Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 765
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Sentenza 19 marzo 2025

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La Corte d'Appello di Milano, presieduta dalla dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino, ha emesso la sentenza n. 267/2024, in risposta all'appello di una parte venditrice contro la decisione del Tribunale di Pavia. Gli appellanti richiedevano l'accertamento dell'assenza di responsabilità per vizi dell'immobile venduto, invocando una clausola di esonero da responsabilità e l'intervenuta prescrizione dell'azione. In subordine, sostenevano che l'obbligo di allaccio fognario gravasse solo sull'attuale proprietario, mentre l'appellata contestava la validità della clausola e denunciava vizi occulti dell'immobile, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Il giudice ha accolto le argomentazioni degli appellanti, ritenendo che la clausola di esonero non si applicasse ai problemi di allaccio fognario, in quanto non menzionati nel contratto. Ha inoltre stabilito che l'obbligo di allaccio fognario riguardasse tutti gli immobili in aree servite da rete fognaria, non solo quelli di nuova costruzione. La Corte ha concluso che l'immobile non presentava vizi insanabili, rigettando la domanda di aliud pro alio e confermando la prescrizione dell'azione di garanzia. Pertanto, la sentenza di primo grado è stata riformata, con condanna alle spese a carico dell'appellata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 765
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 765
    Data del deposito : 19 marzo 2025

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