Articolo 28 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 27Articolo 29
Versione
4 aprile 1972
Art. 28.
I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972
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