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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7279/2024 R.G.
N. 7279-1/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice dott.ssa Francesca Laura Stoppa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto come in epigrafe promosso da
nato a [...] il [...], CUI 0540HO4 - cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Lamarucciola C.F._1
e Alice Stevanato ( ), presso il cui studio in Como, via C.F._2 C.F._3
Leone Leoni n.10, è elettivamente domiciliato come da procura agli atti
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore – , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia
n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore di Como con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1 e co 1.1 T.U.I.
Conclusioni per il ricorrente:
pagina 1 di 7 “- in via preliminare e cautelare: ordinare alla Questura di Como di emettere un permesso provvisorio, al fine di regolarizzare la posizione del ricorrente nelle more della definizione del presente procedimento;
- in via principale: in accoglimento del presente gravame, annullare/revocare l'impugnato provvedimento e, in riforma, del decreto impugnato accertare il diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co. 1 e co.
1.1. TUI, in applicazione dell'art. 5 co. 6 TUI del D. Lgs. 286/1998, e/o in applicazione degli artt. 3, 9 e 15 del D. Lgs. n. 251/2007, per derivazione diretta degli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione;
per l'effetto, ordinare alla Questura di Como di emettere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
- in via istruttoria: preliminarmente si chiede voglia disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo all'interessato presso la Commissione Territoriale competente;
si chiede altresì che venga richiesto alla Commissione nazionale ministeriale l'invio della documentazione attinente la situazione del Paese di origine della richiedente secondo le fonti accreditate al Ministero degli Interni. Infine, si chiede ammettersi prova per testi sui fatti di cui al paragrafo -percorso di integrazione in Italia-, indicando come testimone l'operatrice di Aperta- , con riserva di indicare altri testimoni Controparte_4 Tes_1 Con rifusione delle spese di lite.”.
In fatto
In data 29/03/2017 il Questore di Como rilasciava al ricorrente il permesso di soggiorno per “motivi umanitari” con scadenza il 14.09.2019. In data 26.07.2019 il ricorrente presentava al Questore di Vercelli richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
Con decreto del 18.12.2023 notificato in data 23.01.2024, il Questore di Como ha rigettato l'istanza, rilevando:
► che ai fini del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno è stato richiesto alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, sezione di Monza e
Brianza, il parere così come previsto dalla normativa vigente;
► che, nella specie, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, sezione di Monza e Brianza, ha espresso in data 27.07.2021 parere negativo in merito al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, poiché non sussistono i presupposti previsti dall'art. 19 c. 1 e 1.1. TUI.
Il Questore ha, pertanto, ritenuto di rigettare l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato il 22/02/2024 la difesa del ricorrente ha domandato:
“- in via preliminare e cautelare: ordinare alla Questura di Como di emettere un permesso provvisorio, al fine di regolarizzare la posizione del ricorrente nelle more della definizione del presente procedimento;
- in via principale: in accoglimento del presente gravame, annullare/revocare l'impugnato provvedimento e, in riforma, del decreto impugnato accertare il diritto del ricorrente al rinnovo del Cont permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co. 1 e co.
1.1. in applicazione dell'art. pagina 2 di 7 5 co. 6 TUI del D. Lgs. 286/1998, e/o in applicazione degli artt. 3, 9 e 15 del D. Lgs. n. 251/2007, per derivazione diretta degli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione;
per l'effetto, ordinare alla Questura di
Como di emettere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
- in via istruttoria: preliminarmente si chiede voglia disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo all'interessato presso la Commissione Territoriale competente;
si chiede altresì che venga richiesto alla Commissione nazionale ministeriale l'invio della documentazione attinente la situazione del Paese di origine della richiedente secondo le fonti accreditate al Ministero degli Interni. Infine, si chiede ammettersi prova per testi sui fatti di cui al paragrafo -percorso di integrazione in Italia-, indicando come testimone l'operatrice di Aperta- , con riserva di indicare altri testimoni Controparte_4 Tes_1 Con rifusione delle spese di lite.”.
In data 05.03.2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto della domanda cautelare Controparte_1
e del ricorso, con vittoria di spese e dei compensi di lite.
È stata disposta udienza a trattazione scritta al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) del ricorrente in Italia.
Nel termine fissato, la difesa del ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta, ha prodotto documentazione integrativa e ha insistito nella propria richiesta, evidenziando la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998, come novellati dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, data la continua e ormai acclarata integrazione del ricorrente nel nostro Paese.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 09.04.2025.
In diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
Quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi pagina 3 di 7 costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [1].
La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998:
- estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. n. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”[2].
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co. 1.1.
T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Quanto ai parametri normativi sui quali si fonda detta valutazione anche la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune recenti pronunce, che forniscono indicazioni utili per la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In particolare, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha chiarito che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020
(conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla
[2] Cfr. sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/2021, nel condivisibile senso della retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. pagina 4 di 7 convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cfr.
Cassazione Civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022 e nello stesso anche Ordinanza n.
34095 del 2021).
In un'altra recente pronuncia la Corte ha chiarito, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, che “l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia ((cfr. Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del 15/03/2022, Cassazione N. 34095 del 2021, Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 – 01).
Tanto premesso, reputa il Collegio che dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa nella nota a trattazione scritta, emerge che il ricorrente si sia radicato in Italia e abbia raggiunto un buon livello di integrazione.
A supporto delle allegazioni relative al percorso di integrazione sul territorio italiano avviato dal ricorrente, sotto il profilo formativo, la difesa ha prodotto: un attestato di frequenza al corso di apprendistato seguito nel 2023 in materia di “organizzazione aziendale, qualità aziendale, comunicazione e relazione e disciplina del rapporto di lavoro”1.
Per quanto attiene al profilo lavorativo, il ricorrente ha lavorato dapprima come lavapiatti presso il
Grand Hotel di Como s.r.l., in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato stagionale con decorrenza dal mese di settembre 2021 al mese di dicembre 2021 e da gennaio 2022 a ottobre 2022, come risulta dai contratti di lavoro, dalla proroga, dalle buste paga documentate in atti, dalla CU 2023 (anno 2022) e dall'estratto conto previdenziale INPS, che attesta un reddito superiore a 6.000 euro nel 2021 e a 20.000 euro nel 20222. Attualmente è occupato presso la panetteria Beretta di Como, in forza del contratto di apprendistato sottoscritto nell'ottobre 2022, come emerge dalle buste paga depositate e dall'estratto conto previdenziale citato, che attesta un reddito pari a oltre 23.000 euro nel 2023 e a oltre 27.000 euro nel 2024. La difesa ha, inoltre, depositato la busta paga di gennaio 2025 che riporta una retribuzione di 1.708 euro3.
Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente vive a Como, via Malvito N. 16/A, con l'amico sig. Pt_2
al quale corrisponde una somma mensile quale contributo spese per l'alloggio, come
[...] comprovato dal certificato di residenza e dalla dichiarazione di ospitalità da ultimo prodotta dalla difesa4. Infine, la difesa ha allegato la cartella sanitaria rilasciata al ricorrente dal medico del lavoro, il quale dà atto del trauma riportato nel 2015 in Libia, da cui è derivata, nonostante un'operazione chirurgica eseguita in Italia nel 2016, la cecità dell'occhio sinistro.5
Emerge, pertanto, altresì una condizione di vulnerabilità del ricorrente, determinata dalle sue condizioni di salute che, pur non avendo di fatto condizionato la sua capacità lavorativa e la conseguente integrazione sul territorio nazionale, va tenuta in considerazione e che mette ancora più in luce gli sforzi profusi dal ricorrente al fine di inserirsi nel sistema socioeconomico italiano.
Ritiene dunque il Collegio che il ricorrente ha compiuto significativi sforzi al fine di raggiungere un valido inserimento nel sistema socioeconomico italiano, che trovano conferma nello svolgimento, da diversi anni, di regolare e continuativa attività lavorativa. Egli si trova dal 2015 nel nostro Paese, dove è entrato come minore non accompagnato, in condizioni di estrema vulnerabilità sia per la minore età, sia per il trauma riportato all'occhio sinistro;
si è formato professionalmente e ha reperito un'occupazione, traendo da essa un reddito che è nel tempo aumentato e che gli consente lo svolgimento di una vita dignitosa e in piena autonomia.
In questa situazione ritiene il Tribunale che, qualora venisse rimpatriato nel Paese di origine, il ricorrente si troverebbe, in condizioni di estrema fragilità, ad essere ricollocato in un contesto dal quale
è stato completamente sradicato ed al quale nulla oramai lo lega.
L'allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32, terzo comma, del D.lgs. 25 del 2008.
Sulle spese
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di doverle compensare: se è vero che il ricorrente vede riconosciuta la sua domanda, è anche vero che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono maturati nel corso del procedimento e, comunque, successivamente al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale, ove si è potuta apprezzare anche la protratta continuatività lavorativa del ricorrente e la sua autonomia abitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da nato a [...] il Parte_1
05.06.1998, CUI 0540HO4 - cod. fisc. e, per l'effetto, riconosce il C.F._1 5 Cfr. Documentazione sanitaria allegata il 26.02.2024 e il 03.03.2025. pagina 6 di 7 diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs. 25/08 in relazione all'art. 19, comma 1.1 TUI;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Il Giudice estensore Dott.ssa Francesca Laura Stoppa
Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Meyer
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Attestazione di frequenza allegata il 03.03.2025. 2 Cfr. Contratti di lavoro, buste paga 2021 e 2022 e C.U. 2023 allegate il 26.02.2024, nonché estratto INPS allegato il
03.03.2025. 3 Cfr. Buste paga allegate il 03.03.2025. 4 Cfr. Certificato di residenza e Dichiarazione di ospitalità allegate il 03.03.2025. pagina 5 di 7
N. 7279-1/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice dott.ssa Francesca Laura Stoppa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto come in epigrafe promosso da
nato a [...] il [...], CUI 0540HO4 - cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Lamarucciola C.F._1
e Alice Stevanato ( ), presso il cui studio in Como, via C.F._2 C.F._3
Leone Leoni n.10, è elettivamente domiciliato come da procura agli atti
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore – , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia
n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore di Como con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1 e co 1.1 T.U.I.
Conclusioni per il ricorrente:
pagina 1 di 7 “- in via preliminare e cautelare: ordinare alla Questura di Como di emettere un permesso provvisorio, al fine di regolarizzare la posizione del ricorrente nelle more della definizione del presente procedimento;
- in via principale: in accoglimento del presente gravame, annullare/revocare l'impugnato provvedimento e, in riforma, del decreto impugnato accertare il diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co. 1 e co.
1.1. TUI, in applicazione dell'art. 5 co. 6 TUI del D. Lgs. 286/1998, e/o in applicazione degli artt. 3, 9 e 15 del D. Lgs. n. 251/2007, per derivazione diretta degli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione;
per l'effetto, ordinare alla Questura di Como di emettere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
- in via istruttoria: preliminarmente si chiede voglia disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo all'interessato presso la Commissione Territoriale competente;
si chiede altresì che venga richiesto alla Commissione nazionale ministeriale l'invio della documentazione attinente la situazione del Paese di origine della richiedente secondo le fonti accreditate al Ministero degli Interni. Infine, si chiede ammettersi prova per testi sui fatti di cui al paragrafo -percorso di integrazione in Italia-, indicando come testimone l'operatrice di Aperta- , con riserva di indicare altri testimoni Controparte_4 Tes_1 Con rifusione delle spese di lite.”.
In fatto
In data 29/03/2017 il Questore di Como rilasciava al ricorrente il permesso di soggiorno per “motivi umanitari” con scadenza il 14.09.2019. In data 26.07.2019 il ricorrente presentava al Questore di Vercelli richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
Con decreto del 18.12.2023 notificato in data 23.01.2024, il Questore di Como ha rigettato l'istanza, rilevando:
► che ai fini del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno è stato richiesto alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, sezione di Monza e
Brianza, il parere così come previsto dalla normativa vigente;
► che, nella specie, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, sezione di Monza e Brianza, ha espresso in data 27.07.2021 parere negativo in merito al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, poiché non sussistono i presupposti previsti dall'art. 19 c. 1 e 1.1. TUI.
Il Questore ha, pertanto, ritenuto di rigettare l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato il 22/02/2024 la difesa del ricorrente ha domandato:
“- in via preliminare e cautelare: ordinare alla Questura di Como di emettere un permesso provvisorio, al fine di regolarizzare la posizione del ricorrente nelle more della definizione del presente procedimento;
- in via principale: in accoglimento del presente gravame, annullare/revocare l'impugnato provvedimento e, in riforma, del decreto impugnato accertare il diritto del ricorrente al rinnovo del Cont permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co. 1 e co.
1.1. in applicazione dell'art. pagina 2 di 7 5 co. 6 TUI del D. Lgs. 286/1998, e/o in applicazione degli artt. 3, 9 e 15 del D. Lgs. n. 251/2007, per derivazione diretta degli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione;
per l'effetto, ordinare alla Questura di
Como di emettere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
- in via istruttoria: preliminarmente si chiede voglia disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo all'interessato presso la Commissione Territoriale competente;
si chiede altresì che venga richiesto alla Commissione nazionale ministeriale l'invio della documentazione attinente la situazione del Paese di origine della richiedente secondo le fonti accreditate al Ministero degli Interni. Infine, si chiede ammettersi prova per testi sui fatti di cui al paragrafo -percorso di integrazione in Italia-, indicando come testimone l'operatrice di Aperta- , con riserva di indicare altri testimoni Controparte_4 Tes_1 Con rifusione delle spese di lite.”.
In data 05.03.2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto della domanda cautelare Controparte_1
e del ricorso, con vittoria di spese e dei compensi di lite.
È stata disposta udienza a trattazione scritta al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) del ricorrente in Italia.
Nel termine fissato, la difesa del ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta, ha prodotto documentazione integrativa e ha insistito nella propria richiesta, evidenziando la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998, come novellati dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, data la continua e ormai acclarata integrazione del ricorrente nel nostro Paese.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 09.04.2025.
In diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
Quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi pagina 3 di 7 costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [1].
La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998:
- estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. n. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”[2].
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co. 1.1.
T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Quanto ai parametri normativi sui quali si fonda detta valutazione anche la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune recenti pronunce, che forniscono indicazioni utili per la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In particolare, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha chiarito che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020
(conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla
[2] Cfr. sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/2021, nel condivisibile senso della retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. pagina 4 di 7 convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cfr.
Cassazione Civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022 e nello stesso anche Ordinanza n.
34095 del 2021).
In un'altra recente pronuncia la Corte ha chiarito, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, che “l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia ((cfr. Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del 15/03/2022, Cassazione N. 34095 del 2021, Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 – 01).
Tanto premesso, reputa il Collegio che dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa nella nota a trattazione scritta, emerge che il ricorrente si sia radicato in Italia e abbia raggiunto un buon livello di integrazione.
A supporto delle allegazioni relative al percorso di integrazione sul territorio italiano avviato dal ricorrente, sotto il profilo formativo, la difesa ha prodotto: un attestato di frequenza al corso di apprendistato seguito nel 2023 in materia di “organizzazione aziendale, qualità aziendale, comunicazione e relazione e disciplina del rapporto di lavoro”1.
Per quanto attiene al profilo lavorativo, il ricorrente ha lavorato dapprima come lavapiatti presso il
Grand Hotel di Como s.r.l., in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato stagionale con decorrenza dal mese di settembre 2021 al mese di dicembre 2021 e da gennaio 2022 a ottobre 2022, come risulta dai contratti di lavoro, dalla proroga, dalle buste paga documentate in atti, dalla CU 2023 (anno 2022) e dall'estratto conto previdenziale INPS, che attesta un reddito superiore a 6.000 euro nel 2021 e a 20.000 euro nel 20222. Attualmente è occupato presso la panetteria Beretta di Como, in forza del contratto di apprendistato sottoscritto nell'ottobre 2022, come emerge dalle buste paga depositate e dall'estratto conto previdenziale citato, che attesta un reddito pari a oltre 23.000 euro nel 2023 e a oltre 27.000 euro nel 2024. La difesa ha, inoltre, depositato la busta paga di gennaio 2025 che riporta una retribuzione di 1.708 euro3.
Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente vive a Como, via Malvito N. 16/A, con l'amico sig. Pt_2
al quale corrisponde una somma mensile quale contributo spese per l'alloggio, come
[...] comprovato dal certificato di residenza e dalla dichiarazione di ospitalità da ultimo prodotta dalla difesa4. Infine, la difesa ha allegato la cartella sanitaria rilasciata al ricorrente dal medico del lavoro, il quale dà atto del trauma riportato nel 2015 in Libia, da cui è derivata, nonostante un'operazione chirurgica eseguita in Italia nel 2016, la cecità dell'occhio sinistro.5
Emerge, pertanto, altresì una condizione di vulnerabilità del ricorrente, determinata dalle sue condizioni di salute che, pur non avendo di fatto condizionato la sua capacità lavorativa e la conseguente integrazione sul territorio nazionale, va tenuta in considerazione e che mette ancora più in luce gli sforzi profusi dal ricorrente al fine di inserirsi nel sistema socioeconomico italiano.
Ritiene dunque il Collegio che il ricorrente ha compiuto significativi sforzi al fine di raggiungere un valido inserimento nel sistema socioeconomico italiano, che trovano conferma nello svolgimento, da diversi anni, di regolare e continuativa attività lavorativa. Egli si trova dal 2015 nel nostro Paese, dove è entrato come minore non accompagnato, in condizioni di estrema vulnerabilità sia per la minore età, sia per il trauma riportato all'occhio sinistro;
si è formato professionalmente e ha reperito un'occupazione, traendo da essa un reddito che è nel tempo aumentato e che gli consente lo svolgimento di una vita dignitosa e in piena autonomia.
In questa situazione ritiene il Tribunale che, qualora venisse rimpatriato nel Paese di origine, il ricorrente si troverebbe, in condizioni di estrema fragilità, ad essere ricollocato in un contesto dal quale
è stato completamente sradicato ed al quale nulla oramai lo lega.
L'allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32, terzo comma, del D.lgs. 25 del 2008.
Sulle spese
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di doverle compensare: se è vero che il ricorrente vede riconosciuta la sua domanda, è anche vero che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono maturati nel corso del procedimento e, comunque, successivamente al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale, ove si è potuta apprezzare anche la protratta continuatività lavorativa del ricorrente e la sua autonomia abitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da nato a [...] il Parte_1
05.06.1998, CUI 0540HO4 - cod. fisc. e, per l'effetto, riconosce il C.F._1 5 Cfr. Documentazione sanitaria allegata il 26.02.2024 e il 03.03.2025. pagina 6 di 7 diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs. 25/08 in relazione all'art. 19, comma 1.1 TUI;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Il Giudice estensore Dott.ssa Francesca Laura Stoppa
Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Meyer
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Attestazione di frequenza allegata il 03.03.2025. 2 Cfr. Contratti di lavoro, buste paga 2021 e 2022 e C.U. 2023 allegate il 26.02.2024, nonché estratto INPS allegato il
03.03.2025. 3 Cfr. Buste paga allegate il 03.03.2025. 4 Cfr. Certificato di residenza e Dichiarazione di ospitalità allegate il 03.03.2025. pagina 5 di 7