Articolo 2 della Legge 11 marzo 2002, n. 40
Articolo 1Articolo 3
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27 marzo 2002
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.
Entrata in vigore il 27 marzo 2002
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