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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3484/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3484/2025, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Michela Faustini e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Nadia Tomazzolli
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Denno (TN) in data 13 luglio 1974, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Denno, Parte II, Serie A, N. 4, Anno 1974, Per_ dalla cui unione sono nati a Cles (TN) i figli (il 12 aprile 1979) e (il 2 Per_2 febbraio 1989), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I ricorrenti hanno dedotto che la casa coniugale è sita in Cunevo (TN), in un immobile identificato dalla P.T. 553, c.c. Cunevo, p.ed. 222 (casa coniugale) e p.f.
257/1 (giardino annesso); le parti, inoltre, sono proprietarie dei fondi agricoli coltivati identificati come c.c. , PT. 667 II , p.f. 1456/1 (proprietà della sig.ra Per_3
Co
e c.c. Cunevo, in P.T. 727 II, pp.ff. 409/1, 679, 680 (proprietà del sig. ), Pt_1 oltre ad essere comproprietari in comunione legale delle seguenti realità: c.c.
Cunevo, P.T. 693 II, p.f. 561; in P.T. 184 II, pp.ff. 348/3 e 560. Co I coniugi hanno allegato di essere entrambi pensionati e che il sig. percepisce una pensione di € 1.800,00 mentre la sig.ra una pensione di € 1.610,00; inoltre, Pt_1 le parti percepiscono gli utili derivanti dai loro fondi coltivati.
Ciascuno dei ricorrenti è intestatario di un proprio conto corrente personale ed entrambi sono intestatari di un conto comune.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di Co CP_ riconciliazione, dando atto che il sig. si è trasferito a in un immobile condotto in locazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso:
“A) CON RIFERIMENTO ALLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI:
I) dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 CP_1 seguenti concordate
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2 2. la casa famigliare (CC Cunevo, in PT 553, P. Ed 222 e relativo giardino p.f.
257/1 in P.T. 553 II in C.C. Cunevo) di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla moglie con la presente precisazione;
il marito manterrà l'uso condiviso con la moglie del locale garage e relativo bagno siti a piano terra dell'immobile coniugale;
la moglie chiuderà l'accesso al piano superiore a mezzo della chiusura del vano scale;
vi sarà utilizzo comune anche del giardino antistante la casa coniugale (p.f. 257/1 in P.T. 553 II in c.c. Cunevo), la Co cui manutenzione verrà effettuata personalmente e gratuitamente dal signor;
laddove egli non vi provvedesse verrà incaricato un soggetto terzo, di comune fiducia, ed i cui costi saranno sostenuti da entrambi i coniugi in parti eguali;
Co 3. il signor si è già trasferito dal settembre 2024 in un immobile in locazione in CP_
ivi trasferendo la propria residenza;
4. i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla domanda di contributo di mantenimento;
5. quanto ai proventi del raccolto dell'anno 2024 e dell'anno 2025 dei fondi di entrambi i coniugi, nonché dei fondi personali di ciascuno, essi concordano che i ratei non ancora incassati verranno accreditati sul conto corrente comune e Co saranno divisi a metà tra loro, mentre il sig. tratterrà quanto percepito sino ad oggi sul suo conto personale. Del pari i coniugi convengono di dividere al 50% tutti i costi delle lavorazioni e dei materiali connessi alla gestione di tali realità per tramite del nipote sig. come da contratto per prestazioni agricole Persona_4 dd. 12.06.2025 (all.9) Co 6. il sig. , a definizione di tutti i rapporti debito-credito esistenti sino ad oggi tra le parti relativamente, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle spese per acquisto piante anticipato dalla moglie, alle spese per lavorazioni effettuate dal sig. Co
sui fondi, alle spese per il recupero sostenuto dalla moglie del mezzo di quest'ultimo, agli incassi dei proventi dei fondi agricoli trattenuto dal marito) trasferisce in via transattiva alla sig.ra la trattrice agricola SE ER Pt_1 targata BE912C (all.10) completa di pala, ILmer codice HS13, serie numero 0330
(all.11). A fronte della predetta cessione, le cui spese future di ogni genere sono a carico esclusivo della sig.ra le parti dichiarano di essere totalmente Pt_1 soddisfatte e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a nessun titolo;
3 7. i coniugi, rispetto ai fondi di cui sono comproprietari al 50 % intendono definire i loro rapporti economici attraverso la seguente reciproca cessione:
a) Trasferimento ed oggetto: il signor (C.F. ) nato CP_1 C.F._2
a Cunevo (Tn) il 30.01.1948 e residente in [...], cede e trasferisce (permuta) alla moglie (C.F. Parte_1 C.F._1 nata a [...] l'[...] e residente in [...], che accetta, la quota indivisa di ½ del fondo contraddistinto dalle seguenti realità: p.f.
561 in P.T. 693 II in CC Cunevo, frutteto classe 3, superficie mq 1363, reddito dominicale € 9,86, reddito agrario € 4,93 e p.f. 560 in PT. 184 II, frutteto, classe 5, mq. 1219, reddito dominicale € 8,81 e reddito agrario € 4,41.
Provenienza e patti speciali: la parte permutante dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto per atto di compravendita dd. 23.11.2010, ad esso riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare.
Trasferimento a corpo e consistenza: l'oggetto del presente trasferimento viene alienato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, nella consistenza e con i diritti reali congiunti tavolarmente iscritti.
Dichiarazioni ex art. 29 comma 1 bis L. 27/02/85, n. 52
Premesso che la corrispondenza tra gli intestatari catastali e tavolari è stata Co verificata, il sig. , quale cointestatario catastale e rispettivamente tavolare degli immobili sopra citati, dichiara che:
- gli immobili sopra citati risultano censiti presso il Catasto fondiario ed urbano, con i dati già indicati;
- che lo stato di fatto degli immobili è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente Ufficio Catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
- l'intestazione catastale degli immobili in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari che la sig.ra preso atto delle dichiarazioni sopra rese dal Pt_1
Co sig. , dichiara di confermare, avendo esaminato ed approvato le relative visure che si producono in copia non autentica (all. 12);
4 Dichiarazioni ex art. 35 comma 22 del d.l. n. 223/06
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006
n. 223 ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art. 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art. 35 comma 22 del D.L. 4/7/06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500 € a 10.000 € e che, ai fini dell'imposta di registro, il bene trasferito è assoggettato a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di un mediatore immobiliare e che il trasferimento immobiliare del presente ricorso interviene quale definizione e regolamentazione dei rapporti economici e personali dati alla vita familiare nel corso del matrimonio.
Garanzie Co Il sig. garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del presente atto e la libertà degli stessi sino alla intavolazione della sentenza, da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti salvo il contratto di cui si è detto al punto 5, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso.
Imposta sugli Immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), devono informarsi presso il Comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
Rinuncia all'ipoteca legale
Le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emananda sentenza, con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe le parti che l'emananda sentenza costituisca titolo per l'intavolazione dell'immobile presso il competente a solo nome della sola sig.ra . Controparte_3 Parte_1
Immissione nel possesso
5 L'oggetto del presente trasferimento è già nel possesso parziale della signora Pt_1 in quanto ne é comproprietaria al 50%, ed ella verrà immessa nel pieno possesso dei fondi sopra descritti nel mese della pubblicazione della sentenza di separazione, iniziando a godere da quel momento di tutti i frutti del fondo ed a sopportarne i relativi pesi ed oneri salvo quanto detto al punto 5.
Dichiarazioni fiscali
Ai fini fiscali, le parti chiedono che, in applicazione del disposto di cui all'art.19 della L.6/3/87 n.74 e della sentenza n. 154 del 24/4-10/5/99 della Corte
Costituzionale e dei principi di cui alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16 marzo 2000, n.27/E del 21 giugno 2012 e n.2/E del 21 febbraio 2014 ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc..
b) Trasferimento ed oggetto: la signora (C.F. Parte_1 C.F._1 nata a [...] l'[...] e residente in [...] cede al signor (C.F. ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], la propria quota del 50% indiviso del fondo contraddistinto dalla seguente realità: p.f. 348/3, in P.T. 184 II, in CC. Cunevo, classe 4, superficie 2405 mq, reddito dominicale € 4,35, reddito agrario € 2,48.
Provenienza e patti speciali: la parte permutante dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto per atto di compravendita dd. 2.11.2010, ad esso riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare.
Trasferimento a corpo e consistenza: l'oggetto del presente trasferimento viene alienato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, nella consistenza e con i diritti reali congiunti tavolarmente iscritti.
Dichiarazioni ex art. 29 comma 1 bis L. 27/02/85, n. 52
6 Premesso che la corrispondenza tra gli intestatari catastali e tavolari è stata verificata, la parte permutante, quale cointestataria catastale e rispettivamente tavolare dell'immobile sopra citato, dichiara che:
- l'immobile sopra citato risulta censito presso il Catasto fondiario ed urbano, con i dati già indicati;
- che lo stato di fatto dell'immobile è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alla planimetria catastale depositata presso il competente Ufficio Catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
- l'intestazione catastale dell'immobile in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari che la parte acquirente, preso atto delle dichiarazioni sopra rese dalla parte alienante, dichiara di confermare, avendo esaminato ed approvato la relativa visura che si deposita in copia non autentica (all. 13);
Dichiarazioni ex art. 35 comma 22 del d.l. n. 223/06
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006
n. 223 ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art.76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art. 35 comma 22 del D.L. 4/7/06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500 € a 10.000 € e che, ai fini dell'imposta di registro, il bene trasferito è assoggettato a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di un mediatore immobiliare e che il trasferimento immobiliare del presente ricorso interviene quale definizione e regolamentazione dei rapporti economici e personali dati alla vita familiare nel corso del matrimonio.
Rinuncia al conguaglio e all'ipoteca legale Co Il sig. rinuncia al conguaglio derivante dalla presente permuta ed entrambe le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emananda sentenza, con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe le parti che l'emananda sentenza costituisca titolo per l'intavolazione degli immobili sopra citati presso il competente Ufficio Tavolare a solo nome del sig. . CP_1
7 Garanzie
La sig.ra garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità Pt_1 dell'immobile oggetto del presente atto e la libertà dello stesso sino alla intavolazione della sentenza, da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, salvo quanto detto al punto 5, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso.
Imposta sugli Immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), devono informarsi presso il Comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
Immissione nel possesso Co L'oggetto del presente trasferimento è già nel possesso parziale del sig. in quanto ne è comproprietario al 50%, ed egli verrà immesso nel pieno possesso del fondo nel mese della pubblicazione della sentenza di separazione, iniziando a godere da quel momento di tutti i frutti del fondo ed a sopportarne i relativi pesi ed oneri salvo quanto detto al punto 5.
Dichiarazioni fiscali
Ai fini fiscali, le parti chiedono che, in applicazione del disposto di cui all'art.19 della L.6/3/87 n.74 e della sentenza n. 154 del 24/4-10/5/99 della Corte
Costituzionale e dei principi di cui alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16 marzo 2000, n.27/E del 21 giugno 2012 e n.2/E del 21 febbraio 2014 ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc..
Dichiarazioni di esonero e istanza tavolare
Le parti esonerano i sottoscritti legali da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione degli immobili ceduti anche in merito alla eventuale non corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese alle risultanze amministrative.
L'istanza tavolare ed ogni attività ed incombente connessi alla permuta di cui sopra
8 verranno espletate per ciascuna parte dal proprio legale, con oneri a carico di ciascun coniuge;
7 tutti i beni costituenti l' (attrezzature, trattori ed altri Controparte_4 mezzi /strumenti per la lavorazione dei fondi ad eccezione della trattrice agricola
SE ER targata BE912C e relativa pala ILmer, codice n. HS13 serie n.
0330 rimarranno in proprietà esclusiva dello stesso. A partire dal deposito del presente ricorso congiunto il marito si farà carico dunque di sostenere in via esclusiva ogni costo relativo alle polizze assicurative, riparazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria di detta azienda, fermo quanto previsto al punto 5;
8 il conto corrente comune dei coniugi verrà mantenuto in comune fino all'accredito dell'ultima rata dei proventi relativi all'annata agraria 2025 ed il cui saldo residuo verrà diviso al 50% tra le parti con successiva estinzione del rapporto una volta che saranno pagati al 50% tutti i debiti connessi alla gestione dei fondi come da punto
5. Quanto ai conti correnti personali dei coniugi ed ad eventuali ulteriori depositi/investimenti, essi rimarranno proprietari esclusivi degli stessi;
9 la signora rimarrà proprietaria esclusiva dell'autovettura Renault Clio Pt_1
Co targata DR459YK; attualmente il signor non è proprietario di autovetture;
10 spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex LPF;
II) sostituire ai sensi dell'art. 473 bis.51 co.2 c.p.c. la fissanda udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte. A tal fine la signora Pt_1 ed il sig. dichiarano sin da ora: i) di confermare integralmente tutto
[...] CP_1 quanto contenuto nel presente ricorso congiunto per la separazione;
ii) di non volersi riconciliare;
iii) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale all'udienza, di essere stati resi edotti della possibilità di procedere alla rinuncia della presenza fisica in udienza e di avervi aderito liberamente e coscientemente e di chiedere la trattazione scritta del procedimento de quo;
III) ordinare all'Ufficio di Stato civile competente di procedere alle conseguenti annotazioni a margine dell'atto di matrimonio”.
9 All'udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, precisando che la sig.ra percepisce quale Pt_1 pensione la somma di € 1.160,00.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, ivi compresa la cessione di quota immobiliare, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3484/2025, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Michela Faustini e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Nadia Tomazzolli
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Denno (TN) in data 13 luglio 1974, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Denno, Parte II, Serie A, N. 4, Anno 1974, Per_ dalla cui unione sono nati a Cles (TN) i figli (il 12 aprile 1979) e (il 2 Per_2 febbraio 1989), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I ricorrenti hanno dedotto che la casa coniugale è sita in Cunevo (TN), in un immobile identificato dalla P.T. 553, c.c. Cunevo, p.ed. 222 (casa coniugale) e p.f.
257/1 (giardino annesso); le parti, inoltre, sono proprietarie dei fondi agricoli coltivati identificati come c.c. , PT. 667 II , p.f. 1456/1 (proprietà della sig.ra Per_3
Co
e c.c. Cunevo, in P.T. 727 II, pp.ff. 409/1, 679, 680 (proprietà del sig. ), Pt_1 oltre ad essere comproprietari in comunione legale delle seguenti realità: c.c.
Cunevo, P.T. 693 II, p.f. 561; in P.T. 184 II, pp.ff. 348/3 e 560. Co I coniugi hanno allegato di essere entrambi pensionati e che il sig. percepisce una pensione di € 1.800,00 mentre la sig.ra una pensione di € 1.610,00; inoltre, Pt_1 le parti percepiscono gli utili derivanti dai loro fondi coltivati.
Ciascuno dei ricorrenti è intestatario di un proprio conto corrente personale ed entrambi sono intestatari di un conto comune.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di Co CP_ riconciliazione, dando atto che il sig. si è trasferito a in un immobile condotto in locazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso:
“A) CON RIFERIMENTO ALLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI:
I) dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 CP_1 seguenti concordate
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2 2. la casa famigliare (CC Cunevo, in PT 553, P. Ed 222 e relativo giardino p.f.
257/1 in P.T. 553 II in C.C. Cunevo) di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla moglie con la presente precisazione;
il marito manterrà l'uso condiviso con la moglie del locale garage e relativo bagno siti a piano terra dell'immobile coniugale;
la moglie chiuderà l'accesso al piano superiore a mezzo della chiusura del vano scale;
vi sarà utilizzo comune anche del giardino antistante la casa coniugale (p.f. 257/1 in P.T. 553 II in c.c. Cunevo), la Co cui manutenzione verrà effettuata personalmente e gratuitamente dal signor;
laddove egli non vi provvedesse verrà incaricato un soggetto terzo, di comune fiducia, ed i cui costi saranno sostenuti da entrambi i coniugi in parti eguali;
Co 3. il signor si è già trasferito dal settembre 2024 in un immobile in locazione in CP_
ivi trasferendo la propria residenza;
4. i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla domanda di contributo di mantenimento;
5. quanto ai proventi del raccolto dell'anno 2024 e dell'anno 2025 dei fondi di entrambi i coniugi, nonché dei fondi personali di ciascuno, essi concordano che i ratei non ancora incassati verranno accreditati sul conto corrente comune e Co saranno divisi a metà tra loro, mentre il sig. tratterrà quanto percepito sino ad oggi sul suo conto personale. Del pari i coniugi convengono di dividere al 50% tutti i costi delle lavorazioni e dei materiali connessi alla gestione di tali realità per tramite del nipote sig. come da contratto per prestazioni agricole Persona_4 dd. 12.06.2025 (all.9) Co 6. il sig. , a definizione di tutti i rapporti debito-credito esistenti sino ad oggi tra le parti relativamente, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle spese per acquisto piante anticipato dalla moglie, alle spese per lavorazioni effettuate dal sig. Co
sui fondi, alle spese per il recupero sostenuto dalla moglie del mezzo di quest'ultimo, agli incassi dei proventi dei fondi agricoli trattenuto dal marito) trasferisce in via transattiva alla sig.ra la trattrice agricola SE ER Pt_1 targata BE912C (all.10) completa di pala, ILmer codice HS13, serie numero 0330
(all.11). A fronte della predetta cessione, le cui spese future di ogni genere sono a carico esclusivo della sig.ra le parti dichiarano di essere totalmente Pt_1 soddisfatte e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a nessun titolo;
3 7. i coniugi, rispetto ai fondi di cui sono comproprietari al 50 % intendono definire i loro rapporti economici attraverso la seguente reciproca cessione:
a) Trasferimento ed oggetto: il signor (C.F. ) nato CP_1 C.F._2
a Cunevo (Tn) il 30.01.1948 e residente in [...], cede e trasferisce (permuta) alla moglie (C.F. Parte_1 C.F._1 nata a [...] l'[...] e residente in [...], che accetta, la quota indivisa di ½ del fondo contraddistinto dalle seguenti realità: p.f.
561 in P.T. 693 II in CC Cunevo, frutteto classe 3, superficie mq 1363, reddito dominicale € 9,86, reddito agrario € 4,93 e p.f. 560 in PT. 184 II, frutteto, classe 5, mq. 1219, reddito dominicale € 8,81 e reddito agrario € 4,41.
Provenienza e patti speciali: la parte permutante dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto per atto di compravendita dd. 23.11.2010, ad esso riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare.
Trasferimento a corpo e consistenza: l'oggetto del presente trasferimento viene alienato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, nella consistenza e con i diritti reali congiunti tavolarmente iscritti.
Dichiarazioni ex art. 29 comma 1 bis L. 27/02/85, n. 52
Premesso che la corrispondenza tra gli intestatari catastali e tavolari è stata Co verificata, il sig. , quale cointestatario catastale e rispettivamente tavolare degli immobili sopra citati, dichiara che:
- gli immobili sopra citati risultano censiti presso il Catasto fondiario ed urbano, con i dati già indicati;
- che lo stato di fatto degli immobili è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente Ufficio Catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
- l'intestazione catastale degli immobili in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari che la sig.ra preso atto delle dichiarazioni sopra rese dal Pt_1
Co sig. , dichiara di confermare, avendo esaminato ed approvato le relative visure che si producono in copia non autentica (all. 12);
4 Dichiarazioni ex art. 35 comma 22 del d.l. n. 223/06
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006
n. 223 ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art. 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art. 35 comma 22 del D.L. 4/7/06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500 € a 10.000 € e che, ai fini dell'imposta di registro, il bene trasferito è assoggettato a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di un mediatore immobiliare e che il trasferimento immobiliare del presente ricorso interviene quale definizione e regolamentazione dei rapporti economici e personali dati alla vita familiare nel corso del matrimonio.
Garanzie Co Il sig. garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del presente atto e la libertà degli stessi sino alla intavolazione della sentenza, da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti salvo il contratto di cui si è detto al punto 5, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso.
Imposta sugli Immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), devono informarsi presso il Comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
Rinuncia all'ipoteca legale
Le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emananda sentenza, con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe le parti che l'emananda sentenza costituisca titolo per l'intavolazione dell'immobile presso il competente a solo nome della sola sig.ra . Controparte_3 Parte_1
Immissione nel possesso
5 L'oggetto del presente trasferimento è già nel possesso parziale della signora Pt_1 in quanto ne é comproprietaria al 50%, ed ella verrà immessa nel pieno possesso dei fondi sopra descritti nel mese della pubblicazione della sentenza di separazione, iniziando a godere da quel momento di tutti i frutti del fondo ed a sopportarne i relativi pesi ed oneri salvo quanto detto al punto 5.
Dichiarazioni fiscali
Ai fini fiscali, le parti chiedono che, in applicazione del disposto di cui all'art.19 della L.6/3/87 n.74 e della sentenza n. 154 del 24/4-10/5/99 della Corte
Costituzionale e dei principi di cui alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16 marzo 2000, n.27/E del 21 giugno 2012 e n.2/E del 21 febbraio 2014 ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc..
b) Trasferimento ed oggetto: la signora (C.F. Parte_1 C.F._1 nata a [...] l'[...] e residente in [...] cede al signor (C.F. ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], la propria quota del 50% indiviso del fondo contraddistinto dalla seguente realità: p.f. 348/3, in P.T. 184 II, in CC. Cunevo, classe 4, superficie 2405 mq, reddito dominicale € 4,35, reddito agrario € 2,48.
Provenienza e patti speciali: la parte permutante dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto per atto di compravendita dd. 2.11.2010, ad esso riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare.
Trasferimento a corpo e consistenza: l'oggetto del presente trasferimento viene alienato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, nella consistenza e con i diritti reali congiunti tavolarmente iscritti.
Dichiarazioni ex art. 29 comma 1 bis L. 27/02/85, n. 52
6 Premesso che la corrispondenza tra gli intestatari catastali e tavolari è stata verificata, la parte permutante, quale cointestataria catastale e rispettivamente tavolare dell'immobile sopra citato, dichiara che:
- l'immobile sopra citato risulta censito presso il Catasto fondiario ed urbano, con i dati già indicati;
- che lo stato di fatto dell'immobile è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alla planimetria catastale depositata presso il competente Ufficio Catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
- l'intestazione catastale dell'immobile in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari che la parte acquirente, preso atto delle dichiarazioni sopra rese dalla parte alienante, dichiara di confermare, avendo esaminato ed approvato la relativa visura che si deposita in copia non autentica (all. 13);
Dichiarazioni ex art. 35 comma 22 del d.l. n. 223/06
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006
n. 223 ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art.76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art. 35 comma 22 del D.L. 4/7/06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500 € a 10.000 € e che, ai fini dell'imposta di registro, il bene trasferito è assoggettato a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di un mediatore immobiliare e che il trasferimento immobiliare del presente ricorso interviene quale definizione e regolamentazione dei rapporti economici e personali dati alla vita familiare nel corso del matrimonio.
Rinuncia al conguaglio e all'ipoteca legale Co Il sig. rinuncia al conguaglio derivante dalla presente permuta ed entrambe le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emananda sentenza, con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe le parti che l'emananda sentenza costituisca titolo per l'intavolazione degli immobili sopra citati presso il competente Ufficio Tavolare a solo nome del sig. . CP_1
7 Garanzie
La sig.ra garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità Pt_1 dell'immobile oggetto del presente atto e la libertà dello stesso sino alla intavolazione della sentenza, da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, salvo quanto detto al punto 5, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso.
Imposta sugli Immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), devono informarsi presso il Comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
Immissione nel possesso Co L'oggetto del presente trasferimento è già nel possesso parziale del sig. in quanto ne è comproprietario al 50%, ed egli verrà immesso nel pieno possesso del fondo nel mese della pubblicazione della sentenza di separazione, iniziando a godere da quel momento di tutti i frutti del fondo ed a sopportarne i relativi pesi ed oneri salvo quanto detto al punto 5.
Dichiarazioni fiscali
Ai fini fiscali, le parti chiedono che, in applicazione del disposto di cui all'art.19 della L.6/3/87 n.74 e della sentenza n. 154 del 24/4-10/5/99 della Corte
Costituzionale e dei principi di cui alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16 marzo 2000, n.27/E del 21 giugno 2012 e n.2/E del 21 febbraio 2014 ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc..
Dichiarazioni di esonero e istanza tavolare
Le parti esonerano i sottoscritti legali da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione degli immobili ceduti anche in merito alla eventuale non corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese alle risultanze amministrative.
L'istanza tavolare ed ogni attività ed incombente connessi alla permuta di cui sopra
8 verranno espletate per ciascuna parte dal proprio legale, con oneri a carico di ciascun coniuge;
7 tutti i beni costituenti l' (attrezzature, trattori ed altri Controparte_4 mezzi /strumenti per la lavorazione dei fondi ad eccezione della trattrice agricola
SE ER targata BE912C e relativa pala ILmer, codice n. HS13 serie n.
0330 rimarranno in proprietà esclusiva dello stesso. A partire dal deposito del presente ricorso congiunto il marito si farà carico dunque di sostenere in via esclusiva ogni costo relativo alle polizze assicurative, riparazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria di detta azienda, fermo quanto previsto al punto 5;
8 il conto corrente comune dei coniugi verrà mantenuto in comune fino all'accredito dell'ultima rata dei proventi relativi all'annata agraria 2025 ed il cui saldo residuo verrà diviso al 50% tra le parti con successiva estinzione del rapporto una volta che saranno pagati al 50% tutti i debiti connessi alla gestione dei fondi come da punto
5. Quanto ai conti correnti personali dei coniugi ed ad eventuali ulteriori depositi/investimenti, essi rimarranno proprietari esclusivi degli stessi;
9 la signora rimarrà proprietaria esclusiva dell'autovettura Renault Clio Pt_1
Co targata DR459YK; attualmente il signor non è proprietario di autovetture;
10 spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex LPF;
II) sostituire ai sensi dell'art. 473 bis.51 co.2 c.p.c. la fissanda udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte. A tal fine la signora Pt_1 ed il sig. dichiarano sin da ora: i) di confermare integralmente tutto
[...] CP_1 quanto contenuto nel presente ricorso congiunto per la separazione;
ii) di non volersi riconciliare;
iii) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale all'udienza, di essere stati resi edotti della possibilità di procedere alla rinuncia della presenza fisica in udienza e di avervi aderito liberamente e coscientemente e di chiedere la trattazione scritta del procedimento de quo;
III) ordinare all'Ufficio di Stato civile competente di procedere alle conseguenti annotazioni a margine dell'atto di matrimonio”.
9 All'udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, precisando che la sig.ra percepisce quale Pt_1 pensione la somma di € 1.160,00.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, ivi compresa la cessione di quota immobiliare, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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