Articolo 2321 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2321.

(Utili percepiti in buona fede).

I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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