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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/10/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1234/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1234 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_2
Bonamici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Magliano Sabina (RI), Piazza
Matteotti n. 4, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore rappresentato P.IVA_2 Controparte_2
e difeso dall'avv. Marco Franceschini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Via Barbarasa n. 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Pt_1
- convenuto
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Marco Bonamici, per l'attore: “Voglia codesto On. Tribunale di Terni, in composizione monocratica, per le causali di cui in premessa, accertato e dichiarato che il convenuto ha addotto l'acqua dalla conduttura principale del Parte_1
attore, condannare il Parte_1 Controparte_1
corrente in Via degli Arroni nn. 37/47, in persona del suo
[...] Pt_1 amministratore, a pagare a favore del attore per le causali di cui in Parte_1 premessa, la somma di € […] 32.742,79 […] oltre interessi legali dal 7/9/2021 al saldo”.
- L'avv. Marco Franceschini, per il convenuto: “Si conclude [...] in via preliminare per la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei diritti risarcitori antecedenti il quinquennio dalla prima valida costituzione in mora;
nel merito in via principale per il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata;
in via subordinata perché il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice sia dal Giudice contenuto e ridotto nei rigorosi limiti del giusto e del provato;
con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30/05/2022, il Parte_1 conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1
deducendo che quest'ultimo, a seguito di un distacco del suo
[...] contatore idrico da parte del nel settembre 2015, aveva illecitamente realizzato – a valle CP_3 del contatore generale del attore – una derivazione della tubatura per Parte_1 garantirsi l'approvvigionamento di acqua. Il attore, premesso che dopo la Parte_1 scoperta (a seguito di un sopralluogo tecnico svolto nel 2019) di tale allaccio abusivo si era svolto – su denuncia dell'amministratore dell'epoca – un procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione per la rilevanza meramente civilistica della vicenda, tuttavia confermata nel suo nucleo essenziale, quantificava il danno subito per il maggior consumo di acqua ad esso addebitato nell'importo di 26.550,37 IVA inclusa, e concludeva per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni quantificati nel suddetto Parte_1 importo (o in quello maggiore o minore risultante dall'istruttoria) maggiorato di interessi legali dalla data della messa in mora sino al saldo.
Il si costituiva con Controparte_1 comparsa depositata in data 20/10/2022, eccependo in via preliminare la prescrizione dei diritti eventualmente maturati prima dei cinque anni antecedenti la messa in mora, e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, non essendo stata provata l'effettiva durata dell'allaccio abusivo (che, peraltro, serviva anche dieci unità immobiliari dello stesso attore), ed essendo il danno (oltre che erroneamente quantificato, senza dar Parte_1 conto delle risultanze del contatore installato nel tubo di derivazione) ascrivibile in gran parte a colpa ex art. 1227 c.c. dell'amministratore del attore, che avrebbe dovuto Parte_1 immediatamente rilevare l'anomalia nei consumi. Il convenuto chiedeva Parte_1 quindi l'integrale rigetto della domanda attorea.
All'esito della prima udienza, del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. accettata solo dalla parte convenuta – nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e nell'assunzione di prove orali, all'udienza del 08/07/2025 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Deve premettersi che è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, atteso che, come noto, la prescrizione del diritto al risarcimento Parte_1 del danno decorre soltanto dal momento in cui soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, secondo l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente contezza del danno lamentato e della sua rapportabilità causale con l'altrui illecito (v. da ultimo Cass., SS.UU., 23226/2025, nonché tutti i precedenti di legittimità in essa richiamati), laddove nel caso in esame le anomalie rilevabili nei consumi non erano tali, di per sé, da far desumere l'esistenza (incontroversa in questa sede) di un allaccio abusivo da parte del convenuto (il che comporta anche il rigetto Parte_1 dell'eccezione sollevata da quest'ultimo con riferimento all'asserito concorso di colpa ex art. 1227 c.c. da parte degli amministratori del attore succedutisi nella carica, che Parte_1 peraltro sono soggetti giuridici diversi rispetto ai condomini).
3. Per quel che concerne l'individuazione del momento in cui è stato realizzato l'allaccio abusivo, deve rilevarsi che: il convenuto si è limitato a contestare in maniera Parte_1 del tutto generica l'individuazione di tale momento nel mese di settembre (rectius: novembre, come precisato con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) del 2015, senza neppure indicare – come era suo onere ai fini di una contestazione specifica ex art. 115, co. 1, c.p.c. –
l'epoca eventualmente successiva dell'installazione; la mancanza di elementi di segno differente avrebbe in ogni caso dovuto indurre a presumere la coincidenza temporale tra il distacco del contatore del convenuto ad opera del S.I.I. (pacificamente Parte_1 avvenuto il 23/11/2015) e la realizzazione della derivazione della tubatura;
tale coincidenza temporale è stata sostanzialmente confermata anche dal testimone il quale, escusso Tes_1 all'udienza del 06/05/2025, ha riferito che “poiché era stata interrotta la linea di adduzione di acqua del convenuto causa di una perdita introvabile, allora è stata realizzata la Parte_1 adduzione comune ai due condomini con contatore a defalco”.
4. Poiché è indubbio che la condotta oggetto di causa integri un atto illecito imputabile al convenuto nel suo complesso (v. ex multis Cass. 23823/2022), deve Parte_1 procedersi all'individuazione del danno patrimoniale subito dal attore in Parte_1 conseguenza di tale illecito, danno che va quantificato – in assenza delle risultanze del contatore installato nel tubo di derivazione (che era nella disponibilità del Parte_1 convenuto, con conseguente onere di produzione a carico di quest'ultimo) – in via presuntiva in base alle chiare e condivisibili conclusioni raggiunte sul punto dal consulente tecnico d'ufficio. Giova in proposito rammentare che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass.
29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass.
23594/2017 e Cass. 12703/2015), laddove nel caso in esame, a fronte delle osservazioni del difensore e del consulente tecnico di parte convenuta, il c.t.u. ha chiarito: a) che il diverso importo totale dei consumi individuato dal suddetto consulente di parte è errato, non tenendo conto delle pendenze pregresse e delle fatture non in atti;
b) che l'applicazione di fasce tariffarie di maggiore costo è integralmente riconducibile all'accrescimento dei consumi ascrivibile all'allaccio del convenuto, ragion per cui tali incrementi tariffari Parte_1 vanno addebitati esclusivamente a quest'ultimo.
5. Va inoltre evidenziato che il dato relativo all'iniziale occupazione di dieci appartamenti
(anziché di 18) del attore, posto dal c.t.u. alla base del proprio calcolo, trova Parte_1 conforto nelle fatture in atti, e che, di contro, l'affermazione del convenuto Parte_1 secondo cui alla derivazione fossero allacciate anche dieci unità immobiliari del attore non ha trovato adeguati riscontri all'esito dell'istruttoria espletata. Parte_1
6. Quanto, poi, alla tesi di parte convenuta secondo cui il danno non sarebbe risarcibile in mancanza della prova dell'effettivo pagamento delle fatture del S.I.I., tale tesi è smentita dal consolidato orientamento in base al quale, in tema di liquidazione del danno, la locuzione
“perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (v. in tal senso Cass. 4718/2016, nonché, da ultimo, Cass. 18527/2025, secondo cui non si può negare il risarcimento di un danno semplicemente osservando che manca la prova che la somma – il cui esborso integrerebbe, per l'appunto, il danno stesso – non è stata effettivamente corrisposta, poiché il danno è non solo nell'effettivo esborso, ma altresì nell'obbligo di esso).
7. Va inoltre precisato che non osta alla quantificazione del danno come individuata dal c.t.u. (pari ad € 31.733,85) il fatto che il CONDOMINIO attore avesse inizialmente indicato nelle conclusioni dell'atto introduttivo un importo inferiore (pari ad € 26.550,37), in quanto tale indicazione è stata accompagnata dall'utilizzo della formula “somma […] o quell'altra maggiore o minore, che verrà determinata a seguito della disponenda c.t.u.” (formula che, persistendo in quel momento una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, non può considerarsi alla stregua di una clausola meramente di stile), e nella propria comparsa conclusionale la stessa parte attrice non si è limitata a richiamare le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione ma ha richiesto specificamente la condanna per il maggior importo risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio (v. ex multis
Cass. 29537/2024).
8. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il Controparte_1 deve essere condannato al pagamento in favore del
[...] della somma di € Parte_1
31.733,85, oltre interessi al saggio legale dalla data della messa in mora (07/09/2021) sino al saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, nei limiti dell'importo indicato in nota spese (v. ex multis Cass. 12494/2023).
10. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi – nei rapporti interni tra le parti
– integralmente a carico del convenuto, ferma restando la solidarietà passiva Parte_1 ex lege di entrambe le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass.
3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
11. Giova infine chiarire che, ad onta della mancata partecipazione del Parte_1 convenuto (pur ritualmente invitato) al procedimento di mediazione (v. i verbali in atti), in alcun modo giustificata, non ricorrono i presupposti per la condanna di cui all'art. 12-bis, co.
2, d.lgs. 28/2010, poiché nel caso di specie la mediazione non costituiva condizione di procedibilità della domanda, trattandosi di controversia (non già di , bensì) di Parte_1 responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal nei Parte_1 confronti di ogni altra Controparte_1 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del
[...] per l'illecito oggetto di causa, condanna il Controparte_1 medesimo al pagamento in favore del Parte_1 [...] della somma di € 31.733,85 (IVA inclusa), oltre Parte_1 interessi al saggio legale dal 07/09/2021 sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
b) condanna il alla Controparte_1 rifusione in favore del Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 558,23 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione);
c) pone interamente a carico del Controparte_1 le spese della c.t.u. nella misura liquidata con decreto emesso in corso di
[...] causa.
Terni, 14/10/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1234 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_2
Bonamici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Magliano Sabina (RI), Piazza
Matteotti n. 4, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore rappresentato P.IVA_2 Controparte_2
e difeso dall'avv. Marco Franceschini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Via Barbarasa n. 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Pt_1
- convenuto
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Marco Bonamici, per l'attore: “Voglia codesto On. Tribunale di Terni, in composizione monocratica, per le causali di cui in premessa, accertato e dichiarato che il convenuto ha addotto l'acqua dalla conduttura principale del Parte_1
attore, condannare il Parte_1 Controparte_1
corrente in Via degli Arroni nn. 37/47, in persona del suo
[...] Pt_1 amministratore, a pagare a favore del attore per le causali di cui in Parte_1 premessa, la somma di € […] 32.742,79 […] oltre interessi legali dal 7/9/2021 al saldo”.
- L'avv. Marco Franceschini, per il convenuto: “Si conclude [...] in via preliminare per la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei diritti risarcitori antecedenti il quinquennio dalla prima valida costituzione in mora;
nel merito in via principale per il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata;
in via subordinata perché il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice sia dal Giudice contenuto e ridotto nei rigorosi limiti del giusto e del provato;
con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30/05/2022, il Parte_1 conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1
deducendo che quest'ultimo, a seguito di un distacco del suo
[...] contatore idrico da parte del nel settembre 2015, aveva illecitamente realizzato – a valle CP_3 del contatore generale del attore – una derivazione della tubatura per Parte_1 garantirsi l'approvvigionamento di acqua. Il attore, premesso che dopo la Parte_1 scoperta (a seguito di un sopralluogo tecnico svolto nel 2019) di tale allaccio abusivo si era svolto – su denuncia dell'amministratore dell'epoca – un procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione per la rilevanza meramente civilistica della vicenda, tuttavia confermata nel suo nucleo essenziale, quantificava il danno subito per il maggior consumo di acqua ad esso addebitato nell'importo di 26.550,37 IVA inclusa, e concludeva per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni quantificati nel suddetto Parte_1 importo (o in quello maggiore o minore risultante dall'istruttoria) maggiorato di interessi legali dalla data della messa in mora sino al saldo.
Il si costituiva con Controparte_1 comparsa depositata in data 20/10/2022, eccependo in via preliminare la prescrizione dei diritti eventualmente maturati prima dei cinque anni antecedenti la messa in mora, e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, non essendo stata provata l'effettiva durata dell'allaccio abusivo (che, peraltro, serviva anche dieci unità immobiliari dello stesso attore), ed essendo il danno (oltre che erroneamente quantificato, senza dar Parte_1 conto delle risultanze del contatore installato nel tubo di derivazione) ascrivibile in gran parte a colpa ex art. 1227 c.c. dell'amministratore del attore, che avrebbe dovuto Parte_1 immediatamente rilevare l'anomalia nei consumi. Il convenuto chiedeva Parte_1 quindi l'integrale rigetto della domanda attorea.
All'esito della prima udienza, del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. accettata solo dalla parte convenuta – nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e nell'assunzione di prove orali, all'udienza del 08/07/2025 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Deve premettersi che è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, atteso che, come noto, la prescrizione del diritto al risarcimento Parte_1 del danno decorre soltanto dal momento in cui soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, secondo l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente contezza del danno lamentato e della sua rapportabilità causale con l'altrui illecito (v. da ultimo Cass., SS.UU., 23226/2025, nonché tutti i precedenti di legittimità in essa richiamati), laddove nel caso in esame le anomalie rilevabili nei consumi non erano tali, di per sé, da far desumere l'esistenza (incontroversa in questa sede) di un allaccio abusivo da parte del convenuto (il che comporta anche il rigetto Parte_1 dell'eccezione sollevata da quest'ultimo con riferimento all'asserito concorso di colpa ex art. 1227 c.c. da parte degli amministratori del attore succedutisi nella carica, che Parte_1 peraltro sono soggetti giuridici diversi rispetto ai condomini).
3. Per quel che concerne l'individuazione del momento in cui è stato realizzato l'allaccio abusivo, deve rilevarsi che: il convenuto si è limitato a contestare in maniera Parte_1 del tutto generica l'individuazione di tale momento nel mese di settembre (rectius: novembre, come precisato con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) del 2015, senza neppure indicare – come era suo onere ai fini di una contestazione specifica ex art. 115, co. 1, c.p.c. –
l'epoca eventualmente successiva dell'installazione; la mancanza di elementi di segno differente avrebbe in ogni caso dovuto indurre a presumere la coincidenza temporale tra il distacco del contatore del convenuto ad opera del S.I.I. (pacificamente Parte_1 avvenuto il 23/11/2015) e la realizzazione della derivazione della tubatura;
tale coincidenza temporale è stata sostanzialmente confermata anche dal testimone il quale, escusso Tes_1 all'udienza del 06/05/2025, ha riferito che “poiché era stata interrotta la linea di adduzione di acqua del convenuto causa di una perdita introvabile, allora è stata realizzata la Parte_1 adduzione comune ai due condomini con contatore a defalco”.
4. Poiché è indubbio che la condotta oggetto di causa integri un atto illecito imputabile al convenuto nel suo complesso (v. ex multis Cass. 23823/2022), deve Parte_1 procedersi all'individuazione del danno patrimoniale subito dal attore in Parte_1 conseguenza di tale illecito, danno che va quantificato – in assenza delle risultanze del contatore installato nel tubo di derivazione (che era nella disponibilità del Parte_1 convenuto, con conseguente onere di produzione a carico di quest'ultimo) – in via presuntiva in base alle chiare e condivisibili conclusioni raggiunte sul punto dal consulente tecnico d'ufficio. Giova in proposito rammentare che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass.
29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass.
23594/2017 e Cass. 12703/2015), laddove nel caso in esame, a fronte delle osservazioni del difensore e del consulente tecnico di parte convenuta, il c.t.u. ha chiarito: a) che il diverso importo totale dei consumi individuato dal suddetto consulente di parte è errato, non tenendo conto delle pendenze pregresse e delle fatture non in atti;
b) che l'applicazione di fasce tariffarie di maggiore costo è integralmente riconducibile all'accrescimento dei consumi ascrivibile all'allaccio del convenuto, ragion per cui tali incrementi tariffari Parte_1 vanno addebitati esclusivamente a quest'ultimo.
5. Va inoltre evidenziato che il dato relativo all'iniziale occupazione di dieci appartamenti
(anziché di 18) del attore, posto dal c.t.u. alla base del proprio calcolo, trova Parte_1 conforto nelle fatture in atti, e che, di contro, l'affermazione del convenuto Parte_1 secondo cui alla derivazione fossero allacciate anche dieci unità immobiliari del attore non ha trovato adeguati riscontri all'esito dell'istruttoria espletata. Parte_1
6. Quanto, poi, alla tesi di parte convenuta secondo cui il danno non sarebbe risarcibile in mancanza della prova dell'effettivo pagamento delle fatture del S.I.I., tale tesi è smentita dal consolidato orientamento in base al quale, in tema di liquidazione del danno, la locuzione
“perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (v. in tal senso Cass. 4718/2016, nonché, da ultimo, Cass. 18527/2025, secondo cui non si può negare il risarcimento di un danno semplicemente osservando che manca la prova che la somma – il cui esborso integrerebbe, per l'appunto, il danno stesso – non è stata effettivamente corrisposta, poiché il danno è non solo nell'effettivo esborso, ma altresì nell'obbligo di esso).
7. Va inoltre precisato che non osta alla quantificazione del danno come individuata dal c.t.u. (pari ad € 31.733,85) il fatto che il CONDOMINIO attore avesse inizialmente indicato nelle conclusioni dell'atto introduttivo un importo inferiore (pari ad € 26.550,37), in quanto tale indicazione è stata accompagnata dall'utilizzo della formula “somma […] o quell'altra maggiore o minore, che verrà determinata a seguito della disponenda c.t.u.” (formula che, persistendo in quel momento una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, non può considerarsi alla stregua di una clausola meramente di stile), e nella propria comparsa conclusionale la stessa parte attrice non si è limitata a richiamare le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione ma ha richiesto specificamente la condanna per il maggior importo risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio (v. ex multis
Cass. 29537/2024).
8. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il Controparte_1 deve essere condannato al pagamento in favore del
[...] della somma di € Parte_1
31.733,85, oltre interessi al saggio legale dalla data della messa in mora (07/09/2021) sino al saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, nei limiti dell'importo indicato in nota spese (v. ex multis Cass. 12494/2023).
10. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi – nei rapporti interni tra le parti
– integralmente a carico del convenuto, ferma restando la solidarietà passiva Parte_1 ex lege di entrambe le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass.
3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
11. Giova infine chiarire che, ad onta della mancata partecipazione del Parte_1 convenuto (pur ritualmente invitato) al procedimento di mediazione (v. i verbali in atti), in alcun modo giustificata, non ricorrono i presupposti per la condanna di cui all'art. 12-bis, co.
2, d.lgs. 28/2010, poiché nel caso di specie la mediazione non costituiva condizione di procedibilità della domanda, trattandosi di controversia (non già di , bensì) di Parte_1 responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal nei Parte_1 confronti di ogni altra Controparte_1 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del
[...] per l'illecito oggetto di causa, condanna il Controparte_1 medesimo al pagamento in favore del Parte_1 [...] della somma di € 31.733,85 (IVA inclusa), oltre Parte_1 interessi al saggio legale dal 07/09/2021 sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
b) condanna il alla Controparte_1 rifusione in favore del Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 558,23 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione);
c) pone interamente a carico del Controparte_1 le spese della c.t.u. nella misura liquidata con decreto emesso in corso di
[...] causa.
Terni, 14/10/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)