Art. 288.
(Violazione dei divieti e degli obblighi imposti ai sudditi nemici).
Oltreche' nei casi preveduti dagli articoli 284 e 285, il suddito nemico puo' essere espulso o internato, quando contravvenga ai divieti e agli obblighi stabiliti da questo capo.
(Violazione dei divieti e degli obblighi imposti ai sudditi nemici).
Oltreche' nei casi preveduti dagli articoli 284 e 285, il suddito nemico puo' essere espulso o internato, quando contravvenga ai divieti e agli obblighi stabiliti da questo capo.