Articolo 39 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 38Articolo 40
Versione
3 giugno 1985
Art. 39.
L'Istituto centrale per il sostentamento del clero e' amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalita' che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana.
Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985