Articolo 288 della Legge di guerra
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30 settembre 1938
Art. 288.

(Violazione dei divieti e degli obblighi imposti ai sudditi nemici).

Oltreche' nei casi preveduti dagli articoli 284 e 285, il suddito nemico puo' essere espulso o internato, quando contravvenga ai divieti e agli obblighi stabiliti da questo capo.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938