Articolo 21 della Legge 11 giugno 1954, n. 409
Articolo 20Articolo 22
Versione
27 luglio 1954
Art. 21.
Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente, i servizi utili che saranno prestati simultaneamente presso due o piu' enti contemplati dagli articoli 1 , 6 , 7 e 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , non potranno in nessun caso dar luogo a duplicita' di iscrizione e a duplicita' di trattamento di quiescenza da parte della Cassa predetta. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile al trattamento di quiescenza.
Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all' art. 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 .
Entrata in vigore il 27 luglio 1954