Sentenza 28 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/10/2022, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/10/2022
N. 01711/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2022, proposto da
GU NI TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Maraglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 605/2020, emesso dal Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, in data 02.09.2020, notificato - munito di formula esecutiva - presso la sede del Ministero della Salute in Roma al viale Giorgio Ribotta n. 5 in data 30.11.2021, non opposto, e reso definitivo ex art. 647 c.p.c. (come da attestazione apposta dalla Cancelleria del Tribunale di Taranto in data 31.02.2021) con il quale il Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, ha dichiarato il diritto del ricorrente di percepire la rivalutazione dell'indennizzo ex Legge n. 210/1992 per l'anno 2012, quantificato in Euro 2.176,62 oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in € 370,00 oltre gli accessori di legge.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe (decreto ingiuntivo n. n. 605/2020 del 02.09.2020, nel giudizio recante il numero di R.G. 5684/2020,) il Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso spiegato dall’odierno ricorrente, ha dichiarato il diritto dello stesso di ottenere la rivalutazione della componente indennità integrativa speciale di cui all’indennizzo della Legge n. 210/1992, condannando il Ministero della Salute al pagamento della somma di € 2.176,62 oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in € 370,00 oltre gli accessori di legge.
Decorso il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, in assenza di opposizione da parte del Ministero della Salute, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 31.03.2021, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Taranto rilasciata in pari data.
Con il ricorso di ottemperanza in esame, ritualmente notificato il 23 giugno 2022 e depositato in pari data il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e, per l’effetto, la condanna del Ministero della Salute a corrispondere “ la somma di € 2176,62 a titolo di rivalutazione della componente indennità integrativa speciale di cui all’indennizzo legge 210/92 oltre alle spese e competenze della fase monitoria liquidate in € 370,00 oltre accessori ed inoltre le spese occorrende per la registrazione della sentenza presso la Agenzia delle Entrate ”, con la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione.
Il 30 giugno 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero della Salute.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 12 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso di ottemperanza in esame è fondato e deve essere accolto nei sensi di seguito indicati.
II.I. Il decreto ingiuntivo dell’A.G.O. non opposto (o divenuto definitivo per rigetto dell’opposizione) infatti, definendo la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza ex art.112 c.p.a. (T.A.R. Puglia, Sez. I di Lecce, 17 luglio 2008, n. 2221).
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che il decreto è divenuto irrevocabile, come risulta dall’apposita attestazione del Tribunale Civile di Taranto, rilasciata in data 31marzo 2021.
Inoltre, il predetto decreto ingiuntivo è stato notificato presso la sede reale al Ministero della Salute munito di formula esecutiva il 30.11.2021, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.
II.I. Il ricorso di ottemperanza in esame deve, quindi, essere accolto, non risultando l’avvenuto adempimento, da parte del Ministero della Salute al decreto ingiuntivo suindicato (n. 605/2020 del 02.09.2020, nel giudizio recante il numero di R.G. 5684/2020, emesso dal Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro), passato in giudicato.
Per l’effetto, deve essere ordinato al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adempimento del giudicato di che trattasi con il pagamento delle somme ivi indicate.
Il Collegio riserva, altresì, la nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute intimato, previa istanza dell’interessato.
II.II. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, di dare integrale ed esatta esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo di cui in epigrafe (n. 605/2020 del 02.09.2020, nel giudizio recante il numero di R.G. 5684/2020), nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento, in favore del ricorrente delle somme ivi indicate.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario avv. Luca Maraglino
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO