Art. 9.
Qualora le provincie ed i comuni non provvedano a mantenere le strade di loro competenza, giusta le disposizioni del presente decreto, in condizioni di regolare manutenzione, il Ministro dei lavori pubblici, previa la constatazione dell'inadempienza da parte degli Enti stessi, potra' con suo decreto disporre che, a cura del Prefetto della provincia, sia delegato presso l'Amministrazione provinciale o comunale uno speciale Commissario con incarico di far eseguire i lavori stradali occorrenti e di ordinarne il pagamento a carico del bilancio degli Enti stessi, con facolta' di disporre l'applicazione del contributo di utenza, se questo non sia stato istituito, o di altro tributo che possa ancora applicarsi, in conformita' di legge, da parte della provincia e del comune.
Contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al precedente comma non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa, ne' in via giudiziaria.
Qualora le provincie ed i comuni non provvedano a mantenere le strade di loro competenza, giusta le disposizioni del presente decreto, in condizioni di regolare manutenzione, il Ministro dei lavori pubblici, previa la constatazione dell'inadempienza da parte degli Enti stessi, potra' con suo decreto disporre che, a cura del Prefetto della provincia, sia delegato presso l'Amministrazione provinciale o comunale uno speciale Commissario con incarico di far eseguire i lavori stradali occorrenti e di ordinarne il pagamento a carico del bilancio degli Enti stessi, con facolta' di disporre l'applicazione del contributo di utenza, se questo non sia stato istituito, o di altro tributo che possa ancora applicarsi, in conformita' di legge, da parte della provincia e del comune.
Contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al precedente comma non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa, ne' in via giudiziaria.