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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
3846/24
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Buonpane
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 22.03.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto il 12.03.2024, dall' di Aversa, nove CP_1 avvisi di indebito emessi il 29.02.2024 coi quali l'ente le aveva comunicato che erano state riscosse somme in più sulla indennità malattia e maternità, per l'importo complessivo di € 3.047,34, somme non spettanti in seguito ad accertamenti ispettivi compiuti dall' ; l' aveva pertanto chiesto la restituzione delle CP_1 CP_2 somme già corrisposte ed analiticamente indicate negli avvisi impugnati. Avendo quindi eccepito la prescrizione degli importi erogati, nonché la carenza di motivazione e la irripetibilità delle somme pretese, la ricorrente ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità degli avvisi comunicati il
12.03.2024 ed il loro consequenziale annullamento, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso stante la sua infondatezza.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
21.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Deve essere dichiarata l'estinzione del diritto azionato dall' CP_1 al recupero delle somme erogate a titolo di prestazioni per il periodo suindicato per essere decorso il termine ordinario di prescrizione decennale.
Allo stato risulta infatti che tra la data del 16.11.2011, in cui aveva ricevuto la prima richiesta di pagamento, e la data in cui sono stati notificati gli avvisi di indebito nei confronti della sig.ra impugnati in questa sede (12.03.2024), in un arco Pt_1 temporale quindi di ben 13 anni, non sia intervenuto alcun atto interruttivo.
Non può ritenersi che le prestazioni di cui l' chiede la CP_2 restituzione siano divenute indebite solo all'esito degli accertamenti ispettivi che hanno disconosciuto i rapporti di lavoro sulla cui base era stata erogata la prestazione, e che quindi i termini prescrizionali decennali iniziano a decorrere solo dalla data dei verbali ispettivi. Secondo infatti una più corretta interpretazione dei fatti, gli accertamenti ispettivi possono al più essere considerati quali atti interruttivi del decorso della prescrizione, se regolarmente comunicati (si veda sul punto sent. Cass. n. 916/96 secondo la quale “Alla suddetta prescrizione si applicano, salvo diversa ed espressa disposizione contraria di legge, le norme di cui agli artt. 2935 2945 cod. civ. con la conseguenza che la stessa è soggetta ad interruzione mediante atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, quali la comunicazione dei verbali ispettivi qualora il giudice del merito ravvisi in essi un'intimazione ad adempiere”).
Inoltre, anche con riguardo ad un eventuale comportamento doloso della ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l' aveva annullato la posizione assicurativa del CP_1 lavoratore, anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro)” (cfr. sent. Cass. n. 10828/15).
Infine, il giudizio R.G. n. 2479/09, instaurato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e definito con sentenza n. 551/19 del 28.02.2019, ha riguardato il riconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola “De Chiara Vincenzo”, e non può quindi ritenersi che abbia avuto un effetto interruttivo della pretesa creditoria esaminata in questa sede.
Deve pertanto concludersi che le somme pretese dall' non siano CP_1 dovute.
L' soccombente è infine tenuto alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi del 29.02.2024 pretese dall' con riferimento alle prestazioni indennità CP_1 malattia e maternità per il periodo dal 1998 al 2006, per l'importo complessivo di € 3.047,34.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in € 886,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 22.05.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
3846/24
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Buonpane
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 22.03.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto il 12.03.2024, dall' di Aversa, nove CP_1 avvisi di indebito emessi il 29.02.2024 coi quali l'ente le aveva comunicato che erano state riscosse somme in più sulla indennità malattia e maternità, per l'importo complessivo di € 3.047,34, somme non spettanti in seguito ad accertamenti ispettivi compiuti dall' ; l' aveva pertanto chiesto la restituzione delle CP_1 CP_2 somme già corrisposte ed analiticamente indicate negli avvisi impugnati. Avendo quindi eccepito la prescrizione degli importi erogati, nonché la carenza di motivazione e la irripetibilità delle somme pretese, la ricorrente ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità degli avvisi comunicati il
12.03.2024 ed il loro consequenziale annullamento, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso stante la sua infondatezza.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
21.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Deve essere dichiarata l'estinzione del diritto azionato dall' CP_1 al recupero delle somme erogate a titolo di prestazioni per il periodo suindicato per essere decorso il termine ordinario di prescrizione decennale.
Allo stato risulta infatti che tra la data del 16.11.2011, in cui aveva ricevuto la prima richiesta di pagamento, e la data in cui sono stati notificati gli avvisi di indebito nei confronti della sig.ra impugnati in questa sede (12.03.2024), in un arco Pt_1 temporale quindi di ben 13 anni, non sia intervenuto alcun atto interruttivo.
Non può ritenersi che le prestazioni di cui l' chiede la CP_2 restituzione siano divenute indebite solo all'esito degli accertamenti ispettivi che hanno disconosciuto i rapporti di lavoro sulla cui base era stata erogata la prestazione, e che quindi i termini prescrizionali decennali iniziano a decorrere solo dalla data dei verbali ispettivi. Secondo infatti una più corretta interpretazione dei fatti, gli accertamenti ispettivi possono al più essere considerati quali atti interruttivi del decorso della prescrizione, se regolarmente comunicati (si veda sul punto sent. Cass. n. 916/96 secondo la quale “Alla suddetta prescrizione si applicano, salvo diversa ed espressa disposizione contraria di legge, le norme di cui agli artt. 2935 2945 cod. civ. con la conseguenza che la stessa è soggetta ad interruzione mediante atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, quali la comunicazione dei verbali ispettivi qualora il giudice del merito ravvisi in essi un'intimazione ad adempiere”).
Inoltre, anche con riguardo ad un eventuale comportamento doloso della ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l' aveva annullato la posizione assicurativa del CP_1 lavoratore, anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro)” (cfr. sent. Cass. n. 10828/15).
Infine, il giudizio R.G. n. 2479/09, instaurato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e definito con sentenza n. 551/19 del 28.02.2019, ha riguardato il riconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola “De Chiara Vincenzo”, e non può quindi ritenersi che abbia avuto un effetto interruttivo della pretesa creditoria esaminata in questa sede.
Deve pertanto concludersi che le somme pretese dall' non siano CP_1 dovute.
L' soccombente è infine tenuto alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi del 29.02.2024 pretese dall' con riferimento alle prestazioni indennità CP_1 malattia e maternità per il periodo dal 1998 al 2006, per l'importo complessivo di € 3.047,34.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in € 886,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 22.05.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua