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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 342/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Concetta Serrone Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 342/2024 del Ruolo Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto:
Separazione consensuale tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. LAURITO C.F._2
GIOVANNI e presso il cui studio elettivamente domiciliano in Vallo della Lucania, Via F. Parri snc
RICORRENTI nonché
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio in data 14/12/2017 in Camerota (SA), trascritto nei registri dello stato civile del Comune atto n. 10 parte I – anno 2017, adottando il regime della separazione dei beni;
che dall'unione non erano nati figli;
che, a causa dell'incompatibilità caratteriale, tra i coniugi era venuta meno la comunione materiale e spirituale divenendo insostenibile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, all'udienza del 24.09.2024, sostituita ai sensi pagina 1 di 3 dell'art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c. in quanto le parti, con dichiarazione sottoscritta, rinunciavano a comparire personalmente in quanto non volevano riconciliarsi, i ricorrenti ribadivano la propria volontà di separarsi alle condizioni del ricorso e veniva rimessa la causa al Collegio.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Camerota (SA) Parte_1
alla Via Antonio Infantini n. 36 di sua proprietà mentre la sig.ra ha manifestato Parte_2
l'intenzione di ritrasferirsi definitivamente in Romania, dove già si è temporaneamente trasferita per ragioni familiari.
3. I coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.
4. Ogni altra questione economica è stata già risolta in precedenza e gli stessi non hanno null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, né residuano beni di proprietà dell'uno in possesso dell'altro”.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione in tal senso resa in udienza.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Pt_1
, c.f.: , nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 Parte_2
, c.f.: , nata a [...] il [...], che hanno contratto
[...] C.F._2
matrimonio in data 14/12/2017 in Camerota (SA), nei registri dello stato civile del Comune atto n. 10 parte I – anno 2017, alle condizioni indicate in parte motiva;
pagina 2 di 3 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vallo della Lucania per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 9/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Concetta Serrone dott.ssa Elvira Bellantoni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Concetta Serrone Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 342/2024 del Ruolo Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto:
Separazione consensuale tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. LAURITO C.F._2
GIOVANNI e presso il cui studio elettivamente domiciliano in Vallo della Lucania, Via F. Parri snc
RICORRENTI nonché
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio in data 14/12/2017 in Camerota (SA), trascritto nei registri dello stato civile del Comune atto n. 10 parte I – anno 2017, adottando il regime della separazione dei beni;
che dall'unione non erano nati figli;
che, a causa dell'incompatibilità caratteriale, tra i coniugi era venuta meno la comunione materiale e spirituale divenendo insostenibile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, all'udienza del 24.09.2024, sostituita ai sensi pagina 1 di 3 dell'art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c. in quanto le parti, con dichiarazione sottoscritta, rinunciavano a comparire personalmente in quanto non volevano riconciliarsi, i ricorrenti ribadivano la propria volontà di separarsi alle condizioni del ricorso e veniva rimessa la causa al Collegio.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Camerota (SA) Parte_1
alla Via Antonio Infantini n. 36 di sua proprietà mentre la sig.ra ha manifestato Parte_2
l'intenzione di ritrasferirsi definitivamente in Romania, dove già si è temporaneamente trasferita per ragioni familiari.
3. I coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.
4. Ogni altra questione economica è stata già risolta in precedenza e gli stessi non hanno null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, né residuano beni di proprietà dell'uno in possesso dell'altro”.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione in tal senso resa in udienza.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Pt_1
, c.f.: , nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 Parte_2
, c.f.: , nata a [...] il [...], che hanno contratto
[...] C.F._2
matrimonio in data 14/12/2017 in Camerota (SA), nei registri dello stato civile del Comune atto n. 10 parte I – anno 2017, alle condizioni indicate in parte motiva;
pagina 2 di 3 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vallo della Lucania per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 9/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Concetta Serrone dott.ssa Elvira Bellantoni
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