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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/06/2025, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5378/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5378/2025 avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in CORSO Parte_1 C.F._1
MATTEOTTI, 51 10121 TORINO rappresentata e difesa dall'avv. LABIS EMANUELE in forza di procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) senza ministero di difesa CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da ricorso
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2025 madre della parte Parte_1 interdicenda, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi CP_1 perché affetta da “Neuropatia/miopatiaNote: sdr ” (cfr rel ASL,doc.3) Persona_1
pagina 1 di 4 Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede. Inoltre, parte ricorrente depositava dichiarazione di non opposizione dei prossimi congiunti.
Il GOT a tale scopo delegato, previa verifica della regolarità delle notificazioni, procedeva all'esame della persona interdicenda, nominava la SI.ra tutore provvisorio e rimetteva la causa Parte_2 al giudice relatore per il prosieguo.
Il giudice relatore fissava udienza ai sensi dell'art 127 ter cpc per precisare le conclusioni.
Decorso il termine per “note scritte” le parti e il P.M. facevano pervenire le proprie conclusioni, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto, osservando quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato documentazione medica, nella specie una relazione clinica ove si relazionano le condizioni di salute dalla data di accesso del ricovero in terapia intensiva alla data del rilascio della relazione.
Orbene, nella relazione si dà atto che la SI.ra , dal momento dell'ammissione è affetta CP_1 da “ Neuropatia/miopatiaNote: sdr ” che, allo stato, non sembra però comprometterne Persona_1 totalmente le funzioni psichiche, sinanche prestando consenso all'invio della relazione: “Decorso clinico e condizioni attuali: Quadro neurologico invariato rispetto all'ingresso, quadro di tetraplegia flaccida con movimenti occhi e mandibola e iniziali movimenti del capo. Eseguita valutazione fisiatrica ed iniziata FKT motoria. La paziente riesce ad esprimere assenso e dissenso con movimenti oculari e del capo ed ha espresso consenso all'invio di tale relazione. (omissis) Presa in carico da NOCC, assistente sociale e psicologo clinico” (pag.3, all. 3)
Tale circostanza è stata altresì accertata in sede di esame.
Come anticipato dal personale del reparto presente all'udienza del 5 maggio 2025, la SI.ra è CP_1 stata in grado di rispondere a domande semplici, attraverso una lavagna trasparente che le consentiva di comporre le parole di risposta.
Dunque, la interdicenda, interrogata nel corso dell'udienza ex art. 714 cpc, ha risposto in modo adeguato alle domande che le venivano poste, ha dimostrato di essere orientata nello spazio e nel tempo e di conoscere in linea generale, la propria condizione.
In particolare, la SI.ra ha risposto in maniera affermativa, allorquando il giudice le ha chiesto CP_1 se fosse d'accordo alla nomina della SI.ra come tutore (D. Sa che è stato proposto un ricorso Pt_2 per nominarle un Tutore, la sua amica , è d'accordo ? R. fa cenno di sì con il capo) Pt_2
Inoltre, in fase di chiusura dell'esame, la medesima, ha chiesto di poter aggiungere con la lavagna una frase al Giudice: “CI SI AUGURA TEMPORANEAMENTE” (D. Percepisce una pensione? R. non risponde
l'Assistente precisa che è stata posta domanda di pensione di invalidità. La SInora chiede di CP_1 poter aggiungere con la lavagna una frase al Giudice: S I C I A U G U R A T E M P O R A N E A M E N T E)
pagina 2 di 4 Ebbene, i complessivi elementi sopra evidenziati inducono a ritenere non necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, al fine di tutelarne gli interessi;
la persona interdicenda è affetta da una infermità psichica -deterioramento cognitivo, seppure parziale- e fisica -grave deficit di forza e di movimento- che ne determina una parziale incapacità di provvedere ai propri interessi ed appare dunque sufficiente applicare lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno.
Osserva il Tribunale che la parte convenuta è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda e dell'assenza di complesso e rilevante patrimonio da gestire, la protezione adeguata della parte resistente non necessiti della totale privazione della capacità d'agire.
Risulta, nel caso di specie, sufficiente la meno invasiva, ed invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
Tale strumento si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alla più invasiva misura dell'inabilitazione, che attribuisce uno status di incapacità, concernente gli atti di straordinaria amministrazione;
detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409
c.c., comma 2, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le eSIenze della propria vita quotidiana.
L'elasticità e l'agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno consentono, nella specie, di modellare le tutele da apprestare in favore di , in modo da garantire CP_1 contemporaneamente la piena tutela dei suoi interessi e la conservazione di una residua capacità
d'agire, così consentendole di continuare a partecipare attivamente alle scelte inerenti alla propria vita.
A ciò si aggiunga che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I, 12/06/2006, n. 13584), mentre non pagina 3 di 4 costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cassazione civile, sez. I, 01/03/2010, n. 4866).
Ne consegue che, non si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie eSIenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle eSIenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di interdizione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al
G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: rigetta il ricorso per l'interdizione di , nata a [...], il [...] e dom. presso CP_1
l'ospedale Santa Croce di Moncalieri in Piazza Amedeo Ferdinando 3; provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c. nulla in punto spese
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/06/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5378/2025 avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in CORSO Parte_1 C.F._1
MATTEOTTI, 51 10121 TORINO rappresentata e difesa dall'avv. LABIS EMANUELE in forza di procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) senza ministero di difesa CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da ricorso
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2025 madre della parte Parte_1 interdicenda, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi CP_1 perché affetta da “Neuropatia/miopatiaNote: sdr ” (cfr rel ASL,doc.3) Persona_1
pagina 1 di 4 Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede. Inoltre, parte ricorrente depositava dichiarazione di non opposizione dei prossimi congiunti.
Il GOT a tale scopo delegato, previa verifica della regolarità delle notificazioni, procedeva all'esame della persona interdicenda, nominava la SI.ra tutore provvisorio e rimetteva la causa Parte_2 al giudice relatore per il prosieguo.
Il giudice relatore fissava udienza ai sensi dell'art 127 ter cpc per precisare le conclusioni.
Decorso il termine per “note scritte” le parti e il P.M. facevano pervenire le proprie conclusioni, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto, osservando quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato documentazione medica, nella specie una relazione clinica ove si relazionano le condizioni di salute dalla data di accesso del ricovero in terapia intensiva alla data del rilascio della relazione.
Orbene, nella relazione si dà atto che la SI.ra , dal momento dell'ammissione è affetta CP_1 da “ Neuropatia/miopatiaNote: sdr ” che, allo stato, non sembra però comprometterne Persona_1 totalmente le funzioni psichiche, sinanche prestando consenso all'invio della relazione: “Decorso clinico e condizioni attuali: Quadro neurologico invariato rispetto all'ingresso, quadro di tetraplegia flaccida con movimenti occhi e mandibola e iniziali movimenti del capo. Eseguita valutazione fisiatrica ed iniziata FKT motoria. La paziente riesce ad esprimere assenso e dissenso con movimenti oculari e del capo ed ha espresso consenso all'invio di tale relazione. (omissis) Presa in carico da NOCC, assistente sociale e psicologo clinico” (pag.3, all. 3)
Tale circostanza è stata altresì accertata in sede di esame.
Come anticipato dal personale del reparto presente all'udienza del 5 maggio 2025, la SI.ra è CP_1 stata in grado di rispondere a domande semplici, attraverso una lavagna trasparente che le consentiva di comporre le parole di risposta.
Dunque, la interdicenda, interrogata nel corso dell'udienza ex art. 714 cpc, ha risposto in modo adeguato alle domande che le venivano poste, ha dimostrato di essere orientata nello spazio e nel tempo e di conoscere in linea generale, la propria condizione.
In particolare, la SI.ra ha risposto in maniera affermativa, allorquando il giudice le ha chiesto CP_1 se fosse d'accordo alla nomina della SI.ra come tutore (D. Sa che è stato proposto un ricorso Pt_2 per nominarle un Tutore, la sua amica , è d'accordo ? R. fa cenno di sì con il capo) Pt_2
Inoltre, in fase di chiusura dell'esame, la medesima, ha chiesto di poter aggiungere con la lavagna una frase al Giudice: “CI SI AUGURA TEMPORANEAMENTE” (D. Percepisce una pensione? R. non risponde
l'Assistente precisa che è stata posta domanda di pensione di invalidità. La SInora chiede di CP_1 poter aggiungere con la lavagna una frase al Giudice: S I C I A U G U R A T E M P O R A N E A M E N T E)
pagina 2 di 4 Ebbene, i complessivi elementi sopra evidenziati inducono a ritenere non necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, al fine di tutelarne gli interessi;
la persona interdicenda è affetta da una infermità psichica -deterioramento cognitivo, seppure parziale- e fisica -grave deficit di forza e di movimento- che ne determina una parziale incapacità di provvedere ai propri interessi ed appare dunque sufficiente applicare lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno.
Osserva il Tribunale che la parte convenuta è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda e dell'assenza di complesso e rilevante patrimonio da gestire, la protezione adeguata della parte resistente non necessiti della totale privazione della capacità d'agire.
Risulta, nel caso di specie, sufficiente la meno invasiva, ed invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
Tale strumento si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alla più invasiva misura dell'inabilitazione, che attribuisce uno status di incapacità, concernente gli atti di straordinaria amministrazione;
detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409
c.c., comma 2, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le eSIenze della propria vita quotidiana.
L'elasticità e l'agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno consentono, nella specie, di modellare le tutele da apprestare in favore di , in modo da garantire CP_1 contemporaneamente la piena tutela dei suoi interessi e la conservazione di una residua capacità
d'agire, così consentendole di continuare a partecipare attivamente alle scelte inerenti alla propria vita.
A ciò si aggiunga che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I, 12/06/2006, n. 13584), mentre non pagina 3 di 4 costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cassazione civile, sez. I, 01/03/2010, n. 4866).
Ne consegue che, non si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie eSIenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle eSIenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di interdizione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al
G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: rigetta il ricorso per l'interdizione di , nata a [...], il [...] e dom. presso CP_1
l'ospedale Santa Croce di Moncalieri in Piazza Amedeo Ferdinando 3; provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c. nulla in punto spese
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/06/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4