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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/12/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1074/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1074/2025, promossa con ricorso depositato in data 8 maggio
2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Biagio Andrea Algieri
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Rimessa in decisione all'udienza del 7 ottobre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Trento in data 3 CP_1 febbraio 2018, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trento, atto N. 5, P. I, Anno 2018, dalla cui unione non sono nati figli -, ha chiesto 1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza condizioni, esponendo che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale definita avanti all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Trento mediante accordo di separazione di data 9 aprile
2024, confermato successivamente il 22 maggio 2024, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente non si è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 7 ottobre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha confermato la volontà di divorziare ed ha chiesto la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c., vertendo la domanda unicamente sullo status.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trento (il 9 aprile 2024 con successiva conferma il 22 maggio 2024), senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
In presenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), e 5 della legge
1.12.1970 n. 898, va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
(valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e della natura del procedimento, vertente unicamente sullo status). Considerato che la parte ricorrente è stata ammessa al Patrocinio Statale, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da Cass. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
2 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
) a Trento in data 3 febbraio 2018, trascritto nel Registro C.F._2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, atto N. 5, P. I, Anno 2018;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio al passaggio in giudicato;
3) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1074/2025, promossa con ricorso depositato in data 8 maggio
2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Biagio Andrea Algieri
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Rimessa in decisione all'udienza del 7 ottobre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Trento in data 3 CP_1 febbraio 2018, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trento, atto N. 5, P. I, Anno 2018, dalla cui unione non sono nati figli -, ha chiesto 1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza condizioni, esponendo che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale definita avanti all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Trento mediante accordo di separazione di data 9 aprile
2024, confermato successivamente il 22 maggio 2024, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente non si è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 7 ottobre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha confermato la volontà di divorziare ed ha chiesto la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c., vertendo la domanda unicamente sullo status.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trento (il 9 aprile 2024 con successiva conferma il 22 maggio 2024), senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
In presenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), e 5 della legge
1.12.1970 n. 898, va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
(valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e della natura del procedimento, vertente unicamente sullo status). Considerato che la parte ricorrente è stata ammessa al Patrocinio Statale, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da Cass. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
2 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
) a Trento in data 3 febbraio 2018, trascritto nel Registro C.F._2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, atto N. 5, P. I, Anno 2018;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio al passaggio in giudicato;
3) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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