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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso congiunto depositato in data
25.9.2025
da
(C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
d'Avorio, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonella Dallavalle, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
C.F. , nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
KE (Guinea), rappresentato e difeso dall' Avv. Michela Cucchetti,
1 presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato dalle parti in data 25.9.2025 con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio minore, alle seguenti
CONDIZIONI
“a) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i Persona_1
genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre in via Moro, 10 a Cortemaggiore (PC). Per l'effetto di quanto sopra,
le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà
onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad
2 esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b) Il sig. compatibilmente con la progressiva crescita del CP_1
bambino con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio, inizialmente, un giorno alla settimana indicativamente dalle ore
18:00 alle ore 20:00 ed in presenza del la sig. in quanto il bambino è Pt_1
ancora neonato. Con il progressivo aumento dell'età di Persona_1
il padre potrà tenere con sé il bambino, anche da solo, dalle 1 6 alle 20
due giorni alla settimana.
Con l'inizio della scuola elementare padre e figlio potranno trascorrere insieme alternativamente un fine settimana dal sabato alle 1 1,00 sino alla domenica dalle ore 18,00.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio e gli orari di lavoro dei genitori.
1. Per quanto concerne le festività natalizie dovranno essere applicati gli stessi accorgimenti previsti nel tempo ordinario ed a partire dall'età
scolastica, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio, ad CP_1
anni alterni, il periodo dal 25 d icembre al 01 gennaio, oppure dal 01
gennaio al 06 gennaio sempre e solo se avrà reperito un'abitazione autonoma. Parimenti per le vacanze pasquali, il Sig. avrà la CP_1
facoltà di trascorrere con il figlio sempre nel rispetto Persona_1
del criterio dell'alternanza, o il giorno di Pasqua o il lunedì festivo
(Lunedì dell'Angelo).
3 c) In ordine alle vacanze estive, il sig. quando il figlio sarà CP_1
sufficientemente grande da poter viaggiare col padre, avrà la facoltà di trascorrere con il bambino almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi d i giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, entro il 30 maggio di ogni anno ed in ogni caso con congruo anticipo. Qualora il padre decidesse di portare il minore nel suo paese natale in Africa, questo viaggio dovrà
essere organizzato in modo tale che anche la madre possa seguirli.
d) Anche la signora potrà trascorrere periodi di vacanza con il Pt_1
figlio e qualora decida in tal senso, dovrà darne notizia al padre con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio e consentire contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore.
e) Il sig. – a decorrere dal mese di luglio 2025 compreso - CP_1
si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio la somma di € 300,00 Persona_1
(euro trecento), da rivalutarsi di anno in an no, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto alla signora mediante bonifico ordinario su c/c Pt_1
bancario intestato alla signora stessa o in alternativa sulla Posta Pay già
utilizzata, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese solare.
f) Le spese straordinarie per il figlio minore verranno sostenute nella misura del 50% a carico di ciascuno dei genitori con l'obbligo ciascuno di
4 rimborso nei confronti dell'altro che abbia eventualmente anticipato l'intero importo, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e con versamento entro il mese successivo all'effettivo esborso documentato.
g) La qualificazione delle spese in ordinarie, comprese nell'assegno di mantenimento e straordinarie viene effettuata secondo le indicazioni delle
Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 che vengono ivi integralmente riportate:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche e materiale scolastico per cancelleria, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipir etici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese per trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività
ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strut ture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo
5 di entrambi i genitori. Andranno annoverate fra queste spese l'eventuale utilizzo di baby sitter nel caso i genitori siano entrambi impediti dai rispettivi lavori ad accudire il bambino e non vi siano familiari o amici,
comunemente approvati, che siano in grado di sostituirsi momentaneamente ai genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori,
devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
1.Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universit ari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica,
disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina,
motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
6 4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuato tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi c liniche, visite specialistiche,
cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione di festeggiamenti dedicati ai figli h) Le detrazioni fiscali verranno suddivise in proporzione alla spesa sostenuta e l'assegno unico, se percepito, verrà integralmente versato alla madre.
i) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati CP_1
contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso non sarà
economicamente indipendente.
j) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figu ra paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
Parimenti le parti si impegnano ad inserire nella vita del bambino solo partner il cui rapporto è ormai definibile consolidato avendo cura di evitare incontri occasionali o disturbanti.
k) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto o ottenga documento autonomo. Si ribadisce
7 che per i viaggi nei paesi d'origine sarà necessario non solo l'assenso dell'altro genitore, ma anche la sua presenza.
l) In considerazione che il sig. ha espresso alla sig.ra CP_1 Pt_1
l'intenzione di licenziarsi con l'inizio del 2026 progettando di ottenere il permesso di guida per camion e successivamente di trasferirsi all'estero,
occorre prevedere una modalità differente di versamento dell'assegno di mantenimento per il minore.
Nello specifico si concorda che il padre, qualora si trasferisse all'estero,
verserà la somma mensile di € 500,00 comprensiva delle spese straordinarie, fermo restando che l'importo dell'assegno unico verrà
percepito interamente dalla madre. Il sig. s'impegna a Parte_2
mantenere acceso il conto corrente oggi attivo a lui intestato in Italia sul quale verrà addebitato con RID bancario mensile l'importo concordato fra i genitori per il mantenimento.
m) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.“
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto
8 con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in conformità alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
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