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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 11/08/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1722/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1722/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
1.10.2024 da
(Cf. ), nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e
(Cf. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Spacchetti ed elettivamente domiciliati in Foligno, Via
Umberto I n. 48, presso il difensore;
- RICORRENTI -
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica della sentenza di pagina 1 di 3 divorzio del Tribunale di Spoleto n. 394/2021, pubblicata in data 9.06.2021, all'esito del procedimento rg n. 323/2021.
Le parti hanno rappresentato che:
- dalla loro unione è nato il figlio , nato in data [...]; Per_1
- tra le condivisioni di divorzio si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo per il di contribuire Parte_2 al mantenimento del figlio, all'epoca minorenne, versando euro 300,00 mensili;
Attualmente, ha raggiunto la maggiore età pur non essendo ancora economicamente Per_1 autosufficiente. Al contempo, le condizioni economiche e reddituali del sono peggiorate, non Parte_2 consentendogli di riuscire ad adempiere alla obbligazione di mantenimento.
Per tali ragioni, le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica della senza di divorzio sopra citata chiedendo che il Tribunale:
“INTEGRI le condizioni economiche previste in favore del figlio e a carico del Persona_2 padre e rappresentati dall'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento Parte_2 pari ad €. 300,00 mensili rivalutabili istat, così come stabilito nella sentenza n. 394/2021 di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 Parte_2
[...]
AUTORIZZANDO la madre a trasferire in favore del figlio il Parte_1 Persona_2 diritto di nuda proprietà sui beni immobili distinti al Foglio 181 del Catasto Fabbricati del Comune di
Foligno:
- particella 203, sub. 5, cat. c/6, classe 3, consistenza mq 81, rendita catastale €. 146,42;
- particella 203, sub. 6, cat. C/6, classe 5, consistenza mq 26, rendita catastale €. 64,45;
- particella 203, sub. 7,cat. C/3, classe 3, consistenza mq 184, rendita catastale €. 475,14; invariato il diritto di usufrutto in favore di e con esenzione delle imposte per detto Parte_3 trasferimento come per legge”.
All'udienza del 2.07.2025, comparse personalmente in udienza le parti, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di modifica proposta, precisando che “il trasferimento dell'immobile a favore dell'unico figlio è motivato dal fatto che entrambi i genitori vogliono destinare l'immobile in oggetto per le esigenze anche di studio del figlio così che quest'ultimo non ha più necessità di un contributo al mantenimento da parte del padre”.
Presone atto, il Presidente ha riservato la decisione al Collegio con rinuncia delle parti ai termini.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero.
pagina 2 di 3 Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi delle parti per come dalle stesse valutati.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di Parte_2 Parte_1 divorzio, così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 394/2021 del
Tribunale di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 7.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1722/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
1.10.2024 da
(Cf. ), nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e
(Cf. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Spacchetti ed elettivamente domiciliati in Foligno, Via
Umberto I n. 48, presso il difensore;
- RICORRENTI -
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica della sentenza di pagina 1 di 3 divorzio del Tribunale di Spoleto n. 394/2021, pubblicata in data 9.06.2021, all'esito del procedimento rg n. 323/2021.
Le parti hanno rappresentato che:
- dalla loro unione è nato il figlio , nato in data [...]; Per_1
- tra le condivisioni di divorzio si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo per il di contribuire Parte_2 al mantenimento del figlio, all'epoca minorenne, versando euro 300,00 mensili;
Attualmente, ha raggiunto la maggiore età pur non essendo ancora economicamente Per_1 autosufficiente. Al contempo, le condizioni economiche e reddituali del sono peggiorate, non Parte_2 consentendogli di riuscire ad adempiere alla obbligazione di mantenimento.
Per tali ragioni, le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica della senza di divorzio sopra citata chiedendo che il Tribunale:
“INTEGRI le condizioni economiche previste in favore del figlio e a carico del Persona_2 padre e rappresentati dall'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento Parte_2 pari ad €. 300,00 mensili rivalutabili istat, così come stabilito nella sentenza n. 394/2021 di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 Parte_2
[...]
AUTORIZZANDO la madre a trasferire in favore del figlio il Parte_1 Persona_2 diritto di nuda proprietà sui beni immobili distinti al Foglio 181 del Catasto Fabbricati del Comune di
Foligno:
- particella 203, sub. 5, cat. c/6, classe 3, consistenza mq 81, rendita catastale €. 146,42;
- particella 203, sub. 6, cat. C/6, classe 5, consistenza mq 26, rendita catastale €. 64,45;
- particella 203, sub. 7,cat. C/3, classe 3, consistenza mq 184, rendita catastale €. 475,14; invariato il diritto di usufrutto in favore di e con esenzione delle imposte per detto Parte_3 trasferimento come per legge”.
All'udienza del 2.07.2025, comparse personalmente in udienza le parti, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di modifica proposta, precisando che “il trasferimento dell'immobile a favore dell'unico figlio è motivato dal fatto che entrambi i genitori vogliono destinare l'immobile in oggetto per le esigenze anche di studio del figlio così che quest'ultimo non ha più necessità di un contributo al mantenimento da parte del padre”.
Presone atto, il Presidente ha riservato la decisione al Collegio con rinuncia delle parti ai termini.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero.
pagina 2 di 3 Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi delle parti per come dalle stesse valutati.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di Parte_2 Parte_1 divorzio, così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 394/2021 del
Tribunale di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 7.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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