TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/10/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1592 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
(CF: nata a [...] in data [...], e residente in Parte_1 C.F._1
NO (CS) in via G. Puccini n.11,, elettivamente domiciliata in Cosenza P.zza Zumbini, 72 presso lo studio dell'Avv. Giusi Pontieri ( ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato GILDA AVENA
(C.F.: , PEC: t) in virtù di procura generale C.F._3 Email_1 alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente Per_1 domiciliato in Piazza Loreto, 22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
-RESISTENTE-
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (assegno mensile di assistenza, legge n.
118/71)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9-4-2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato istanza ex art. 445 bis c.p.c., dedotta l'erroneità delle conclusioni del CTU nominato, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentir “Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dell'invalidità civile a decorrere dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa in capo alla Sig.ra ;
2. Condannare l' in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentate pro tempore, a corrispondere in favore della Sig.ra Parte_1 tutti i ratei maturati, oltre accessori come per legge, fino al completo soddisfo.”
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa, sulle conclusioni rassegnate, veniva decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta sostitutive di udienza mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
12-3-2025- data deposito atto di dissenso 10-03-2025) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 9-4-2025.
In relazione alla domanda attorea di declaratoria del diritto alla prestazione e di condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati, deve predicarsene l'inammissibilità per le seguenti ragioni.
Valga rilevare che secondo consolidato orientamento della SC, In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Ciò posto, il ricorso è infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Valga premettere che parte ricorrente in data 24-5-2023 è stata sottoposta a visita di verifica sulla permanenza dei requisiti per fruire dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge N. 118/71; la competente commissione medica ha riconosciuto la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 46 per cento;
ulteriormente, parte attrice ha esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale ai fini della concessione della prestazione e l'ausiliare officiato dal Tribunale ha concluso per la sussistenza di un grado di invalidità nella misura del 52 per cento.
Tanto premesso, le contestazioni, pure estremamente generiche, non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato e documentato un peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Ciò posto, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni. Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, si fondano sulle osservazioni critiche già svolte avanti al c.t.u. nominato nella fase di ATP che ha esaurientemente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente il requisito medico legale (ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 52 per cento). In questa sede, infatti, parte ricorrente reitera le osservazioni formulate ex art. 195 c.p.c., (esaurientemente e motivatamente superate dal CTU). Anche in questa sede le doglianze attoree si incentrano sulla gravità delle patologie da cui è affetta e che comporterebbero un'invalidità in misura pari o superiore del 74 per cento sulla base, tuttavia, di patologia che il ctu ha ritenuto insussistente, tanto alla luce della documentazione prodotta quanto dell'accurata visita peritale espletata.
Nel resto, parte ricorrente, nel contestare le conclusioni dell'elaborato peritale, tuttavia sostiene immotivatamente ed apoditticamente che il grado di invalidità è pari o superiore al 74 per cento, senza tuttavia alcuna adeguata indicazione di patologie diverse (e documentate), eventualmente non valutate dal ctu e che, ove valutate, stanti le percentuali di invalidità, ed applicato il calcolo riduzionistico, integrerebbero un complesso invalidante di percentuale pari 74 per cento, osservandosi che la patologia indicata in ricorso è stata ritenuta non realmente sussistente dall'ausiliare.
In questa sede, i motivi di ricorso si fondano sulle medesime osservazioni senza alcun confronto critico con la risposta e l'argomentata spiegazione medico legale con cui il ctu ha esaurientemente superato le osservazioni critiche, a mezzo di atteggiamento difensivo meramente contrappositivo, osservandosi che stante il grado di invalidità (52) riconosciuto dal CTU di oltre 20 punti inferiori al grado di invalidità utile per il conseguimento dell'assegno di assistenza (74 per cento) i motivi di opposizione appaiono del tutto inidonei ad inficiare le conclusioni dell'ausiliare.
A fronte delle conclusioni del ctu, parte ricorrente si è limitata a contrapporre la propria deduzione di parte senza alcun confronto critico con le risultanze della CTU, osservandosi che il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate
("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte (cfr. Cass. n. 24526/2015). Pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da serie e fondate contestazioni, non può essere riconosciuta in capo alla parte ricorrente la sussistenza del prescritto requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, il 9 ottobre 2025 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1592 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
(CF: nata a [...] in data [...], e residente in Parte_1 C.F._1
NO (CS) in via G. Puccini n.11,, elettivamente domiciliata in Cosenza P.zza Zumbini, 72 presso lo studio dell'Avv. Giusi Pontieri ( ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato GILDA AVENA
(C.F.: , PEC: t) in virtù di procura generale C.F._3 Email_1 alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente Per_1 domiciliato in Piazza Loreto, 22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
-RESISTENTE-
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (assegno mensile di assistenza, legge n.
118/71)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9-4-2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato istanza ex art. 445 bis c.p.c., dedotta l'erroneità delle conclusioni del CTU nominato, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentir “Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dell'invalidità civile a decorrere dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa in capo alla Sig.ra ;
2. Condannare l' in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentate pro tempore, a corrispondere in favore della Sig.ra Parte_1 tutti i ratei maturati, oltre accessori come per legge, fino al completo soddisfo.”
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa, sulle conclusioni rassegnate, veniva decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta sostitutive di udienza mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
12-3-2025- data deposito atto di dissenso 10-03-2025) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 9-4-2025.
In relazione alla domanda attorea di declaratoria del diritto alla prestazione e di condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati, deve predicarsene l'inammissibilità per le seguenti ragioni.
Valga rilevare che secondo consolidato orientamento della SC, In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Ciò posto, il ricorso è infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Valga premettere che parte ricorrente in data 24-5-2023 è stata sottoposta a visita di verifica sulla permanenza dei requisiti per fruire dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge N. 118/71; la competente commissione medica ha riconosciuto la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 46 per cento;
ulteriormente, parte attrice ha esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale ai fini della concessione della prestazione e l'ausiliare officiato dal Tribunale ha concluso per la sussistenza di un grado di invalidità nella misura del 52 per cento.
Tanto premesso, le contestazioni, pure estremamente generiche, non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato e documentato un peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Ciò posto, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni. Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, si fondano sulle osservazioni critiche già svolte avanti al c.t.u. nominato nella fase di ATP che ha esaurientemente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente il requisito medico legale (ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 52 per cento). In questa sede, infatti, parte ricorrente reitera le osservazioni formulate ex art. 195 c.p.c., (esaurientemente e motivatamente superate dal CTU). Anche in questa sede le doglianze attoree si incentrano sulla gravità delle patologie da cui è affetta e che comporterebbero un'invalidità in misura pari o superiore del 74 per cento sulla base, tuttavia, di patologia che il ctu ha ritenuto insussistente, tanto alla luce della documentazione prodotta quanto dell'accurata visita peritale espletata.
Nel resto, parte ricorrente, nel contestare le conclusioni dell'elaborato peritale, tuttavia sostiene immotivatamente ed apoditticamente che il grado di invalidità è pari o superiore al 74 per cento, senza tuttavia alcuna adeguata indicazione di patologie diverse (e documentate), eventualmente non valutate dal ctu e che, ove valutate, stanti le percentuali di invalidità, ed applicato il calcolo riduzionistico, integrerebbero un complesso invalidante di percentuale pari 74 per cento, osservandosi che la patologia indicata in ricorso è stata ritenuta non realmente sussistente dall'ausiliare.
In questa sede, i motivi di ricorso si fondano sulle medesime osservazioni senza alcun confronto critico con la risposta e l'argomentata spiegazione medico legale con cui il ctu ha esaurientemente superato le osservazioni critiche, a mezzo di atteggiamento difensivo meramente contrappositivo, osservandosi che stante il grado di invalidità (52) riconosciuto dal CTU di oltre 20 punti inferiori al grado di invalidità utile per il conseguimento dell'assegno di assistenza (74 per cento) i motivi di opposizione appaiono del tutto inidonei ad inficiare le conclusioni dell'ausiliare.
A fronte delle conclusioni del ctu, parte ricorrente si è limitata a contrapporre la propria deduzione di parte senza alcun confronto critico con le risultanze della CTU, osservandosi che il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate
("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte (cfr. Cass. n. 24526/2015). Pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da serie e fondate contestazioni, non può essere riconosciuta in capo alla parte ricorrente la sussistenza del prescritto requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, il 9 ottobre 2025 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti