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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 609/2022 R.G.A.C., promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in San Germano Vercellese (VC) Parte_1 alla via Piave nr. 2, cod. fis. , elettivamente domiciliato in Nicosia al CodiceFiscale_1
Largo Duomo Vicolo Minerva, civico 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Tumminaro, che lo rappresenta e difende;
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...] (Cod. Fis. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente a [...].
Convenuta contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI: all'udienza del 6/11/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, il ricorrente concludeva riportandosi alle conclusioni precedentemente formulate negli scritti difensivi, che qui si riportano: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e;
Parte_1 Controparte_1
- porre a carico della madre l'obbligo al versamento di una somma non minore di €. 150,00 mensili, CP_1 quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente da rivalutare annualmente, oltre agli importi dovuto per eventuali spese straordinarie.
In ogni caso chiede un sufficiente assegno alimentare nei confronti del figlio con lui convivente essendo il reddito del sig. insufficiente a soddisfare i bisogni fondamentali del figlio convivente e non Parte_1 Persona_1 autosufficiente, non inferiore a €. 100,00 mensili;
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/4/2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: CP_1
- di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data 23 giugno 2001; CP_1
- che dall'unione nascevano due figli: , nato a [...] il [...] e Persona_2
nato a [...] il [...] Persona_1
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
-che in data 27 Febbraio 2020, con sentenza n. 77/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta veniva pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi;
nel contesto della sentenza di separazione, veniva statuito l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_1 collocazione prevalente presso il padre, nonché l'obbligo a carico del padre di provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio Persona_1
-il ricorrente rappresentava, altresì, che negli ultimi anni la sig.ra si era assolutamente CP_1 disinteressata dei propri figli ed in particolare del figlio non avendo avuto Persona_1 più alcun contatto con il proprio figlio ormai dal 2012.
Alla luce di quanto esposto, la parte ricorrente chiedeva che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con alle condizioni riportate in Controparte_1 epigrafe.
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, la Sig.ra non si costitutiva in giudizio, CP_1 restando contumace.
All'udienza del 14.11.2023, veniva sentito il sig. , che rappresentava di abitare a Parte_1
Vercelli dal 2013 e che il figlio oggi maggiorenne, non coabitava più con lui, Persona_1 ma che lo stesso necessitava di essere mantenuto economicamente, in quanto svolge dei lavori saltuari e non era economicamente autosufficiente.
Rappresentava altresì di aver costituito un nuovo nucleo familiare e confermava quanto esposto in ricorso, precisando che la sig.ra si era disinteressata ai propri figli, che non CP_1 sentiva ormai da molti anni.
Concludeva insistendo nel contenuto del ricorso.
Con ordinanza presidenziale del 18.11.2023, non veniva accolta la richiesta del ricorrente in merito alla statuizione di un contributo di mantenimento a carico della sig.ra in favore CP_1 del figlio, mentre per il resto venivano confermate le statuizioni di cui alla Persona_3 sentenza di separazione resa il 27/2/2020 ad eccezione di quelle relative all'affidamento e collocamento del figlio, perché divenuto maggiorenne. Persona_4
L'ordinanza non è stata oggetto di reclamo.
Con memoria integrativa del 18.12.2023, il ricorrente chiedeva, in riforma dell'ordinanza presidenziale, di fissare a carico della sig.ra un contributo di mantenimento per il figlio CP_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente. Persona_1
Con memoria ex art. 183 co. VI nr. 2 c.p.c., il ricorrente articolava mezzi di prova;
in particolare, chiedeva l'esperimento dell'interrogatorio formale con la convenuta non costituita, nonché la prova per testi con , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
. Testimone_3
Con ordinanza del 10.09.2024, ritenuta la superfluità dei mezzi di prova articolati dal ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, non ammettendo i chiesti mezzi di prova, fissava l'udienza del 6.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6.11.2024, la parte precisava le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in ricorso, e il giudice, ritenuto che non si ravvisavano i presupposti per la modifica dell'ordinanza istruttoria, atteso che già con la sentenza di separazione era stato previsto l'onere a carico del ricorrente di provvedere al mantenimento del figlio presso di lui collocato, poneva la causa in decisione.
Così brevemente riassunta la vicenda processuale si osserva che la domanda proposta dal ricorrente e diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Novara il
23.6.2001, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n. 77/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 27.02.2020, e passata in autorità di cosa giudicata, e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare tenuto conto a tal riguardo anche della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, celebrato a Novara il 23 giugno 2001, tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
30/05/1979, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Novara dell'anno
2001, parte I, n. 71.
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, riconoscersi un contributo , da porre a carico della convenuta contumace, per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente.
La domanda non è fondata e non può, pertanto, accogliersi.
Preliminarmente si osserva che l'art. 337-septies c.c. attribuisce al figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente un diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio mentre la legittimazione concorrente del genitore a richiedere la corresponsione di tale contributo è comunque subordinata alla sua convivenza con il figlio (cfr. Cass. Civ. 2022, n.27308). Tale presupposto è evidentemente carente nella fattispecie posta all'attenzione del Tribunale atteso che per stessa ammissione del ricorrente il figlio, non vive più con lui e lavora , sia pure saltuariamente come Persona_1 magazziniere ( cfr. verbale udienza del 14/11/2023) e dunque ogni eventuale istanza e domanda di riconoscimento del contributo di mantenimento avrebbe dovuto proporsi da parte dello stesso figlio e non anche dal genitore che con lui non convive più.
In ogni caso la domanda è anche infondata nel merito.
In punto di diritto deve richiamarsi a tal proposito il principio, ormai costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova della sussistenza delle condizioni su cui si fonda il diritto, che è
a carico del richiedente (il genitore con cui il figlio vive o il figlio stesso), è particolarmente gravoso per il 'figlio adulto', vertendo sulle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. Civ. 2024 n. 2252).
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente,
e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro e della non imputabilità della sua condizione di mancato raggiungimento dell'indipendenza economica.
Tale prova non è stata fornita nel presente giudizio mancando qualsivoglia allegazione documentale a tal riguardo mentre le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente valgono a ritenere, per converso, raggiunta tale indipendenza economica testimoniata dall'allontanamento del figlio dalla casa del genitore e dallo svolgimento, sia pure precario, di un'attività lavorativa come magazziniere.
Invero anche un impiego part-time o con contratto a tempo determinato può rilevare quale forma di autonomia economica, che, di conseguenza, non giustifica la corresponsione di un assegno in favore del figlio.
Le prove costituende articolate a tal riguardo dal ricorrente con la memoria depositata il
28/6/2024 sono generiche nella loro formulazione e dal tenore valutativo e non vertono su fatti specifici e, conseguentemente, deve convenirsi sul loro rigetto come già disposto giusta l'ordinanza del 10.09.2024.
La domanda proposta dal ricorrente in difetto di prova dei suoi presupposti deve rigettarsi.
L'esito del giudizio e l'accoglimento della sola domanda di scioglimento del matrimonio giustificano la compensazione nella misura di due terzi delle spese di lite restando a carico della convenuta la quota residua da corrispondersi in favore dell'erario stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 609/2022 R.G.A.C.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio, celebrato a Novara il 23 giugno 2001 tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
30/05/1979, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Novara dell'anno
2001 parte I, n. 71, volume I;
rigetta la domanda proposta da di porre a carico della sig.ra Parte_1 [...] un contributo per il mantenimento del figlio CP_1 Persona_4 dichiara le spese di lite compensate nella misura di due terzi, e condanna la convenuta,
[...]
al pagamento della quota residua che si liquida in misura già ridotta in € 1270,00 CP_1 oltre spese forfettarie e accessori ove dovuti da corrispondere in favore dello Stato.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 28/2/2025.
Il Presidente
Marcello Testaquatra
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 609/2022 R.G.A.C., promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in San Germano Vercellese (VC) Parte_1 alla via Piave nr. 2, cod. fis. , elettivamente domiciliato in Nicosia al CodiceFiscale_1
Largo Duomo Vicolo Minerva, civico 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Tumminaro, che lo rappresenta e difende;
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...] (Cod. Fis. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente a [...].
Convenuta contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI: all'udienza del 6/11/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, il ricorrente concludeva riportandosi alle conclusioni precedentemente formulate negli scritti difensivi, che qui si riportano: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e;
Parte_1 Controparte_1
- porre a carico della madre l'obbligo al versamento di una somma non minore di €. 150,00 mensili, CP_1 quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente da rivalutare annualmente, oltre agli importi dovuto per eventuali spese straordinarie.
In ogni caso chiede un sufficiente assegno alimentare nei confronti del figlio con lui convivente essendo il reddito del sig. insufficiente a soddisfare i bisogni fondamentali del figlio convivente e non Parte_1 Persona_1 autosufficiente, non inferiore a €. 100,00 mensili;
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/4/2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: CP_1
- di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data 23 giugno 2001; CP_1
- che dall'unione nascevano due figli: , nato a [...] il [...] e Persona_2
nato a [...] il [...] Persona_1
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
-che in data 27 Febbraio 2020, con sentenza n. 77/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta veniva pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi;
nel contesto della sentenza di separazione, veniva statuito l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_1 collocazione prevalente presso il padre, nonché l'obbligo a carico del padre di provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio Persona_1
-il ricorrente rappresentava, altresì, che negli ultimi anni la sig.ra si era assolutamente CP_1 disinteressata dei propri figli ed in particolare del figlio non avendo avuto Persona_1 più alcun contatto con il proprio figlio ormai dal 2012.
Alla luce di quanto esposto, la parte ricorrente chiedeva che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con alle condizioni riportate in Controparte_1 epigrafe.
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, la Sig.ra non si costitutiva in giudizio, CP_1 restando contumace.
All'udienza del 14.11.2023, veniva sentito il sig. , che rappresentava di abitare a Parte_1
Vercelli dal 2013 e che il figlio oggi maggiorenne, non coabitava più con lui, Persona_1 ma che lo stesso necessitava di essere mantenuto economicamente, in quanto svolge dei lavori saltuari e non era economicamente autosufficiente.
Rappresentava altresì di aver costituito un nuovo nucleo familiare e confermava quanto esposto in ricorso, precisando che la sig.ra si era disinteressata ai propri figli, che non CP_1 sentiva ormai da molti anni.
Concludeva insistendo nel contenuto del ricorso.
Con ordinanza presidenziale del 18.11.2023, non veniva accolta la richiesta del ricorrente in merito alla statuizione di un contributo di mantenimento a carico della sig.ra in favore CP_1 del figlio, mentre per il resto venivano confermate le statuizioni di cui alla Persona_3 sentenza di separazione resa il 27/2/2020 ad eccezione di quelle relative all'affidamento e collocamento del figlio, perché divenuto maggiorenne. Persona_4
L'ordinanza non è stata oggetto di reclamo.
Con memoria integrativa del 18.12.2023, il ricorrente chiedeva, in riforma dell'ordinanza presidenziale, di fissare a carico della sig.ra un contributo di mantenimento per il figlio CP_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente. Persona_1
Con memoria ex art. 183 co. VI nr. 2 c.p.c., il ricorrente articolava mezzi di prova;
in particolare, chiedeva l'esperimento dell'interrogatorio formale con la convenuta non costituita, nonché la prova per testi con , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
. Testimone_3
Con ordinanza del 10.09.2024, ritenuta la superfluità dei mezzi di prova articolati dal ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, non ammettendo i chiesti mezzi di prova, fissava l'udienza del 6.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6.11.2024, la parte precisava le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in ricorso, e il giudice, ritenuto che non si ravvisavano i presupposti per la modifica dell'ordinanza istruttoria, atteso che già con la sentenza di separazione era stato previsto l'onere a carico del ricorrente di provvedere al mantenimento del figlio presso di lui collocato, poneva la causa in decisione.
Così brevemente riassunta la vicenda processuale si osserva che la domanda proposta dal ricorrente e diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Novara il
23.6.2001, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n. 77/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 27.02.2020, e passata in autorità di cosa giudicata, e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare tenuto conto a tal riguardo anche della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, celebrato a Novara il 23 giugno 2001, tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
30/05/1979, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Novara dell'anno
2001, parte I, n. 71.
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, riconoscersi un contributo , da porre a carico della convenuta contumace, per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente.
La domanda non è fondata e non può, pertanto, accogliersi.
Preliminarmente si osserva che l'art. 337-septies c.c. attribuisce al figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente un diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio mentre la legittimazione concorrente del genitore a richiedere la corresponsione di tale contributo è comunque subordinata alla sua convivenza con il figlio (cfr. Cass. Civ. 2022, n.27308). Tale presupposto è evidentemente carente nella fattispecie posta all'attenzione del Tribunale atteso che per stessa ammissione del ricorrente il figlio, non vive più con lui e lavora , sia pure saltuariamente come Persona_1 magazziniere ( cfr. verbale udienza del 14/11/2023) e dunque ogni eventuale istanza e domanda di riconoscimento del contributo di mantenimento avrebbe dovuto proporsi da parte dello stesso figlio e non anche dal genitore che con lui non convive più.
In ogni caso la domanda è anche infondata nel merito.
In punto di diritto deve richiamarsi a tal proposito il principio, ormai costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova della sussistenza delle condizioni su cui si fonda il diritto, che è
a carico del richiedente (il genitore con cui il figlio vive o il figlio stesso), è particolarmente gravoso per il 'figlio adulto', vertendo sulle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. Civ. 2024 n. 2252).
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente,
e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro e della non imputabilità della sua condizione di mancato raggiungimento dell'indipendenza economica.
Tale prova non è stata fornita nel presente giudizio mancando qualsivoglia allegazione documentale a tal riguardo mentre le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente valgono a ritenere, per converso, raggiunta tale indipendenza economica testimoniata dall'allontanamento del figlio dalla casa del genitore e dallo svolgimento, sia pure precario, di un'attività lavorativa come magazziniere.
Invero anche un impiego part-time o con contratto a tempo determinato può rilevare quale forma di autonomia economica, che, di conseguenza, non giustifica la corresponsione di un assegno in favore del figlio.
Le prove costituende articolate a tal riguardo dal ricorrente con la memoria depositata il
28/6/2024 sono generiche nella loro formulazione e dal tenore valutativo e non vertono su fatti specifici e, conseguentemente, deve convenirsi sul loro rigetto come già disposto giusta l'ordinanza del 10.09.2024.
La domanda proposta dal ricorrente in difetto di prova dei suoi presupposti deve rigettarsi.
L'esito del giudizio e l'accoglimento della sola domanda di scioglimento del matrimonio giustificano la compensazione nella misura di due terzi delle spese di lite restando a carico della convenuta la quota residua da corrispondersi in favore dell'erario stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 609/2022 R.G.A.C.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio, celebrato a Novara il 23 giugno 2001 tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
30/05/1979, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Novara dell'anno
2001 parte I, n. 71, volume I;
rigetta la domanda proposta da di porre a carico della sig.ra Parte_1 [...] un contributo per il mantenimento del figlio CP_1 Persona_4 dichiara le spese di lite compensate nella misura di due terzi, e condanna la convenuta,
[...]
al pagamento della quota residua che si liquida in misura già ridotta in € 1270,00 CP_1 oltre spese forfettarie e accessori ove dovuti da corrispondere in favore dello Stato.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 28/2/2025.
Il Presidente
Marcello Testaquatra
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata