Art. 21.
Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente, i servizi utili che saranno prestati simultaneamente presso due o piu' enti contemplati dagli articoli 1 , 6 , 7 e 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , non potranno in nessun caso dar luogo a duplicita' di iscrizione e a duplicita' di trattamento di quiescenza da parte della Cassa predetta. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile al trattamento di quiescenza.
Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all' art. 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 .
Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente, i servizi utili che saranno prestati simultaneamente presso due o piu' enti contemplati dagli articoli 1 , 6 , 7 e 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , non potranno in nessun caso dar luogo a duplicita' di iscrizione e a duplicita' di trattamento di quiescenza da parte della Cassa predetta. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile al trattamento di quiescenza.
Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all' art. 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 .