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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/11/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1568/2022 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GARIBALDI 71 67051 AVEZZANO con l'avv. TIBURZI ANNALISA
) , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 P.IVA_1
ROMA N. 23 12037 ZO con l'avv. GIULINI RICHARD CP_2
), dal quale rappresentato e difeso C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come nei rispettivi atti .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del 5.12.2022,
[...]
chiedeva al Tribunale di Avezzano, previo accertamento della nullità della Pt_1 notificazione del decreto ingiuntivo n. 337/2014 emesso dal Tribunale di Avezzano il 16.5.2014, di accogliere l'opposizione al predetto decreto e per l'effetto di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché non notificato regolarmente entro 60 giorni dalla sua emissione.
Chiedeva ancora al Tribunale di dichiarare prescritto il credito derivante dal mutuo chirografario n. 60951483-A6E5609514830 concesso in data 31.1.2005.
In particolare rassegnava le seguenti conclusioni : "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con provvedimento da concedersi anche inaudita altera parte, e previo accertamento della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 337/2014 emesso dal Tribunale di Avezzano il 16.5.2014:
1) accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché non notificato regolarmente entro 60 giorni dalla sua emissione;
2) dichiarare prescritto il credito derivante dal mutuo chirografario n. 60951483-A6E5609514830 concesso in data 31.1.2005.
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge" Si costituiva la cessionaria del credito che depositava il contratto di Controparte_1 finanziamento in forza del quale è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo.
Essa dichiarava che la notifica del titolo esecutivo era stata correttamente eseguita per compiuta giacenza al domicilio eletto dal nel contratto di finanziamento in Avezzano, Pt_1 via Europa 110 e che, pertanto, la procedura esecutiva era stata correttamente azionata.
Sosteneva ancora la che appariva "difficile credere" che il non Controparte_1 Pt_1 avesse avuto contezza del decreto ingiuntivo notificato dal momento che vi era stata l'iscrizione ipotecaria sui suoi beni immobili.
Il fatto che oggi il risieda nello stesso indirizzo in Avezzano, Via Europa 110, sarebbe Pt_1 sufficiente a dimostrare il "costante collegamento" del con quell'indirizzo. Pt_1
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa, previa concessione di termine per l'avvio del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 commi 1 bis e 4 D.Lgs. 29/2010; in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, per mancanza di gravi motivi e per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;
nel merito: respingere le domande tutte formulate dal signor nei confronti Parte_1 della in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in Controparte_1 narrativa e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo telematico n. 337/2014 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.5.2014 e condannare l'opponente al pagamento delle somme ivi indicate, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio.
Con ogni più ampia riserva anche istruttoria."
Chiesta la sospensione dell'esecutività del titolo, il con le note scritte in sostituzione Pt_1 dell'udienza dell'8.2.2023, e cioè alla prima difesa utile dal deposito del contratto di finanziamento, disconosceva la firma apposta in calce allo stesso perché palesemente contraffatta e non sua.
Con ordinanza dell'8.2.2023 il Giudice allora assegnatario del ruolo, Dott.ssa Francesca Greco, accoglieva l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente, ritenendo fondata l'eccezione di nullità della notifica perché testualmente "risulta in atti la prova del trasferimento di residenza effettuato dal debitore ai sensi dell'art. 44 c.c. e 31 disp.att. cc e che la clausola contenuta nel modulo di adesione ai servizi, la cui firma peraltro è stata disconosciuta dall'opponente, fa riferimento all'invio della corrispondenza bancaria".
Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa proseguiva senza ulteriore istruttoria, ed il Giudice all'udienza del 19.5.2025 tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo avanzata da risulta fondata e, Parte_1 pertanto, deve essere accolta.
L'argomentazione principale e preliminare alla trattazione nel merito utilizzata da parte opponente ha riguardato la nullità della notificazione del titolo esecutivo, e cioè il decreto
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
ingiuntivo n. 337/2014 emesso dal Tribunale di Avezzano il 16/5/2014, il quale risulta notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza il 18.7.2014.
Assume l'attore in opposizione di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto e di aver appreso della sua esistenza solo a seguito della notifica dell'atto di precetto del 16.11.2022.
Parte opposta si costituiva depositando sia il decreto ingiuntivo tardivamente opposto sia il contratto di mutuo chirografario in forza del quale l'atto è stato emesso.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'indirizzo di Avezzano (AQ), via Europa 110, ove il era residente fino al 15.10.2013. Ciò è provato dal certificato di residenza storico Pt_1 prodotto dal ricorrente.
Alla data della notificazione, quindi, quest'ultimo non era più residente in quell'indirizzo ma era emigrato altrove, circostanza opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 44 c.c. e dell'art. 31 disp. att.
Il creditore avrebbe potuto verificare la residenza dell'opponente con l'ordinaria diligenza e notificare il decreto ingiuntivo secondo le regole ordinarie all'indirizzo in cui egli era residente affinché potesse avere conoscenza dell'atto.
Il decreto ingiuntivo, quindi, non ha raggiunto lo scopo a cui era destinato e cioè quello di essere portato a conoscenza del suo destinatario consentendo il contraddittorio.
Il creditore afferma di aver notificato l'atto presso il domicilio eletto dal nel contratto Pt_1 di finanziamento in cui testualmente il debitore all'art. 8 dichiara "L'invio al Cliente di qualsiasi comunicazione o dichiarazione della Banca è validamente effettuata all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, il quale è da considerarsi come suo domicilio eletto."
Orbene, il riferimento è contenuto nell'articolo "invio della corrispondenza alla clientela" che certamente non può essere considerato derogativo dell'ordinaria disciplina sulla residenza e domicilio, tanto che non è stato oggetto di doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 c.c.
L'elezione di domicilio, infatti, è limitata espressamente al solo invio della corrispondenza bancaria e nel corso del procedimento, il Tribunale si è già espresso sul punto a seguito di istanza cautelare, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'atto.
In mancanza di dichiarazione espressa, scritta ed inequivocabile, che accetta il domicilio eletto per la corrispondenza bancaria anche per la notifica di atti giudiziari, la notifica in quell'indirizzo è nulla, se non corrisponde alla residenza dell'interessato, pur avendo con esso un collegamento, trattandosi del vecchio indirizzo.
Si ritiene, pertanto, fondata l'eccezione di nullità avanzata dalla parte opponente per le motivazioni su espresse e, per tale ragione, il decreto opposto risulta essere inefficace in ragione della mancata notifica entro il termine previsto di giorni 60 dalla sua emissione.
Anche se l'accoglimento della sollevata eccezione determina la definizione della controversia insorta ed esclude ogni trattazione delle vicende di merito prospettate, appare opportuno analizzare comunque gli altri aspetti sollevati dalla parte opponente.
All'uopo, avendo la parte opposta prodotto il contratto di mutuo solamente come allegato alla comparsa di costituzione, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al modulo di adesione prodotto nella prima difesa utile consistente nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'8/2/2023 in cui testualmente ha dichiarato
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
" non riconosce come sue le firme apposte nel documento depositato da Parte_1 controparte al n.9".
A contestazione della suesposta difesa ad opera dell'opponente, l'opposta società ha affermato che le predette note non sarebbero state depositate nel fascicolo telematico;
tale circostanza non trova fondamento atteso che le predette note sono presenti nel fascicolo, seppur inerente la fase cautelare, costituendo così il primo atto utile per il disconoscimento della firma del a seguito della produzione di parte opposta. Pt_1
A sostegno di quanto appena evidenziato, questo Tribunale ha già pronunciato l'ordinanza dell'8.2.2023 e l'ordinanza del 26.2.2023, e si è espresso sulla prosecuzione del giudizio senza necessità di istruttoria ulteriore.
In ordine alla maturata prescrizione del credito azionato con il decreto giova sottolineare che grava sull'opposto l'onere di dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione.
A tal fine si ritiene di non poter condividere l'assunto della banca laddove ha indicato come atto interruttivo il decreto ingiuntivo opposto e ciò, anche, sull'errato presupposto della validità della notifica effettuata.
Pertanto, in difetto di prove dell'intervenuta interruzione, anche la seconda domanda è meritevole di accoglimento essendo decorso il termine di dieci anni dalla sottoscrizione del mutuo chirografario n. 60951483-A6E5609514830 concesso il 31/1/2005,.
Le spese di lite, da corrispondere secondo i parametri del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza nel merito e vengono liquidate come nel dispositivo in base valori medi previsti, per ogni fase del giudizio, nello scaglione di riferimento della causa (valore della causa da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).
PQM
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
• accoglie l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 337/2014 emesso dal Tribunale di Avezzano il 16/5/2014, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso;
• accoglie e dichiara la domanda di intervenuta prescrizione del credito di cui al mutuo chirografario n. 60951483-A6E5609514830 concesso il 31/1/2005 da Pt_2 ;
[...]
• ordina la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 23.7.2014 sull'immobile di proprietà di e censiti nel NCT del Comune di Avezzano al foglio 5, Parte_1 part.1712, s cura e spese della opposta;
• condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate nell'ammontare complessivo di € 5.077,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Avezzano 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1568/2022 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GARIBALDI 71 67051 AVEZZANO con l'avv. TIBURZI ANNALISA
) , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 P.IVA_1
ROMA N. 23 12037 ZO con l'avv. GIULINI RICHARD CP_2
), dal quale rappresentato e difeso C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come nei rispettivi atti .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del 5.12.2022,
[...]
chiedeva al Tribunale di Avezzano, previo accertamento della nullità della Pt_1 notificazione del decreto ingiuntivo n. 337/2014 emesso dal Tribunale di Avezzano il 16.5.2014, di accogliere l'opposizione al predetto decreto e per l'effetto di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché non notificato regolarmente entro 60 giorni dalla sua emissione.
Chiedeva ancora al Tribunale di dichiarare prescritto il credito derivante dal mutuo chirografario n. 60951483-A6E5609514830 concesso in data 31.1.2005.
In particolare rassegnava le seguenti conclusioni : "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con provvedimento da concedersi anche inaudita altera parte, e previo accertamento della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 337/2014 emesso dal Tribunale di Avezzano il 16.5.2014:
1) accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché non notificato regolarmente entro 60 giorni dalla sua emissione;
2) dichiarare prescritto il credito derivante dal mutuo chirografario n. 60951483-A6E5609514830 concesso in data 31.1.2005.
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge" Si costituiva la cessionaria del credito che depositava il contratto di Controparte_1 finanziamento in forza del quale è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo.
Essa dichiarava che la notifica del titolo esecutivo era stata correttamente eseguita per compiuta giacenza al domicilio eletto dal nel contratto di finanziamento in Avezzano, Pt_1 via Europa 110 e che, pertanto, la procedura esecutiva era stata correttamente azionata.
Sosteneva ancora la che appariva "difficile credere" che il non Controparte_1 Pt_1 avesse avuto contezza del decreto ingiuntivo notificato dal momento che vi era stata l'iscrizione ipotecaria sui suoi beni immobili.
Il fatto che oggi il risieda nello stesso indirizzo in Avezzano, Via Europa 110, sarebbe Pt_1 sufficiente a dimostrare il "costante collegamento" del con quell'indirizzo. Pt_1
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa, previa concessione di termine per l'avvio del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 commi 1 bis e 4 D.Lgs. 29/2010; in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, per mancanza di gravi motivi e per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;
nel merito: respingere le domande tutte formulate dal signor nei confronti Parte_1 della in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in Controparte_1 narrativa e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo telematico n. 337/2014 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.5.2014 e condannare l'opponente al pagamento delle somme ivi indicate, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio.
Con ogni più ampia riserva anche istruttoria."
Chiesta la sospensione dell'esecutività del titolo, il con le note scritte in sostituzione Pt_1 dell'udienza dell'8.2.2023, e cioè alla prima difesa utile dal deposito del contratto di finanziamento, disconosceva la firma apposta in calce allo stesso perché palesemente contraffatta e non sua.
Con ordinanza dell'8.2.2023 il Giudice allora assegnatario del ruolo, Dott.ssa Francesca Greco, accoglieva l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente, ritenendo fondata l'eccezione di nullità della notifica perché testualmente "risulta in atti la prova del trasferimento di residenza effettuato dal debitore ai sensi dell'art. 44 c.c. e 31 disp.att. cc e che la clausola contenuta nel modulo di adesione ai servizi, la cui firma peraltro è stata disconosciuta dall'opponente, fa riferimento all'invio della corrispondenza bancaria".
Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa proseguiva senza ulteriore istruttoria, ed il Giudice all'udienza del 19.5.2025 tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo avanzata da risulta fondata e, Parte_1 pertanto, deve essere accolta.
L'argomentazione principale e preliminare alla trattazione nel merito utilizzata da parte opponente ha riguardato la nullità della notificazione del titolo esecutivo, e cioè il decreto
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
ingiuntivo n. 337/2014 emesso dal Tribunale di Avezzano il 16/5/2014, il quale risulta notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza il 18.7.2014.
Assume l'attore in opposizione di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto e di aver appreso della sua esistenza solo a seguito della notifica dell'atto di precetto del 16.11.2022.
Parte opposta si costituiva depositando sia il decreto ingiuntivo tardivamente opposto sia il contratto di mutuo chirografario in forza del quale l'atto è stato emesso.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'indirizzo di Avezzano (AQ), via Europa 110, ove il era residente fino al 15.10.2013. Ciò è provato dal certificato di residenza storico Pt_1 prodotto dal ricorrente.
Alla data della notificazione, quindi, quest'ultimo non era più residente in quell'indirizzo ma era emigrato altrove, circostanza opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 44 c.c. e dell'art. 31 disp. att.
Il creditore avrebbe potuto verificare la residenza dell'opponente con l'ordinaria diligenza e notificare il decreto ingiuntivo secondo le regole ordinarie all'indirizzo in cui egli era residente affinché potesse avere conoscenza dell'atto.
Il decreto ingiuntivo, quindi, non ha raggiunto lo scopo a cui era destinato e cioè quello di essere portato a conoscenza del suo destinatario consentendo il contraddittorio.
Il creditore afferma di aver notificato l'atto presso il domicilio eletto dal nel contratto Pt_1 di finanziamento in cui testualmente il debitore all'art. 8 dichiara "L'invio al Cliente di qualsiasi comunicazione o dichiarazione della Banca è validamente effettuata all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, il quale è da considerarsi come suo domicilio eletto."
Orbene, il riferimento è contenuto nell'articolo "invio della corrispondenza alla clientela" che certamente non può essere considerato derogativo dell'ordinaria disciplina sulla residenza e domicilio, tanto che non è stato oggetto di doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 c.c.
L'elezione di domicilio, infatti, è limitata espressamente al solo invio della corrispondenza bancaria e nel corso del procedimento, il Tribunale si è già espresso sul punto a seguito di istanza cautelare, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'atto.
In mancanza di dichiarazione espressa, scritta ed inequivocabile, che accetta il domicilio eletto per la corrispondenza bancaria anche per la notifica di atti giudiziari, la notifica in quell'indirizzo è nulla, se non corrisponde alla residenza dell'interessato, pur avendo con esso un collegamento, trattandosi del vecchio indirizzo.
Si ritiene, pertanto, fondata l'eccezione di nullità avanzata dalla parte opponente per le motivazioni su espresse e, per tale ragione, il decreto opposto risulta essere inefficace in ragione della mancata notifica entro il termine previsto di giorni 60 dalla sua emissione.
Anche se l'accoglimento della sollevata eccezione determina la definizione della controversia insorta ed esclude ogni trattazione delle vicende di merito prospettate, appare opportuno analizzare comunque gli altri aspetti sollevati dalla parte opponente.
All'uopo, avendo la parte opposta prodotto il contratto di mutuo solamente come allegato alla comparsa di costituzione, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al modulo di adesione prodotto nella prima difesa utile consistente nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'8/2/2023 in cui testualmente ha dichiarato
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
" non riconosce come sue le firme apposte nel documento depositato da Parte_1 controparte al n.9".
A contestazione della suesposta difesa ad opera dell'opponente, l'opposta società ha affermato che le predette note non sarebbero state depositate nel fascicolo telematico;
tale circostanza non trova fondamento atteso che le predette note sono presenti nel fascicolo, seppur inerente la fase cautelare, costituendo così il primo atto utile per il disconoscimento della firma del a seguito della produzione di parte opposta. Pt_1
A sostegno di quanto appena evidenziato, questo Tribunale ha già pronunciato l'ordinanza dell'8.2.2023 e l'ordinanza del 26.2.2023, e si è espresso sulla prosecuzione del giudizio senza necessità di istruttoria ulteriore.
In ordine alla maturata prescrizione del credito azionato con il decreto giova sottolineare che grava sull'opposto l'onere di dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione.
A tal fine si ritiene di non poter condividere l'assunto della banca laddove ha indicato come atto interruttivo il decreto ingiuntivo opposto e ciò, anche, sull'errato presupposto della validità della notifica effettuata.
Pertanto, in difetto di prove dell'intervenuta interruzione, anche la seconda domanda è meritevole di accoglimento essendo decorso il termine di dieci anni dalla sottoscrizione del mutuo chirografario n. 60951483-A6E5609514830 concesso il 31/1/2005,.
Le spese di lite, da corrispondere secondo i parametri del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza nel merito e vengono liquidate come nel dispositivo in base valori medi previsti, per ogni fase del giudizio, nello scaglione di riferimento della causa (valore della causa da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).
PQM
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
• accoglie l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 337/2014 emesso dal Tribunale di Avezzano il 16/5/2014, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso;
• accoglie e dichiara la domanda di intervenuta prescrizione del credito di cui al mutuo chirografario n. 60951483-A6E5609514830 concesso il 31/1/2005 da Pt_2 ;
[...]
• ordina la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 23.7.2014 sull'immobile di proprietà di e censiti nel NCT del Comune di Avezzano al foglio 5, Parte_1 part.1712, s cura e spese della opposta;
• condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate nell'ammontare complessivo di € 5.077,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Avezzano 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4