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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 273/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
OS IA, AT
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2977/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14544/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402312 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7594/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 14544/4/20230, del 10/10/2023, depositata in data 26/10/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TF501I402312 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2017, con il quale gli era stato contestato l'esercizio di fatto in forma non occasionale dell'attività di
“affittacamere, case vacanze, bed and breakfast residence” ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate, a titolo di Irpef (pari a € 2.819,00), di Addizionale regionale (pari a € 157,00), di Irap
(pari a € 1.575,00), di Iva (pari a € 3.169,00) di Addizionale comunale (pari a € 160,00) oltre interessi e sanzioni.
Il ricorrente eccepiva la mancata prova e la a carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore chiedendo il rigetto del ricorso.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo assolto l'obbligo di motivazione, facendo lo stesso riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza redatto in data 16/6/2022 regolarmente notificato o consegnato all'intimato, che evidenzia in modo adeguato gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa erariale esercitata nei suoi confronti, consentendogli di poter esercitare il suo diritto di difesa in sede giudiziale.
Evidenziavano i primi giudici che l'accertata assenza in capo al ricorrente di altri redditi diversi da quello di gestione del bed & breakfast, la promozione pubblicitaria effettuata per incrementare la clientela e i servizi offerti alla clientela medesima (in particolare, il servizio di navetta per gli ospiti), oltre che il numero e la tipologia delle camere, costituissero elementi indiziari rivelatori della natura abituale dell'attività svolta, avuto riguardo al loro elevato valore inferenziale.
Proponeva appello il contribuente censurando la sentenza impugnata per difetto di motivazione, essendosi limitato ad aderire de plano, alla tesi dell'ente impositore;
per violazione dell'onere della prova, non essendo provata l'esistenza delle campagne pubblicitarie, né il numero e la tipologia delle camere;
non avendo altresì i primi giudici motivato circa l'eccepita sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E per definire l'attività di B&b come occasionale.
Riproponeva, poi tutti i motivi fatti valere in primo grado.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, evidenziando la non occasionalità dell'attività, di carattere imprenditoriale, sulla base di quanto emerso dal verbale della guardia di finanza, i cui elementi costituivano indizi gravi, precisi e concordanti idonei a supportare le presunzioni di esercizio professionale dell'attività di Bed and breakfast svolta dal ricorrente, che non aveva dichiarato ulteriori redditi nell'anno oggetto dell'accertamento.
Nella seduta 9/12/2025, il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la motivazione dell'atto impositivo è valida anche se fa riferimento, per relationem, al Processo Verbale di Constatazione (PVC) della Guardia di Finanza, a condizione che il contribuente sia messo in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, circostanza che certamente è avvenuta nel caso di specie.
Occorre a questo punto accertare se l'attività di bed and breakfast sia esercitata in forma occasionale o in forma di impresa.
La disciplina giuridica di tale attività è contenuta nella L. 135/2001, rimettendo la regolamentazione dei servizi ricettivi, inclusi quelli di bed and breakfast, all'autonomia legislativa delle Regioni.
La Regione Campania, con la legge regionale 5/2001 e successive modifiche, ha regolamentato l'apertura e la gestione delle strutture ricettive extra alberghiere.
L'occasionalità è caratterizzata da episodicità e saltuarietà, dall'assenza di mezzi organizzati, mentre l'imprenditorialità discende dalla sistematicità e stabilità dell'attività.
L'attività occasionale non deve prevedere l'erogazione di servizi accessori, quali ad esempio il cambio giornaliero della biancheria, né la somministrazione di altri pasti, oltre alla colazione, né deve prevedere volumi d'affari consistenti.
Nel caso di specie, dal PVC si è dedotto il carattere imprenditoriale e non occasionale dell'attività dalla mancanza di altre attività prevalenti quali lavoro professionale o dipendente diverso da quello di gestione del B&B, nonché dalla mancata dichiarazione di redditi oltre a quelli derivanti da tali attività; dalla presenza dell'attività in ricorrenti campagne pubblicitarie per incrementare la clientela;
dall'offerta del servizio navetta per gli ospiti della struttura.
Allegato al PVC vi è la stampa di un sito francese che pubblicizza l'attività, in cui viene indicata la presenza di 5 camere e altri documenti relativi a recensioni di clienti.
Dal numero di camere, dalle foto che descrivono la struttura (non disconosciute), dall'assenza nel sito dell'indicazione di un periodo di chiusura, dall'assenza di altri redditi, può ritenersi provato il carattere imprenditoriale dell'attività, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 1500,00 (millecinquecento/00).
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
OS IA, AT
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2977/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14544/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402312 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7594/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 14544/4/20230, del 10/10/2023, depositata in data 26/10/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TF501I402312 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2017, con il quale gli era stato contestato l'esercizio di fatto in forma non occasionale dell'attività di
“affittacamere, case vacanze, bed and breakfast residence” ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate, a titolo di Irpef (pari a € 2.819,00), di Addizionale regionale (pari a € 157,00), di Irap
(pari a € 1.575,00), di Iva (pari a € 3.169,00) di Addizionale comunale (pari a € 160,00) oltre interessi e sanzioni.
Il ricorrente eccepiva la mancata prova e la a carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore chiedendo il rigetto del ricorso.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo assolto l'obbligo di motivazione, facendo lo stesso riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza redatto in data 16/6/2022 regolarmente notificato o consegnato all'intimato, che evidenzia in modo adeguato gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa erariale esercitata nei suoi confronti, consentendogli di poter esercitare il suo diritto di difesa in sede giudiziale.
Evidenziavano i primi giudici che l'accertata assenza in capo al ricorrente di altri redditi diversi da quello di gestione del bed & breakfast, la promozione pubblicitaria effettuata per incrementare la clientela e i servizi offerti alla clientela medesima (in particolare, il servizio di navetta per gli ospiti), oltre che il numero e la tipologia delle camere, costituissero elementi indiziari rivelatori della natura abituale dell'attività svolta, avuto riguardo al loro elevato valore inferenziale.
Proponeva appello il contribuente censurando la sentenza impugnata per difetto di motivazione, essendosi limitato ad aderire de plano, alla tesi dell'ente impositore;
per violazione dell'onere della prova, non essendo provata l'esistenza delle campagne pubblicitarie, né il numero e la tipologia delle camere;
non avendo altresì i primi giudici motivato circa l'eccepita sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E per definire l'attività di B&b come occasionale.
Riproponeva, poi tutti i motivi fatti valere in primo grado.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, evidenziando la non occasionalità dell'attività, di carattere imprenditoriale, sulla base di quanto emerso dal verbale della guardia di finanza, i cui elementi costituivano indizi gravi, precisi e concordanti idonei a supportare le presunzioni di esercizio professionale dell'attività di Bed and breakfast svolta dal ricorrente, che non aveva dichiarato ulteriori redditi nell'anno oggetto dell'accertamento.
Nella seduta 9/12/2025, il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la motivazione dell'atto impositivo è valida anche se fa riferimento, per relationem, al Processo Verbale di Constatazione (PVC) della Guardia di Finanza, a condizione che il contribuente sia messo in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, circostanza che certamente è avvenuta nel caso di specie.
Occorre a questo punto accertare se l'attività di bed and breakfast sia esercitata in forma occasionale o in forma di impresa.
La disciplina giuridica di tale attività è contenuta nella L. 135/2001, rimettendo la regolamentazione dei servizi ricettivi, inclusi quelli di bed and breakfast, all'autonomia legislativa delle Regioni.
La Regione Campania, con la legge regionale 5/2001 e successive modifiche, ha regolamentato l'apertura e la gestione delle strutture ricettive extra alberghiere.
L'occasionalità è caratterizzata da episodicità e saltuarietà, dall'assenza di mezzi organizzati, mentre l'imprenditorialità discende dalla sistematicità e stabilità dell'attività.
L'attività occasionale non deve prevedere l'erogazione di servizi accessori, quali ad esempio il cambio giornaliero della biancheria, né la somministrazione di altri pasti, oltre alla colazione, né deve prevedere volumi d'affari consistenti.
Nel caso di specie, dal PVC si è dedotto il carattere imprenditoriale e non occasionale dell'attività dalla mancanza di altre attività prevalenti quali lavoro professionale o dipendente diverso da quello di gestione del B&B, nonché dalla mancata dichiarazione di redditi oltre a quelli derivanti da tali attività; dalla presenza dell'attività in ricorrenti campagne pubblicitarie per incrementare la clientela;
dall'offerta del servizio navetta per gli ospiti della struttura.
Allegato al PVC vi è la stampa di un sito francese che pubblicizza l'attività, in cui viene indicata la presenza di 5 camere e altri documenti relativi a recensioni di clienti.
Dal numero di camere, dalle foto che descrivono la struttura (non disconosciute), dall'assenza nel sito dell'indicazione di un periodo di chiusura, dall'assenza di altri redditi, può ritenersi provato il carattere imprenditoriale dell'attività, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 1500,00 (millecinquecento/00).