Decreto cautelare 22 aprile 2024
Decreto cautelare 24 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 08/04/2025, n. 6978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6978 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06978/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03307/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3307 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad DU :
ON (Coordinamento delle Associazioni a Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Elisa Alessandrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con cui il Municipio -OMISSIS- “ in forza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. -OMISSIS-, -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, ha ritenuto di dover rinnovare il dispositivo della determinazione dirigenziale numero protocollo -OMISSIS-del -OMISSIS-e quindi:
1) di procedere con il rigetto dell’istanza di prolungamento della concessione a canone ridotto, relativo all’impianto sportivo municipale sito in -OMISSIS- s.n.c. concesso in gestione al R.T.I. costituito tra la-OMISSIS--OMISSIS- e la-OMISSIS--OMISSIS-, giunta a naturale scadenza in data 19.04.2017, per grave inadempimento della concessionaria in merito all’ordine di demolizione delle opere abusive contestata con D.D.-OMISSIS-, oggetto di giudicato, per violazione delle norme contenute nel disciplinare con prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché di ogni atto ad esso connesso, correlato e consequenziale;
2) di ordinare l’esecuzione coattiva delle prescrizioni contenute nella D.D.-OMISSIS- di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi;
3) di provvedere entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, alla restituzione del bene, libero da persone e cose, ed in perfette condizioni di manutenzione, mediante assicurazione dei luoghi e consegna delle chiavi di accesso, alla Direzione del Municipio -OMISSIS- – sede di -OMISSIS-– -OMISSIS-. ”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in giudizio dall’-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS- il 17/5/2024:
per l’annullamento
- degli atti di estremi ignoti, mai conosciuti, con cui è stato disposto lo sgombero forzato dell’impianto sportivo de quo , eseguito in data 7 maggio 2024, nonché, ove possa occorrere, del verbale delle operazioni di sgombero, di estremi ignoti, mai conosciuto, nonché, ove possa occorrere, del verbale del 2 maggio 2024, redatto dai funzionari del Municipio -OMISSIS-, recatisi presso l’impianto in pari data, al fine di ottenerne la restituzione, diffidando il Presidente della -OMISSIS- ricorrente “ a sospendere ogni ulteriore attività all’interno dell’impianto ”,
- nonché di tutti gli atti a quelli di cui sopra presupposti, conseguenti e comunque connessi.
-OMISSIS-isti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
-OMISSIS-isti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;
-OMISSIS-isto l’atto di intervento ad DU di ON;
-OMISSIS-isti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa -OMISSIS-incenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La -OMISSIS- ricorrente ha gestito l’impianto sportivo di proprietà comunale, sito in Roma, -OMISSIS- snc, in forza di Disciplinare di concessione, sottoscritto in data 19 aprile 2021, il cui 3 prevedeva che: “ la concessione ha durata di 6 anni a decorrere dalla firma del presente disciplinare. La stessa sarà prolungata per un numero di anni rapportato all’impegno economico finanziario da sostenere per le opere di ripristino funzionale e per le opere di miglioria e di potenziamento, calcolato sulla base del modello di analisi economica di cui all’allegato F) del Regolamento degli impianti sportivi ”. Pertanto, avendo la -OMISSIS- ricorrente eseguito i predetti lavori e migliorie sostenendo un impegno finanziario di 1.043.821,77 euro, già nel maggio (9) 2012 ha presentato istanza di prolungamento della durata della concessione; istanza reiterata nel marzo (10) 2017 (cui seguiva il ricorso n.r.g. 11058/2017 - proposto dalla -OMISSIS- contro il silenzio in merito serbato dall’A.C. - successivamente dichiarato improcedibile con sentenza non definitiva del T.A.R Lazio, Sezione Seconda, n. 144 del 4 gennaio 2019), e nel luglio (3) 2018 (quest’ultima formulata ai sensi dell’art. 22 del nuovo “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale”, approvato con deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 11, del 15 marzo 2018, recante la disciplina della rideterminazione della durata della concessione, e impugnato con i primi motivi aggiunti al predetto ricorso).
1.1 A seguito di diffida ad adempiere la istanza di rideterminazione della durata della concessione, presentata dalla odierna ricorrente in data 3/4/2020, il Municipio -OMISSIS- ha adottato, dapprima, un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e, successivamente, la determinazione dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- e numero protocollo -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui ha disposto: “ - di procedere con il rigetto dell’istanza di prolungamento della concessione a canone ridotto, relativa all’Impianto Sportivo Municipale sito in -OMISSIS- s.n.c., concesso in gestione al R.T.I. costituito tra la-OMISSIS--OMISSIS- e la -OMISSIS-, giunta a naturale scadenza in data 19/04/2017, per grave inadempimento della concessionaria in merito all’ordine di demolizione delle opere abusive contestate con D.D. -OMISSIS-, oggetto di giudicato, per violazione delle norme contenute nel disciplinare con prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché di ogni atto ad essa connesso, correlato e consequenziale; - di ordinare l’esecuzione coattiva delle prescrizioni contenute nella D. D. -OMISSIS- di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi; - di provvedere, entro 90 giorni, alla restituzione del bene, libero da persone e cose, ed in perfette condizioni di manutenzione ”.
1.2 Siffatta determinazione è stata impugnata dalla -OMISSIS- -OMISSIS- con i terzi motivi aggiunti proposti nell’ambito del giudizio instaurato con il predetto ricorso n.r.g. 11058/2017 (avendo i secondi motivi aggiunti riguardato il silenzio in prima battuta serbato da Roma Capitale sulla prefata istanza di rideterminazione della durata della concessione presentata ai sensi dell’art. 22 del nuovo “Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale”).
1.3 Il T.A.R. Lazio, Sezione II, con sentenza n. 6503 del 1° giugno 2021 ha, quindi, dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse i primi e i secondi motivi aggiunti, mentre ha accolto in parte i terzi motivi aggiunti, annullando la predetta d. d. numero protocollo -OMISSIS-del -OMISSIS-, sul presupposto che l’Amministrazione comunale avesse basato la propria decisione: “ sul mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte dell’ADS ricorrente e sulla conseguente persistenza degli abusi accertati, sulla esistenza di morosità del concessionario pregresse e sull’omessa voltura “delle utenze per la fornitura per l’energia elettrica, telefono, acqua e prodotti per il riscaldamento a proprio nome ”, cioè su elementi che esulavano dall’ambito della rideterminazione della durata della concessione - rapportata, invece, agli investimenti economico finanziari effettuati dal concessionario -, e che appartenevano, piuttosto, all’ambito degli inadempimenti contrattuali idonei a determinare la revoca e/o la decadenza dal titolo concessorio.
1.4 Tuttavia il Consiglio di Stato, con la sentenza -OMISSIS- del-OMISSIS-, ha accolto l’appello proposto avverso la predetta sentenza da Roma Capitale e, in parziale riforma della medesima sentenza, ha respinto integralmente il ricorso di primo grado: “ atteso che i lavori da cui deriverebbe il diritto della concessionaria alla rideterminazione della durata originaria della concessione devono seguire un preciso iter procedimentale, nel caso di specie totalmente disatteso. La concessionaria avrebbe infatti dovuto chiedere all’amministrazione concedente l’autorizzazione allo svolgimento dei lavori e solo dopo averla ottenuta avrebbe potuto procedere al relativo svolgimento, limitatamente a quelli autorizzati. Nel caso di specie, la -OMISSIS- concessionaria avrebbe così, nelle more dell’istanza di autorizzazione, riscontrato la presenza del vincolo ambientale e avrebbe omesso, dunque, la realizzazione di opere abusive (installazione di otto containers in profilato lamellare con pannelli modulari delle dimensioni di mr. 4,70x7,10, con finestre ad anta ribalta, poggianti su una serie di plinti prefabbricati in cemento, dotati di ambienti separati wc, doccia lavandino utilizzati come spogliatoi a servizio dell'impianto sportivo, arredati con panche ed appendiabiti). Invece, la concessionaria non ha chiesto e ottenuto tale autorizzazione, eseguendo, ciononostante, lavori abusivi mai autorizzabili e di cui l’amministrazione concedente ordinava la demolizione con Determinazione Dirigenziale rep. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-dell’-OMISSIS-, che tuttavia non veniva e non è stata a tutt’oggi eseguita dalla società concessionaria.
La regolarità dei lavori rappresenta, invero, il presupposto per l’applicazione dell’art. 3 del disciplinare della concessione, la condicio sine qua non per poter affermare l’insorgenza del diritto al prolungamento della concessione. ”
2. Conseguentemente il Municipio -OMISSIS- di Roma Capitale ha adottato la nota impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con la quale, preso atto della predetta a sé favorevole sentenza “ e considerate tuttora valide e attuali le premesse, le considerazioni, le rilevazioni e le motivazioni riportate nella D.D. -OMISSIS-allegata ”, ha ritenuto, pertanto, “ necessario dare esecuzione al Dispositivo della Determinazione Dirigenziale sopraindicata. In particolare, per tutti i motivi espressi nell’epigrafe della suindicata Determinazione Dirigenziale (allegato 2) che si intendono validi, attuali e parte integrante della presente, si rinnova il dispositivo della presente :
1) di procedere con il rigetto dell’istanza di prolungamento della concessione a canone ridotto, relativo all’impianto sportivo municipale sito in -OMISSIS- s.n.c. concesso in gestione al R.T.I. costituito tra la-OMISSIS--OMISSIS- e la-OMISSIS--OMISSIS-, giunta a naturale scadenza in data 19.04.2017, per grave inadempimento della concessionaria in merito all’ordine di demolizione delle opere abusive contestata con D.D.-OMISSIS-, oggetto di giudicato, per violazione delle norme contenute nel disciplinare con prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché di ogni atto ad esso connesso, correlato e consequenziale;
2) di ordinare l’esecuzione coattiva delle prescrizioni contenute nella D.D.-OMISSIS- di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi;
3) di provvedere entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, alla restituzione del bene, libero da persone e cose, ed in perfette condizioni di manutenzione, mediante assicurazione dei luoghi e consegna delle chiavi di accesso, alla Direzione del Municipio -OMISSIS- – sede di -OMISSIS-– -OMISSIS-.
Si rende noto che:
- in caso di inottemperanza alla demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al punto 2), si provvederà d’ufficio e le spese sostenute saranno poste a totale carico dei responsabili dell’abuso (rif. D.D. n. rep. -OMISSIS- del -OMISSIS-);
- in caso di inottemperanza alla restituzione del bene, libero da persone e cose, ed in perfette condizioni di manutenzione entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di cui al punto 3), si procederà al recupero coatto e alla messa in pristino del bene a totale carico di codesta -OMISSIS- sportiva -OMISSIS- ”.
3. Avverso il suindicato provvedimento comunale è insorta parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato alle controparti in data 21 marzo 2024 e depositato in giudizio il 25 marzo 2024, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
3.1 Omessa comunicazione avvio procedimento: violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990.
Con questo primo motivo di gravame l’-OMISSIS- ricorrente lamenta che la resistente A.C. ha omesso di comunicarle l’avvio del procedimento in esito al quale è stata emessa la nota impugnata, in tal modo impedendole di rappresentare: “ attraverso apposita memoria procedimentale, ex art. 10, L. n 241/90, tutta una serie di elementi e fatti, come da motivi che saranno dedotti in prosieguo, che avrebbero certamente indotto l’Amministrazione a determinarsi in senso diverso rispetto alle statuizioni contenute nella Nota impugnata. ”
3.2 -OMISSIS-iolazione dell’art. 19 del “ Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale ”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina dell’11 dicembre 2023, n. 186. -OMISSIS-iolazione del bando di gara dell’epoca. -OMISSIS-iolazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, incongruità, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria; sviamento.
Con questo secondo mezzo di gravame, l’-OMISSIS- ricorrente lamenta, in primo luogo, che Roma Capitale: “ ha omesso di valutare se il contestato abuso edilizio connesso ad una parte degli spogliatoi, rientrasse tra quelli che in base all’art. 19, del ” predetto Regolamento “ non possono dar luogo alla risoluzione della concessione. ”; alla stregua di tale ultima disposizione, infatti: “ Non costituiscono causa di risoluzione del contratto la realizzazione senza titolo di interventi realizzati per garantire il buon funzionamento dell’impianto che non abbiano modificato la tipologia urbanistica assentita, la cubatura originale e gli standard urbanistici; ”.
E che nella specie non ricorrano le predette condizioni per disporre la risoluzione della concessione di cui è causa, secondo la ricorrente sarebbe provato: “ da quanto affermato nella già citata richiesta di archiviazione fatta propria dal GIP, dei due procedimenti penali che erano stati promossi nei confronti del rappresentante legale della società sportiva ricorrente, in relazione all’asserito abuso edilizio de quo, connesso ad una parte degli spogliatoi. Infatti, tale richiesta di archiviazione, poi fatta propria dal GIP, è stata motivata col fatto che si trattava di opere di “modesta entità e precarie”, non incidenti “sull’ordinato assetto del territorio” e “di interesse pubblico in quanto finalizzate ad una migliore fruizione di un bene collettivo”. Come si può vedere, tale statuizione del Giudice penale sembra integrare pienamente il tipo di intervento senza titolo che non può dar luogo a risoluzione del contratto di concessione, secondo la norma regolamentare in esame. Infatti, secondo la motivazione della suddetta richiesta di archiviazione, fatta propria dal GIP, l’asserito contestato abuso edilizio, da un lato, risulta di lieve entità e non incide sull’ordinato assetto del territorio e, dall’altro, è volto a garantire il “buon funzionamento dell’impianto ”. Anche sulla scorta della considerazione che gli spogliatoi contestati rappresentano il 60% del totale degli spogliati in uso presso l’impianto sportivo de quo , il quale, quindi, senza di essi potrebbe essere utilizzato solo al 40% della sua capacità. Inoltre, afferma la ricorrente: “ è stato lo stesso bando per l’affidamento in concessione dell’Impianto de quo a prevedere “interventi di POTENZIAMENTO e migliorie” ed inoltre il progetto della scrivente ASD, posto a base della partecipazione alla gara in esito alla quale è risultata affidataria della gestione dell’impianto, prevedeva tutta una serie di nuove opere, tra cui Locale Pizzeria, Sala Polivalente, Palestra, Uffici Infermeria, ed appunto ulteriori spogliatoi rispetto a quelli già esistenti. Sennonché, successivamente all’aggiudicazione del bando non fu possibile autorizzare la realizzazione dei lavori di ampliamento, a causa dei vincoli ” che insistono sulla zona in cui è ricompreso l’impianto sportivo. Quindi la ricorrente lamenta che, non solo ha dovuto rinunciare a realizzare le predette opere di ampliamento (da adibire a bar, palestra, ristorante), ma che ora è altresì costretta a restituire anzitempo, per asserito inadempimento, legato alla mancata demolizione della contestata parte di spogliatoi, l’impianto di che trattasi, in tal modo vedendosi definitivamente preclusa la possibilità di recuperare i cospicui investimenti da essa effettuati ai fini della ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto medesimo.
3.3 -OMISSIS-iolazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 26 del “ Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale ”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina dell’11 dicembre 2023, n. 186.
Con questo terzo mezzo di gravame la parte ricorrente deduce che la nota impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 26 del predetto Regolamento a tenore del quale: “(…) al fine di non interrompere il servizio pubblico erogato e di garantire la costante manutenzione degli impianti, nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di affidamento in concessione dell’impianto sportivo, qualora nel periodo successivo alla scadenza siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, al gestore temporaneo, che manterrà a proprio carico tutti gli obblighi (art. 14) previsti nella scaduta concessione, si applica un’indennità di occupazione pari al canone previsto dal contratto di concessione scaduto, debitamente rivalutato con il previsto adeguamento ST .” Afferma, dunque, l’-OMISSIS- ricorrente che, in forza di tale disposizione, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto comunque consentirle la prosecuzione della gestione dell’impianto sportivo de quo , “ fino all’individuazione di un nuovo eventuale affidatario, al fine, come dice tale norma regolamentare, di garantire il servizio pubblico sportivo e la manutenzione dell’impianto, evitando così anche il rischio di eventuali atti vandalici e danneggiamenti… ”.
La ricorrente, inoltre, ricorda di aver proposto avverso la prefata sentenza del Consiglio di Stato, -OMISSIS-: a) ricorso per revocazione, sul presupposto che il Giudice d’appello: “ su profili decisivi della controversia, è manifestamente incorso in una erronea percezione degli atti, che lo ha altresì condotto ad omesse statuizioni, frutto di un chiaro travisamento delle risultanze processuali ”; b) nonché “ ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 8, Cost., art. 110 c.p.a. e art. 362, comma 1 c.p.c., per eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore e alla pubblica amministrazione. ”
3.4 -OMISSIS-iolazione del dictum della sentenza del Consiglio di Stato, -OMISSIS-, del -OMISSIS-.
Con questo quarto motivo di gravame, la ricorrente deduce che l’avversata nota del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, violerebbe la prefata sentenza del Consiglio di Stato, in quanto, da un lato, rinnova l’ordine di demolizione degli spogliatoi abusivi (di cui alla determinazione dirigenziale n. rep. -OMISSIS- e n. prot. -OMISSIS-, del -OMISSIS-) e, dall’altro e contestualmente, ribadisce il rigetto dell’istanza di prolungamento della durata della concessione di che trattasi, laddove, invece, avendo la predetta sentenza del Consiglio di Stato individuato la vera causa ostativa al richiesto prolungamento nella mancata rimozione delle opere abusive, se ne deve inferire che, una volta rimosse queste ultime (e, quindi, adempiuto il predetto ordine), non residuerebbe più alcun impedimento a disporre la proroga della concessione a favore della odierna ricorrente. La quale, poi, rammenta che: “ Quanto alla mancata voltura delle utenze elettrica e idrica, quali ulteriori ragioni poste a base del diniego al prolungamento, ritenuta peraltro di rilievo secondario dalla sentenza del CDS, si ribadisce che più volte l’odierna ricorrente aveva rappresentato al Municipio -OMISSIS- che, ai fini della voltura dell’utenza elettrica fosse necessaria copia dell’ultima bolletta e quanto all’utenza idrica che era necessario l’accatastamento dell’impianto de quo, un tempo di proprietà di ACEA, ma senza mai ottenere alcun riscontro da parte del suddetto Municipio. Al riguardo si rileva che dopo che il Municipio -OMISSIS- ha finalmente fornito i documenti necessari, l’odierna ricorrente ha provveduto alla voltura dell’utenza elettrica (-OMISSIS-. All. 10, cit.) ed ha sollecitato ancora una volta l’Amministrazione a volersi adoperare per l’accatastamento dell’impianto de quo, condizione necessaria per la voltura dell’utenza idrica (All. 11, cit.). ”.
3.5 -OMISSIS-iolazione dei principi in tema di obbligazioni restitutorie di cui agli artt. 1453 – 1458, c.c. -OMISSIS-iolazione dell’art. 190, nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 36/2023.
Con quest’ultimo motivo di censura, la -OMISSIS- ricorrente, dopo avere ricordato di avere investito più di 1 milione di euro per effettuare i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto: “ in cambio dell’impegno formale del Comune ad un prolungamento della concessione, proporzionato al livello degli investimenti effettuati, come previsto dal disciplinare di concessione (All. 3, cit.), sulla base dell’All. F), dell’allora vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale, n. 170/2002 ”, deduce che: “ il Municipio -OMISSIS-, dopo aver preteso di rinnovare il provvedimento di diniego all’istanza di prolungamento della concessione quale corrispettivo dei lavori realizzati a spese del concessionario, per asserito inadempimento dell’odierno ricorrente, legato alla mancata rimozione del presunto abuso edilizio de quo, avrebbe dovuto comunque procedere alla restituzione di quella parte di investimento che non potrà più essere recuperata dall’odierna-OMISSIS-ricorrente a causa di tale conclusione anticipata ”, che la ricorrente quantifica in complessivi € 520.000 (€ 40.000 per ogni anno dei tredici di mancato ammortamento del predetto investimento). “ Invece, il Municipio -OMISSIS-, con la nota impugnata si è limitato a richiedere sic et simpliciter, la restituzione dell’impianto, senza accompagnare tale richiesta con la restituzione della suddetta parte di investimento che non potrà più essere recuperata dall’odierna ricorrente, a causa della risoluzione anticipata del contratto di concessione. ”
3. Il 13 maggio 2024 Roma Capitale, già costituitasi in giudizio in data 27 marzo 2024, ha depositato una memoria difensiva con cui ha reso noto che:
a) il Consiglio di Stato, con ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha respinto l’istanza cautelare annessa al ricorso per revocazione proposto dalla odierna ricorrente avverso la prefata sentenza d’appello, -OMISSIS-, sul presupposto: “ che, a un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso per revocazione appare inammissibile, non risultando il denunciato vizio della sentenza ascrivibile alla categoria dell'errore di fatto ”;
b) “ In data 7 maggio 2024 il Municipio -OMISSIS- ha ripreso interamente il possesso dell’impianto sportivo (all. 5), consentendo l’asportazione degli effetti personali da parte degli atleti e della polisportiva ”;
c) “ Il canone ridotto di € 406,00 mensili risulta pagato con discontinuità e ritardi fino al mese di marzo 2023. Sono in corso azioni per il recupero delle somme non versate ”, e che non risulta il pagamento delle utenze idrica ed elettrica da parte della -OMISSIS- ricorrente per un importo complessivo aggiornato di € 340.733,13, praticamente a far tempo dall’inizio del rapporto concessorio (aprile 2011) fino all’agosto 2022 (per l’utenza elettrica) e al marzo 2024 (per quella idrica), giusta esibita comunicazione Prot. -OMISSIS-del 14/05/2024;
d) infine: “ Si è scoperto che molti degli atleti che frequentavano l’impianto in discorso non sono di Roma (mentre lo scopo dei centri sportivi comunali è quello di permettere l’esercizio della pratica sportiva ai cittadini del territorio). Infatti, come enfaticamente ammette in un post su Facebook l’-OMISSIS- sportiva -OMISSIS- (all. 4) ben 4 compagini della polisportiva viterbese (!) si sono recentemente “spostate a -OMISSIS-”, grazie all’accordo trovato tra detta polisportiva e “-OMISSIS-” della-OMISSIS--OMISSIS-. Ovviamente questa pratica non è consentita dalla convenzione e, dunque, la ricorrente ha commesso una ulteriore irregolarità. ”
L’Amministrazione comunale ha, quindi, concluso chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare proposta con atto autonomo depositato dalla ricorrente in data 22/4/2024.
4. Il 16 maggio 2024 il ON ha notificato alla -OMISSIS- ricorrente e alle altre parti del presente giudizio un atto di intervento ad DU , depositato in giudizio il successivo 17 maggio 2024: “ ritenendo che i provvedimenti impugnati col ricorso principale, oltre a ledere gli interessi e i diritti della Società ricorrente, pregiudicano gravemente la posizione della relativa utenza, composta da circa 700 ragazzi che frequentavano l’impianto sportivo in questione, svolgendo sana attività sportiva. ” In particolare, il ON, dopo avere articolato avverso la nota del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, le censure di “ eccesso di potere e illogicità manifesta – eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, incongruità, falsità dei presupposti e difetto d’istruttoria in relazione alla nota impugnata ”, per avere Roma Capitale dapprima rassicurato la -OMISSIS- ricorrente sulla spettanza del diritto al prolungamento del rapporto concessorio e successivamente – dopo numerosi anni - negato tale diritto, e sottolineato l’importanza dell’attività sportiva, non solo come pratica necessaria al benessere psico-fisico individuale, ma anche come momento di aggregazione sociale e crescita collettiva, tutelata dall’art. 33 della Costituzione, ha instato per l’accoglimento del ricorso principale.
5. Con motivi aggiunti, notificati alle controparti il 17 maggio 2024 e depositati in giudizio in pari data, la -OMISSIS- ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, deducendo, in primo luogo, che: “ lo sgombero forzato eseguito il 7 maggio 2024 ” presso la struttura de qua si pone in contrasto con l’art. 16, comma 4, D.L. del 29 dicembre 2022, n. 198, rubricato “ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ”, convertito con modificazioni dalla Legge 4 febbraio 2023, n. 14, a tenore del quale: “ 4. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da CO-OMISSIS-ID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni. ”
5.1 Inoltre, la -OMISSIS- ricorrente ha dedotto le censure di seguito sintetizzate.
5.1.1 -OMISSIS-iolazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. -OMISSIS-iolazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, con cui ha lamentato che: “ Il provvedimento con cui è stato disposto il contestato sgombero forzato dell’impianto de quo risulta ulteriormente illegittimo in quanto non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 ” cit., e che: “ il Municipio -OMISSIS- ha persino omesso di avvertire l’ASD ricorrente della data dello sgombero. Ciò in violazione dei più elementari principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra Amministrazione e privati cittadini. ”
5.1.2 Sull’impegno formale dell’-OMISSIS- -OMISSIS- a demolire la contestata porzione di spogliatoi e sul conseguente venir meno delle ragioni poste a base del diniego alla richiesta di prolungamento e, quindi, sul venir meno delle ragioni poste a base della richiesta di restituzione: violazione della determinazione dirigenziale del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con cui era stata rigettata l’istanza di prolungamento a causa della mancata demolizione della contestata porzione di spogliatoi de quibus . Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà dei comportamenti e dei provvedimenti. Con questo fascio di motivi di gravame, la ricorrente deduce che, avendo “ in data 16 maggio 2024, [la-OMISSIS--OMISSIS- ha] presentato al Municipio -OMISSIS- apposita istanza, ai fini dell’autorizzazione a procedere alla demolizione di tale parte degli spogliatoi ”, una volta effettuata tale demolizione non potranno più ritenersi sussistenti “ i presupposti della richiesta di restituzione dell’impianto e del successivo sgombero. ”
5.1.3 Sui corrispettivi delle utenze comunali di luce e acqua e sulla proposta di definizione accelerata del ricorso in cassazione di cui alla memoria avversaria, depositata in data 13.5.2024. Con questo quarto motivo di gravame, l’-OMISSIS- ricorrente ribadisce che: “ il debito relativo alle utenze elettrica ed idrica nasceva dal fatto che tali utenze risultavano intestate al Comune di Roma e più volte l’odierna ricorrente aveva chiesto al Municipio -OMISSIS- la documentazione necessaria, ai fini della voltura delle utenze, senza avere risposta dal Comune. Ebbene, dopo che finalmente l’amministrazione ha fornito la documentazione necessaria, la scrivente società ha provveduto alla voltura dell’utenza elettrica (All. 10) ed ha sollecitato, ancora una volta, in data 21 luglio 2023, il Municipio -OMISSIS- a volersi adoperare per l’accatastamento dell’impianto de quo, condizione necessaria per la voltura dell’utenza idrica (All. 11), ma anche tale sollecito è rimasto senza risposta. ”. Mentre afferma che la proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. del ricorso per cassazione proposto dalla odierna ricorrente avverso la sentenza del C.d.S. -OMISSIS- sia esclusivamente il portato della cognizione sommaria che caratterizza la medesima proposta.
5.1.4 Sul gravissimo danno derivante dallo sgombero dell’impianto sportivo di cui è causa, la ricorrente deduce che il medesimo sgombero: “ sta privando i cittadini della zona ed in particolare i circa 700 tesserati della Società ricorrente, di età compresa, tra i 7 e 20 anni di un posto dove fare sana pratica sportiva, socializzare e stare lontani da certi pericoli; […] impedirà all’ASD ricorrente di poter portare a termine i campionati in corso, relativi alla stagione calcistica 2023/24, cui partecipano le varie squadre giovanili da essa varate ”, con conseguente grave danno psicologico dei ragazzi che ne fanno parte; e, infine, che il disposto sgombero comporta il fondato rischio che l’impianto in tal modo chiuso vada incontro a irreversibile degrado, risultando esposto a incuria oltre che ad eventuali atti vandalici.
5.1.5 In conclusione, la ricorrente ha chiesto una misura cautelare: “ che disponga la prosecuzione dell’attività, da parte della ricorrente ASD, sino alla definizione del giudizio di merito. In subordine si chiede la reimmissione dell’ASD ricorrente nella gestione dell’impianto, sino alla definizione del giudizio di merito. In ulteriore subordine, si chiede di voler consentire la prosecuzione dell’attività, da parte dell’ASD ricorrente, sino alla data del 31.12.2024, data di scadenza della proroga di cui al succitato art. 16, comma 4, DL n 198/22, ovvero sino al termine dei campionati della stagione in corso; in subordine, la reimmissione nella gestione dell’impianto sino alla data del 31.12.2024, data di scadenza della proroga di cui al succitato art. 16, comma 4, DL n 198/22, ovvero sino al termine dei campionati della stagione in corso. ”
6. Ad esito della Camera di Consiglio del 19 giugno 2024, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 2667 del 20 giugno 2024, ha respinto la predetta domanda cautelare, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, allo stato degli atti e fatta salva ogni delibazione sul merito dell’affare, oltreché sul possesso delle condizioni dell’azione in capo all’associazione interveniente, il ricorso non paia assistito dai requisiti normativamente prescritti per la concessione della misura cautelare invocata, in quanto, nel bilanciamento tra l’interesse pubblico alla corretta gestione ed alla proficua utilizzazione del bene di proprietà comunale e l’interesse della ricorrente a rientrare in possesso dei beni per un periodo di tempo inferiore a sei mesi (la proroga delle concessioni di impianti sportivi pubblici disposta dall’art. 16, comma 4, d.l. n. 198/2022 invocata dalla ricorrente venendo a scadere il 31.12.2024), il primo appare rivestire carattere prevalente rispetto al secondo; ”.
7. Con ordinanza -OMISSIS- del-OMISSIS-, il Consiglio di Stato, Sezione -OMISSIS-, ha respinto l’appello cautelare interposto dalla odierna ricorrente avverso la predetta ordinanza n. 2667/2024 di questa Sezione, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le argomentazioni dell’appellante non siano idonee a supportare la domanda cautelare in quanto:
a) non è attuale il pregiudizio grave e irreparabile;
b) le complesse questioni sollevate nell’atto di appello potranno essere approfondite nella fase dell’esame del merito del ricorso. ”
8. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti costituite hanno depositato ulteriori memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
9. All’udienza pubblica del 12 marzo 2025, all’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è in parte inammissibile e in parte infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, laddove i motivi aggiunti proposti in corso di causa sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, mentre non sussiste l’asserita illegittimità degli atti con i medesimi motivi gravati, valutata ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
11. Destituito di fondamento è il primo motivo di gravame articolato con il ricorso introduttivo, posto che, nella specie, la comunicazione di avvio del procedimento, non potendo condurre a un provvedimento contenutisticamente diverso da quello poi emanato, non avrebbe avuto alcuna utilità pratica. Infatti, la nota del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, risulta legittimamente adottata in conseguenza della prefata sentenza -OMISSIS- con cui il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 6503/2021, ha integralmente respinto il ricorso proposto dalla odierna ricorrente avverso la d. d. numero protocollo -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui l’A.C. resistente aveva rigettato l’istanza di prolungamento della concessione di cui è causa presentata dalla odierna ricorrente in data 3 luglio 2018 (e riformulata il 3 aprile 2020). Per modo che è evidente che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, avendo il Giudice d’appello riconosciuto la legittimità della predetta determinazione n. prot. -OMISSIS-, disattendendo le censure sollevate avverso quest’ultima dalla odierna ricorrente (e parzialmente sovrapponibili a quelle quivi articolate) sia nell’appello incidentale proposto nel giudizio instaurato da Roma Capitale avverso la sentenza n. 6503/2021 (r.g.n. 10619/2021) sia nella memoria di costituzione depositata nel medesimo giudizio dalla -OMISSIS- ricorrente.
Ne deriva che, a fronte della correttezza dell’operato di Roma Capitale e della persistente inottemperanza da parte della concessionaria all’ordine di demolizione degli abusi edilizi contestati (container adibiti a spogliatoi non autorizzati e ricadenti su zona vincolata), nonché del fatto che, comunque, essa ha avuto ampia facoltà di articolare le proprie ragioni e pretese nell’ambito dei predetti giudizi di primo grado e d’appello, alcun reale apporto avrebbe potuto scaturire dall’eventuale comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione della nota impugnata.
12. Il secondo mezzo di gravame è palesemente inammissibile.
Con esso, infatti, la -OMISSIS- ricorrente reitera tutte le argomentazioni già spese negli atti depositati nell’ambito sia del giudizio di primo grado sia di quello d’appello relativi alla più volte citata d. d. n. prot. -OMISSIS-, tese a dimostrare la natura di abusi minori, non incidenti sull’ordinato assetto del territorio e, comunque, funzionali ad una migliore fruizione dell’impianto sportivo degli spogliatoi di che trattasi, che, come tali, non potrebbero giustificare, anche alla luce di un (peraltro, inconferente) richiamo all’art. 19 del “ Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale ” n. 186/2023, la mancata proroga del rapporto concessorio di cui è causa. Come chiarito, infatti, quegli abusi sono stati reputati dalla prefata sentenza d’appello -OMISSIS- come un motivo sufficiente a fondare il diniego di Roma Capitale di concedere la richiesta proroga, per modo che il tentativo della -OMISSIS- ricorrente di rimettere in discussione la legittimità del predetto diniego (di cui alla mentovata d. d. n. prot. -OMISSIS-), attraverso la riproposizione di motivi di gravame che sono stati già definitivamente disattesi dal Giudice d’appello, si palesa senz’altro inammissibile.
13. Privo di pregio è il terzo mezzo di gravame con cui la -OMISSIS- pretende che le si applichi l’art. 29 del “ Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale ” cit., che avrebbe enucleato la figura del c.d. gestore temporaneo.
In primo luogo, come chiarito, con la nota del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, Roma Capitale si è legittimamente limitata a ribadire sic et simpliciter il contenuto della d. d. n. prot. -OMISSIS-– reputata immune in sede d’appello dai vizi denunciati dalla -OMISSIS- ricorrente -, rinnovando l’ordine rivolto alla medesima -OMISSIS- di demolire gli abusi urbanistico-edilizi realizzati e di rilasciare l’impianto illegittimamente occupato entro un termine congruo (90). A fronte, cioè, dell’esito del giudizio d’appello, che ha accertato con efficacia di giudicato l’infondatezza della pretesa dell’odierna ricorrente di vedersi rideterminata la durata della gestione in concessione dell’impianto sportivo de quo sino al 2037, non v’era evidentemente alcun onere da parte di Roma Capitale di riaprire il procedimento avviato dalla ricorrente con l’istanza di prolungamento della concessione del 3 luglio 2018 (reiterata il 3 aprile 2020), essendosi quel procedimento legittimamente concluso con un provvedimento di rigetto della predetta istanza, giusta d. d. n. prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, reputato dal Giudice d’appello congruamente motivato. Al punto che la nota di cui è causa può qualificarsi alla stregua di un atto meramente confermativo, con cui cioè l’A. C. – del tutto legittimamente – si è limitata a reiterare il procedente diniego di prolungamento del rapporto concessorio di cui è causa, senza dar luogo a una nuova istruttoria e a una nuova valutazione degli interessi in conflitto, essendosi, si ripete, queste fasi definitivamente esaurite con l’adozione della d. d. di diniego n. prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, giudicata ragionevole dal Consiglio di Stato.
Per modo che del tutto destituiti di fondamento devono reputarsi i tentativi compiuti dalla odierna ricorrente di invocare l’applicazione, nella fattispecie di cui è causa, di disposizioni (quali gli artt. 19 e 29) del “ Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale ”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina dell’11 dicembre 2023, n. 186, cioè in un’epoca di molto posteriore rispetto a quella cui si riferiscono gli abusi edilizi (unitamente alle altre inadempienze imputate alla ricorrente) che hanno condotto all’adozione del provvedimento n. prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-e alla successiva nota del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, che della prima è un atto meramente confermativo.
13.1 Osserva, inoltre, il Collegio che, in ogni caso, è chiaramente destituito di fondamento il tentativo dell’-OMISSIS- ricorrente di farsi nominare “ gestore temporaneo ” dell’impianto sportivo di cui è causa, a dispetto della circostanza che il Giudice d’appello ha statuito con efficacia di giudicato che alla medesima -OMISSIS- è stata legittimamente preclusa la possibilità di continuare a gestire quell’impianto proprio in forza degli abusi edilizi commessi e delle inadempienze perpetrate.
13.2 Infine, merita rammentare, in primis , che la Corte di Cassazione, con ordinanza -OMISSIS-, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per eccesso di giurisdizione dalla odierna ricorrente avverso la sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-, sul presupposto: “ che non è ravvisabile alcuno sconfinamento della decisione impugnata nella sfera delle attribuzioni che competono al legislatore, allorché ha raccordato il pronunciato rigetto di entrambe le istanze ricorrenti all'abusività delle opere realizzate dalla concessionaria in difetto di previa autorizzazione e in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, giacché, come già anticipato nella proposta, ciò è frutto dell'interpretazione a cui è stato sottoposto l’art. 3 del disciplinare della concessione, sicché le doglianze odiernamente ostese dal-OMISSIS--OMISSIS-, lungi dall'integrare l'eccesso giurisdizionale denunciato, postulano in definitiva l'esercizio di un sindacato interpretativo sostitutivo di quello a cui ha dato luogo il giudice speciale, interno cioè ai limiti propri della giurisdizione di quel giudice e come tale non esercitabile da questa Corte ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ. e 111 Cost. ”.
13.3 Inoltre, il Consiglio di Stato con sentenza -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla odierna ricorrente per la revocazione per errore di fatto della sentenza -OMISSIS-, ritenendo che, quelli che la ricorrente aveva qualificato come errori di fatto, sono in realtà statuizioni valutative del giudicante, rientranti come tali nei profili di giudizio, al di fuori dal perimetro dell’errore revocatorio.
14. Privo di pregio, oltre che in parte qua inammissibile, è altresì il quarto mezzo di gravame articolato dalla parte ricorrente, fondato su una lettura non corretta della sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-. Quest’ultima, infatti, non ha stabilito che l’unico motivo ostativo alla proroga della concessione controversa a favore della -OMISSIS- ricorrente fosse l’avvenuta realizzazione di opere non preventivamente autorizzate e per di più abusive perché ricadenti su area paesaggisticamente vincolata, per modo che rimosse quelle opere (peraltro, di fatto, rimosse mesi dopo l’adozione della gravata nota del 6/2/2024), l’Amministrazione non avrebbe avuto più motivi per negare l’ambito prolungamento del termine di durata della concessione. Avendo, al contrario, il Giudice d’appello statuito che: “ Legittimamente, dunque, Roma Capitale, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto di negare il rilascio di un provvedimento formale di prolungamento del termine di durata della concessione, atteso che la società concessionaria aveva realizzato opere abusive all’interno dell’impianto sportivo e non le aveva rimosse, nonostante l’ordine impartito dall’amministrazione concedente, costituendo la mancata volturazione delle utenze dell’impianto un aspetto secondario, seppur rilevante, così come quello della eventuale morosità nella corresponsione del canone. ” In altri termini, per il Consiglio di Stato non è censurabile la scelta dell’Amministrazione capitolina di negare la proroga de qua a fronte delle plurime inadempienze in cui è incorsa la concessionaria, quali, principalmente, la mancata rimozione dei lavori abusivi con conseguente rimessione in pristino stato dei luoghi, ma anche la mancata voltura delle utenze (idrica ed elettrica) a nome della -OMISSIS- concessionaria, oltre che la morosità nella corresponsione del canone. Senza che da questa conclusione possa trarsi – come fa l’-OMISSIS- ricorrente – l’inammissibile conseguenza che la sentenza -OMISSIS- del 2024 abbia voluto addirittura suggerire che sarebbe stato sufficiente eliminare gli abusi de quibus perchè Roma Capitale non potesse più negare la proroga ambita dalla medesima -OMISSIS-.
14.1 Devono, invece, reputarsi inammissibili le argomentazioni spese dalla ricorrente per giustificare il mancato pagamento dell’utenza idrica ed elettrica (secondo le quali esso non sarebbe dipeso da comportamenti della medesima ricorrente, ma esclusivamente dall’inerzia di Roma Capitale, che non avrebbe provveduto, nell’un caso, all’accatastamento della Struttura necessario per la volturazione dell’utenza idrica e, nell’altro caso, a comunicare il nome dell’Azienda fornitrice dell’energia elettrica), in quanto meramente reiterative di quelle (dall’identico tenore) già ampiamente esposte (e disattese) in sede di giudizio d’appello.
15. Inammissibile è, altresì, il quarto e ultimo motivo di gravame, con cui la -OMISSIS- pretende la restituzione di quella parte di investimenti, effettuati per il ripristino della funzionalità dell’impianto sportivo di cui trattasi, che avrebbe recuperato dalla relativa gestione sino al 2037 e che, a seguito della mancata proroga della concessione, non potrà più recuperare.
Si tratta, infatti, di pretesa già scrutinata nell’ambito della sentenza -OMISSIS- e da questa esplicitamente rigettata, come si evince dalla lettura del pertinente passo della medesima pronuncia a tenore del quale: “ Ed invero, in ragione della succitata abusività dei lavori e del mancato conseguente ripristino dello stato dei luoghi, Roma Capitale non avrebbe mai potuto procedere legittimamente a rilasciare il provvedimento di rideterminazione della durata della concessione; né, sempre in ragione di tale abusività, sussiste alcun diritto alla restituzione, in favore di ASD, delle somme da essa spese per la realizzazione dei lavori nell’Impianto sportivo (anche in considerazione di tutti gli anni in cui la società ha già gestito la concessione), né al risarcimento del danno – di cui, peraltro, non è stata fornita alcuna prova -, perdite economiche imputabili esclusivamente alla negligenza della concessionaria ”.
16. I motivi aggiunti depositati dall’-OMISSIS- ricorrente il 17 maggio 2024 sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, posto che lo spirare – al 31 dicembre del 2024 - del termine di efficacia della proroga disposta dall’art. 16, comma 4, D.L. del 29 dicembre 2022, n. 198, delle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi, può annoverarsi (in linea di principio) tra quei fatti, intervenuti in corso di causa, idonei a rendere chiara e definitiva l’inutilità (sul piano pratico) di un’eventuale pronuncia di annullamento dei provvedimenti impugnati e a concretare, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse al gravame dell’-OMISSIS- ricorrente (come anche da quest’ultima ammesso nel corso della odierna udienza).
16.1 Cionondimeno avendo - nel particolare caso di specie - la parte ricorrente lamentato di aver subito un “ gravissimo danno dallo sgombero dell’Impianto ” ed essendosi riservata “ di agire, ex art. 30, comma 5, cpa, per il risarcimento dei danni patrimoniali, morali e all’immagine, derivanti dal contestato sgombero forzato ”, il Collegio, a ben vedere, è tenuto ad accertare l’allegata illegittimità degli avversati provvedimenti e atti indicati in epigrafe, in ossequio al dettato dell’art. 34, comma 3, c.p.a, a tenore della quale: “ Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ”.
Infatti, l’Adunanza Plenaria n. 8/2022 ha, in merito, precisato che: “ per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. ”. Inoltre: “ una volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l’atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda ”.
Appare, tuttavia, doveroso evidenziare come dall’eventuale accertamento dell’illegittimità (originaria) del provvedimento amministrativo impugnato non consegua inevitabilmente il riconoscimento della responsabilità della P.A. a fini risarcitori, posto che: “ la condanna al risarcimento dei danni non si pone quale automatica conseguenza dell’illegittimità del provvedimento lesivo, essendo la stessa, anche nel processo amministrativo, soggetta al generale principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., per cui grava sul danneggiato l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, tra i quali il nesso causale tra provvedimento assunto come illegittimo (id est condotta illecita della pubblica amministrazione) e le conseguenze dannose subite dal suo destinatario ” (Consiglio di Stato, Sezione -OMISSIS-, -OMISSIS-).
17. Tanto premesso, il Collegio, ai limitati scopi per cui si procede, ritiene che il ricorso per motivi aggiunti sia inammissibile e, comunque, infondato alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
17.1 Senz’altro inammissibile è il primo mezzo di gravame articolato con i motivi aggiunti, in quanto tardivamente proposto per la prima volta solo con i medesimi motivi. La predetta norma, infatti, risulta entrata in vigore il 29 dicembre 2022, cioè in una data di molto anteriore a quella di adozione della nota del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, per modo che essa disposizione avrebbe potuto e, quindi, dovuto essere tempestivamente invocata già in sede di ricorso introduttivo del giudizio per avversare la medesima nota.
In ogni caso, si tratta di mezzo di gravame infondato in quanto, come chiarito, il rapporto concessorio tra l’-OMISSIS- ricorrente e la resistente A.C. deve reputarsi definitivamente cessato già nel lontano 19 aprile del 2017 e legittimamente non prorogato dall’A.C. concedente, come si evince chiaramente dal seguente passaggio motivazionale della sentenza -OMISSIS-, a tenore del quale: “ In presenza di opere realizzate abusivamente e non autorizzabili perché in contrasto con un vincolo ambientale, a nulla può valere tale nota ” – cioè la nota prot. n. 30524 del 12 marzo 2018, con la quale “ Roma Capitale ha dichiarato di avere avviato l’istruttoria sulla precedente domanda di rideterminazione della durata della concessione e, attesa ‘l’entità economica degli investimenti effettuati – come da relazioni tecniche e atti acquisiti all’Ufficio’, di ritenere ancora in essere il rapporto concessorio scaduto ad aprile2017 […] ” – “ anche in considerazione del fatto che il termine di durata della concessione era scaduto e che, ciononostante, la concessionaria ha continuato a gestire l’impianto per altri sei anni (pari alla durata della originaria concessione) in assenza di copertura provvedimentale .”
È evidente, dunque, che dall’aprile 2017 in poi la odierna ricorrente ha continuato a detenere e gestire l’impianto sportivo di cui è causa sine titulo , per modo che non può beneficiare della c.d. proroga covid, disciplinata dall’art. 16, comma 4, D.L. del 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 4 febbraio 2023, n. 14, per continuare ad avvantaggiarsi della predetta situazione illegittima, che, invece, avrebbe dovuto cessare ben prima dell’introduzione della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19.
17.2 Gli altri motivi di doglianza articolati con i motivi aggiunti sono, nella sostanza, meramente reiterativi di quelli già articolati con il ricorso introduttivo e, pertanto, per essi valgono le stesse considerazioni già formulate per questi ultimi.
17.3 Quivi si vuole esclusivamente aggiungere, quanto al secondo mezzo di gravame, che la resistente Amministrazione comunale non era tenuta a comunicare all’-OMISSIS- ricorrente l’avvio del procedimento di sgombero, atteso che il relativo provvedimento costituisce atto dovuto, non necessitante di particolare motivazione né soggetto all’obbligo di cui all’articolo 7 della Legge n. 241/1990 ( ex multis , T.A.R. Palermo 3/2/2023, n. 337).
Infatti, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale: “ l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali le ordinanze di sgombero che seguono la demolizione e la stessa acquisizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, dunque, non devono essere preceduti da tale comunicazione, perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione -OMISSIS-III, 9 ottobre 2020, n. 4377).
17.4 Quanto al terzo mezzo di gravame proposto con i motivi aggiunti, si ribadisce che la richiesta di autorizzazione della ricorrente a rimuovere le opere abusivamente realizzate all’interno dell’impianto sportivo di che trattasi costituisce la doverosa ottemperanza all’ordine legittimamente impartito da Roma Capitale con la d. d. n. rep. -OMISSIS- e n. prot. -OMISSIS-dell’8 luglio 2013 (sulla cui legittimità si è definitivamente espresso il Consiglio di Stato con la sentenza -OMISSIS-) e, infine, reiterato con la nota impugnata con il ricorso introduttivo.
17.5 Quanto, infine, al quarto mezzo di gravame, il Collegio ritiene di poter far proprie le conclusioni cui è approdato sul punto il decreto presidenziale n. 2142 del 24/5/2024, secondo cui: “ l’avvenuto recupero dell’impianto nella disponibilità della p.a. comporta il trasferimento su quest’ultima della responsabilità legata ad eventuali attività di vigilanza e custodia ovvero alla loro omissione; e che eventuali pretese dell’interessata potranno a tal fine essere fatte valere nelle competenti sedi con gli strumenti a tutela offerti dall’Ordinamento. ”
18. Per tutto quanto sopra illustrato, il ricorso principale introduttivo del giudizio deve essere dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte va respinto; i motivi aggiunti proposti in corso di causa dall’-OMISSIS- ricorrente devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse relativamente alla domanda di annullamento degli atti gravati; mentre devono essere respinti per quanto attiene all’accertamento e alla declaratoria dell’illegittimità dei medesimi atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3, c.p.a., e ciò nell’acclarata assenza di una illegittimità del comportamento della resistente amministrazione comunale.
19. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara il ricorso introduttivo del giudizio in parte inammissibile e per la restante parte lo respinge, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara il ricorso per i motivi aggiunti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse relativamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti gravati; lo respinge per quanto attiene all’accertamento e alla declaratoria dell’illegittimità dei medesimi atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3, c.p.a., per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna la parte ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , della somma di € 10.000,00 (Diecimila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Coì deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.