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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/09/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 820/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Arrighi, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti
-appellante-
contro
(c.f. , (c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
, nella loro qualità di eredi legittimi di , deceduto a Siena il 21.1.2021, C.F._4 Persona_1 accettanti con beneficio di inventario, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Betti, come da procura in atti e
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore, con sede in Arezzo, rappresentata, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Donati, come da procura in atti e
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_5 P.IVA_2
Mogliano Veneto, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Tartagli, come da procura in atti
-appellati-
avverso la sentenza n. 280/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 21.3.2023, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.6.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della Sentenza n. 280/2023, emessa inter partes dal Tribunale di Arezzo sezione civile, Giudice dr.ssa Alessia Caprio, pubblicata il 21/03/2023; RG
n. 278/2018; Repertorio n. 509/2023 del 21/03/2023: in via preliminare, in accoglimento del primo motivo di appello: accertare che gli attori in riassunzione non hanno dimostrato la qualifica di eredi e/o prossimi congiunti del defunto e perciò respingere la domanda per carenza di legittimazione attiva;
nel Persona_1 merito, in accoglimento del secondo motivo di appello: accertato che, in forza di CTU: a) non risulta apportato alcun peggioramento rispetto alla patologia artrosica lamentata dal paziente;
b) che non sussiste alcun danno di tipo differenziale, cioè idoneo ad apportare un aggravamento della condizione preesistente del paziente, dichiari la Corte che non è stato provato alcun peggioramento della condizione di salute precedente all'intervento e che nessuna responsabilità professionale può essere addebitata al chirurgo per l'intervento eseguito il 04/12/2013 sulla spalla destra del sig. né per le cure fisioterapiche Persona_1 successivamente prescritte;
in ipotesi, in accoglimento del terzo motivo di appello: accerti la Corte che l'evento dannoso – ove provato – non è derivato da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi sanitari e respinga la domanda trasversale di rivalsa del nei Controparte_4 confronti del dr. in ipotesi, in accoglimento del quarto motivo di appello: accerti la Corte la Parte_1 validità ed operatività, in ogni caso, della garanzia assicurativa (applicati, se del caso, gli articoli 1370 e 1341 del c.c.) prestata a copertura della attività professionale dell'assicurato e condanni a Controparte_5 manlevare indenne il dr. a ogni conseguenza per lui pregiudizievole che dovesse scaturire dalla Parte_1 decisione della Corte;
in accoglimento del quinto motivo di appello: proceda la Corte, in ragione della riforma totale o parziale della sentenza appellata ad una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, ripartendo l'onere di esse in base all'esito complessivo della lite e riconoscendo, in ogni caso, l'obbligo di Controparte_5
a corrispondere al dr. il rimborso delle spese e tenere indenne dalla eventuale condanna alle spese
[...] Pt_1 contro di lui proferita.”
Per parte appellata e ed “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 CP_2 CP_3 disattesa ogni contraria istanza, respingere l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.”
Per parte appellata : “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, nel merito, respingere il Controparte_4 motivo d'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 280/2023. Con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art 92 e 96 c.p.c.”
Per parte appellata “Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis In tesi, Controparte_5
-rigettare l'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata n. 280/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 21.03.2023; RG n. 278/2018; Repert.
n. 509/2023 del 21.03.2023; In ipotesi - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e per l'effetto condannata la terza chiamata in causa contenere nei limiti del Controparte_5 giusto del dovuto e del provato detto risarcimento in proporzione all'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno, con le esclusioni, le limitazioni e le franchigie di cui alla polizza n. 361286035, senza vincolo di solidarietà. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Persona_1 di Arezzo, il (di seguito ) ed il dott. medico specialista in Controparte_4 CP_4 Parte_1 ortopedia, al fine di ottenere dai convenuti, in solido, il risarcimento dei danni non patrimoniali da lui subiti a seguito dell'intervento chirurgico eseguito presso il Centro, in data 4.12.2013, per riscontrata lesione alla cuffia dei rotatori destra.
A fondamento della domanda, l'attore, allegando perizia medico legale di parte a supporto, aveva dedotto che erano riscontrabili nell'operato del dott. diversi profili di responsabilità professionale, consistenti Pt_1 nell'aver compiuto una errata valutazione preoperatoria delle sue condizioni di salute, basata unicamente su di una ecografia (“così da determinare un approccio terapeutico assolutamente alla cieca”), nonché nell'aver effettuato una errata esecuzione del predetto intervento chirurgico e nell'aver fornito insufficienti indicazioni in ordine alla terapia riabilitativa da eseguire in seguito allo stesso, che gli avevano comportato un maggior danno biologico del 12% rispetto ad una invalidità permanente complessiva del 22%, oltre ad una inabilità temporanea totale pari a giorni 60 e parziale al 50% pari a giorni 90.
Si era costituito in giudizio il , che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, evidenziando la CP_4 genericità delle allegazioni relative ai profili di colpa medica asseritamente determinanti i danni dei quali l'attore aveva chiesto il ristoro.
Lo stesso aveva, inoltre, proposto domanda riconvenzionale nei confronti del deducendo che il Pt_1 professionista, in attuazione del rapporto negoziale intercorso con il paziente, aveva deciso autonomamente il tipo di intervento da eseguire ed aveva sottoscritto una specifica manleva contrattuale nei confronti del
Centro in relazione alle eventuali richieste di danni correlate alla propria attività professionale, per cui, nel caso in cui fosse stata riconosciuta, nei confronti del paziente, una responsabilità solidale della struttura e del medico, nei rapporti interni tra professionista e struttura, quest'ultima dovrebbe dovuta essere rilevata indenne dal di quanto eventualmente versato al paziente. Pt_1
Si era costituito in giudizio che aveva anch'esso chiesto il rigetto della domanda attorea, Parte_1 deducendo che l'attore avrebbe genericamente allegato i profili di colpa lamentati così come i pregiudizi non patrimoniali riscontrati, oggetto della domanda risarcitoria, non dimostrando neppure il nesso causale tra le condotte colpose dedotte e i danni lamentati.
Il medesimo, inoltre, deducendo di essere assicurato per la responsabilità professionale con polizza stipulata con (di seguito , aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_5 CP_5 propria compagnia assicurativa, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Infine, si era costituita in giudizio anche la che aveva chiesto il rigetto delle pretese attoree, CP_5 associandosi, nel merito, alle difese dell'assicurato.
Quanto al rapporto assicurativo, la terza chiamata aveva confermato che tra essa ed il era stato stipulato Pt_1 il contratto di assicurazione n. 361286035 denominato “Assicurazione responsabilità civile professioni sanitarie”, richiamando, in caso di accoglimento della domanda di manleva avanzata dal nei confronti Pt_1 della compagnia, l'applicazione della franchigia, degli scoperti e delle esclusioni di polizza.
Per_ La causa era stata istruita sia documentalmente che a mezzo di CTU medico-legale sulla persona del
Nelle more del giudizio, era deceduto ed il processo era stato dichiarato interrotto. Persona_1
La causa era stata poi riassunta da , e , eredi di , ai Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_1 sensi dell'art. 303 c.p.c..
Con sentenza n. 280/2023, pubblicata in data 21.3.2023, il Tribunale di Arezzo, aveva: 1) in accoglimento della domanda di parte attrice, condannato i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere alla predetta parte,
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 6.253,91, oltre interessi al tasso legale ed a rimborsare a parte attrice le spese di lite e posto a carico dei medesimi le spese di CTU, già liquidate in corso di causa;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti del CP_4 Pt_1 condannato quest'ultimo a tenere integralmente indenne il di quanto esso avrebbe dovuto versare CP_4 in favore della parte attrice ed alla refusione delle spese di lite e 3) in accoglimento parziale della domanda di manleva proposta dal nei confronti della condannato quest'ultima a manlevare e rilevare Pt_1 CP_5 indenne il della quota parte pari al 50% di quanto dovuto agli attori, detratta la franchigia di € 3.000, Pt_1 compensando interamente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“A fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori in riassunzione sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale da parte del convenuto dott. si evidenzia che la stessa risulta infondata Pt_1 alla luce della documentazione in atti, evidenziandosi che, in primo luogo, già nel ricorso in riassunzione
, e deducevano di essere “rispettivamente coniuge e figli” di Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
e di aver “accettato l'eredità con beneficio di inventario in data 8.3.2021 ed in data 16.4.21 è stato Per_1 redatto l'inventario, ancora in corso di registrazione” e che, a seguito della contestazione mossa per la prima volta in comparsa conclusionale dal professionista convenuto, la documentazione prodotta da parte attrice in allegato alla comparsa conclusionale di replica (inventario dell'eredità di ) offre conferma Persona_1 documentale di quanto già dedotto dagli attori in riassunzione in ordine all'intervenuta accettazione dell'eredità di con beneficio di inventario, confermando pertanto la loro piena legittimazione Persona_1 attiva.
A seguito della riassunzione della causa da parte degli eredi di , si è dato corso alle operazioni Persona_1 peritali di CTU medico-legale in precedenza disposte.
L'elaborato peritale ha accertato, quanto alla vicenda medico legale oggetto di causa, che il “periziando si è quindi ricoverato presso il di Arezzo il 03.12 con diagnosi all'ingresso ad intervento Controparte_4 spalla dx, durante il ricovero, dopo avere effettuato accertamenti preoperatori, esami ematochimici, ECG, Rx torace, si rileva che il paziente era affetto da dolore e limitazione funzionale spalla dx per lesione cuffia dei rotatori.
Per_ Il 04.12 il Sig. venne sottoposto ad intervento chirurgico a tale articolazione, dalla diagnosi operatoria
“Impingement sub-acromiale spalla dx, intervento di acromion-plastica secondo Neer, paziente in anestesia loco-regionale semiseduto, incisione sullo spazio sub-acromiale dove si reperta marcato impingement, per cui si esegue acromion-plastica. La cuffia appare integra”. In cartella clinica risulta dichiarazione di consenso informato in data 03.12.2013 con diagnosi di “lesione cuffia rotatori a dx” firmata dal paziente e dalla dott.ssa
. Per_2
Per_ Il 05.12 con decorso operatorio scevro da complicanze il Sig. enne dimesso con diagnosi di impingement sub-acromiale spalla dx, intervento chirurgico di acromion-plastica secondo Neer” prescritta terapia farmacologica e controllo a 14 giorni”. Dopo qualche mese dall'intervento eseguito dal dott. presso il Pt_1
CCT, “Il 04.11.2014 ovvero circa 11 mesi dopo l'intervento una RMN spalla dx evidenzia “manifestazioni di artrosi scapolo-omerale con deformazione dell'epifisi omerale che presenta osteofitosi marginale e geodi sottocondrali, appiattita anche la glenoide scapolare, ridotta la rima articolare. Posizione alta della testa omerale, riduzione dello spazio di scorrimento sottoacromiale. Artrosi acromion-claveare. Il tendine del sovraspinoso appare assottigliato senza lesioni lacerative, note di tendinosi senza lesioni lacerative anche del tendine dell'infraspinoso, distensione della borsa sinoviale sub-acromion-deltoidea. Nella norma il tendine del capolungo del bicipite brachiale, ispessito per manifestazioni degenerativo tendinosiche il sottoscapolare, alterazioni degenerative anche a carico del cercine glenoideo. Discreto versamento articolare e distensione anche della borsa sinoviale”.
Per_ Presso l'Istituto Propserius Tiberino di Umbertide il dott. presso la Clinica di riabilitazione, diagnosticò una discinesia scapolo-omerale dx in esito di intervento di riparazione della cuffia e prescrisse cure riabilitative. Il 22.12 l'ortopedico, dott. per “artropatia da cuffia spalla dx” consigliò intervento Per_4 chirurgico, impianto di protesi inversa. Un Rx del 29.12.2014 della scapola (non viene specificato il lato), Per_ mostra segni di artrosi marcata con deformità della testa omerale grossolani osteofiti. Il Sig. si è internato alla Casa di Cura MA Cecilia di Cotignola (RA) il 21.01.2015 con diagnosi di “artropatia da cuffia spalla dx”. Effettuati gli accertamenti preoperatori in data 22.01 effettuato intervento chirurgico per sostituzione totale alla spalla dx con protesi inversa” (cfr. pag.
3-5 della CTU).
I consulenti tecnici d'ufficio hanno riscontrato “una criticità sull'operato del dott. rappresentata dalla Pt_1 diagnosi superficiale e conseguente pianificazione dell'intervento chirurgico basata solo sulla clinica e con un'ecografia che non rilevava soluzione di continuo della cuffia dei rotatori ma solo una patologia degenerativa. Verosimilmente, se fosse stata effettuata una RMN spalla dx nella pianificazione pre- operatoria, sarebbe stato evidente lo stato di grave patologia degenerativa artrosica scapolo-omerale di cui Per_ Parte era affetto il Sig. e responsabile della sintomatologia accusata dal paziente. effettuata tuttavia a distanza di 11 mesi dall'evento. L'effettuazione di tale accertamento avrebbe così evitato un inutile trattamento chirurgico di acromion-plastica secondo Neer.
In particolare, i CC.TT.UU. ritengono che tale intervento, del tutto inutile ai fini terapeutici, abbia comportato un danno biologico al paziente ma non abbia influito in senso peggiorativo sulla patologia, accelerando l'indicazione chirurgica al posizionamento di una protesi, contrariamente a come sostenuto da parte attrice”
(cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale).
In particolare, il paziente era stato ricoverato “con indicazione a trattamento chirurgico per lesione della cuffia dei rotatori, indicazione che risultava basata sull'esame obiettivo del paziente previa un'ecografia effettuata un mese prima e già descritta.
L'indicazione chirurgica viene confermata all'ingresso presso il Centro chirurgico : “paziente con CP_4 dolore e limitazione spalla dx per lesione cuffia dei rotatori”. Anche nel consenso informato preoperatorio regolarmente firmato dal paziente e dalla dott.ssa del 03.12.2013 si indica la diagnosi di lesione Persona_5 della cuffia dei rotatori a dx, ma non viene ben evidenziato il tipo di intervento chirurgico che sarebbe stato Per_ proposto al Sig.
Il dott. durante l'intervento riscontra integrità della cuffia in presenza di un conflitto sub acromiale, Pt_1 procede a modificare la pianificazione chirurgica effettuando un intervento per acromion plastica con tecnica secondo Neer.” (cfr. pag. 5 della CTU).
Il collegio peritale nominato, dunque, ha riscontrato, quale profilo di non corrispondenza alle regole dell'arte medica da parte del professionista convenuto, l'aver effettuato l'intervento del 04.12.2013 in assenza di una più compiuta pianificazione preoperatoria, comprensiva anche di RMN, ma solo sulla base della “clinica e con un ecografia che non rilevava soluzione di continuo della cuffia dei rotatori ma solo una patologia degenerativa”.
Come chiarito anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti alla bozza di CTU, il collegio peritale ha rilevato che l'intervento chirurgico in questione era stato programmato per risolvere la patologia inizialmente evidenziata dal chirurgo di “lesione della cuffia dei rotatori”, che tuttavia non è stata poi riscontrata in sede operatoria.
Dunque, nel corso dell'intervento, “il chirurgo ha, intraoperatoriamente, optato per effettuare una acromion- plastica” che, come confermato dalla risonanza magnetica effettuata 11 mesi dopo, nella persistenza della sintomatologia lamentata dal paziente, si è rivelata, secondo il collegio peritale, del tutto inutile, poiché “la patologia degenerativa artrosica è a lenta evoluzione e quindi questo fa supporre, secondo il concetto di più probabile che non, che vi fossero già le condizioni anatomiche per la protesizzazione della spalla. Una pianificazione preoperatoria più adeguata avrebbe consentito al chirurgo di procedere in tal senso”. Pertanto, secondo il collegio peritale, l'intervento eseguito dal dott. presso il CCT si sarebbe rivelato Pt_1 inutile, concretizzando un danno biologico permanente “non superiore al 3%” per “intervento di acromionplastica non indicato”, oltre ad una inabilità temporanea “di complessivi gg. 90 suddivisi in gg. 15 a totale, gg. 15 di parziale al 75%, gg. 30 di parziale al 50% e gg. 30 di parziale al 25%” (cfr. pag.
6-7 della CTU).
Come evidenziato dai CTU nella risposta alle osservazioni alla bozza di elaborato peritale prospettate dal dott.
il fatto che il collegio peritale abbia affermato che l'intervento del 04.12.2013, secondo i consulenti Pt_1
d'ufficio inutilmente eseguito, non avrebbe comportato un peggioramento del quadro degenerativo artrosico non esclude né si pone in termini incompatibili con il riconoscimento, in relazione all'intervento chirurgico ritenuto dai CTU come non utilmente eseguito, di postumi permanenti di carattere biologico causalmente correlati all'intervento nella misura del 3%, in quanto, secondo il collegio peritale nominato “risulta evidente che l'intervento chirurgico, da noi considerato inutile, abbia comportato delle lesioni anatomiche rappresentate dall'acromion plastica e dagli accessi cutanei artroscopici con relativi esiti cicatriziali, da ciò ne consegue la nostra valutazione del danno biologico” (cfr. le risposte del collegio peritale alle osservazioni di parte convenuta dr. . Pt_1
Per_ Dunque, il danno biologico subito dal in conseguenza del riscontrato profilo di responsabilità sanitaria risulta accertato, in sede di accertamento peritale, nella misura di una invalidità permanente pari al 3% ed in una inabilità temporanea pari a complessivi gg. 90 suddivisi in gg. 15 al 100%, gg. 15 al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25%.
Per_ Ciò posto, con specifico riferimento al danno biologico permanente si osserva che il era nato il
10.12.1946, e pertanto alla data dell'intervento chirurgico del 04.12.2013 aveva 66 anni compiuti, ed è successivamente deceduto il 21.01.2021, ossia sette anni dopo l'evento lesivo, per cause non riconducibili allo Per_ stesso, e pertanto, per determinare l'entità del risarcimento spettante al e quindi iure hereditatis agli eredi che hanno riassunto la causa, occorre fare riferimento ai criteri individuati dalle c.d. Tabelle Milanesi per le ipotesi in cui il soggetto danneggiato deceda prima che intervenga la liquidazione giudiziale del danno, ossia per i casi di c.d. danno biologico intermittente, in quanto in tali ipotesi la valutazione probabilistica relativa alla ipotetica durata residua della vita del soggetto danneggiato deve essere sostituita con il dato concreto della durata della vita effettiva del medesimo soggetto (cfr., sul punto, Cass. n. 8532/2020: “Il danno sub iudice è pertanto il danno iure hereditatis e non quello iure proprio. La domanda è stata proposta per l'invalidità permanente ed il giudice di merito avrebbe dovuto fare applicazione, per la liquidazione del relativo danno, delle tabelle del Tribunale di Milano, munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 cod. civ., e non applicare un criterio equitativo puro, privo peraltro di parametri di riferimento.
L'intervenuto decesso della parte comporta tuttavia che la valutazione probabilistica connessa all'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato vada sostituita con quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure successionis deve essere calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita della vittima, ma alla sua durata effettiva (fra le tante da ultimo Cass. n. 4551 del 2019).
Il danno tabellarmente determinato dovrà pertanto dal giudice di merito essere proporzionalmente ridotto avuto riguardo al tempo di effettiva sopravvivenza del danneggiato.
In particolare, il giudice di merito dovrà adottare «il criterio della proporzione, secondo cui il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l'infortunio e la morte» (Cass. n. 13331 del 2015)”).
Per_ Ai fini della determinazione del danno biologico permanente subito dal pertanto, facendo applicazione dei criteri stabiliti dalla versione aggiornata al 2021 delle c.d. Tabelle Milanesi, per i casi di invalidità permanente pari al 3% e di decesso intervenuto dopo sette anni dal momento in cui si è verificato il danno
(cfr. pag. 63 della versione aggiornata al 2021 delle c.d. Tabelle Milanesi), si ottiene una somma totale, risarcibile a titolo di danno biologico permanente, pari ad € 1.145,00, già comprensivi, come specificato a pag. 63 della tabella medesima, della componente morale del risarcimento, insuscettibile, pertanto, di autonoma e separata liquidazione. La somma, espresse in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno, ossia la data del sinistro (04.12.2013), e sugli importi che ne derivano (€ 966,24) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla sentenza secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. n. 1712/1995, ottenendo pertanto la somma finale di € 1.199,19. Su tale somma successivamente decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. A tale posta risarcitoria va aggiunta la liquidazione Per_ del danno biologico temporaneo subito dal ed accertato dalla CTU nella misura di 15 giorni al 100%, di
15 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 30 giorni al 25%.
In applicazione dei medesimi parametri di cui alle c.d. Tabelle Milanesi, il pregiudizio da invalidità temporanea Per_ subito dal e risarcibile iure hereditatis agli attori risulta quantificabile in € 4.826,25. Anche tale somma, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno, ossia la data dell'intervento (04.12.2013), e sugli importi che ne derivano (€ 4.072,78) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla sentenza secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. n. 1712/1995, ottenendo pertanto la somma finale di € 5.054,72. Su tale somma successivamente decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Quanto al pregiudizio morale, relativo alla sfera della sofferenza interiore, occorre precisare che, come si evince dalla lettura dei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivanti da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale” relativi alle Tabelle 2021 per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, la quantificazione tabellare del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale giornaliera è già comprensiva della liquidazione del pregiudizio di carattere morale correlato alla verificazione del pregiudizio biologico e, pertanto, come per la liquidazione del danno biologico permanente sopra prospettata, va esclusa una sua autonoma liquidazione.
Per_ Non può, invece, riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subito dal in quanto non appare allegato né tanto meno provato, che le lesioni subite dal paziente abbiano determinato nel danneggiato conseguenze ulteriori rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati dal Per_ sig. abbiano inciso negativamente nella vita del danneggiato in misura superiore rispetto ai postumi di un pregiudizio della medesima tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età dell'attore (cfr.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”, nonché Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019: “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit"). Per_ Pertanto, l'importo complessivo risarcibile per il pregiudizio non patrimoniale subito dal in conseguenza dell'intervento chirurgico oggetto di causa è quantificabile in € 6.253,91 (€ 1.199,19 + € 5.054,72), oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Occorre ora verificare in che misura gli oneri economici correlati al suddetto risarcimento debbano gravare sulle parti.
In primo luogo, occorre soffermarsi sulla domanda trasversale dispiegata dal CCT nei confronti del dott. Pt_1
Il CCT ha prodotto il “contratto d'opera intellettuale” stipulato con il dott. da cui si evince che tra il Pt_1 medico e la struttura sanitaria non sia stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato;
nello stesso contratto, tuttavia, è previsto (in particolare all'art. 1 e 2 del contratto) che l'operato del medico si debba svolgere nel contesto dei servizi resi dalla struttura, in quanto “Il Medico si impegna ad effettuare, in regime libero professionale, all'interno della , gli interventi chirurgici della propria specialità” e “Il Medico nello CP_6 svolgimento nel proprio incarico, ove necessario, dovrà utilizzare le attrezzature elettromedicali di proprietà della , nonché il materiale per l'intervento, compreso quello protesico, fornito dalla medesima CP_6 CP_6 previa richiesta da parte del Medico”.
Ciò premesso, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione n. 28987/2019 in ordine alle fattispecie, come quella in esame, verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge (l'intervento oggetto Persona_6 di causa, infatti, è avvenuto il 04.12.2013), “che non prevede, peraltro, effetti retroattivi” (cfr. Cass. n.
28987/2019) il danno da “malpractice” viene ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi del tutto eccezionali, imprevedibili e oggettivamente improbabili di devianza dal programma di tutela della salute condiviso tra medico e struttura, ossia in ipotesi di
“responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice” (cfr. Cass. n. 28987/2019). Tale ricostruzione trova fondamento nelle disposizioni di cui agli articoli 1298 e 2055 c.c., in virtù dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità. Infatti il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente
“isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di realizzazione dei servizi operati dalla struttura di cui il medico è parte integrante, mentre l'articolo 1228 c.c. fonda l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alla modalità scelta, secondo la struttura di responsabilità da rischio di impresa, oppure secondo la struttura della responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
A quanto sopra esposto consegue che, in linea di principio, sia da escludersi un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico;
infatti, se così non fosse, l'assunzione del rischio di impresa per la struttura si concretizzerebbe nel solo rischio di insolvibilità del medico.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228
c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. Cass. n. 29001/2021).
Premessi tali principi generali, nella fattispecie in esame occorre tuttavia evidenziare che vi è una specifica pattuizione negoziale, contenuta nel “contratto d'opera intellettuale” stipulato tra il CCT ed il dott. con Pt_1 cui il professionista riconosce alla struttura il diritto ad essere tenuta integralmente indenne dalle conseguenze economiche correlate all'operato professionale svolto nella clinica.
Infatti, all'art.
3.1 del contratto, che enuncia gli “obblighi del medico”, viene pattuito, alla lettera c), l'obbligo del professionista di consegnare e mantenere, per tutta la durata del rapporto con la clinica, una polizza RCT per l'attività chirurgica e professionale svolta, tuttavia la clausola contiene anche la pattuizione di una integrale manleva in favore della struttura sanitaria: è infatti concordato che “Il Medico dichiara, comunque, di rilevare indenne la per ogni fatto od omissione a lui imputabile”. CP_6
Pertanto, nel caso di specie, non occorre fare applicazione, ai fini del riconoscimento del diritto del CCT di ottenere un integrale regresso di quanto eventualmente versato agli attori in adempimento dell'obbligazione risarcitoria gravante in solido tra medico e struttura, ex artt. 1298 e 2055 c.c. dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la struttura sanitaria, per superare la presunzione di pari responsabilità, è gravata dell'onere di provare non solo la propria condotta immune da inadempimenti ma anche la colpa esclusiva del medico e la contrarietà e significativa devianza della sua condotta all'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria (cfr. Cass. n. 28987/2019: “Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055cod. civ., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, sicché sarà onere del soggetto adempiente dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi sanitari…in tema di danni da "malpractice" medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”).
Ciò in quanto, nel caso di specie, vi è una specifica pattuizione negoziale in forza della quale il dott. si è Pt_1 impegnato a “rilevare indenne la per ogni fatto od omissione a lui imputabile”. CP_6
Ne consegue, dunque, che mentre nei confronti del danneggiato, e nel caso di specie nei confronti dei suoi eredi che hanno riassunto il giudizio, deve essere sancita la responsabilità solidale sia del dott. che del Pt_1
, i quali sono dunque entrambi tenuti, in solido, al ristoro del pregiudizio non Controparte_4 patrimoniale come in precedenza quantificato, nei rapporti interni tra medico e struttura, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale dispiegata dal CCT ed in applicazione della specifica clausola negoziale che riconosce, in favore del CCT, il diritto ad essere integralmente tenuto indenne dal dott. Pt_1 delle conseguenze economiche relative a fatti dannosi imputabili alla condotta del medico, deve essere sancito il diritto del CCT ad ottenere un regresso integrale dal professionista convenuto, e non solo nella misura del 50%, ossia pro quota ex art. 2055 c.c., delle somme eventualmente versate dal CCT agli attori.
Va ora esaminata la domanda di manleva esperita dal dott. nei confronti della propria compagnia Pt_1 assicurativa Controparte_5 Posto che è pacifico, nei rapporti tra compagnia assicurativa e assicurato, l'esistenza del rapporto assicurativo nonché che il sinistro oggetto di causa rientri entro la copertura assicurativa relativa alla polizza stipulata n.
361286035 dal dott. (doc. 2 , e che pertanto sussistano i presupposti per l'operatività della Pt_1 CP_5 manleva, occorre evidenziare che dall'esame della polizza si evince che la copertura assicurativa è prestata con uno scoperto del 10,00% per ciascun sinistro, con franchigia minima di € 3.000,00 e massima di €
50.000,00.
Pertanto, in applicazione delle pattuizioni di cui alla polizza assicurativa, la domanda di manleva del dott. nei confronti della compagnia assicurativa va accolta per la somma eccedente la Pt_1 Controparte_5 franchigia di € 3.000, che deve rimanere a carico dell'assicurato.
Occorre precisare, tuttavia, che in ragione di quanto previsto dall'art. 6 della polizza, “L'assicurazione non comprende le richieste di risarcimento derivanti da danni: (…) b) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall' e non derivategli dalla legge (…)”. Parte_3
In applicazione di tale clausola negoziale, e posto che, come sopra chiarito, il dott. ha volontariamente Pt_1 assunto, in sede negoziale, nei confronti del CCT l'obbligo di rilevarlo integralmente indenne di quanto dovuto in relazioni a fatti o omissioni a lui imputabili, deve essere esclusa l'operatività della garanzia assicurativa in relazione alla somma che il dott. sarà tenuto a versare al CCT in accoglimento della domanda trasversale Pt_1 da quest'ultimo avanzata.
Giova evidenziare, sul punto, che, in ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, la compagnia assicurativa ha chiesto di “rilevare indenne il proprio assicurato per i rischi e nei soli limiti contrattuali e con la applicazione degli scoperti, delle esclusioni e le franchigie, nessuna esclusa, di cui in polizza” (cfr. pag. 7 comparsa conclusionale e che, in ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, CP_5
l'eccezione di inoperatività della polizza è eccezione in senso lato, con ogni correlata conseguenza (cfr. Cass.
18742/2019). Dunque, mentre nei rapporti tra attori e convenuti entrambi i convenuti saranno tenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma sopra indicata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e nei rapporti tra il dott. ed il CCT, il CCT avrà diritto di regresso integrale, e non solo pro quota ex art. 2055 Pt_1
c.c., in ragione dell'obbligo contrattualmente assunto dal dott. di rilevare indenne il CCT delle Pt_1 conseguenze dannose correlate alla propria attività professionale, nei rapporti interni tra il dott. e la Pt_1 propria compagnia assicurativa, la garanzia può ritenersi operante, ex art. 2055 c.c., solo per il 50% del risarcimento complessivamente dovuto dai convenuti agli attori.
In altri termini, la garanzia assicurativa non può operare per quella quota di risarcimento che grava sul dott. in adempimento dell'obbligazione di integrale manleva contrattualmente e volontariamente assunta Pt_1 con il CCT.
Dunque, la compagnia assicurativa dovrà rilevare indenne il dott. del 50% dell'importo del risarcimento Pt_1 complessivamente dovuto agli attori.
A tale importo, tuttavia, deve essere sottratta la somma di € 3.000, pari all'importo minimo della franchigia convenzionalmente pattuita nella polizza.
In applicazione del medesimo principio, ossia stante l'esclusione dall'operatività della polizza dei danni
“conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall' e non derivategli dalla legge”, deve Parte_3 altresì essere riconosciuta l'operatività della garanzia anche in relazione al 50% delle spese di lite e di CTU
(ossia quelle relative alla sola quota parte gravante sul dott. ex art. 2055 c.c. e non anche della ulteriore Pt_1 quota sul medesimo gravante in forza di specifica previsione contrattuale con il CCT) che il dott. sarà Pt_1 tenuto a corrispondere agli attori in forza del principio della soccombenza in relazione alla domanda risarcitoria dai medesimi dispiegata. Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono regolate come di seguito precisato nonché determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000
(in relazione al decisum e non al disputatum ex art. 5, d.m. n. 55/2014), e si liquidano in complessivi € 5.077, di cui € 919 per la fase di studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Nei rapporti tra attori e convenuti, le spese di lite come sopra liquidate devono essere poste a carico solidale dei convenuti e in favore di parte attrice, da distrarsi tuttavia in favore del difensore degli attori che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Tuttavia, anche rispetto a tali somme che il CCT dovesse corrispondere agli attori, stante l'accoglimento della domanda trasversale dispiegata dal CCT nei confronti del dott. il CCT avrà diritto di essere integralmente Pt_1 tenuto indenne dal dott. medesimo. Pt_1
In applicazione del medesimo principio, devono altresì essere definitivamente poste a carico di parte convenuta dott. le spese di CTU, già liquidate in corso di causa. Pt_1
Nei rapporti interni tra convenuti, dott. e CCT, stante l'accoglimento della domanda trasversale Pt_1 dispiegata dal CCT, deve essere disposto il rimborso delle spese di lite, come sopra liquidate, a favore del CCT
e a carico del dott. Pt_1
Occorre precisare che tali spese di lite in favore del CCT non possono considerarsi ricomprese entro la domanda di garanzia dispiegata dal dott. nei confronti di in quanto correlate alla Pt_1 Controparte_5 soccombenza del dott. in relazione alla domanda trasversale dispiegata dal CCT relativa all'obbligo, Pt_1 contrattualmente assunto dal professionista, di rilevare indenne il CCT dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esercizio della propria attività professionale e, dunque, escluse dall'operatività della polizza ex art. 6, lett. b) delle condizioni di assicurazione.
Sono altresì da ricomprendersi entro la garanzia assicurativa, anche in considerazione della circostanza che è la stessa polizza ad includere nella garanzia anche quanto dovuto a titolo di spese (cfr. art. 1 lett. a della polizza: “(…) di quanto il professionista sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)”), il 50% delle spese di lite e di CTU poste a carico del dott. e liquidate in favore degli attori, ossia Pt_1
l'importo corrispondente alla quota gravante sul dott. ex art. 2055 c.c., esclusa la restante quota del 50%
Pt_1 che grava sul dott. in attuazione della specifica obbligazione negoziale assunta con il CCT, e che quindi
Pt_1 deve rimanere a carico dell'assicurato, in quanto esclusa dalla garanzia ex art. 6, lett. b) della polizza. Nei rapporti interni tra il dott. e la compagnia assicurativa considerato il parziale
Pt_1 Controparte_5 accoglimento della domanda di manleva dispiegata dall'assicurato (ossia solo per la quota parte del risarcimento e delle spese legali e di CTU gravanti sul dott. in applicazione dell'art. 2055 c.c. e non anche
Pt_1 della restante pari quota che grava sul dott. in forza di quanto convenzionalmente pattuito con il CCT),
Pt_1 vertendosi in ipotesi di parziale soccombenza, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1 impugnando la stessa con cinque motivi di gravame (con i quali ha censurato la:
1. errata interpretazione delle risultanze di causa e falsa applicazione di norme di diritto riguardo alla legitimatio ad causam:
2. errata interpretazione dei fatti in relazione alle risultanze peritali;
3. violazione di legge in relazione alla errata interpretazione di clausola contrattuale e dei rapporti interni tra medico e struttura sanitaria;
4. violazione di legge in relazione alla errata interpretazione di clausola contrattuale nei rapporti interni tra medico e compagnia assicurativa e 5. errata regolamentazione delle spese di lite).
Si sono costituiti in giudizio , e , nella loro qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, nonché il e la che hanno tutti chiesto il rigetto dell'appello. Per_1 CP_4 CP_5 La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
20.5.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 11.5.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere sussistente la legittimazione attiva degli attori in riassunzione, nonostante che i medesimi avessero provato la loro qualità di eredi di tardivamente ovvero solo con la documentazione depositata in sede Persona_1 di memoria di replica alla comparsa conclusionale.
Il motivo è infondato.
Ed invero - premesso che già nel certificato di morte di emesso dal Comune di Siena in data Persona_1
22.1.2021, prodotto dal difensore in allegato all'istanza di interruzione del giudizio, si dava atto del rapporto di coniugio del de cuius con e che nella documentazione sanitaria prodotta si menzionava Controparte_7 Per_ l'esistenza dei due figli del (vd cartella clinica della MA Cecilia Hospital Cotignole) - si osserva che, nel ricorso per la riassunzione del giudizio depositato il 23.4.2021, quest'ultima ed i figli e CP_2 CP_3
si erano tutti qualificati eredi legittimi di in quanto rispettivamente coniuge e figli
[...] Persona_1 del medesimo ed avevano dichiarato di aver accettato l'eredità del congiunto con beneficio di inventario in data 8.3.2021 e che l'inventario era stato redatto in data 16.4.2021 ed era ancora in corso di registrazione.
Detta qualità, che non era stata contestata da nessuno dei convenuti in riassunzione che si erano costituiti nell'immediatezza (ovvero il e la , era stata invece posta in dubbio dal in sede di CP_4 CP_5 Pt_1 comparsa conclusionale ed era stata provata dai ricorrenti in riassunzione con la produzione, in allegato al primo atto utile (ovvero con la conclusionale in replica) della copia del verbale di inventario dell'eredità, redatto dal Cancelliere del Tribunale di Perugia, in cui risultavano i nominativi degli eredi ed era stata anche espressamente indicata la pendenza della presente causa, allora in corso di riassunzione (vd p. 3 del verbale).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere sussistente il danno biologico di , aderendo acriticamente alle risultanze peritali. Persona_1
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'intervento chirurgico eseguito al posto di quello programmato - consistito nel limare l'acromion per eliminare un conflitto con le strutture tendinee sottostanti, aumentando lo spazio tra l'acromion della scapola e la testa dell'omero, allo scopo di consentire una maggior libertà di azione alla cuffia dei rotatori - era, comunque, idoneo ad attenuare la sindrome dolorosa da conflitto alla spalla (o impingement sub- acromiale); che lo stesso, come riconosciuto anche dal giudice, non aveva prodotto alcun danno al paziente, che viceversa ne aveva beneficiato, ritardando di un anno la totale protesizzazione dell'articolazione
(derivata da uno stato di grave patologia degenerativa artrosica scapolo -omerale) e che la durata del periodo di inabilità temporaneo era eccessivamente lungo.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (come nel caso in esame, nella relazione depositata in data 7.10.2022), esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, da ultimo Cass. civ. ord. n. 12195 del 6.5.224 e n. 33742 del 16.11.2022). Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, l'intervento eseguito, oltre ad essere sostanzialmente Per_
“inutile” (in quanto non idoneo ad eliminare il problema da cui era affetto il causato da un grave quadro artrosico degenerativo e risolvibile, pacificamente, solo con la protesizzazione dell'articolazione della spalla), non era neanche stato autorizzato dal medesimo ed era chiaramente frutto di una insufficiente acquisizione di esami clinici specifici (agli atti vi era solo una ecografia muscolo tendinea alla spalla destra, eseguita in data
5.11.2013, da cui, tuttavia, non emergevano lesioni della cuffia dei rotatori;
patologia che era stata, infatti, clinicamente attestata dal prima dell'intervento e poi smentita dal medesimo nel corso dello stesso in Pt_1 base alle risultanze oggettive e che non risultava comprovata da alcuna documentazione – vd pag. 6 della relazione peritale) e che non vi è alcuna contraddizione tra la affermazione del giudice in ordine alla mancata Per_ influenza in senso peggiorativo dell'intervento sul quadro degenerativo artrosico del e l'avvenuto riconoscimento di danno biologico non superiore al 3% in suo favore, atteso che il danno – come ben chiarito dal Collegio peritale – non derivava da un peggioramento del quadro artrosico, ma dal fatto che l'intervento aveva causato “lesioni anatomiche rappresentate dalla acromion plastica e dagli accessi cutanei artroscopici con relativi esiti cicatriziali” (vd risposta alle osservazioni critiche dei ctp nella relazione peritale depositata il
7.10.2022), conseguenze che non possono essere certamente negati, trattandosi notoriamente di situazioni che si verificano a seguito di qualsiasi intervento chirurgico, compresi quelli eseguiti con tecnica artroscopica ed, infine, che la durata dell'invalidità transitoria, calcolata dal Collegio peritale in relazione all'intervento eseguito dal è stata contestata dal medesimo in modo talmente generico ed apodittico, che impedisce Pt_1 di comprendere quale sia l'effettiva critica alla predetta quantificazione.
Con il terzo ed il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'erronea interpretazione del giudice di primo grado delle clausole contrattuali e dei rapporti interni tra medico e struttura sanitaria e tra medico e compagnia assicurativa.
In particolare, l'appellante, con riferimento al terzo motivo, ha sostenuto che l'ultimo paragrafo dell'art. 3.1, lettera c) della convenzione da lui stipulata, nel 2008, con la clinica doveva essere interpretato nel senso che l'attività professionale del medico avrebbe dovuto essere sempre coperta da garanzia assicurativa;
che il medico avrebbe dovuto tenere indenne la clinica per la parte di responsabilità inerente solo alla propria condotta (non a quella gravante sulla struttura sanitaria ex artt. 1228, 2049 e 2055 c.c.) e che, comunque, qualora nella clausola si fosse ravvisata una limitazione di responsabilità della clinica, la stessa avrebbe dovuto essere dichiarata inefficace, ex art. 1341 del c.c., poiché non specificamente approvata con la doppia firma di rito.
Con riferimento al quarto motivo, l'appellante ha affermato che la polizza sottoscritta con la art. 6) CP_5 escludeva il rischi volontariamente assunti e non derivati per legge ovvero situazioni non sussistenti nella fattispecie ove il rischio era stato imposto dal contraente “forte”, quale condizione contrattuale, contenuta in un modello prestampato e quindi soggetta alla interpretazione contra autorem ex art. 1370 del c.c. e la posizione di garanzia da lui assunta nei confronti del paziente derivava direttamente dalla legge.
I motivi sono infondati.
Ed invero, in relazione al terzo motivo, si osserva che quello stipulato dal con il era un contratto Pt_1 CP_4
d'opera intellettuale non rientrante tra quelli conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c. sia per il mancato uso degli stessi sia perché nel predetto contratto non era ravvisabile un diverso potere negoziale delle parti, atteso che le parti avevano assunto l'uno verso l'altro la posizione paritaria di ausiliari reciproci ex art. 1228 c.c. (nel senso che il medico e la struttura sanitaria cooperavano tra loro al fine di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti del paziente) e che il nelle premesse della convenzione, aveva Pt_1 espressamente dichiarato di “voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto alla rimanendo libero da ogni vincolo di dipendenza e di parasubordinazione…”, mentre il aveva CP_6 CP_4 dato atto di aver già stipulato altri contratti analoghi con professionisti operati nella sua stessa specialità e di aver interesse a stipularne altri, per cui allo stesso non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 1341 c.c.. La volontà espressa da entrambe le parti di mantenere la propria autonomia contrattuale si era, inoltre, riverberata nella regolamentazione dei loro rapporti interni, per cui le parti si erano assunte, in via esclusiva, le conseguenze economiche delle loro condotte colpose: la struttura avrebbe risposto, ex art. 1218 c.c., con riferimento ad eventuali carenze nella dotazione di mezzi e persone messe a disposizione del medico per consentirgli lo svolgimento della propria attività, altrimenti impossibile ed il medico avrebbe risposto, stante la deroga al 1228 c.c. contenuta nel contratto d'opera, delle condotte colpose propriamente riferibili alla sua attività diagnostica, informativa e chirurgica [in particolare, il si era impegnato ad effettuare gli Pt_1 interventi chirurgici della propria specialità, all'interno del Centro, in regime libero professionale, concordando con il Direttore sanitario la programmazione degli stessi ed i tempi e l'uso della sala operatoria ed in deroga (consentita) all'art. 1228 c.c., si era obbligato a stipulare una polizza assicurativa per l'attività chirurgica e professionale svolta in esecuzione del contratto (vd art. 2 e 3 del contratto), nonché “a rilevare indenne la per ogni fatto od omissione a lui imputabile” (vd art. 3.3, lett. C) del contratto)]. CP_6
A quest'ultimo riguardo – premesso che nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma e 2055, terzo comma, c.c.., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987) e che, per ritenere superato l'assetto interno così ricostruito, non basta ritenere che l'inadempimento sia ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare, per escludere del tutto una quota di rivalsa, non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma anche la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità – occorre, per un verso, ricordare che i fatti per cui è causa sono antecedenti all'entrata in vigore della L. 24/2017 e, per altro verso, rilevare che, nel caso di specie, la colpa grave del era emersa Pt_1 Per_ con chiarezza dalla c.t.u. svolta, che avevano accertato che il medesimo aveva eseguito sul un trattamento chirurgico assolutamente inutile, senza previamente effettuare gli esami diagnostici necessari, per cui si era raggiunta la prova della ricorrenza dell'ipotesi “di eccezionali e inescusabili gravi devianze dalle linee guida”.
Ciò detto, ne consegue che la decisione del giudice di primo grado di accogliere la domanda di regresso integrale, avanzata dal nei confronti del appare immune da censure. CP_4 Pt_1
Infine, con riferimento al quarto motivo, si ricorda che, prima dell'entrata in vigore della legge Persona_7
l'art. 3 del decreto-legge Balduzzi prevedeva che il medico che si atteneva alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica rispondeva dei danni solo in caso di dolo o colpa grave e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ascrivibile in capo alle strutture sanitarie era di tipo contrattuale, risultando fondata sul contratto di spedalità, in forza del quale la struttura sanitaria si obbligava a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria, per cui sussisteva, in via solidale, sia la responsabilità della struttura ospedaliera per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., quanto quella del medico operante a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c. e la struttura sanitaria poteva esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del medico solo nel caso in cui la colpa fosse attribuibile a quest'ultimo o per casi del tutto eccezionali di inescusabile, grave, imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza ad opera del professionista dal programma condiviso di tutela della salute del paziente.
Poiché la prestazione del medico era inserita nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui il medico svolgeva la sua attività, la sua condotta negligente non poteva essere esclusa o isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei servizi offerti, con la conseguenza che, se la struttura ospedaliera si avvaleva della collaborazione dei sanitari, questa si trovava a dover rispondere dei pregiudizi da costoro cagionati, in ragione del rischio connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Tanto ricordato, si osserva che l'accordo intervenuto tra il ed il in relazione, in base al quale il Pt_1 CP_4 primo si era obbligato “a rilevare indenne la per ogni fatto od omissione a lui imputabile” (vd art. 3.3, CP_6 lett. C) del contratto), seppur lecito in quanto consentito dall'art. 1228 c.c., non poteva essere garantito dal contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale stipulato dal con la perché Pt_1 CP_5
l'impegno non rientrava nell'oggetto dell'assicurazione, che era limitato all'impegno assunto dalla compagnia assicurativa di “tenere indenne l'assicurato fino a concorrenza delle somme indicate in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte e lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione e deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali), involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione indicata nel frontespizio di polizza” (vd art. 1, lett. a della polizza assicurativa) e non copriva la responsabilità imputabile alla struttura sanitaria, per cui, per quella parte, doveva rimanere a carico dell'assicurato.
Si osserva, inoltre, che in base a quanto stabilito dall'art. l'art. 6, lett. 1) della polizza, erano escluse dalla copertura assicurativa “le richieste di risarcimento derivanti da danni …per la responsabilità ad esso imputabile per fatto altrui, nonché derivanti da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, fatta salva la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato, in ragione della gravità della propria colpa”, per cui, in caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati (come quello di specie), l'assicurazione - come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado - operava esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all' in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Parte_3
Non si procede all'esame del quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante si è lamentato dell'errata regolamentazione delle spese di lite, in quanto assorbito dalla presente decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 280/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 21.3.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalle parti appellate nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 3.966,00 in favore di ciascuna di esse (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000. Così deciso in Firenze il 2.9.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 820/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Arrighi, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti
-appellante-
contro
(c.f. , (c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
, nella loro qualità di eredi legittimi di , deceduto a Siena il 21.1.2021, C.F._4 Persona_1 accettanti con beneficio di inventario, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Betti, come da procura in atti e
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore, con sede in Arezzo, rappresentata, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Donati, come da procura in atti e
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_5 P.IVA_2
Mogliano Veneto, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Tartagli, come da procura in atti
-appellati-
avverso la sentenza n. 280/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 21.3.2023, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.6.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della Sentenza n. 280/2023, emessa inter partes dal Tribunale di Arezzo sezione civile, Giudice dr.ssa Alessia Caprio, pubblicata il 21/03/2023; RG
n. 278/2018; Repertorio n. 509/2023 del 21/03/2023: in via preliminare, in accoglimento del primo motivo di appello: accertare che gli attori in riassunzione non hanno dimostrato la qualifica di eredi e/o prossimi congiunti del defunto e perciò respingere la domanda per carenza di legittimazione attiva;
nel Persona_1 merito, in accoglimento del secondo motivo di appello: accertato che, in forza di CTU: a) non risulta apportato alcun peggioramento rispetto alla patologia artrosica lamentata dal paziente;
b) che non sussiste alcun danno di tipo differenziale, cioè idoneo ad apportare un aggravamento della condizione preesistente del paziente, dichiari la Corte che non è stato provato alcun peggioramento della condizione di salute precedente all'intervento e che nessuna responsabilità professionale può essere addebitata al chirurgo per l'intervento eseguito il 04/12/2013 sulla spalla destra del sig. né per le cure fisioterapiche Persona_1 successivamente prescritte;
in ipotesi, in accoglimento del terzo motivo di appello: accerti la Corte che l'evento dannoso – ove provato – non è derivato da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi sanitari e respinga la domanda trasversale di rivalsa del nei Controparte_4 confronti del dr. in ipotesi, in accoglimento del quarto motivo di appello: accerti la Corte la Parte_1 validità ed operatività, in ogni caso, della garanzia assicurativa (applicati, se del caso, gli articoli 1370 e 1341 del c.c.) prestata a copertura della attività professionale dell'assicurato e condanni a Controparte_5 manlevare indenne il dr. a ogni conseguenza per lui pregiudizievole che dovesse scaturire dalla Parte_1 decisione della Corte;
in accoglimento del quinto motivo di appello: proceda la Corte, in ragione della riforma totale o parziale della sentenza appellata ad una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, ripartendo l'onere di esse in base all'esito complessivo della lite e riconoscendo, in ogni caso, l'obbligo di Controparte_5
a corrispondere al dr. il rimborso delle spese e tenere indenne dalla eventuale condanna alle spese
[...] Pt_1 contro di lui proferita.”
Per parte appellata e ed “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 CP_2 CP_3 disattesa ogni contraria istanza, respingere l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.”
Per parte appellata : “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, nel merito, respingere il Controparte_4 motivo d'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 280/2023. Con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art 92 e 96 c.p.c.”
Per parte appellata “Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis In tesi, Controparte_5
-rigettare l'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata n. 280/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 21.03.2023; RG n. 278/2018; Repert.
n. 509/2023 del 21.03.2023; In ipotesi - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e per l'effetto condannata la terza chiamata in causa contenere nei limiti del Controparte_5 giusto del dovuto e del provato detto risarcimento in proporzione all'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno, con le esclusioni, le limitazioni e le franchigie di cui alla polizza n. 361286035, senza vincolo di solidarietà. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Persona_1 di Arezzo, il (di seguito ) ed il dott. medico specialista in Controparte_4 CP_4 Parte_1 ortopedia, al fine di ottenere dai convenuti, in solido, il risarcimento dei danni non patrimoniali da lui subiti a seguito dell'intervento chirurgico eseguito presso il Centro, in data 4.12.2013, per riscontrata lesione alla cuffia dei rotatori destra.
A fondamento della domanda, l'attore, allegando perizia medico legale di parte a supporto, aveva dedotto che erano riscontrabili nell'operato del dott. diversi profili di responsabilità professionale, consistenti Pt_1 nell'aver compiuto una errata valutazione preoperatoria delle sue condizioni di salute, basata unicamente su di una ecografia (“così da determinare un approccio terapeutico assolutamente alla cieca”), nonché nell'aver effettuato una errata esecuzione del predetto intervento chirurgico e nell'aver fornito insufficienti indicazioni in ordine alla terapia riabilitativa da eseguire in seguito allo stesso, che gli avevano comportato un maggior danno biologico del 12% rispetto ad una invalidità permanente complessiva del 22%, oltre ad una inabilità temporanea totale pari a giorni 60 e parziale al 50% pari a giorni 90.
Si era costituito in giudizio il , che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, evidenziando la CP_4 genericità delle allegazioni relative ai profili di colpa medica asseritamente determinanti i danni dei quali l'attore aveva chiesto il ristoro.
Lo stesso aveva, inoltre, proposto domanda riconvenzionale nei confronti del deducendo che il Pt_1 professionista, in attuazione del rapporto negoziale intercorso con il paziente, aveva deciso autonomamente il tipo di intervento da eseguire ed aveva sottoscritto una specifica manleva contrattuale nei confronti del
Centro in relazione alle eventuali richieste di danni correlate alla propria attività professionale, per cui, nel caso in cui fosse stata riconosciuta, nei confronti del paziente, una responsabilità solidale della struttura e del medico, nei rapporti interni tra professionista e struttura, quest'ultima dovrebbe dovuta essere rilevata indenne dal di quanto eventualmente versato al paziente. Pt_1
Si era costituito in giudizio che aveva anch'esso chiesto il rigetto della domanda attorea, Parte_1 deducendo che l'attore avrebbe genericamente allegato i profili di colpa lamentati così come i pregiudizi non patrimoniali riscontrati, oggetto della domanda risarcitoria, non dimostrando neppure il nesso causale tra le condotte colpose dedotte e i danni lamentati.
Il medesimo, inoltre, deducendo di essere assicurato per la responsabilità professionale con polizza stipulata con (di seguito , aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_5 CP_5 propria compagnia assicurativa, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Infine, si era costituita in giudizio anche la che aveva chiesto il rigetto delle pretese attoree, CP_5 associandosi, nel merito, alle difese dell'assicurato.
Quanto al rapporto assicurativo, la terza chiamata aveva confermato che tra essa ed il era stato stipulato Pt_1 il contratto di assicurazione n. 361286035 denominato “Assicurazione responsabilità civile professioni sanitarie”, richiamando, in caso di accoglimento della domanda di manleva avanzata dal nei confronti Pt_1 della compagnia, l'applicazione della franchigia, degli scoperti e delle esclusioni di polizza.
Per_ La causa era stata istruita sia documentalmente che a mezzo di CTU medico-legale sulla persona del
Nelle more del giudizio, era deceduto ed il processo era stato dichiarato interrotto. Persona_1
La causa era stata poi riassunta da , e , eredi di , ai Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_1 sensi dell'art. 303 c.p.c..
Con sentenza n. 280/2023, pubblicata in data 21.3.2023, il Tribunale di Arezzo, aveva: 1) in accoglimento della domanda di parte attrice, condannato i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere alla predetta parte,
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 6.253,91, oltre interessi al tasso legale ed a rimborsare a parte attrice le spese di lite e posto a carico dei medesimi le spese di CTU, già liquidate in corso di causa;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti del CP_4 Pt_1 condannato quest'ultimo a tenere integralmente indenne il di quanto esso avrebbe dovuto versare CP_4 in favore della parte attrice ed alla refusione delle spese di lite e 3) in accoglimento parziale della domanda di manleva proposta dal nei confronti della condannato quest'ultima a manlevare e rilevare Pt_1 CP_5 indenne il della quota parte pari al 50% di quanto dovuto agli attori, detratta la franchigia di € 3.000, Pt_1 compensando interamente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“A fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori in riassunzione sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale da parte del convenuto dott. si evidenzia che la stessa risulta infondata Pt_1 alla luce della documentazione in atti, evidenziandosi che, in primo luogo, già nel ricorso in riassunzione
, e deducevano di essere “rispettivamente coniuge e figli” di Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
e di aver “accettato l'eredità con beneficio di inventario in data 8.3.2021 ed in data 16.4.21 è stato Per_1 redatto l'inventario, ancora in corso di registrazione” e che, a seguito della contestazione mossa per la prima volta in comparsa conclusionale dal professionista convenuto, la documentazione prodotta da parte attrice in allegato alla comparsa conclusionale di replica (inventario dell'eredità di ) offre conferma Persona_1 documentale di quanto già dedotto dagli attori in riassunzione in ordine all'intervenuta accettazione dell'eredità di con beneficio di inventario, confermando pertanto la loro piena legittimazione Persona_1 attiva.
A seguito della riassunzione della causa da parte degli eredi di , si è dato corso alle operazioni Persona_1 peritali di CTU medico-legale in precedenza disposte.
L'elaborato peritale ha accertato, quanto alla vicenda medico legale oggetto di causa, che il “periziando si è quindi ricoverato presso il di Arezzo il 03.12 con diagnosi all'ingresso ad intervento Controparte_4 spalla dx, durante il ricovero, dopo avere effettuato accertamenti preoperatori, esami ematochimici, ECG, Rx torace, si rileva che il paziente era affetto da dolore e limitazione funzionale spalla dx per lesione cuffia dei rotatori.
Per_ Il 04.12 il Sig. venne sottoposto ad intervento chirurgico a tale articolazione, dalla diagnosi operatoria
“Impingement sub-acromiale spalla dx, intervento di acromion-plastica secondo Neer, paziente in anestesia loco-regionale semiseduto, incisione sullo spazio sub-acromiale dove si reperta marcato impingement, per cui si esegue acromion-plastica. La cuffia appare integra”. In cartella clinica risulta dichiarazione di consenso informato in data 03.12.2013 con diagnosi di “lesione cuffia rotatori a dx” firmata dal paziente e dalla dott.ssa
. Per_2
Per_ Il 05.12 con decorso operatorio scevro da complicanze il Sig. enne dimesso con diagnosi di impingement sub-acromiale spalla dx, intervento chirurgico di acromion-plastica secondo Neer” prescritta terapia farmacologica e controllo a 14 giorni”. Dopo qualche mese dall'intervento eseguito dal dott. presso il Pt_1
CCT, “Il 04.11.2014 ovvero circa 11 mesi dopo l'intervento una RMN spalla dx evidenzia “manifestazioni di artrosi scapolo-omerale con deformazione dell'epifisi omerale che presenta osteofitosi marginale e geodi sottocondrali, appiattita anche la glenoide scapolare, ridotta la rima articolare. Posizione alta della testa omerale, riduzione dello spazio di scorrimento sottoacromiale. Artrosi acromion-claveare. Il tendine del sovraspinoso appare assottigliato senza lesioni lacerative, note di tendinosi senza lesioni lacerative anche del tendine dell'infraspinoso, distensione della borsa sinoviale sub-acromion-deltoidea. Nella norma il tendine del capolungo del bicipite brachiale, ispessito per manifestazioni degenerativo tendinosiche il sottoscapolare, alterazioni degenerative anche a carico del cercine glenoideo. Discreto versamento articolare e distensione anche della borsa sinoviale”.
Per_ Presso l'Istituto Propserius Tiberino di Umbertide il dott. presso la Clinica di riabilitazione, diagnosticò una discinesia scapolo-omerale dx in esito di intervento di riparazione della cuffia e prescrisse cure riabilitative. Il 22.12 l'ortopedico, dott. per “artropatia da cuffia spalla dx” consigliò intervento Per_4 chirurgico, impianto di protesi inversa. Un Rx del 29.12.2014 della scapola (non viene specificato il lato), Per_ mostra segni di artrosi marcata con deformità della testa omerale grossolani osteofiti. Il Sig. si è internato alla Casa di Cura MA Cecilia di Cotignola (RA) il 21.01.2015 con diagnosi di “artropatia da cuffia spalla dx”. Effettuati gli accertamenti preoperatori in data 22.01 effettuato intervento chirurgico per sostituzione totale alla spalla dx con protesi inversa” (cfr. pag.
3-5 della CTU).
I consulenti tecnici d'ufficio hanno riscontrato “una criticità sull'operato del dott. rappresentata dalla Pt_1 diagnosi superficiale e conseguente pianificazione dell'intervento chirurgico basata solo sulla clinica e con un'ecografia che non rilevava soluzione di continuo della cuffia dei rotatori ma solo una patologia degenerativa. Verosimilmente, se fosse stata effettuata una RMN spalla dx nella pianificazione pre- operatoria, sarebbe stato evidente lo stato di grave patologia degenerativa artrosica scapolo-omerale di cui Per_ Parte era affetto il Sig. e responsabile della sintomatologia accusata dal paziente. effettuata tuttavia a distanza di 11 mesi dall'evento. L'effettuazione di tale accertamento avrebbe così evitato un inutile trattamento chirurgico di acromion-plastica secondo Neer.
In particolare, i CC.TT.UU. ritengono che tale intervento, del tutto inutile ai fini terapeutici, abbia comportato un danno biologico al paziente ma non abbia influito in senso peggiorativo sulla patologia, accelerando l'indicazione chirurgica al posizionamento di una protesi, contrariamente a come sostenuto da parte attrice”
(cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale).
In particolare, il paziente era stato ricoverato “con indicazione a trattamento chirurgico per lesione della cuffia dei rotatori, indicazione che risultava basata sull'esame obiettivo del paziente previa un'ecografia effettuata un mese prima e già descritta.
L'indicazione chirurgica viene confermata all'ingresso presso il Centro chirurgico : “paziente con CP_4 dolore e limitazione spalla dx per lesione cuffia dei rotatori”. Anche nel consenso informato preoperatorio regolarmente firmato dal paziente e dalla dott.ssa del 03.12.2013 si indica la diagnosi di lesione Persona_5 della cuffia dei rotatori a dx, ma non viene ben evidenziato il tipo di intervento chirurgico che sarebbe stato Per_ proposto al Sig.
Il dott. durante l'intervento riscontra integrità della cuffia in presenza di un conflitto sub acromiale, Pt_1 procede a modificare la pianificazione chirurgica effettuando un intervento per acromion plastica con tecnica secondo Neer.” (cfr. pag. 5 della CTU).
Il collegio peritale nominato, dunque, ha riscontrato, quale profilo di non corrispondenza alle regole dell'arte medica da parte del professionista convenuto, l'aver effettuato l'intervento del 04.12.2013 in assenza di una più compiuta pianificazione preoperatoria, comprensiva anche di RMN, ma solo sulla base della “clinica e con un ecografia che non rilevava soluzione di continuo della cuffia dei rotatori ma solo una patologia degenerativa”.
Come chiarito anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti alla bozza di CTU, il collegio peritale ha rilevato che l'intervento chirurgico in questione era stato programmato per risolvere la patologia inizialmente evidenziata dal chirurgo di “lesione della cuffia dei rotatori”, che tuttavia non è stata poi riscontrata in sede operatoria.
Dunque, nel corso dell'intervento, “il chirurgo ha, intraoperatoriamente, optato per effettuare una acromion- plastica” che, come confermato dalla risonanza magnetica effettuata 11 mesi dopo, nella persistenza della sintomatologia lamentata dal paziente, si è rivelata, secondo il collegio peritale, del tutto inutile, poiché “la patologia degenerativa artrosica è a lenta evoluzione e quindi questo fa supporre, secondo il concetto di più probabile che non, che vi fossero già le condizioni anatomiche per la protesizzazione della spalla. Una pianificazione preoperatoria più adeguata avrebbe consentito al chirurgo di procedere in tal senso”. Pertanto, secondo il collegio peritale, l'intervento eseguito dal dott. presso il CCT si sarebbe rivelato Pt_1 inutile, concretizzando un danno biologico permanente “non superiore al 3%” per “intervento di acromionplastica non indicato”, oltre ad una inabilità temporanea “di complessivi gg. 90 suddivisi in gg. 15 a totale, gg. 15 di parziale al 75%, gg. 30 di parziale al 50% e gg. 30 di parziale al 25%” (cfr. pag.
6-7 della CTU).
Come evidenziato dai CTU nella risposta alle osservazioni alla bozza di elaborato peritale prospettate dal dott.
il fatto che il collegio peritale abbia affermato che l'intervento del 04.12.2013, secondo i consulenti Pt_1
d'ufficio inutilmente eseguito, non avrebbe comportato un peggioramento del quadro degenerativo artrosico non esclude né si pone in termini incompatibili con il riconoscimento, in relazione all'intervento chirurgico ritenuto dai CTU come non utilmente eseguito, di postumi permanenti di carattere biologico causalmente correlati all'intervento nella misura del 3%, in quanto, secondo il collegio peritale nominato “risulta evidente che l'intervento chirurgico, da noi considerato inutile, abbia comportato delle lesioni anatomiche rappresentate dall'acromion plastica e dagli accessi cutanei artroscopici con relativi esiti cicatriziali, da ciò ne consegue la nostra valutazione del danno biologico” (cfr. le risposte del collegio peritale alle osservazioni di parte convenuta dr. . Pt_1
Per_ Dunque, il danno biologico subito dal in conseguenza del riscontrato profilo di responsabilità sanitaria risulta accertato, in sede di accertamento peritale, nella misura di una invalidità permanente pari al 3% ed in una inabilità temporanea pari a complessivi gg. 90 suddivisi in gg. 15 al 100%, gg. 15 al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25%.
Per_ Ciò posto, con specifico riferimento al danno biologico permanente si osserva che il era nato il
10.12.1946, e pertanto alla data dell'intervento chirurgico del 04.12.2013 aveva 66 anni compiuti, ed è successivamente deceduto il 21.01.2021, ossia sette anni dopo l'evento lesivo, per cause non riconducibili allo Per_ stesso, e pertanto, per determinare l'entità del risarcimento spettante al e quindi iure hereditatis agli eredi che hanno riassunto la causa, occorre fare riferimento ai criteri individuati dalle c.d. Tabelle Milanesi per le ipotesi in cui il soggetto danneggiato deceda prima che intervenga la liquidazione giudiziale del danno, ossia per i casi di c.d. danno biologico intermittente, in quanto in tali ipotesi la valutazione probabilistica relativa alla ipotetica durata residua della vita del soggetto danneggiato deve essere sostituita con il dato concreto della durata della vita effettiva del medesimo soggetto (cfr., sul punto, Cass. n. 8532/2020: “Il danno sub iudice è pertanto il danno iure hereditatis e non quello iure proprio. La domanda è stata proposta per l'invalidità permanente ed il giudice di merito avrebbe dovuto fare applicazione, per la liquidazione del relativo danno, delle tabelle del Tribunale di Milano, munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 cod. civ., e non applicare un criterio equitativo puro, privo peraltro di parametri di riferimento.
L'intervenuto decesso della parte comporta tuttavia che la valutazione probabilistica connessa all'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato vada sostituita con quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure successionis deve essere calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita della vittima, ma alla sua durata effettiva (fra le tante da ultimo Cass. n. 4551 del 2019).
Il danno tabellarmente determinato dovrà pertanto dal giudice di merito essere proporzionalmente ridotto avuto riguardo al tempo di effettiva sopravvivenza del danneggiato.
In particolare, il giudice di merito dovrà adottare «il criterio della proporzione, secondo cui il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l'infortunio e la morte» (Cass. n. 13331 del 2015)”).
Per_ Ai fini della determinazione del danno biologico permanente subito dal pertanto, facendo applicazione dei criteri stabiliti dalla versione aggiornata al 2021 delle c.d. Tabelle Milanesi, per i casi di invalidità permanente pari al 3% e di decesso intervenuto dopo sette anni dal momento in cui si è verificato il danno
(cfr. pag. 63 della versione aggiornata al 2021 delle c.d. Tabelle Milanesi), si ottiene una somma totale, risarcibile a titolo di danno biologico permanente, pari ad € 1.145,00, già comprensivi, come specificato a pag. 63 della tabella medesima, della componente morale del risarcimento, insuscettibile, pertanto, di autonoma e separata liquidazione. La somma, espresse in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno, ossia la data del sinistro (04.12.2013), e sugli importi che ne derivano (€ 966,24) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla sentenza secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. n. 1712/1995, ottenendo pertanto la somma finale di € 1.199,19. Su tale somma successivamente decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. A tale posta risarcitoria va aggiunta la liquidazione Per_ del danno biologico temporaneo subito dal ed accertato dalla CTU nella misura di 15 giorni al 100%, di
15 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 30 giorni al 25%.
In applicazione dei medesimi parametri di cui alle c.d. Tabelle Milanesi, il pregiudizio da invalidità temporanea Per_ subito dal e risarcibile iure hereditatis agli attori risulta quantificabile in € 4.826,25. Anche tale somma, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno, ossia la data dell'intervento (04.12.2013), e sugli importi che ne derivano (€ 4.072,78) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla sentenza secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. n. 1712/1995, ottenendo pertanto la somma finale di € 5.054,72. Su tale somma successivamente decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Quanto al pregiudizio morale, relativo alla sfera della sofferenza interiore, occorre precisare che, come si evince dalla lettura dei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivanti da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale” relativi alle Tabelle 2021 per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, la quantificazione tabellare del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale giornaliera è già comprensiva della liquidazione del pregiudizio di carattere morale correlato alla verificazione del pregiudizio biologico e, pertanto, come per la liquidazione del danno biologico permanente sopra prospettata, va esclusa una sua autonoma liquidazione.
Per_ Non può, invece, riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subito dal in quanto non appare allegato né tanto meno provato, che le lesioni subite dal paziente abbiano determinato nel danneggiato conseguenze ulteriori rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati dal Per_ sig. abbiano inciso negativamente nella vita del danneggiato in misura superiore rispetto ai postumi di un pregiudizio della medesima tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età dell'attore (cfr.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”, nonché Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019: “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit"). Per_ Pertanto, l'importo complessivo risarcibile per il pregiudizio non patrimoniale subito dal in conseguenza dell'intervento chirurgico oggetto di causa è quantificabile in € 6.253,91 (€ 1.199,19 + € 5.054,72), oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Occorre ora verificare in che misura gli oneri economici correlati al suddetto risarcimento debbano gravare sulle parti.
In primo luogo, occorre soffermarsi sulla domanda trasversale dispiegata dal CCT nei confronti del dott. Pt_1
Il CCT ha prodotto il “contratto d'opera intellettuale” stipulato con il dott. da cui si evince che tra il Pt_1 medico e la struttura sanitaria non sia stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato;
nello stesso contratto, tuttavia, è previsto (in particolare all'art. 1 e 2 del contratto) che l'operato del medico si debba svolgere nel contesto dei servizi resi dalla struttura, in quanto “Il Medico si impegna ad effettuare, in regime libero professionale, all'interno della , gli interventi chirurgici della propria specialità” e “Il Medico nello CP_6 svolgimento nel proprio incarico, ove necessario, dovrà utilizzare le attrezzature elettromedicali di proprietà della , nonché il materiale per l'intervento, compreso quello protesico, fornito dalla medesima CP_6 CP_6 previa richiesta da parte del Medico”.
Ciò premesso, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione n. 28987/2019 in ordine alle fattispecie, come quella in esame, verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge (l'intervento oggetto Persona_6 di causa, infatti, è avvenuto il 04.12.2013), “che non prevede, peraltro, effetti retroattivi” (cfr. Cass. n.
28987/2019) il danno da “malpractice” viene ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi del tutto eccezionali, imprevedibili e oggettivamente improbabili di devianza dal programma di tutela della salute condiviso tra medico e struttura, ossia in ipotesi di
“responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice” (cfr. Cass. n. 28987/2019). Tale ricostruzione trova fondamento nelle disposizioni di cui agli articoli 1298 e 2055 c.c., in virtù dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità. Infatti il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente
“isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di realizzazione dei servizi operati dalla struttura di cui il medico è parte integrante, mentre l'articolo 1228 c.c. fonda l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alla modalità scelta, secondo la struttura di responsabilità da rischio di impresa, oppure secondo la struttura della responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
A quanto sopra esposto consegue che, in linea di principio, sia da escludersi un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico;
infatti, se così non fosse, l'assunzione del rischio di impresa per la struttura si concretizzerebbe nel solo rischio di insolvibilità del medico.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228
c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. Cass. n. 29001/2021).
Premessi tali principi generali, nella fattispecie in esame occorre tuttavia evidenziare che vi è una specifica pattuizione negoziale, contenuta nel “contratto d'opera intellettuale” stipulato tra il CCT ed il dott. con Pt_1 cui il professionista riconosce alla struttura il diritto ad essere tenuta integralmente indenne dalle conseguenze economiche correlate all'operato professionale svolto nella clinica.
Infatti, all'art.
3.1 del contratto, che enuncia gli “obblighi del medico”, viene pattuito, alla lettera c), l'obbligo del professionista di consegnare e mantenere, per tutta la durata del rapporto con la clinica, una polizza RCT per l'attività chirurgica e professionale svolta, tuttavia la clausola contiene anche la pattuizione di una integrale manleva in favore della struttura sanitaria: è infatti concordato che “Il Medico dichiara, comunque, di rilevare indenne la per ogni fatto od omissione a lui imputabile”. CP_6
Pertanto, nel caso di specie, non occorre fare applicazione, ai fini del riconoscimento del diritto del CCT di ottenere un integrale regresso di quanto eventualmente versato agli attori in adempimento dell'obbligazione risarcitoria gravante in solido tra medico e struttura, ex artt. 1298 e 2055 c.c. dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la struttura sanitaria, per superare la presunzione di pari responsabilità, è gravata dell'onere di provare non solo la propria condotta immune da inadempimenti ma anche la colpa esclusiva del medico e la contrarietà e significativa devianza della sua condotta all'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria (cfr. Cass. n. 28987/2019: “Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055cod. civ., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, sicché sarà onere del soggetto adempiente dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi sanitari…in tema di danni da "malpractice" medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”).
Ciò in quanto, nel caso di specie, vi è una specifica pattuizione negoziale in forza della quale il dott. si è Pt_1 impegnato a “rilevare indenne la per ogni fatto od omissione a lui imputabile”. CP_6
Ne consegue, dunque, che mentre nei confronti del danneggiato, e nel caso di specie nei confronti dei suoi eredi che hanno riassunto il giudizio, deve essere sancita la responsabilità solidale sia del dott. che del Pt_1
, i quali sono dunque entrambi tenuti, in solido, al ristoro del pregiudizio non Controparte_4 patrimoniale come in precedenza quantificato, nei rapporti interni tra medico e struttura, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale dispiegata dal CCT ed in applicazione della specifica clausola negoziale che riconosce, in favore del CCT, il diritto ad essere integralmente tenuto indenne dal dott. Pt_1 delle conseguenze economiche relative a fatti dannosi imputabili alla condotta del medico, deve essere sancito il diritto del CCT ad ottenere un regresso integrale dal professionista convenuto, e non solo nella misura del 50%, ossia pro quota ex art. 2055 c.c., delle somme eventualmente versate dal CCT agli attori.
Va ora esaminata la domanda di manleva esperita dal dott. nei confronti della propria compagnia Pt_1 assicurativa Controparte_5 Posto che è pacifico, nei rapporti tra compagnia assicurativa e assicurato, l'esistenza del rapporto assicurativo nonché che il sinistro oggetto di causa rientri entro la copertura assicurativa relativa alla polizza stipulata n.
361286035 dal dott. (doc. 2 , e che pertanto sussistano i presupposti per l'operatività della Pt_1 CP_5 manleva, occorre evidenziare che dall'esame della polizza si evince che la copertura assicurativa è prestata con uno scoperto del 10,00% per ciascun sinistro, con franchigia minima di € 3.000,00 e massima di €
50.000,00.
Pertanto, in applicazione delle pattuizioni di cui alla polizza assicurativa, la domanda di manleva del dott. nei confronti della compagnia assicurativa va accolta per la somma eccedente la Pt_1 Controparte_5 franchigia di € 3.000, che deve rimanere a carico dell'assicurato.
Occorre precisare, tuttavia, che in ragione di quanto previsto dall'art. 6 della polizza, “L'assicurazione non comprende le richieste di risarcimento derivanti da danni: (…) b) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall' e non derivategli dalla legge (…)”. Parte_3
In applicazione di tale clausola negoziale, e posto che, come sopra chiarito, il dott. ha volontariamente Pt_1 assunto, in sede negoziale, nei confronti del CCT l'obbligo di rilevarlo integralmente indenne di quanto dovuto in relazioni a fatti o omissioni a lui imputabili, deve essere esclusa l'operatività della garanzia assicurativa in relazione alla somma che il dott. sarà tenuto a versare al CCT in accoglimento della domanda trasversale Pt_1 da quest'ultimo avanzata.
Giova evidenziare, sul punto, che, in ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, la compagnia assicurativa ha chiesto di “rilevare indenne il proprio assicurato per i rischi e nei soli limiti contrattuali e con la applicazione degli scoperti, delle esclusioni e le franchigie, nessuna esclusa, di cui in polizza” (cfr. pag. 7 comparsa conclusionale e che, in ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, CP_5
l'eccezione di inoperatività della polizza è eccezione in senso lato, con ogni correlata conseguenza (cfr. Cass.
18742/2019). Dunque, mentre nei rapporti tra attori e convenuti entrambi i convenuti saranno tenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma sopra indicata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e nei rapporti tra il dott. ed il CCT, il CCT avrà diritto di regresso integrale, e non solo pro quota ex art. 2055 Pt_1
c.c., in ragione dell'obbligo contrattualmente assunto dal dott. di rilevare indenne il CCT delle Pt_1 conseguenze dannose correlate alla propria attività professionale, nei rapporti interni tra il dott. e la Pt_1 propria compagnia assicurativa, la garanzia può ritenersi operante, ex art. 2055 c.c., solo per il 50% del risarcimento complessivamente dovuto dai convenuti agli attori.
In altri termini, la garanzia assicurativa non può operare per quella quota di risarcimento che grava sul dott. in adempimento dell'obbligazione di integrale manleva contrattualmente e volontariamente assunta Pt_1 con il CCT.
Dunque, la compagnia assicurativa dovrà rilevare indenne il dott. del 50% dell'importo del risarcimento Pt_1 complessivamente dovuto agli attori.
A tale importo, tuttavia, deve essere sottratta la somma di € 3.000, pari all'importo minimo della franchigia convenzionalmente pattuita nella polizza.
In applicazione del medesimo principio, ossia stante l'esclusione dall'operatività della polizza dei danni
“conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall' e non derivategli dalla legge”, deve Parte_3 altresì essere riconosciuta l'operatività della garanzia anche in relazione al 50% delle spese di lite e di CTU
(ossia quelle relative alla sola quota parte gravante sul dott. ex art. 2055 c.c. e non anche della ulteriore Pt_1 quota sul medesimo gravante in forza di specifica previsione contrattuale con il CCT) che il dott. sarà Pt_1 tenuto a corrispondere agli attori in forza del principio della soccombenza in relazione alla domanda risarcitoria dai medesimi dispiegata. Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono regolate come di seguito precisato nonché determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000
(in relazione al decisum e non al disputatum ex art. 5, d.m. n. 55/2014), e si liquidano in complessivi € 5.077, di cui € 919 per la fase di studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Nei rapporti tra attori e convenuti, le spese di lite come sopra liquidate devono essere poste a carico solidale dei convenuti e in favore di parte attrice, da distrarsi tuttavia in favore del difensore degli attori che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Tuttavia, anche rispetto a tali somme che il CCT dovesse corrispondere agli attori, stante l'accoglimento della domanda trasversale dispiegata dal CCT nei confronti del dott. il CCT avrà diritto di essere integralmente Pt_1 tenuto indenne dal dott. medesimo. Pt_1
In applicazione del medesimo principio, devono altresì essere definitivamente poste a carico di parte convenuta dott. le spese di CTU, già liquidate in corso di causa. Pt_1
Nei rapporti interni tra convenuti, dott. e CCT, stante l'accoglimento della domanda trasversale Pt_1 dispiegata dal CCT, deve essere disposto il rimborso delle spese di lite, come sopra liquidate, a favore del CCT
e a carico del dott. Pt_1
Occorre precisare che tali spese di lite in favore del CCT non possono considerarsi ricomprese entro la domanda di garanzia dispiegata dal dott. nei confronti di in quanto correlate alla Pt_1 Controparte_5 soccombenza del dott. in relazione alla domanda trasversale dispiegata dal CCT relativa all'obbligo, Pt_1 contrattualmente assunto dal professionista, di rilevare indenne il CCT dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esercizio della propria attività professionale e, dunque, escluse dall'operatività della polizza ex art. 6, lett. b) delle condizioni di assicurazione.
Sono altresì da ricomprendersi entro la garanzia assicurativa, anche in considerazione della circostanza che è la stessa polizza ad includere nella garanzia anche quanto dovuto a titolo di spese (cfr. art. 1 lett. a della polizza: “(…) di quanto il professionista sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)”), il 50% delle spese di lite e di CTU poste a carico del dott. e liquidate in favore degli attori, ossia Pt_1
l'importo corrispondente alla quota gravante sul dott. ex art. 2055 c.c., esclusa la restante quota del 50%
Pt_1 che grava sul dott. in attuazione della specifica obbligazione negoziale assunta con il CCT, e che quindi
Pt_1 deve rimanere a carico dell'assicurato, in quanto esclusa dalla garanzia ex art. 6, lett. b) della polizza. Nei rapporti interni tra il dott. e la compagnia assicurativa considerato il parziale
Pt_1 Controparte_5 accoglimento della domanda di manleva dispiegata dall'assicurato (ossia solo per la quota parte del risarcimento e delle spese legali e di CTU gravanti sul dott. in applicazione dell'art. 2055 c.c. e non anche
Pt_1 della restante pari quota che grava sul dott. in forza di quanto convenzionalmente pattuito con il CCT),
Pt_1 vertendosi in ipotesi di parziale soccombenza, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1 impugnando la stessa con cinque motivi di gravame (con i quali ha censurato la:
1. errata interpretazione delle risultanze di causa e falsa applicazione di norme di diritto riguardo alla legitimatio ad causam:
2. errata interpretazione dei fatti in relazione alle risultanze peritali;
3. violazione di legge in relazione alla errata interpretazione di clausola contrattuale e dei rapporti interni tra medico e struttura sanitaria;
4. violazione di legge in relazione alla errata interpretazione di clausola contrattuale nei rapporti interni tra medico e compagnia assicurativa e 5. errata regolamentazione delle spese di lite).
Si sono costituiti in giudizio , e , nella loro qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, nonché il e la che hanno tutti chiesto il rigetto dell'appello. Per_1 CP_4 CP_5 La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
20.5.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 11.5.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere sussistente la legittimazione attiva degli attori in riassunzione, nonostante che i medesimi avessero provato la loro qualità di eredi di tardivamente ovvero solo con la documentazione depositata in sede Persona_1 di memoria di replica alla comparsa conclusionale.
Il motivo è infondato.
Ed invero - premesso che già nel certificato di morte di emesso dal Comune di Siena in data Persona_1
22.1.2021, prodotto dal difensore in allegato all'istanza di interruzione del giudizio, si dava atto del rapporto di coniugio del de cuius con e che nella documentazione sanitaria prodotta si menzionava Controparte_7 Per_ l'esistenza dei due figli del (vd cartella clinica della MA Cecilia Hospital Cotignole) - si osserva che, nel ricorso per la riassunzione del giudizio depositato il 23.4.2021, quest'ultima ed i figli e CP_2 CP_3
si erano tutti qualificati eredi legittimi di in quanto rispettivamente coniuge e figli
[...] Persona_1 del medesimo ed avevano dichiarato di aver accettato l'eredità del congiunto con beneficio di inventario in data 8.3.2021 e che l'inventario era stato redatto in data 16.4.2021 ed era ancora in corso di registrazione.
Detta qualità, che non era stata contestata da nessuno dei convenuti in riassunzione che si erano costituiti nell'immediatezza (ovvero il e la , era stata invece posta in dubbio dal in sede di CP_4 CP_5 Pt_1 comparsa conclusionale ed era stata provata dai ricorrenti in riassunzione con la produzione, in allegato al primo atto utile (ovvero con la conclusionale in replica) della copia del verbale di inventario dell'eredità, redatto dal Cancelliere del Tribunale di Perugia, in cui risultavano i nominativi degli eredi ed era stata anche espressamente indicata la pendenza della presente causa, allora in corso di riassunzione (vd p. 3 del verbale).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere sussistente il danno biologico di , aderendo acriticamente alle risultanze peritali. Persona_1
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'intervento chirurgico eseguito al posto di quello programmato - consistito nel limare l'acromion per eliminare un conflitto con le strutture tendinee sottostanti, aumentando lo spazio tra l'acromion della scapola e la testa dell'omero, allo scopo di consentire una maggior libertà di azione alla cuffia dei rotatori - era, comunque, idoneo ad attenuare la sindrome dolorosa da conflitto alla spalla (o impingement sub- acromiale); che lo stesso, come riconosciuto anche dal giudice, non aveva prodotto alcun danno al paziente, che viceversa ne aveva beneficiato, ritardando di un anno la totale protesizzazione dell'articolazione
(derivata da uno stato di grave patologia degenerativa artrosica scapolo -omerale) e che la durata del periodo di inabilità temporaneo era eccessivamente lungo.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (come nel caso in esame, nella relazione depositata in data 7.10.2022), esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, da ultimo Cass. civ. ord. n. 12195 del 6.5.224 e n. 33742 del 16.11.2022). Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, l'intervento eseguito, oltre ad essere sostanzialmente Per_
“inutile” (in quanto non idoneo ad eliminare il problema da cui era affetto il causato da un grave quadro artrosico degenerativo e risolvibile, pacificamente, solo con la protesizzazione dell'articolazione della spalla), non era neanche stato autorizzato dal medesimo ed era chiaramente frutto di una insufficiente acquisizione di esami clinici specifici (agli atti vi era solo una ecografia muscolo tendinea alla spalla destra, eseguita in data
5.11.2013, da cui, tuttavia, non emergevano lesioni della cuffia dei rotatori;
patologia che era stata, infatti, clinicamente attestata dal prima dell'intervento e poi smentita dal medesimo nel corso dello stesso in Pt_1 base alle risultanze oggettive e che non risultava comprovata da alcuna documentazione – vd pag. 6 della relazione peritale) e che non vi è alcuna contraddizione tra la affermazione del giudice in ordine alla mancata Per_ influenza in senso peggiorativo dell'intervento sul quadro degenerativo artrosico del e l'avvenuto riconoscimento di danno biologico non superiore al 3% in suo favore, atteso che il danno – come ben chiarito dal Collegio peritale – non derivava da un peggioramento del quadro artrosico, ma dal fatto che l'intervento aveva causato “lesioni anatomiche rappresentate dalla acromion plastica e dagli accessi cutanei artroscopici con relativi esiti cicatriziali” (vd risposta alle osservazioni critiche dei ctp nella relazione peritale depositata il
7.10.2022), conseguenze che non possono essere certamente negati, trattandosi notoriamente di situazioni che si verificano a seguito di qualsiasi intervento chirurgico, compresi quelli eseguiti con tecnica artroscopica ed, infine, che la durata dell'invalidità transitoria, calcolata dal Collegio peritale in relazione all'intervento eseguito dal è stata contestata dal medesimo in modo talmente generico ed apodittico, che impedisce Pt_1 di comprendere quale sia l'effettiva critica alla predetta quantificazione.
Con il terzo ed il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'erronea interpretazione del giudice di primo grado delle clausole contrattuali e dei rapporti interni tra medico e struttura sanitaria e tra medico e compagnia assicurativa.
In particolare, l'appellante, con riferimento al terzo motivo, ha sostenuto che l'ultimo paragrafo dell'art. 3.1, lettera c) della convenzione da lui stipulata, nel 2008, con la clinica doveva essere interpretato nel senso che l'attività professionale del medico avrebbe dovuto essere sempre coperta da garanzia assicurativa;
che il medico avrebbe dovuto tenere indenne la clinica per la parte di responsabilità inerente solo alla propria condotta (non a quella gravante sulla struttura sanitaria ex artt. 1228, 2049 e 2055 c.c.) e che, comunque, qualora nella clausola si fosse ravvisata una limitazione di responsabilità della clinica, la stessa avrebbe dovuto essere dichiarata inefficace, ex art. 1341 del c.c., poiché non specificamente approvata con la doppia firma di rito.
Con riferimento al quarto motivo, l'appellante ha affermato che la polizza sottoscritta con la art. 6) CP_5 escludeva il rischi volontariamente assunti e non derivati per legge ovvero situazioni non sussistenti nella fattispecie ove il rischio era stato imposto dal contraente “forte”, quale condizione contrattuale, contenuta in un modello prestampato e quindi soggetta alla interpretazione contra autorem ex art. 1370 del c.c. e la posizione di garanzia da lui assunta nei confronti del paziente derivava direttamente dalla legge.
I motivi sono infondati.
Ed invero, in relazione al terzo motivo, si osserva che quello stipulato dal con il era un contratto Pt_1 CP_4
d'opera intellettuale non rientrante tra quelli conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c. sia per il mancato uso degli stessi sia perché nel predetto contratto non era ravvisabile un diverso potere negoziale delle parti, atteso che le parti avevano assunto l'uno verso l'altro la posizione paritaria di ausiliari reciproci ex art. 1228 c.c. (nel senso che il medico e la struttura sanitaria cooperavano tra loro al fine di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti del paziente) e che il nelle premesse della convenzione, aveva Pt_1 espressamente dichiarato di “voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto alla rimanendo libero da ogni vincolo di dipendenza e di parasubordinazione…”, mentre il aveva CP_6 CP_4 dato atto di aver già stipulato altri contratti analoghi con professionisti operati nella sua stessa specialità e di aver interesse a stipularne altri, per cui allo stesso non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 1341 c.c.. La volontà espressa da entrambe le parti di mantenere la propria autonomia contrattuale si era, inoltre, riverberata nella regolamentazione dei loro rapporti interni, per cui le parti si erano assunte, in via esclusiva, le conseguenze economiche delle loro condotte colpose: la struttura avrebbe risposto, ex art. 1218 c.c., con riferimento ad eventuali carenze nella dotazione di mezzi e persone messe a disposizione del medico per consentirgli lo svolgimento della propria attività, altrimenti impossibile ed il medico avrebbe risposto, stante la deroga al 1228 c.c. contenuta nel contratto d'opera, delle condotte colpose propriamente riferibili alla sua attività diagnostica, informativa e chirurgica [in particolare, il si era impegnato ad effettuare gli Pt_1 interventi chirurgici della propria specialità, all'interno del Centro, in regime libero professionale, concordando con il Direttore sanitario la programmazione degli stessi ed i tempi e l'uso della sala operatoria ed in deroga (consentita) all'art. 1228 c.c., si era obbligato a stipulare una polizza assicurativa per l'attività chirurgica e professionale svolta in esecuzione del contratto (vd art. 2 e 3 del contratto), nonché “a rilevare indenne la per ogni fatto od omissione a lui imputabile” (vd art. 3.3, lett. C) del contratto)]. CP_6
A quest'ultimo riguardo – premesso che nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma e 2055, terzo comma, c.c.., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987) e che, per ritenere superato l'assetto interno così ricostruito, non basta ritenere che l'inadempimento sia ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare, per escludere del tutto una quota di rivalsa, non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma anche la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità – occorre, per un verso, ricordare che i fatti per cui è causa sono antecedenti all'entrata in vigore della L. 24/2017 e, per altro verso, rilevare che, nel caso di specie, la colpa grave del era emersa Pt_1 Per_ con chiarezza dalla c.t.u. svolta, che avevano accertato che il medesimo aveva eseguito sul un trattamento chirurgico assolutamente inutile, senza previamente effettuare gli esami diagnostici necessari, per cui si era raggiunta la prova della ricorrenza dell'ipotesi “di eccezionali e inescusabili gravi devianze dalle linee guida”.
Ciò detto, ne consegue che la decisione del giudice di primo grado di accogliere la domanda di regresso integrale, avanzata dal nei confronti del appare immune da censure. CP_4 Pt_1
Infine, con riferimento al quarto motivo, si ricorda che, prima dell'entrata in vigore della legge Persona_7
l'art. 3 del decreto-legge Balduzzi prevedeva che il medico che si atteneva alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica rispondeva dei danni solo in caso di dolo o colpa grave e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ascrivibile in capo alle strutture sanitarie era di tipo contrattuale, risultando fondata sul contratto di spedalità, in forza del quale la struttura sanitaria si obbligava a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria, per cui sussisteva, in via solidale, sia la responsabilità della struttura ospedaliera per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., quanto quella del medico operante a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c. e la struttura sanitaria poteva esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del medico solo nel caso in cui la colpa fosse attribuibile a quest'ultimo o per casi del tutto eccezionali di inescusabile, grave, imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza ad opera del professionista dal programma condiviso di tutela della salute del paziente.
Poiché la prestazione del medico era inserita nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui il medico svolgeva la sua attività, la sua condotta negligente non poteva essere esclusa o isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei servizi offerti, con la conseguenza che, se la struttura ospedaliera si avvaleva della collaborazione dei sanitari, questa si trovava a dover rispondere dei pregiudizi da costoro cagionati, in ragione del rischio connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Tanto ricordato, si osserva che l'accordo intervenuto tra il ed il in relazione, in base al quale il Pt_1 CP_4 primo si era obbligato “a rilevare indenne la per ogni fatto od omissione a lui imputabile” (vd art. 3.3, CP_6 lett. C) del contratto), seppur lecito in quanto consentito dall'art. 1228 c.c., non poteva essere garantito dal contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale stipulato dal con la perché Pt_1 CP_5
l'impegno non rientrava nell'oggetto dell'assicurazione, che era limitato all'impegno assunto dalla compagnia assicurativa di “tenere indenne l'assicurato fino a concorrenza delle somme indicate in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte e lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione e deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali), involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione indicata nel frontespizio di polizza” (vd art. 1, lett. a della polizza assicurativa) e non copriva la responsabilità imputabile alla struttura sanitaria, per cui, per quella parte, doveva rimanere a carico dell'assicurato.
Si osserva, inoltre, che in base a quanto stabilito dall'art. l'art. 6, lett. 1) della polizza, erano escluse dalla copertura assicurativa “le richieste di risarcimento derivanti da danni …per la responsabilità ad esso imputabile per fatto altrui, nonché derivanti da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, fatta salva la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato, in ragione della gravità della propria colpa”, per cui, in caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati (come quello di specie), l'assicurazione - come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado - operava esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all' in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Parte_3
Non si procede all'esame del quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante si è lamentato dell'errata regolamentazione delle spese di lite, in quanto assorbito dalla presente decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 280/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 21.3.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalle parti appellate nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 3.966,00 in favore di ciascuna di esse (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000. Così deciso in Firenze il 2.9.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.