TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6260
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di riferimento

    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 23 Cost. e del principio di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di derivazione eurounitaria

    Le argomentazioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, valgono anche per la dedotta violazione dei medesimi principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Il Tribunale ritiene che il sistema del payback fosse sostanzialmente noto fin dal 2015 e che le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento. Il payback non altera le procedure di gara in quanto opera esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori. Le doglianze relative alla mancata attivazione di strumenti alternativi, omesso scomputo costi accessori e fatturato IVA sono infondate.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle censure articolate nel motivo n. 3.4, relative all'atto di recupero della Provincia Autonoma di Bolzano, poiché la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6260
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6260
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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