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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/09/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3943/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Riccardo Parte_1 Leo Guaricci;
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Guido Amodio ed Antonella Nerina Scalone;
a seguito della trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziale promossa dal ricorrente – volta principalmente all'impugnativa del licenziamento del 12.08.2021 comunicato per accertata inidoneità alla mansione specifica svolta con conseguente condanna alla reintegra del ricorrente o comunque ad applicare la tutela di cui all'art. 18 legge 300/70 e successive modificazioni
– non è fondata.
Nel merito, va osservato che la sopravvenuta infermità del lavoratore comportante la sua inidoneità a svolgere le mansioni, in presenza di talune condizioni, può condurre alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Come evidenziato dalla Suprema Corte “A norma dell'art 2110 c.c., la conservazione del posto è garantita al lavoratore malato o infortunato soltanto per un periodo delimitato di tempo, il che ha consentito, secondo la generale dottrina, di attribuire allo stato di malattia o di infortunio il necessario attributo della "temporaneità" (rapportabile alla categoria dell'impossibilità parziale ratione temporis), realizzandosi altrimenti la diversa condizione dell'inidoneità, come tale definitiva,
1 al lavoro;
nel qual caso non trova applicazione la disciplina della malattia, ma quella "comune" dell'impossibilità definitiva della prestazione, filtrata sul piano lavoristico tramite il giustificato motivo obiettivo di licenziamento” (Cass. civ. n. 30478/2021).
Ne deriva che la sopravvenuta infermità, cui consegue l'impossibilità della prestazione, a differenza della malattia, può legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. n.604/1966. È in virtù di tale aspetto che si rende necessario che il datore di lavoro tenti la ricollocazione del lavoratore in altra prestazione lavorativa compatibile con lo stato di salute di quest'ultimo ed assolva quindi all'obbligo di repechage, assegnandolo a mansioni equivalenti o inferiori con conservazione della retribuzione e del livello di inquadramento precedentemente acquisiti, contemperando in tal modo il conflitto tra interessi costituzionalmente rilevanti, vale a dire il diritto alla salute e al lavoro del lavoratore e quello al libero esercizio dell'impresa del datore di lavoro.
Tanto è pure in sintonia con la previsione normativa in caso di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica.
Stabilisce infatti il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 42: "Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'art. 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza". In tal modo, nell'inciso "ove possibile", esso contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro, da una parte e, dall'altra, al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti e idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore (Cass. 1 luglio 2016, n. 13511); collegando l'obbligo di mantenimento in servizio del lavoratore all'obiettiva possibilità di reperire mansioni che gli consentano di espletare la prestazione senza pregiudizio per la sua salute, anche se con una compromissione della professionalità qualora vi sia accettazione di un demansionamento (senza contenere alcuna previsione limitativa del licenziamento, qualora le mansioni compatibili con lo status del lavoratore non siano rinvenute in azienda, si veda Cass. civ. 29893/2019 nonché Cass. 26 gennaio 2017, n. 2008).
2 Ancora, allorquando l'inidoneità alle mansioni si ricolleghi ad una condizione di handicap del prestatore, la Suprema Corte, in modo costante ha osservato che “in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro "ai fini della legittimità del recesso", secondo una interpretazione conforme agli obiettivi della direttiva 2000/78/CE” (si veda Cass. 6497/2021 nonché Cass. n. 6798/2018, Cass. n. 13649/2019). In particolare, sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi “secondo il parametro (e con il limite) della ragionevolezza” e, a tal fine, occorre tenere conto “del limite costituito dall'inviolabilità in peius (art. 2103 c.c.) delle posizioni lavorative degli altri prestatori di lavoro" nonchè evitare "oneri organizzativi eccessivi (da valutarsi in relazione alle peculiarità dell'azienda ed alle relative risorse finanziarie)", stante l'esigenza del "mantenimento degli equilibri finanziari dell'impresa” (Cass. 6497/2021, nonché Cass. n. 27243 del 2018). Dal punto di vista del riparto degli oneri probatori, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di
“accomodamento” ovvero che l'inadempimento sia dovuto a causa non imputabile;
in tale situazione di riparto non è certo sufficiente per il datore semplicemente allegare e provare che non fossero presenti in azienda posti disponibili in cui ricollocare il lavoratore, come si trattasse di un ordinario repêchage, né spetta al lavoratore, o tanto meno al giudice, individuare in giudizio quali potessero essere le possibili modifiche organizzative appropriate e ragionevoli idonee a salvaguardare il posto di lavoro. Circa l'adempimento o meno dell'obbligo legislativamente imposto dall'art. 3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216 del 2003, si consideri che il comportamento dovuto si caratterizza non tanto, in negativo, per il divieto di comportamenti che violano la parità di trattamento, quanto piuttosto, in positivo, per il suo profilo di azione volta alla ricerca di misure organizzative ragionevoli idonee a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti preclusa, a persona con disabilità; dunque "l'onere gravante sul datore di lavoro potrà essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari di tipo indiziario o presuntivo, i quali possano indurre nel giudicante il convincimento che il datore abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata che scongiurasse il
3 licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto" (Cass. 12270/2025 nonché Cass. n. 6497 del 2021).
Ancora, circa la nozione di handicap in questa sede rilevante, la Suprema Corte ha in più occasioni osservato che “il fattore soggettivo dell'handicap non è ricavabile dal diritto interno ma unicamente dal diritto dell'Unione Europea (Cass. n. 6798 del 2018; Cass. n. 13649 del 2019; Cass. n. 29289 del 2019), peraltro letto in conformità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009 e approvata dall'Unione Europea con decisione del Consiglio del 26 novembre 2006 (v. Cass. n. 9095 del 2023); secondo la Corte di Giustizia "la nozione di "handicap" di cui alla direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata" (CGUE sentenze 11 aprile 2013, HK C-335/11 e C-337/11, Per_1 punti 38-42; 18 marzo 2014, Z., C-363/12, punto 76; 18 Pers dicembre 2014, , C-354/13, punto 53; 1 dicembre 2016, Mo.Da. C-395/15, punti 41-42); per quanto riguarda la nozione del carattere "duraturo" della limitazione, "tra gli indizi che consentono di considerare "duratura" una limitazione figura in particolare la circostanza che, all'epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell'interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o, (...), il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona", mediante una valutazione essenzialmente di fatto compiuta dal giudice, basata "sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali" (CGUE, sentenza, 1.12.2016, , cause riunite C 395/2015, Per_3 punti 54-57)” (Cass. 12270/2025).
Ciò premesso, con riferimento all'accertamento dei fatti di causa va osservato che con lettera di contestazione disciplinare del 7 giugno 2021, Controparte_1 ha addebitato all'odierno ricorrente che, nonostante
[...] l'inoltro di certificato di malattia dal 27.05.21 al 6.06.2021, è stato visto (in data 1.06.2021 e in data 2.06.2021) in Roma ed ha così chiesto le giustificazioni di tale contegno (doc. 1 resistente).
4 Nel corso del procedimento disciplinare così instaurato, con lettera di giustificazioni datate 11.06.2021, il ricorrente ha comunicato alla odierna resistente: 1) di essere in cura presso l'A.S.L. Bari Dipartimento di Salute mentale area quattro a far data dal novembre 2020; 2) di presentare “un quadro clinico e psicologico particolarmente grave, continuativo nel tempo è di per sé compromissorio dello stato psicofisico e mentale” come peraltro comprovato dai certificati a firma della psichiatra dirigente medico dott.ssa del novembre 2020 e del Persona_4 giugno 2021; 3) di aver riportato diagnosi di “disturbo depressivo, reattivo in personalità con carattere borderline” e di “disturbo depressivo persistente”; 4) di aver avuto un “gravissimo e recente episodio depressivo … (culminato in un tentato suicidio)” che aveva indotto la sua congiunta di chiedergli di essere accompagnata in Roma in occasione del disbrigo di una propria commissione ed al fine di non lasciarlo da solo presso la propria dimora, evitando in tal modo il ripetersi dell'evento suicidiario. Dopo l'inoltro della lettera predetta di giustificazioni, a seguito di convocazione a visita straordinaria, il dottor ha emesso, in data 29.06.2021, giudizio di CP_2 inidoneità alla mansione specifica temporanea per un mese
“in attesa di ulteriore visita psichiatrica prevista per i primi di luglio” (doc. 9 resistente).
A seguito di riconvocazione, il ricorrente in data 5.08.2021 è stato valutato ancora dal dottor CP_2 come idoneo alla mansione specifica con le seguenti prescrizioni e limitazioni: “adibire ad attività lavorativa in affiancamento non utilizzando strumenti taglienti e contundenti, non effettuare il lavoro in quota e non impiegare alla guida di automezzi aziendali” (doc. 12 resistente).
Orbene, all'interno della predetta letta di licenziamento la resistente ha comunicato che: CP_3
< - a seguito della visita medica straordinaria a cui Lei è stato sottoposto in data 05/08/2021, finalizzata alla verifica della Sua idoneità alla mansione specifica, il Dott. ha espresso il seguente giudizio, da CP_2 Lei ricevuto in pari data: "idoneo con prescrizioni e limitazioni";
- nello specifico, lo stesso dott. ha CP_2 dettagliatamente indicato le seguenti "prescrizioni/limitazioni": "adibire ad attività lavorativa in affiancamento non utilizzando strumenti taglienti e contundenti, non effettuare lavoro in quota e non impiegare alla guida di automezzi aziendali";
- tali "prescrizioni/limitazioni", risultano ictu oculi incompatibili con lo svolgimento delle mansioni che Le sono
5 state assegnate sin dal principio della Sua attività lavorativa alle dipendenze della scrivente Società;
- ed infatti, nell'ambito dell'attività aziendale di impermeabilizzazione di discariche e bacini, oltre ad osservare la turnazione, con gli altri dipendenti, per la guida dell'automezzo aziendale per il trasporto di attrezzature e persone, Lei esegue, in completa autonomia, lavori in quota e/o in prossimità di cigli e scarpate, utilizzando, quale indispensabile strumento di lavoro, una taglierina ad uncino molto affilata per il taglio dei teli in HDPE;
- è evidente quindi che, ai fini della incolumità Sua e dei Suoi colleghi di lavoro, Lei non può continuare a svolgere tali mansioni;
- la scrivente Società inoltre, che occupa complessivamente 11 dipendenti, di cui 7 operai e 4 impiegati, in ossequio al principio della conservazione del posto di lavoro ed al correlato obbligo del "repechage", Le comunica di non avere neanche la possibilità di adibirLa a mansioni diverse rispetto a quelle da Lei svolte, pur se dequalificanti, in quanto le mansioni alle quali lei è adibito sono le uniche svolte dal personale operaio (gli operai di 3° e 2° livello, che hanno anche la qualifica di "saldatori qualificati", oltre a tali mansioni eseguono, anche in quota, lavori di saldatura).
Alla stregua di quanto sopra, ad ogni effetto di legge ed in virtù del C.C.N.L. applicabile, non essendo più idoneo allo svolgimento delle mansioni specifiche assegnate in relazione al giudizio di idoneità alla mansione specifica reso dal Dott. di in data 05/08/2021 e non CP_2 CP_2 avendo la scrivente Società alcuna possibilità di ricollocarLa nell'ambito dell'organizzazione aziendale assegnandole mansioni diverse, anche dequalificanti, in quanto insussistenti, Le comunichiamo il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo>>.
Orbene, sulla base della deposizione del teste sig. Tes_1
(da reputare attendibile in quanto a conoscenza
[...] diretta dei fatti di causa per aver lavorato per la resistente come operaio specializzato e in quanto ha reso una deposizione immune da contraddizioni) può ritenersi accertato che: 1) la società resistente opera su tutto il territorio nazionale nel settore della impermeabilizzazione di discariche, sottosuolo, aree stoccaggio e piazzali, bonifica vasche;
2) gli operai della resistente effettuano lavorazioni in quota ad altezze che potevano anche essere di 10, 20, 30 o 40 metri e si avvalgono tra l'altro, quale attrezzatura indispensabile, di un taglierino ad uncino quale quello di cui al doc. 4 del fascicolo della resistente della resistente;
3) il Fasciano era adibito,
6 come tutti gli altri operai non specializzati (e come anche lo stesso teste che era, invece, operaio specializzato), alle mansioni di addetto alla posa in opera di teloni (o geomembrane) di copertura dei vari bacini che si svolgevano spesso in quota e in occasione delle quali i lavoratori operano assicurati ad imbracature e/o su cestelli di piattaforme aeree, ed utilizzano costantemente il predetto taglierino ad uncino, molto affilato, per il taglio dei teloni;
4) il come tutti gli operai specializzati Pt_1 e non che fossero in possesso di patente di guida, all'occorrenza svolgeva anche mansioni di autista dei mezzi aziendali utilizzati per portarsi sui luoghi di lavoro per portarsi sui cantieri; 5) tra i 7 operai in forza alla resistente data del licenziamento del Fasciano, vi erano 2 operai specializzati con qualifica di saldatore (e cioè il teste e il sig. , che avevano Tes_1 Testimone_2 mansioni specifiche di “caposquadra” (il teste ) e Tes_1 di “secondo” (il sig. ; 6) il caposquadra ed Testimone_2 il secondo, entrambi anche con qualifica di saldatore, provvedono alla verifica delle attrezzature e della merce sui siti di riferimento e, tra l'altro, effettuano la posa in opera e saldatura dei teloni; 7) gli operai comuni effettuavano esclusivamente il taglio, posizionamento e pulizia dei teloni (preliminarmente alla saldatura) nell'ambito dell'attività di impermeabilizzazione e bonifica di discariche e bacini, operazioni svolte spesso in quota, assicurati ad imbracature e/o su cestelli di piattaforme aeree, che prevedono l'utilizzo costante del precitato taglierino ad uncino molto affilato che tutti gli operai possedevano (anche gli specializzati); 8) l' CP_4 resistente non disponeva di un proprio magazzino (non avendo una rivendita al dettaglio di prodotti) e le operazioni di pulizia non erano svolte dai dipendenti mentre nella sede (legale ed operativa) aziendale il servizio di guardiania viene svolto direttamente da una società che si occupa della sicurezza di tutto il comparto condominiale nel quale è ubicata la . CP_1
Il teste sig. ha, inoltre, dichiarato che Testimone_3 l'attività di organizzazione dei furgoni per l'attività successiva a farsi era indistintamente svolta dalle squadre che dovevano effettuare i lavori, che il posizionamento all'interno del “magazzino” si svolgeva per 5/6 giorni al mese (e quindi per un arco di tempo molto limitato) ed era svolta indistintamente dal teste quale responsabile commerciale, dal titolare dell'azienda sig. o Parte_2 dei membri della squadra di lavoro che erano presenti al momento della merce e che la consegna della merce ai clienti era svolta o dai medesimi clienti.
In ragione di tanto, all'interno dell'azienda non vi erano figure specificamente deputate all'organizzazione dei furgoni o al posizionamento della merce nel magazzino.
7 Questi essendo gli elementi istruttori raccolti è evidente che, le mansioni svolte dagli operai non specializzati (quale, appunto, era il ricorrente) non potevano non comportare l'utilizzo di strumenti taglienti e contundenti, l'esecuzione dei lavori ad alta quota o la guida di automezzi.
A fronte di tanto, non constando ulteriori profili equivalenti o anche inferiori rispetto alla classificazione di operaio non specializzato posseduta dal ricorrente (posto che erano solo presenti operai specializzati, quindi di inquadramento superiore, che peraltro svolgevano attività parimenti incompatibili con le prescrizioni del precitato medico) è dimostrata l'impossibilità del repechage.
Deve essere aggiunto che non risulta la patologia riscontrata in capo al ricorrente avesse connotazioni di transitorietà, posto che, al contrario, è stato lo stesso ricorrente ad ammettere – fornendo anche i certificati medici alla controparte - di soffrire di una grave forma di depressione “continuativa nel tempo” e sussistente certamente a far data dal novembre 2020. Ancora, l'asserito miglioramento delle condizioni cliniche è stato solo semplicemente dedotto e neanche documentato o offerto di provare.
Per altro verso, la parte ricorrente ha genericamente fatto richiamo alla giurisprudenza suddetta inerente all'obbligo, in capo al datore di lavoro, di trovare accomodamenti ragionevoli a fronte di lavoratore portatore di handicap (situazione definita, si ripete, come condizione patologica causata da una malattia diagnosticata qualora quest'ultima comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata).
Sul punto va specificato che, a fronte della sussistenza della predetta malattia diagnosticata, non pare esplicitato dal ricorrente né accertato quali abbiano potuto essere le
“barriere” ostative alla partecipazione del ricorrente alla vita professionale.
Per altro verso non si vede quali avrebbero potuto essere gli accomodamenti ragionevolmente adottabili dalla datrice in considerazione del fatto che per lo svolgimento di tutte le operazioni consuete degli operai era necessario il nonché lo stanziare ad alta quota e anche la Parte_3 guida di automezzi (tutte attività incompatibili con lo stato di salute del ricorrente).
8 Ancora, non può essere reputato ragionevole l'adibire il ricorrente esclusivamente ad attività non svolte dai dipendenti (quali, appunto, la pulizia o la guardiania) o residuali (quali il posizionamento della merce in magazzino o l'organizzazione dei furgoni) che quindi non comportebbero un impegno pieno (o, quanto meno, consistente) del dipendente durante tutta la giornata lavorativa e in tutte le giornate lavorative.
In ultimo, non può ritenersi accertata la premeditata intenzione di risolvere il rapporti di lavoro con il ricorrente in quanto i due precedenti procedimenti disciplinari cui (prima del licenziamento impugnato) è stato sottoposto il ricorrente sono stati archiviati;
in quanto l'archiviazione è un epilogo anche fisiologico del procedimento disciplinare (che, appunto, ha la finalità di consentire al lavoratore di fornire le proprie giustificazioni ad un comportamento previamente addebitato onde anche poter evitare la sanzione disciplinare); in quanto – come innanzi rappresentato – lo svolgimento dei procedimenti disciplinari ha costituito l'occasione per la conoscenza, in capo alla società resistente, delle patologie del ricorrente (prima non comunicate) e, quindi, per chiedere l'accertamento dell'idoneità alle mansioni a fronte della evidenziata sussistenza del giustificato motivo oggettivo per il recesso oggetto di causa.
Per altro verso, parimenti infondata è la domanda di risarcimento danni in ragione della precitata legittimità del contegno aziendale.
La domanda volta alla condanna alla corresponsione del TFR è infondata in quanto la resistente ha documentato di aver provveduto al relativo pagamento (doc. 15), posto che il ricorrente non ha formulato in ricorso alcuna contestazione sul quantum.
Analoghe conclusioni devono essere raggiunte in relazione alla domanda di condanna all'indennità di mancato preavviso, posto che la resistente ha documentato di aver provveduto al relativo conteggio in busta paga, di aver provveduto al relativo bonifico e comunque parte ricorrente non ha posto alcuna tempestiva contestazione al conteggio di controparte sul punto (doc. 15a).
In virtù di tutto quanto innanzi il ricorso è integralmente infondato.
L'opinabilità della questione relativa all'obbligo di ragionevoli accomodamenti in capo alla resistente giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite che, nella restante quota liquidata in ragione del valore della causa, sono poste a carico del ricorrente secondo prevalente soccombenza.
9
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite per 1/3 e condanna il ricorrente alla rifusione della restante quota che liquida in complessivi Euro 4945,60 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Bari, 23.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Riccardo Parte_1 Leo Guaricci;
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Guido Amodio ed Antonella Nerina Scalone;
a seguito della trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziale promossa dal ricorrente – volta principalmente all'impugnativa del licenziamento del 12.08.2021 comunicato per accertata inidoneità alla mansione specifica svolta con conseguente condanna alla reintegra del ricorrente o comunque ad applicare la tutela di cui all'art. 18 legge 300/70 e successive modificazioni
– non è fondata.
Nel merito, va osservato che la sopravvenuta infermità del lavoratore comportante la sua inidoneità a svolgere le mansioni, in presenza di talune condizioni, può condurre alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Come evidenziato dalla Suprema Corte “A norma dell'art 2110 c.c., la conservazione del posto è garantita al lavoratore malato o infortunato soltanto per un periodo delimitato di tempo, il che ha consentito, secondo la generale dottrina, di attribuire allo stato di malattia o di infortunio il necessario attributo della "temporaneità" (rapportabile alla categoria dell'impossibilità parziale ratione temporis), realizzandosi altrimenti la diversa condizione dell'inidoneità, come tale definitiva,
1 al lavoro;
nel qual caso non trova applicazione la disciplina della malattia, ma quella "comune" dell'impossibilità definitiva della prestazione, filtrata sul piano lavoristico tramite il giustificato motivo obiettivo di licenziamento” (Cass. civ. n. 30478/2021).
Ne deriva che la sopravvenuta infermità, cui consegue l'impossibilità della prestazione, a differenza della malattia, può legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. n.604/1966. È in virtù di tale aspetto che si rende necessario che il datore di lavoro tenti la ricollocazione del lavoratore in altra prestazione lavorativa compatibile con lo stato di salute di quest'ultimo ed assolva quindi all'obbligo di repechage, assegnandolo a mansioni equivalenti o inferiori con conservazione della retribuzione e del livello di inquadramento precedentemente acquisiti, contemperando in tal modo il conflitto tra interessi costituzionalmente rilevanti, vale a dire il diritto alla salute e al lavoro del lavoratore e quello al libero esercizio dell'impresa del datore di lavoro.
Tanto è pure in sintonia con la previsione normativa in caso di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica.
Stabilisce infatti il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 42: "Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'art. 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza". In tal modo, nell'inciso "ove possibile", esso contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro, da una parte e, dall'altra, al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti e idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore (Cass. 1 luglio 2016, n. 13511); collegando l'obbligo di mantenimento in servizio del lavoratore all'obiettiva possibilità di reperire mansioni che gli consentano di espletare la prestazione senza pregiudizio per la sua salute, anche se con una compromissione della professionalità qualora vi sia accettazione di un demansionamento (senza contenere alcuna previsione limitativa del licenziamento, qualora le mansioni compatibili con lo status del lavoratore non siano rinvenute in azienda, si veda Cass. civ. 29893/2019 nonché Cass. 26 gennaio 2017, n. 2008).
2 Ancora, allorquando l'inidoneità alle mansioni si ricolleghi ad una condizione di handicap del prestatore, la Suprema Corte, in modo costante ha osservato che “in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro "ai fini della legittimità del recesso", secondo una interpretazione conforme agli obiettivi della direttiva 2000/78/CE” (si veda Cass. 6497/2021 nonché Cass. n. 6798/2018, Cass. n. 13649/2019). In particolare, sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi “secondo il parametro (e con il limite) della ragionevolezza” e, a tal fine, occorre tenere conto “del limite costituito dall'inviolabilità in peius (art. 2103 c.c.) delle posizioni lavorative degli altri prestatori di lavoro" nonchè evitare "oneri organizzativi eccessivi (da valutarsi in relazione alle peculiarità dell'azienda ed alle relative risorse finanziarie)", stante l'esigenza del "mantenimento degli equilibri finanziari dell'impresa” (Cass. 6497/2021, nonché Cass. n. 27243 del 2018). Dal punto di vista del riparto degli oneri probatori, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di
“accomodamento” ovvero che l'inadempimento sia dovuto a causa non imputabile;
in tale situazione di riparto non è certo sufficiente per il datore semplicemente allegare e provare che non fossero presenti in azienda posti disponibili in cui ricollocare il lavoratore, come si trattasse di un ordinario repêchage, né spetta al lavoratore, o tanto meno al giudice, individuare in giudizio quali potessero essere le possibili modifiche organizzative appropriate e ragionevoli idonee a salvaguardare il posto di lavoro. Circa l'adempimento o meno dell'obbligo legislativamente imposto dall'art. 3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216 del 2003, si consideri che il comportamento dovuto si caratterizza non tanto, in negativo, per il divieto di comportamenti che violano la parità di trattamento, quanto piuttosto, in positivo, per il suo profilo di azione volta alla ricerca di misure organizzative ragionevoli idonee a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti preclusa, a persona con disabilità; dunque "l'onere gravante sul datore di lavoro potrà essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari di tipo indiziario o presuntivo, i quali possano indurre nel giudicante il convincimento che il datore abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata che scongiurasse il
3 licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto" (Cass. 12270/2025 nonché Cass. n. 6497 del 2021).
Ancora, circa la nozione di handicap in questa sede rilevante, la Suprema Corte ha in più occasioni osservato che “il fattore soggettivo dell'handicap non è ricavabile dal diritto interno ma unicamente dal diritto dell'Unione Europea (Cass. n. 6798 del 2018; Cass. n. 13649 del 2019; Cass. n. 29289 del 2019), peraltro letto in conformità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009 e approvata dall'Unione Europea con decisione del Consiglio del 26 novembre 2006 (v. Cass. n. 9095 del 2023); secondo la Corte di Giustizia "la nozione di "handicap" di cui alla direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata" (CGUE sentenze 11 aprile 2013, HK C-335/11 e C-337/11, Per_1 punti 38-42; 18 marzo 2014, Z., C-363/12, punto 76; 18 Pers dicembre 2014, , C-354/13, punto 53; 1 dicembre 2016, Mo.Da. C-395/15, punti 41-42); per quanto riguarda la nozione del carattere "duraturo" della limitazione, "tra gli indizi che consentono di considerare "duratura" una limitazione figura in particolare la circostanza che, all'epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell'interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o, (...), il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona", mediante una valutazione essenzialmente di fatto compiuta dal giudice, basata "sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali" (CGUE, sentenza, 1.12.2016, , cause riunite C 395/2015, Per_3 punti 54-57)” (Cass. 12270/2025).
Ciò premesso, con riferimento all'accertamento dei fatti di causa va osservato che con lettera di contestazione disciplinare del 7 giugno 2021, Controparte_1 ha addebitato all'odierno ricorrente che, nonostante
[...] l'inoltro di certificato di malattia dal 27.05.21 al 6.06.2021, è stato visto (in data 1.06.2021 e in data 2.06.2021) in Roma ed ha così chiesto le giustificazioni di tale contegno (doc. 1 resistente).
4 Nel corso del procedimento disciplinare così instaurato, con lettera di giustificazioni datate 11.06.2021, il ricorrente ha comunicato alla odierna resistente: 1) di essere in cura presso l'A.S.L. Bari Dipartimento di Salute mentale area quattro a far data dal novembre 2020; 2) di presentare “un quadro clinico e psicologico particolarmente grave, continuativo nel tempo è di per sé compromissorio dello stato psicofisico e mentale” come peraltro comprovato dai certificati a firma della psichiatra dirigente medico dott.ssa del novembre 2020 e del Persona_4 giugno 2021; 3) di aver riportato diagnosi di “disturbo depressivo, reattivo in personalità con carattere borderline” e di “disturbo depressivo persistente”; 4) di aver avuto un “gravissimo e recente episodio depressivo … (culminato in un tentato suicidio)” che aveva indotto la sua congiunta di chiedergli di essere accompagnata in Roma in occasione del disbrigo di una propria commissione ed al fine di non lasciarlo da solo presso la propria dimora, evitando in tal modo il ripetersi dell'evento suicidiario. Dopo l'inoltro della lettera predetta di giustificazioni, a seguito di convocazione a visita straordinaria, il dottor ha emesso, in data 29.06.2021, giudizio di CP_2 inidoneità alla mansione specifica temporanea per un mese
“in attesa di ulteriore visita psichiatrica prevista per i primi di luglio” (doc. 9 resistente).
A seguito di riconvocazione, il ricorrente in data 5.08.2021 è stato valutato ancora dal dottor CP_2 come idoneo alla mansione specifica con le seguenti prescrizioni e limitazioni: “adibire ad attività lavorativa in affiancamento non utilizzando strumenti taglienti e contundenti, non effettuare il lavoro in quota e non impiegare alla guida di automezzi aziendali” (doc. 12 resistente).
Orbene, all'interno della predetta letta di licenziamento la resistente ha comunicato che: CP_3
< - a seguito della visita medica straordinaria a cui Lei è stato sottoposto in data 05/08/2021, finalizzata alla verifica della Sua idoneità alla mansione specifica, il Dott. ha espresso il seguente giudizio, da CP_2 Lei ricevuto in pari data: "idoneo con prescrizioni e limitazioni";
- nello specifico, lo stesso dott. ha CP_2 dettagliatamente indicato le seguenti "prescrizioni/limitazioni": "adibire ad attività lavorativa in affiancamento non utilizzando strumenti taglienti e contundenti, non effettuare lavoro in quota e non impiegare alla guida di automezzi aziendali";
- tali "prescrizioni/limitazioni", risultano ictu oculi incompatibili con lo svolgimento delle mansioni che Le sono
5 state assegnate sin dal principio della Sua attività lavorativa alle dipendenze della scrivente Società;
- ed infatti, nell'ambito dell'attività aziendale di impermeabilizzazione di discariche e bacini, oltre ad osservare la turnazione, con gli altri dipendenti, per la guida dell'automezzo aziendale per il trasporto di attrezzature e persone, Lei esegue, in completa autonomia, lavori in quota e/o in prossimità di cigli e scarpate, utilizzando, quale indispensabile strumento di lavoro, una taglierina ad uncino molto affilata per il taglio dei teli in HDPE;
- è evidente quindi che, ai fini della incolumità Sua e dei Suoi colleghi di lavoro, Lei non può continuare a svolgere tali mansioni;
- la scrivente Società inoltre, che occupa complessivamente 11 dipendenti, di cui 7 operai e 4 impiegati, in ossequio al principio della conservazione del posto di lavoro ed al correlato obbligo del "repechage", Le comunica di non avere neanche la possibilità di adibirLa a mansioni diverse rispetto a quelle da Lei svolte, pur se dequalificanti, in quanto le mansioni alle quali lei è adibito sono le uniche svolte dal personale operaio (gli operai di 3° e 2° livello, che hanno anche la qualifica di "saldatori qualificati", oltre a tali mansioni eseguono, anche in quota, lavori di saldatura).
Alla stregua di quanto sopra, ad ogni effetto di legge ed in virtù del C.C.N.L. applicabile, non essendo più idoneo allo svolgimento delle mansioni specifiche assegnate in relazione al giudizio di idoneità alla mansione specifica reso dal Dott. di in data 05/08/2021 e non CP_2 CP_2 avendo la scrivente Società alcuna possibilità di ricollocarLa nell'ambito dell'organizzazione aziendale assegnandole mansioni diverse, anche dequalificanti, in quanto insussistenti, Le comunichiamo il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo>>.
Orbene, sulla base della deposizione del teste sig. Tes_1
(da reputare attendibile in quanto a conoscenza
[...] diretta dei fatti di causa per aver lavorato per la resistente come operaio specializzato e in quanto ha reso una deposizione immune da contraddizioni) può ritenersi accertato che: 1) la società resistente opera su tutto il territorio nazionale nel settore della impermeabilizzazione di discariche, sottosuolo, aree stoccaggio e piazzali, bonifica vasche;
2) gli operai della resistente effettuano lavorazioni in quota ad altezze che potevano anche essere di 10, 20, 30 o 40 metri e si avvalgono tra l'altro, quale attrezzatura indispensabile, di un taglierino ad uncino quale quello di cui al doc. 4 del fascicolo della resistente della resistente;
3) il Fasciano era adibito,
6 come tutti gli altri operai non specializzati (e come anche lo stesso teste che era, invece, operaio specializzato), alle mansioni di addetto alla posa in opera di teloni (o geomembrane) di copertura dei vari bacini che si svolgevano spesso in quota e in occasione delle quali i lavoratori operano assicurati ad imbracature e/o su cestelli di piattaforme aeree, ed utilizzano costantemente il predetto taglierino ad uncino, molto affilato, per il taglio dei teloni;
4) il come tutti gli operai specializzati Pt_1 e non che fossero in possesso di patente di guida, all'occorrenza svolgeva anche mansioni di autista dei mezzi aziendali utilizzati per portarsi sui luoghi di lavoro per portarsi sui cantieri; 5) tra i 7 operai in forza alla resistente data del licenziamento del Fasciano, vi erano 2 operai specializzati con qualifica di saldatore (e cioè il teste e il sig. , che avevano Tes_1 Testimone_2 mansioni specifiche di “caposquadra” (il teste ) e Tes_1 di “secondo” (il sig. ; 6) il caposquadra ed Testimone_2 il secondo, entrambi anche con qualifica di saldatore, provvedono alla verifica delle attrezzature e della merce sui siti di riferimento e, tra l'altro, effettuano la posa in opera e saldatura dei teloni; 7) gli operai comuni effettuavano esclusivamente il taglio, posizionamento e pulizia dei teloni (preliminarmente alla saldatura) nell'ambito dell'attività di impermeabilizzazione e bonifica di discariche e bacini, operazioni svolte spesso in quota, assicurati ad imbracature e/o su cestelli di piattaforme aeree, che prevedono l'utilizzo costante del precitato taglierino ad uncino molto affilato che tutti gli operai possedevano (anche gli specializzati); 8) l' CP_4 resistente non disponeva di un proprio magazzino (non avendo una rivendita al dettaglio di prodotti) e le operazioni di pulizia non erano svolte dai dipendenti mentre nella sede (legale ed operativa) aziendale il servizio di guardiania viene svolto direttamente da una società che si occupa della sicurezza di tutto il comparto condominiale nel quale è ubicata la . CP_1
Il teste sig. ha, inoltre, dichiarato che Testimone_3 l'attività di organizzazione dei furgoni per l'attività successiva a farsi era indistintamente svolta dalle squadre che dovevano effettuare i lavori, che il posizionamento all'interno del “magazzino” si svolgeva per 5/6 giorni al mese (e quindi per un arco di tempo molto limitato) ed era svolta indistintamente dal teste quale responsabile commerciale, dal titolare dell'azienda sig. o Parte_2 dei membri della squadra di lavoro che erano presenti al momento della merce e che la consegna della merce ai clienti era svolta o dai medesimi clienti.
In ragione di tanto, all'interno dell'azienda non vi erano figure specificamente deputate all'organizzazione dei furgoni o al posizionamento della merce nel magazzino.
7 Questi essendo gli elementi istruttori raccolti è evidente che, le mansioni svolte dagli operai non specializzati (quale, appunto, era il ricorrente) non potevano non comportare l'utilizzo di strumenti taglienti e contundenti, l'esecuzione dei lavori ad alta quota o la guida di automezzi.
A fronte di tanto, non constando ulteriori profili equivalenti o anche inferiori rispetto alla classificazione di operaio non specializzato posseduta dal ricorrente (posto che erano solo presenti operai specializzati, quindi di inquadramento superiore, che peraltro svolgevano attività parimenti incompatibili con le prescrizioni del precitato medico) è dimostrata l'impossibilità del repechage.
Deve essere aggiunto che non risulta la patologia riscontrata in capo al ricorrente avesse connotazioni di transitorietà, posto che, al contrario, è stato lo stesso ricorrente ad ammettere – fornendo anche i certificati medici alla controparte - di soffrire di una grave forma di depressione “continuativa nel tempo” e sussistente certamente a far data dal novembre 2020. Ancora, l'asserito miglioramento delle condizioni cliniche è stato solo semplicemente dedotto e neanche documentato o offerto di provare.
Per altro verso, la parte ricorrente ha genericamente fatto richiamo alla giurisprudenza suddetta inerente all'obbligo, in capo al datore di lavoro, di trovare accomodamenti ragionevoli a fronte di lavoratore portatore di handicap (situazione definita, si ripete, come condizione patologica causata da una malattia diagnosticata qualora quest'ultima comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata).
Sul punto va specificato che, a fronte della sussistenza della predetta malattia diagnosticata, non pare esplicitato dal ricorrente né accertato quali abbiano potuto essere le
“barriere” ostative alla partecipazione del ricorrente alla vita professionale.
Per altro verso non si vede quali avrebbero potuto essere gli accomodamenti ragionevolmente adottabili dalla datrice in considerazione del fatto che per lo svolgimento di tutte le operazioni consuete degli operai era necessario il nonché lo stanziare ad alta quota e anche la Parte_3 guida di automezzi (tutte attività incompatibili con lo stato di salute del ricorrente).
8 Ancora, non può essere reputato ragionevole l'adibire il ricorrente esclusivamente ad attività non svolte dai dipendenti (quali, appunto, la pulizia o la guardiania) o residuali (quali il posizionamento della merce in magazzino o l'organizzazione dei furgoni) che quindi non comportebbero un impegno pieno (o, quanto meno, consistente) del dipendente durante tutta la giornata lavorativa e in tutte le giornate lavorative.
In ultimo, non può ritenersi accertata la premeditata intenzione di risolvere il rapporti di lavoro con il ricorrente in quanto i due precedenti procedimenti disciplinari cui (prima del licenziamento impugnato) è stato sottoposto il ricorrente sono stati archiviati;
in quanto l'archiviazione è un epilogo anche fisiologico del procedimento disciplinare (che, appunto, ha la finalità di consentire al lavoratore di fornire le proprie giustificazioni ad un comportamento previamente addebitato onde anche poter evitare la sanzione disciplinare); in quanto – come innanzi rappresentato – lo svolgimento dei procedimenti disciplinari ha costituito l'occasione per la conoscenza, in capo alla società resistente, delle patologie del ricorrente (prima non comunicate) e, quindi, per chiedere l'accertamento dell'idoneità alle mansioni a fronte della evidenziata sussistenza del giustificato motivo oggettivo per il recesso oggetto di causa.
Per altro verso, parimenti infondata è la domanda di risarcimento danni in ragione della precitata legittimità del contegno aziendale.
La domanda volta alla condanna alla corresponsione del TFR è infondata in quanto la resistente ha documentato di aver provveduto al relativo pagamento (doc. 15), posto che il ricorrente non ha formulato in ricorso alcuna contestazione sul quantum.
Analoghe conclusioni devono essere raggiunte in relazione alla domanda di condanna all'indennità di mancato preavviso, posto che la resistente ha documentato di aver provveduto al relativo conteggio in busta paga, di aver provveduto al relativo bonifico e comunque parte ricorrente non ha posto alcuna tempestiva contestazione al conteggio di controparte sul punto (doc. 15a).
In virtù di tutto quanto innanzi il ricorso è integralmente infondato.
L'opinabilità della questione relativa all'obbligo di ragionevoli accomodamenti in capo alla resistente giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite che, nella restante quota liquidata in ragione del valore della causa, sono poste a carico del ricorrente secondo prevalente soccombenza.
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite per 1/3 e condanna il ricorrente alla rifusione della restante quota che liquida in complessivi Euro 4945,60 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Bari, 23.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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