Articolo 1 della Legge 25 luglio 1990, n. 208
Articolo 2
Versione
18 agosto 1990
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10 dicembre 2002
Art. 1. 1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), con sede in Roma, determinato in lire 2.800 milioni con la legge 10 luglio 1984, n. 325 , viene elevato, dal 1 gennaio 1990, a lire 10.000 milioni. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2002, n. 267 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN, di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208 , e' rideterminato nella misura di 4.394.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004."
Entrata in vigore il 10 dicembre 2002