Pt_1 pagina 5 di 9 scrivente ctu, non avendo ravvisato elementi tali da ritenerlo utile, conferma quanto indicato nella bozza. Come riportato dalla Dott.ssa la ctu si è chiusa con un accordo dei due genitori Per_7 rispetto alla gestione della vacanza in montagna di . Quanto accaduto successivamente non Per_1 può essere valutato non essendo oggetto di osservazione e di confronto con le parti. Da quanto emerso dall'osservazione dell'ausiliaria, è importante che il papà possa ritrovare in primis una relazione esclusiva con la ragazzina, pur restando un dato di realtà, la presenza del figlio e della nuova compagna. Si conferma pertanto quanto riportato nella bozza.
Va altresì rammentato che secondo un consolidato orientamento della Cassazione, (Cassazione Civile,
Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504), ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate.
Si ritiene di avere dato conto a sufficienza delle ragioni per cui si aderisce alle conclusioni del ctu e pertanto va collocata in via prevalente presso la madre, non può, allo stato, essere stabilito un Per_1
calendario preciso di frequentazione col padre, ma si dà indicazione affinchè, onde favorire un riavvicinamento fra i due, la ragazza segua un percorso psicoterapeutico con cadenza, all'inizio, almeno settimanale, e il padre segua un percorso di sostegno alla genitorialità. Non vi è invece indicazione affinchè la madre segua analogo percorso dal momento che non è emerso che ella abbia ostacolato la ripresa dei rapporti padre-figlia né che abbia favorito o provocato il loro allontanamento, che è dipeso esclusivamente da vicende attinenti i rapporti fra i due e fra e le altre persone Per_1 dell'ambito paterno, e da vicende, quali la nascita del fratellino, relative a tale ambito e non risulta che la madre abbia strumentalizzato tali vicende allo scopo di minare il rapporto padre-figlia, verso il quale invece ha sempre dimostrato anche nei fatti un atteggiamento non ostativo, in primis acconsentendo in sede di separazione e di divorzio, alla permanenza della figlia per tempi paritari presso ciascun genitore, con residenza presso il padre.
Venendo meno la frequentazione paritaria, viene meno altresì il presupposto per il mantenimento diretto, sicchè occorre considerare che allo stato passa tutto il tempo con la madre, sebbene si Per_1
auspichi che si tratti di una situazione transitoria, e che ella ha esigenze particolari dovute alla alopecia da cui è affetta.
Quanto alla situazione economica delle parti, la madre è dipendente di banca, sta pagando un mutuo ipotecario per l'acquisto della casa in cui vive, contratto nel 2018 la cui rata mensile è aumentata da euro 722 circa ad euro 1.085 circa nel settembre 2023 essendo a tasso variabile;
è altresì onerata mensilmente anche della rata di euro 271,00 del prestito personale di euro 32.884,00 stipulato con Agos pagina 6 di 9 nel febbraio 2023 con scadenza febbraio 2033. Ha un reddito netto medio mensile di circa 2.700 euro, che scende ad euro 1.300 circa considerando i suddetti esborsi mensili fissi.
Il è pure lui dipendente di banca ma con un reddito medio mensile di circa euro 4.473, dal CP_1
quale vanno detratte la rata di mutuo di euro 1.343,65 mensili con scadenza 2053 da considerare nella misura del 50% pari ad euro 671 in quanto contratto insieme alla compagna, (doc.11), la rata del
Prestito Unicredit del 28.08.2019 di euro 241,40 mensili con scadenza 2029 (doc.12), la rata del
Prestito Unicredit del 31.12.2022 di euro 85,09 mensili con scadenza 2031 (doc.13), la rata di Prestito
Unicredit di euro 149,89 mensili con scadenza 2031. (doc.14), per un residuo di euro 3.330 mensili circa. Vero è che il rispetto all'epoca del divorzio ha l'onere aggiuntivo rappresentato dal CP_1
figlio nato nel marzo 2023, ma vista la tenerissima età e tenuto conto che tale onere grava anche sulla madre, e visto che invece il mantenimento di una ragazza di quasi 14 anni grava ora integralmente, invece che al 50%, sulla si ritiene congruo disporre che dalla data della domanda, detratto Pt_1
quanto già versato a tale titolo, il versi alla la somma mensile di euro 600 a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia.
Si dà atto inoltre che non vi è contestazione da parte del nell'accollarsi il 75% delle spese CP_1
straordinarie.
Si ritiene che in ragione del loro carattere ricorrente ma non frequente e del fatto che sono causate dalla patologia autoimmune (alopecia universale) da cui la figlia è affetta, rientrino fra le spese straordinarie quelle relative alla parrucca e al microblading. I prodotti cosmetici rientreranno tra i farmaci e quindi tra le spese straordinarie solo se accompagnati da indicazione medica che ne attesti la necessità in ragione di particolari condizioni cliniche della paziente.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori medi per tutte le fasi tranne che per quella istruttoria per la quale si liquida il valore minimo in quanto si è limitata all'ascolto della minore e alla ctu.
Le spese di ctu vanno compensate integralmente fra le parti trattandosi di incombente disposto nell'interesse della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione di negoziazione assistita 15-11-
2021, così dispone:
1 – conferma l'affido condiviso della minore nata il [...] a [...] i Persona_3
pagina 7 di 9 genitori;
2 – dispone il collocamento prevalente di presso la madre;
Per_1
3 – frequenterà il padre secondo liberi accordi presi di volta in volta fra i genitori e con il Per_1
consenso della figlia;
onde favorire un riavvicinamento fra padre e figlia, si dà indicazione che la ragazza segua un percorso psicoterapeutico con cadenza, all'inizio, almeno settimanale, e il padre segua un percorso di sostegno alla genitorialità; si dà incarico per tre anni al Servizio Sociale territorialmente competente di prendere in carico il nucleo per l'aspetto relativo alla facilitazione della ripresa di un sereno rapporto padre-figlia; a tal fine il Servizio metterà a disposizione del padre qualora lo richieda, un percorso di sostegno alla genitorialità in ambito pubblico oppure verificherà lo svolgimento del percorso di sostegno che il padre voglia seguire privatamente;
verificherà anche lo svolgimento del percorso psicoterapeutico della figlia;
svolgerà una funzione di mediazione fra le parti qualora sorgano contrasto sulle scelte da assumere congiuntamente per la minore;
4 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 600 alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 75% a carico del padre e 25% a carico della madre;
si applica il vigente
Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta, con la precisazione che rientrano fra le spese straordinarie quelle relative alla parrucca e al microblading;
i prodotti cosmetici rientreranno tra i farmaci e quindi tra le spese straordinarie solo se accompagnati da indicazione medica che ne attesti la necessità in ragione di particolari condizioni cliniche della paziente;
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
pagina 8 di 9 • Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5 - Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € 110 Controparte_1 Parte_1 per spese, € 6.713 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
6 – Compensa integralmente fra le parti le spese di ctu.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Francesca Neri Dott. Bruno Perla
pagina 9 di 9