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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 267/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C. F. ), (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C. F. ), rappresentati e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3 giusta procura in atti, dall'Avv. Mariacristina PETROLO (C. F. ), del C.F._4
foro di Roma, presso il cui studio in Roma via Dardanelli n. 46 sono elettivamente domiciliate, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni del presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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fax: 063720308
APPELLANTI pagina 1 di 20 CONTRO
- (C. F. ), residente in Vigevano al corso Brodolini n. 31, Controparte_1 C.F._5 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carla Eugenia RAMELLA, presso il cui studio legale in Vigevano via San Pio V n. 5/B è elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
Sulle seguenti conclusioni:
per , appellanti, Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrarii reiectis, in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1630/2023, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio n.
1134/2022 pubblicata il 18.12.2023, notificata il 22.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- accertare l'esclusione di ogni responsabilità dei venditori in ordine ai fatti lamentati in ragione della clausola contrattuale prevista dalle parti all'art. 4 del contratto definitivo e per l'effetto rigettare la domanda attore perché infondata;
- accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta ex art. 1494 c.c. e 1495 c.c. dichiarando la domanda prescritta;
in subordine:
- accertare che in base alla normativa regionale l'obbligo giuridico per l'allaccio degli scarichi grava sull'attuale proprietario solo a seguito di apposita comunicazione effettuata dal Gestore dei servizi secondo quanto disposto dall'art. 5 del regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria (all. 7 della CTU) entrato in vigore nel 2020;
- nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti eccezioni determinare il danno al solo intervento unicamente riferibile all'allaccio alla rete ossia la fattura di Pavia Acque per euro
pagina 2 di 20 2.890,57 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
per appellata Controparte_1
piaccia alla Corte di Appello di Milano ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso anche in ordine:
- alla sussistenza di vizi occulti della cosa venduta e/o alla sua mancanza dei necessari requisiti igienico-sanitari ovvero alla presenza di insanabili violazioni di disposizioni urbanistiche tali da incidere sull'attitudine del bene per cui è causa ad assolvere la sua funzione economico-sociale;
- alla inefficacia ex art. 1490 coma 2 c.c. del patto di esclusione della garanzia di cui all'art. 4) seconda parte del contratto di vendita in data 19.06.2019;
- alla violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337, 1375, 1440
c.c. posta in essere dai venditori attuali appellanti con il proprio comportamento inadempiente tenuto sia durante le trattative che durante la fase di esecuzione del contratto;
- disattesa ogni eccezione ex adverso formulata ed in particolare ogni eccezione di decadenza e/o di prescrizione, confermare integralmente la sentenza n. 1630/2023 in data 15-18.12.2023 del
Tribunale di Pavia – Sezione III Civile con le conseguenti declaratoria del caso.
Con il favore delle spese anche di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1630/2023 pubblicata il 18.12.2023, il Tribunale Ordinario di Pavia, ogni diversa istanza o 3eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così disponeva:
- accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice CP_1
(c. f. ) e per l'effetto, condanna in solido
[...] C.F._5 Parte_1
(C. F. ), (C. F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C. F. ) al pagamento di euro 29.673,79 nei confronti di C.F._3 CP_1
, oltre interessi nella misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza al
[...]
soddisfo;
- condanna altresì i convenuti in solido, , , , a Parte_1 Parte_2 Parte_3 rimborsare a parte attrice l'85% delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
pagina 3 di 20 601,00 per spese ed euro 7.120,96 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, cpa nonché iva, se prevista, secondo le aliquote di legge;
- condanna altresì i convenuti, in solido, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rimborsare a parte attrice l'85% delle spese della procedura di Controparte_1
negoziazione assistita, che si liquidano in euro 683,40 per compensi oltre spese generali pari al
15% dei compensi, cpa nonché iva, se prevista, secondo le aliquote di legge;
- addebita in via definiva le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, all'85% sui convenuti in solido e la 15% su parte attrice, ferma restando la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi la Tribunale ordinario Controparte_1
di Pavia i convenuti e e, facendo valere la Parte_1 Parte_2 Parte_3
garanzia per i vizi di cui risultava affetto l'immobile acquistato ed alla quale erano tenuti i predetti convenuti, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 39.878,41 a titolo risarcitorio.
Premesso di aver stipulato in data 22.10.2018 il contratto preliminare a rogito per notar Per_1
di Corbetta rep. N. 8271 – racc. 5905 con cui si impegnava ad acquistare il complesso
[...]
immobiliare sito in Vigevano al corso Brodolini n. 17/19 (indicati nel definitivo come civico n. 31) meglio identificato in atti, dietro il corrispettivo di euro 187.500,00 di cui euro 58.999,96 a titolo di caparra confirmatoria, adduceva che al punto 9) del predetto preliminare parte promittente venditrice si era impegnata a regolarizzare urbanisticamente a proprie cure e spese le opere realizzate in parziale difformità rispetto agli elaborati grafici allegati alla domanda di concessione edilizia relativa agli interventi di ristrutturazione di cui alla comune di Vigevano in data 16 giugno 1983 prot. N. 25939 protocollo tecnico n. 551>> e dichiarava che non erano state <<eseguite ulteriori opere che richiedessero provvedimenti autorizzativi>>. Dopo la stipula del preliminare, non avendo rilevato il tecnico dei venditori Arch. in risposta a Per_2
specifico quesito formulato dalla promissaria acquirente, problematiche in relazione all'allaccio fognario, aveva luogo la stipula del definitivo a rogito del notar di Cornetta del Persona_1
19.06.2019 n. rep. 9175 racc. 6596.
pagina 4 di 20 Tuttavia, in data 23.10.2020, in occasione dei lavori di “asciutta” del Naviglio Sforzesco, mai precedentemente eseguiti, l'attrice aveva modo di rilevare che gli immobili acquistati scaricavano i reflui abusivamente nel predetto naviglio e non risultavano collegati alla rete fognaria comunale.
Pertanto, formulava tempestive contestazioni alla parte venditrice, inoltrando le relative pratiche amministrative necessarie alla soluzione del problema. Ottenute le autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto fognario e per il relativo allacciamento alla rete fognaria l'attrice adduceva di aver sostenuto esborsi per euro 37.975,21. Pertanto, faceva valere la responsabilità della parte venditrice ex art. 1494 c.c. in ragione dei vizi dell'immobile nonché ex art. 1440 c.c ovvero ex art. 2043 c.c. per la condotta tenuta nella fase precontrattuale.
- Si costituivano in giudizio, con unitario difensore, i convenuti e Parte_1 Parte_2
i quali, contestando integralmente quanto dedotto da parte attrice, eccepivano di non Parte_3
aver dato alcuna rassicurazione in ordine all'allaccio fognario rilevando al riguardo che con la previsione di cui all'art. 4 del contratto di compravendita, secondo cui art. 1 comma 2 (impianti idrici) potrebbero non essere conformi alla normativa vigente>>, era stata specificamente esclusa la responsabilità della parte venditrice in relazione alle problematiche relative all'impianto fognario, da ricomprendere nella predetta clausola di esonero da responsabilità.
Adducevano, inoltre, che il prezzo di acquisto originariamente di euro 350.000,00 era stato conseguentemente ridotto in quello indicato in contratto, con accollo per la parte venditrice di tutte le spese delle opere relative alle obbligazioni di cui all'art.
9. Eccepivano inoltre l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1494 c.c. essendo completamente decorso il relativo termine prescrizionale annuale dalla consegna del complesso immobiliare in oggetto. Escludevano infine ogni loro responsabilità nella fase precontrattuale.
Su tali basi chiedevano il rigetto della domanda attorea.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia sollevata dai convenuti, rimodulava la domanda invocando la fattispecie della vendita di aliud pro alio.
La causa era istruita mediante documentazione acquista dalle parti ed espletamento di CTU.
All'udienza del 27.09.2023 la parti precisavano le conclusioni e la causa era posta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, ritenuta l'ammissibilità della domanda volta all'accertamento dell'aliud pro alio nella quale, con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.,
pagina 5 di 20 parte attrice aveva rimodulato l'originaria domanda con la quale faceva valere la garanzia per vizi della cosa compravenduta, attenendo alla medesima vicenda sostanziale e sottendendo il medesimo thema decidendum, accoglieva la domanda così rimodulata condannando i convenuti in solido alla corresponsione, in favore dell'attrice, a titolo di rimborso delle spese necessarie per i lavori di realizzazione dell'allaccio fognario al netto dello sconto fiscale, del complessivo importo di euro
26.673,76 oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo nonché al rimborso nella misura dell'85% delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
A fondamento della decisione, l'organo giudicante di primo grado, premesso che a seguito del preliminare del 22.10.2018, l'attrice nella qualità di acquirente, e i convenuti Controparte_1
e nella qualità di venditori, in data 19.06.2019 Parte_1 Parte_2 Parte_3
erano addivenuti alla stipula del contratto definivo a rogito del notar di Corbetta Persona_3
relativo al complesso immobiliare sito in Vigevano al corso Brondini n. 17/19, riteneva non
CP_ comprovata la circostanza, eccepita da convenuta, che parte acquirente fosse a conoscenza della problematica relativa all'allaccio fognario dell'immobile e rilevava come la clausola di esonero da responsabilità contenuta nell'art. 4 dell'articolato contrattuale – che prevedeva che gli effetti del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37, la parte venditrice dichiara che gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 di detto decreto potrebbero non essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza;
la parte acquirente prende atto di tale dichiarazione ed esonera la controparte da ogni responsabilità in proposito, essendosi tenuto conto dello loro stato nella determinazione del prezzo>>
– in assenza di specifici riferimenti all'impianto fognario, non poteva estendersi alle problematiche relative all'allaccio fognario lamentate da parte attrice. Rilevava al riguardo come l'ambito di non conformità fosse circoscritto esclusivamente alla <<vigente normativa in materia di sicurezza>> mancando ogni riferimento alle normative sugli allacci fognari ed alla salubrità ed igiene degli immobili. Rilevava inoltre l'estraneità delle questioni relative agli allacci fognari alla disciplina degli impianti di cui all'art. 1 comma 2 ex dm 22.01.2008 n. 37 richiamati nell'articolato contrattuale in oggetto. Riteneva inoltre non provata la circostanza che parte acquirente fosse a conoscenza della mancanza dell'allaccio fognario.
Contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta, richiamando le conclusioni al riguardo formulate dal CTU all'esito degli accertamenti peritali, e facendo richiamo della normativa tecnica strettamente rilevante, riteneva sussistente l'obbligo di allaccio in presenza di un tratto fognario comunale, la cui assenza, ostando al conseguimento della certificazione di abitabilità, non permette all'immobile di pagina 6 di 20 assolvere alla funzione abitativa sua propria. Incidendo l'assenza dell'allaccio fognario sull'attitudine del bene ad assolvere alla propria funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commercialità, rilevava come il mancato rilascio della licenza di abitabilità integri inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio. Su tali basi, non potendo l'immobile in oggetto, in assenza di allaccio fognario, assolvere alla funzione abitativa sua propria, riteneva fondata la domanda dell'aliud pro alio.
Accertata la ricorrenza della fattispecie dell'aliud pro alio, riconosceva, a titolo di ristoro per il danno economico subito in conseguenza dei lavori eseguiti per la realizzazione dell'allaccio fognario, il complessivo importo di euro 29.763,79 (importo già comprensivo della rivalutazione monetaria), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
***
- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello i convenuti Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3
Con il primo motivo di appello censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto infondata l'eccezione dei convenuti in ordine alla contezza dell'attrice della problematica riguardante l'impianto fognario attesa la conseguita disponibilità dell'immobile già prima della stipula del definitivo ed essendone stata intestataria delle relative utenze.
Censuravano altresì l'impugnata sentenza in ordine alla ritenuta esclusione delle problematiche dell'impianto fognario dalla clausola di esonero da responsabilità dei convenuti di cui all'art. 4 dell'articolato contrattuale, nella quale, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, andava ricompreso anche l'impianto fognario.
Con il secondo motivo di appello censuravano l'impugnata sentenza nella parte in cui si riteneva sussistente l'obbligo di allaccio fognario per tutti gli immobili siti in area servita da rete fognaria comunale, quando invece detto obbligo riguardava solo gli edifici di nuova costruzione.
Con il terzo motivo di appello censuravano l'impugnata sentenza nella pate in cui si riteneva ammissibile la domanda di aliud pro alio articolata con la memoria ex art 183 comma 6 c.p.c., dovendosi invece la stessa, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, considerarsi domanda nuova.
Con il quarto motivo di appello adducevano, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la non configurabilità dell'aliud pro alio atteso che l'immobile in oggetto era idoneo pagina 7 di 20 all'uso abitativo e dotato di fossa biologica, circostanza nota alla parte acquirente che ne era venuta in possesso già prima della stipula del definitivo.
Adducevano, inoltre, come, nei casi, come quello in esame, di mancanza del certificato di abitabilità, non possa configurarsi l'aliud pro alio se il certificato di abitabilità sia successivamente conseguibile, non ricorrendo in tal caso una ipotesi di inidoneità all'uso tale da integrare la carenza di una qualità essenziale del bene.
Con il quinto motivo di appello lamentavano l'erronea valutazione dei lavori connessi alla realizzazione dell'allaccio alla rete fognaria e la conseguente quantificazione.
Con il sesto motivo di appello lamentavano errori di calcolo nel computo della liquidazione del danno.
Con il settimo motivo di appello censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui si riteneva che la fattispecie integrasse un debito di valore invece che un debito di valuta atteso che in origine è stato richiesto il pagamento di fatture rappresentanti una somma determinata o determinabile mediante mera operazione aritmetica.
Con l'ottavo motivo di appello censuravano la sentenza impugnata in ordine alle statuizioni sulle spese adducendo al riguardo che lo scaglione di riferimento andava individuato in quello inferiore a quello applicato dall'organo giudicante di primo grado.
Su tali basi chiedevano l'integrale riforma della sentenza appellata con conseguente rigetto della domanda proposta da parte attrice.
- Si costituiva in giudizio l'appellata , contestando integralmente l'atto di gravame Controparte_1
e, ritenendo corretto il costrutto posto a fondamento della decisione impugnata, ne chiedeva la conferma.
All'udienza del 23.01.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
29.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Va premesso che parte attrice con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., a fronte della eccepita prescrizione dell'azione di garanzia per vizi e mancanza di qualità essenziali della res compravenduta sollevata da parte convenuta, ha modificato l'originaria domanda in quella di vendita di aliud pro alio a fronte della mancanza dell'allaccio fognario alla condotta fognaria comunale, la cui pagina 8 di 20 mancanza privava l'immobile della abitabilità, costituente la normale destinazione dell'immobile compravenduto.
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Tanto premesso, in ragione della preliminare incidenza sul vaglio delle altre questioni poste con l'atto di gravame in esame, occorre muovere dalla disamina del terzo motivo di appello, con cui si censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando l'eccezione di inammissibilità della domanda aliud pro alio articolata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ne era ritenuta l'ammissibilità in quanto non integrante domanda nuova.
Al riguardo vale rilevare che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Un. 12310/2015), richiamato l'orientamento maggioritario che reputava ammissibili solo le modifiche della domanda introduttiva costituenti una mera emendatio libelli tale da non incidere in senso modificativo sulla causa petendi e sul petitum, con la conseguente inammissibilità di ogni pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, mutando orientamento, ha ampliato i confini della emendatio ammissibile in corso di causa.
In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato come il dettato dell'art. 183 comma 6 c.p.c. prevede tre tipi di domande differenti da quella originaria, e segnatamente, quelle “nuove”, quelle
“precisate” e quelle “modificate”. Con riguardo alla domande “nuove” vale evidenziare che pur non riscontrandosi un espresso divieto corrispondente a quello previsto dall'art. 345 c.p.c., questo può essere implicitamente desunto dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni che convenuto>>, ben potendo da ciò desumersi che sono implicitamente vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto, secondo una struttura in parte desumibile da quella riscontrabile nel dettato dell'art. 345 c.p.c. ove il divieto di domande nuove risulta esplicitato. Ne consegue che non resta deducibile <> dalla esplicita ammissione delle domande relative a frutti, interessi accessori e danno rispettivamente maturati e sofferti dopo la sentenza impugnata.
Quanto alle domande “precisate” è di tutta evidenza come esse ricalchino le stesse domande introduttive, non modificate nei loro elementi identificativi ma solo oggetto di semplici precisazioni, tali intendendosi gli interventi non incidenti sul piano sostanziale della domanda iniziale e volti ad una migliore definizione, puntualizzazione e circostanziamento.
pagina 9 di 20 Quanto alle domande “modificate” vale rilevare che il dettato normativo non prevede limiti né qualitativi né quantitativi alla modificazione ammessa e che in nessuna parte della norma in oggetto è dato riscontrare un divieto di modificazione in tutto in parte di uno degli elementi oggettivi di identificazione della domanda.
L'elemento discretivo tra domande “nuove” e domande “modificate” sta nel fatto che le domande modificate non possono considerarsi nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o comunque di domande diverse che tuttavia non si aggiungono a quelle iniziali ma ad esse si sostituiscono, ponendosi rispetto a queste in rapporto di alternatività. Con la modificazione della domanda iniziale l'attore implicitamente, rinunciando alla precedente domanda, dimostra di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri concreti interessi.
Ne consegue che la modificazione della domanda a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo, sempre che la domanda come modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale sottesa e dedotta in giudizio, senza che ciò determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali.
Ulteriormente intervenuto sul punto a sezioni unite, il Supremo Consesso di Giustizia (Cass. Civ. Sez.
Un. 22404/2018) ha confermato il nuovo orientamento, ribadendo che la modifica della domanda iniziale può riguardare anche elementi identificativi oggettivi della stessa a condizione che riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata, regola ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito e rispettosa dei principi di economica processuale e ragionevole durata del processo, idonea a favorire una soluzione della vicenda sostanziale in un unico contesto, evitando il proliferare di processi e giudicati contrastanti.
Sulla base di tali principi, ai quali si intende dare continuità, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi ammissibile la domanda dell'aliud pro alio articolata dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., atteso che la stessa si fonda sugli stessi presupposti fattuali sottesi dalla domanda originariamente articolata, focalizzata sulla carenza di un requisito ritenuto essenziale e costituente inadempimento contrattuale, quale la mancanza dell'allaccio fognario preclusivo al conseguimento del certificato di abitabilità, e sottende il medesimo thema decidendum, focalizzato sull'accertamento della sussistenza dei vizi e/o della carenza di qualità
pagina 10 di 20 essenziali lamentati, e sulla conseguente relativa valutazione del grado di gravità in termini tali da integrare l'aliud pro alio.
Ritenuta l'ammissibilità della domanda dell'aliud pro alio è in ordine a tale azione che va verificata la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici, posti a base della richiesta di ristoro per i maggiori costi sostenuti per la regolarizzazione dell'allaccio fognario necessari al conseguimento dell'abitabilità dell'immobile compravenduto.
***
Secondo l'ordine di priorità logica imposto dai motivi di appello articolati e sottoposti al vaglio della
Corte, occorre muovere dalla disamina del primo motivo di appello – relativo alla valenza della clausola di esonero da responsabilità di cui all'art. 4 del contratto di compravendita intercorso tra le parti e alla asserita consapevolezza di parte acquirente della mancanza dell'allaccio fognario – e del secondo motivo di appello – con cui si adduce la non obbligatorietà di allaccio fognario per gli immobili di remota costruzione – le cui connessioni suggeriscono l'esame congiunto, prodromica alla conseguente questione della configurabilità della fattispecie dell'aliud pro alio oggetto del quarto motivo di appello.
L'art. 4 del citato contratto di compravendita testualmente prevede che garanzia per l'evizione ed ogni altra di legge, dichiara e garantisce che quanto in contratto è di sua piena proprietà e libera disponibilità, libero inoltre da pesi, vincoli, oneri reali in genere, iscrizioni e trascrizioni pregiudiziali. Ai sensi e per gli effetti del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37, la parte venditrice dichiara che gli immobili di cui all'art. 1 comma 2 di detto decreto potrebbero non essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza;
la parte acquirente prende atto di tale dichiarazione ed esonera la controparte da ogni responsabilità in proposito, essendo tenuto conto del loro stato nella determinazione del prezzo>>. La disciplina regolamentare richiamata dalla predetta clausola nella individuazione degli impianti oggetto della garanzia, e dunque dell'esonero da responsabilità contrattualmente pattuito dalle parti, afferisce all'impiantistica idrica interna all'immobile, restandone estraneo ogni aspetto relativo al collegamento degli impianti alle reti esterne e dunque all'allaccio fognario alla condotta fognaria comunale.
Il profilo dell'allaccio a reti esterne all'immobile non è pertanto incluso nel d.m. n. 37/2008, richiamato in senso delimitativo nella clausola di esonero in oggetto. Né il successivo comma secondo contiene alcun riferimento alla fognatura.
pagina 11 di 20 Ulteriore motivo di esclusione dell'allaccio fognario dalla clausola di esonero in oggetto è dato dall'interpretazione sistematica della normativa in argomento. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del cit. d.m.
n. 37/2008 attuazione della normativa comunitaria ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati per tali aspetti dalle disposizioni del presente decreto>>.
Su tali basi, il CTU ha evidenziato che per i sistemi di scarico che costituiscono la normativa comunitaria recepita anche a livello nazionale per la progettazione la realizzazione e le attività conseguenti inerenti tali opere>> rilevando che la rete fognaria … di fatto è esclusa e quindi non afferente al d.m. n. 37/2008 poiché deve ritenersi valido quanto disposto dal comma 3 in presenza di norme specifiche ossia le UNI-EN 12056>>.
Ne consegue che gli allacci idrici alle reti esterne e più in particolare l'allaccio alla rete fognaria comunale, assente nel caso di specie, non possono ritenersi compresi nel perimetro di esonero da responsabilità della parte venditrice delineato dall'art. 4 dell'articolato contrattuale in esame.
Peraltro, l'art. 4 in oggetto fa riferimento in via esclusiva alle problematiche in materia di sicurezza e non a quella relativa alla salubrità dell'immobile, quale conseguenza dell'assenza di allaccio fognario,
o alla conseguente assenza di certificazione di agibilità, non conseguibile in assenza di allacci fognario ed idrici secondo la normativa applicabile.
A tale riguardo viene in rilievo la normativa edilizia e segnatamente l'art. 24 del d.p.r. n. 380/2001 disciplinante il certificato di agibilità, e la normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006 sullo scarico delle acque.
Sotto il profilo economico, il costo delle opere da eseguire a carico della parte acquirente, considerato dai contraenti, atteneva alla regolarizzazione urbanistica in relazione alle opere realizzate in parziale difformità rispetto agli elaborati grafici allegati alla domanda di concessione edilizia relativa agli interventi di ristrutturazione di cui alla presso il comune di Vigevano in data 16 giugno 1983 prot. n. 25939, protocollo tecnico n. 551>>.
Essendo stato il prezzo originariamente fissato in euro 195.000,00, la riduzione nell'importo di euro
187.500,00 previsto in contratto appare allineata alle condizioni nelle quali versava all'immobile, necessitante di ingenti opere di risanamento e restauro, note alla parte acquirente.
L'assenza di allaccio alla rete fognaria comunale per l'immobile in oggetto e il conseguente scarico, sia dei reflui provenienti dalla fossa biologica (c.d. “acque nere”) sia delle acque meteoriche (c.d. “acque
pagina 12 di 20 bianche”), direttamente nel Naviglio Sforzesco che scorre sul fronte ovest della proprietà, è dato ampiamente dimostrato.
Del pari, è elemento dimostrato e non oggetto di specifica contestazione che almeno dal 2008 fosse presente nell'area antistante l'immobile in oggetto un tratto fognario comunale.
Come rilevato dal CTU l'immobile in oggetto
Vigevano in corso Giacomo Brodolini ai civici n. 17 e n. 19, articolato in piano terra, piano primo e piano cantina. L'accesso, da cancello pedonale e carraio, si pratica direttamente dal corso Brodolini, facendo presente come il terreno su cui sorge l'immobile è a quota più bassa di circa 1.60 mt. rispetto al piano stradale;
internamente, a piano terra, l'abitazione è articolata in cucina, soggiorno, sala da pranzo, disimpegno e lavanderia, oltre a vano scala, un ripostiglio e un balcone. A piano terra, sul lato ovest, è presente una autorimessa doppia ed un porticato, ove è sita la scala che consente l'accesso ai due locali interrati. Allo stato attuale l'immobile risulta, come è stato accertato durante il sopralluogo, dotato di impianto idrosanitario funzionante e collegato alla fognatura comunale presente sul Corso
Brodolini, attraverso sistema interno di raccolta delle acque di scarico, cosiddette “acque nere”, in apposita fossa biologica e quindi con stazione di rilancio nella fognatura comunale, posta a quota maggiore rispetto al cortile dell'immobile, parimenti è stato realizzato nuovo sistema di raccolta delle acque piovane cosiddette “acque bianche” con scarico nel sottosuolo attraverso pozzetti senza fondo.
L'immobile è stato compravenduto con atto Notaio nn. 9175/6596 del 19.06.2019, atto Per_1
preceduto da contratto preliminare di compravendita Notaio nn. 8271/5905 del 22.10.2018. Per_1
Da quanto emerso dagli atti, sia durante l'accesso in loco, l'immobile, all'epoca della stipula del preliminare del successivo atto di compravendita non era dotato di allaccio alla fognatura comunale, ma scaricava sia i reflui provenienti dalla fossa biologica (acque nere) sia le acque meteoriche (acque bianche) direttamente nel Naviglio Sforzesco che scorre sul fronte ovest della proprietà; si segnala in base alle ricerche attuate che il corso Brodolini risulta indicato come opera pubblica da eseguirsi nell'ambito della viabilità nel prg del 1973 il cosiddetto prg “Cerutti” approvato con delibera di
Giunta regionale n. 5792 in data 20.11.1073 e compare come viabilità esistente nelle tavole del prg successivo, approvato dalla g.r. con delibera n. III/2019 del 7.09.1982 con cartografia del febbraio
1979. Da ciò si deduce che l'edificazione del corso Brodolini è avvenuta tra il 1973 ed il 1979. … parimenti … il tratto fognario antistante la proprietà oggetto della presente consulenza è stato realizzato nel 2008 …>>.
È pertanto provata l'assenza al tempo del contratto dell'allaccio fognario.
pagina 13 di 20 È del pari provato che, come rilevato dall'esaminata descrizione dello stato di fatto attuale dei luoghi operata dal CTU, in esito alle opere di risanamento e restauro dell'immobile in oggetto, realizzate a cura della parte acquirente, è stato realizzato l'allaccio alla rete fognaria comunale presente nell'area in cui insiste l'immobile in oggetto.
L'assenza di allaccio fognario costituiva pertanto pregiudizio alla salubrità tale da non consentire, in assenza di realizzazione e/o regolarizzazione, il conseguimento dell'abitabilità e della agibilità dell'immobile in oggetto, sussistendo per tutti gli edifici l'obbligo generale di allaccio alla rete fognaria comunale.
L'art. 2 della legge regionale della Regione Lombardia 27.05.19585 n. 62 stabiliva che di cui al precedente art. 1 sono ammessi nelle acque pubbliche fognarie purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri a cui debbono conformarsi tali regolamenti. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere attivati nelle zone servite da pubbliche fognature nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime. Il comune competente per territorio sentito
l'ente gestore del pubblico servizio di depurazione e di colletta mento deve individuare con specifica deliberazione le zone servite da pubbliche fognature entro 4 mesi aggiornandole ogni qualvolta vi sia ampliamento della rete fognaria, nelle zone individuate gli scarichi aventi recapiti diversi devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro il termine perentorio di due anni. Un termine inferiore può essere stabilito dal sindaco con provvedimento da notificarsi all'interessato almeno 6 mesi prima della data fissata per l'allacciamento>>.
La legge regionale n. 26 del 12.12.2003, che abrogava la predetta legge regionale, prevedeva all'art. 57 comma 5 l'adozione di un regolamento, emanato nel 2006, il cui art. 7 statuiva che servite da reti fognarie gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sono collegati alle reti stesse nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. Nelle zone che il non abbia individuato come servite da reti fognarie si sensi della previgente disciplina, in CP_3 attesa che si provvede all'individuazione degli agglomerati e delle loro parti sprovviste di reti fognarie in conformità all'art. 4 comma 3 il gestore del servizio idrico integrato valuta la realizzabilità dell'allacciamento alle reti stessi degli scarichi di acque reflue e assimilate relativi a insediamenti per la cui realizzazione degli scarichi di acque reflue e assimilate relative a insediamenti per la cui realizzazione siano rilasciati permessi di costruire, ovvero vengano a scadenza i termini correlati alla presentazione di una d.i.a. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In
pagina 14 di 20 caso di insussistenza dei presupposti per l'allacciamento alla rete fognaria, gli scarichi di cui al comma 2, possono essere recapitati in corpi d'acqua superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto della disciplina definita per gli scarichi dei nuovi insediamenti isolati dall'art. 8 e dal regime autorizzatorio di cui all'art. 22. Gli scarichi di cui al comma 3 sono allacciati alla rete fognaria entro due anni dall'esecutività del provvedimento di cui all'art. 4, comma 4 ed entro lo stesso termine i titolari degli scarichi provvedono alla demolizione o alla rimozione delle opere e dei dispositivi realizzati per l'effettuazione degli scarichi nei recapiti di cui al comma 3 e alle modifiche necessarie>>.
Sulla base del rassegnato quadro normativo l'obbligo di allaccio fognario investe tutti gli immobili presenti in siti serviti da condotta fognaria comunale, non già i soli edifici di nuova costruzione.
La diversa opzione interpretativa propinata da parte convenuta, per cui l'obbligo dell'allaccio fognario riguarderebbe esclusivamente gli edifici di nuova costruzione, è priva di supporto legale atteso che nell'esaminato dettato normativo il riferimento alle c.d. nuove costruzioni, inserito al comma 2, aveva ad oggetto le zone che il comune non aveva individuato come servite da reti fognarie.
Peraltro, la circoscrizione dell'obbligo solo agli edifici di nuova costruzione non appare compatibile con l'interpretazione sistematica della normativa esaminata, atteso che già il legislatore del 1985 aveva precisato ove possibile un obbligo di allaccio alla rete fognaria per tutti gli immobili e gli edifici.
Sovviene infine il richiamo operato dal CTU ai regolamenti del gestore di Vigevano e CP_4
Lomellina il cui art.
6.1 prevede che assimilate e acque reflue industriali originanti all'interno delle zone servite da fognatura pubblica, così come individuate dal hanno l'obbligo di allacciarsi alla rete fognaria nera o mista nel CP_3
rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle leggi vigenti>>.
Deve pertanto ritenersi sussistente per tutti gli edifici, e quindi anche per quello in oggetto, l'obbligo di allaccio fognario in presenza di tratto fognario comunale.
***
Venendo all'esame del quarto motivo di appello – con cui si eccepisce la non configurabilità dell'aliud pro alio nel caso in esame – occorre rilevare che l'assenza dell'allaccio fognario preclude l'abitabilità dell'immobile ed il conseguimento del relativo certificato di abitabilità e/o di agibilità.
L'attestazione di agibilità attesta che previo adeguato accertamento le caratteristiche di un determinato immobile sono tali da renderlo idoneo all'uso per esso dichiarato e riguarda sia aspetti relativi alla pagina 15 di 20 salute sia aspetti relativi alla sicurezza delle persone, sia la regolarità edilizio-urbanistica dell'immobile.
A seguo delle modifiche introdotte dal d.lgs. 222/2016 il rilascio del certificato di agibilità è sostituito dalla segnalazione di agibilità da parte.
Costituendo la certificazione di abitabilità e/o di agibilità requisito essenziale per l'utilizzabilità dell'immobile secondo l'uso abitativo suo proprio la relativa mancanza incide sui contratti di compravendita e di locazione, potendo determinare, alternativamente, l'ipotesi di vendita di aliud pro alio qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, ovvero l'ipotesi del vizio contrattuale sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, la vendita di aliud pro alio ricorre nell'ipotesi in cui il bene compravenduto risulti completamente diverso da quello oggetto della vendita, in quanto appartenente ad un genere differente oppure presenti difetti di tale entità da impedire completamente di assolvere alla funzione propria e concretamente assunta. Invece, la fattispecie del vizio redibitorio disciplinato dall'art. 1490 c.c. e di quello della mancanza delle qualità essenziali presuppongono l'appartenenza della res al genere pattuito attenendo il vizio ad elementi funzionali o morfologici della res.
Su tali basi il Supremo Consesso di giustizia (Cass. Civ. n. 13214/2024) ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio – dante luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale ex art. 1453
c.c., svincolata dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c. – quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata con la conseguenza che la res promessa si rileva funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico sociale per il quale era stata commissionata. Viceversa, nel caso di mera carenza di requisiti sanabili e pertanto non costituenti un elemento essenzialmente identificativo del bene senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria di merce cui il compratore intendeva destinare la cosa, si fuoriesce da tale categoria giuridica, rientrando nella fattispecie di vizi redibitori, oppure in quella della mancanza di qualità essenziali, le quali sono soggette ai termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 1495 c.c. e segnatamente al termine decadenziale di denuncia dei vizi decorrente dalla relativa scoperta ed al termine prescrizionale di un anno decorrente dalla consegna per l'avvio dell'azione di garanzia in oggetto.
pagina 16 di 20 In applicazione di tale criterio discretivo, allorché l'immobile presenti insanabili violazioni di disposizioni urbanistiche incidenti eziologicamente sulle condizioni igieniche di salubrità e sicurezza, non essendo il cespite oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di una sua utilizzazione diretta o indiretta, ad opera del compratore, si realizza un inadempimento grave che, quale conseguenza della vendita di aliud pro alio, può dar luogo alla risoluzione del contrato e/o al conseguente ristoro del correlato danno.
Nel caso di compravendita di unità immobiliare in assenza del certificato di abitabilità, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere il caso in cui l'irregolarità preclusiva al rilascio del certificato di abitabilità sia insanabile da quello in cui ne sia possibile la regolarizzazione, configurandosi la fattispecie della vendita dell'aliud pro alio solo nel caso di irregolarità insanabile.
Pertanto, l'omessa presenza del certificato di abitabilità tout cort non è sufficiente ad integrare l'ipotesi della consegna dell'aliud pro alio, richiedendosi a tal riguardo che non sussistano le condizioni per conseguirla a causa di insanabili violazioni delle disposizioni di legge o regolamentari (Cass. Civ. n.
17123/2020; Cass. Civ. n. 2024672018). Solo l'inesistenza delle condizioni necessarie al rilascio della licenza di abitabilità in una situazione caratterizzata da una grave e insanabile violazione urbanistica integra la fattispecie della consegna di aliud pro alio con la possibilità di promuovere l'azione contrattuale di risoluzione per inadempimento generale fondata proprio sul grave inadempimento quale presupposto necessario per la risoluzione del contratto (Cass. Civ. 1998 n. 1391) e quella, ad essa connessa, volta al risarcimento del danno conseguente qualora ne ricorrano i presupposti. Pertanto, non integra la fattispecie della vendita di aliud pro alio il caso in cui, come quello in esame, siano possibili interventi di adeguamento e regolarizzazione dello stato dei luoghi, che consentano il ripristino delle condizioni di abitabilità ed il conseguimento della relativa certificazione di abitabilità e/o agibilità.
Nel caso di specie, come innanzi rilevato, è comprovato che all'atto della vendita l'immobile compravenduto non era dotato di allaccio fognario, pur essendo l'allaccio alla rete fognaria comunale necessitato in forza di specifico obbligo riguardante tutti i fabbricati insistenti in area asservita da rete fognaria comunale, come l'area in oggetto.
È del pari comprovato che in esito alle operazioni di ristrutturazione e risanamento alle quali l'immobile è stato sottoposto ad opera della parte acquirente, è stato realizzato l'allaccio fognario, mediante collegamento delle condotte di scarico alla rete fognaria comunale servente l'area di insistenza dell'immobile, come specificamente accertato e descritto dal CTU nel corpo della relazione tecnica depositata in atti in esito agli accertamenti peritali eseguiti.
pagina 17 di 20 Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, nel caso di specie non risulta integrata la fattispecie dell'aliud pro alio atteso che l'immobile non era affetto da vizi insanabili, integrando l'assenza originaria dell'allaccio fognario la diversa ipotesi del vizio della mancanza di qualità essenziali, la cui azione di garanzia – originariamente proposta da parte attrice con il libello introduttivo del giudizio ma non rievocata in sede di appello, peraltro risulta prescritta essendone decorso il relativo termine annuale di prescrizione decorrente dal conseguimento del possesso dell'immobile che, come emerso in atti, è stato conseguito anteriormente alla stipula del definivo e comunque al più tardi al 19.06.2019, data della sottoscrizione del rogito, che all'art. 3 espressamente prevedeva il trasferimento all'acquirente del possesso e del godimento dell'immobile compravenduto alla relativa sottoscrizione.
Del pari non ricorrono i presupposti per riconoscere alla parte acquirente il generico diritto al risarcimento del danno sotto forma di ristoro per i costi sostenuti per la realizzazione dell'allaccio fognario di cui l'immobile era privo all'atto della vendita e realizzato a spese e cure dell'acquirente in sede di restauro e recupero dell'immobile.
Dalla documentazione in atti e da quanto oggetto di accertamento peritale è ampiamente emerso che l'immobile era dotato al tempo dell'atto di compravendita di fossa biologica di raccolta delle “acque nere”, la cui presenza era nota alla parte acquirente, come dimostrato dalla circostanza che la stessa, al tempo della stipula del contratto definitivo, aveva già conseguito la disponibilità dell'immobile in oggetto, e come anche dimostrato dalla titolarità delle utenze relative alla predetta unità immobiliare e dagli interventi manutentivi e di ripulitura della fossa biologica effettuati prima della stipula del definitivo. In particolare, nel periodo antecedente alla conclusione del contratto definitivo la parte acquirente, come peraltro dalla stessa dichiarato con la terza memoria di replica ex art. 183 n. 3 c.p.c.
(pag. 3), ha provveduto alla regolare manutenzione e ripulitura della fossa biologica in oggetto secondo le previsioni normative, il che, in ragione delle modalità di tali intervenuti, esclude che la stessa non fosse venuta a conoscenza della mancanza dell'allaccio fognario.
Peraltro, la questione dell'allaccio fognario era già stata oggetto di attenzione attesi i chiarimenti tecnici al riguardo richiesti dalla parte acquirente all'Arch. il che elide ogni dubbio in Per_2
ordine alla sua consapevolezza della presenza della predetta problematica. Invero, emerso il dubbio in ordine all'allaccio fognario, la parte acquirente ben avrebbe potuto verificarne oggettivamente la presenza mediante semplice richiesta di informazioni al competente ufficio comunale, verificando l'eventuale autorizzazione all'allaccio, fatto questo documentalmente verificabile.
pagina 18 di 20 Sulla base di tali elementi non può ragionevolmente ritenersi che parte acquirente non fosse a conoscenza della mancanza dell'allaccio fognario all'atto della stipula del contratto definitivo. ha infatti acquistato il bene conoscendo lo stato dei luoghi come testimoniato dalle Controparte_1
verifiche anche tecniche svolte ed in esito alle opere di regolarizzazione anche urbanistiche necessitate, dopo averne preventivamente avuto la diretta disponibilità e provveduto alle opere di manutenzione e ripulitura della fossa biologica di cui l'immobile era dotato, e comunque dopo l'emersione delle problematiche in ordine alla possibile mancanza dell'allaccio fognario, nella piena consapevolezza delle conseguenze che tale carenza comportava sul piano dell'abitabilità dell'immobile in oggetto.
La conoscenza della mancanza dell'allaccio fognario al tempo della stipula del contratto definitivo, oltre che elemento ostativo sul piano sostanziale all'azione di garanzia ex art. 1490 c.c. originariamente esercitata da parte acquirente – e ciò in ragione del dettato di cui all'art. 1491 c.c. che esclude la garanzia nel caso in cui all'atto del contratto l'acquirente conosceva il la presenza del vizio – è del pari elemento preclusivo al diritto al rimborso, invocato a titolo risarcitorio, per i costi sostenuti per la realizzazione delle opere di allaccio fognario, reclamato dalla appellata parte acquirente, dovendosi obiettivamente ritenere che, avendo concluso il contratto nella consapevolezza che l'immobile acquistato mancava dell'allaccio fognario e delle implicazioni che ciò comportava sul piano della funzionalità dal bene, l'appellata parte acquirente ha accettato l'immobile nelle condizioni nelle quali versava e gli effetti derivanti dalla mancanza dell'allaccio fognario.
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La sentenza pertanto va integralmente riformata con conseguente rigetto della domanda articolata dall'appellata Controparte_1
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Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellata va condanna alla rifusione in favore degli appellanti Controparte_1
e delle spese del doppio grado di giudizio che, Parte_1 Parte_2 Parte_3
vista la nota spese presentata, in considerazione del valore della causa (ricompresa nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (attestabili nei valori medi), pare congruo liquidare, per gli appellati, quanto a quelle del primo grado di giudizio nell'unico importo complessivo di euro 7.616,00 a titolo di compensi difensivi, oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese forfettarie Cpa ed Iva come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello nell'unico importo complessivo di euro 6.946,00 a titolo di compensi difensivi, oltre pagina 19 di 20 maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva come per legge. Vale rilevare che, in tema di liquidazione dei compensi di avvocato, l'aumento dell'onorario dovuto per la presenza di più parti rappresentate è demandato al potere discrezionale del giudice di merito procedente (v. Cass. civ. sez. II, 26.3.2019, n. 8399; conf. Sez. III, 2.9.2009, n. 19089). Nel caso di specie, in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni degli appellati unitariamente difesi, non sussistono ragioni per procedere alla liquidazione dell'aumento ex art. 4/2, D.m. 55/14 e s.m.i.
Vanno poste definitivamente a totale carico della parte acquirente le spese della CTU espletata nel primo grado di giudizio come liquidate dal relativo decreto, ferma restando la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
1630/2023 pubblicata il 18.12.2023 del Tribunale Ordinario di Pavia, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- in riforma della sentenza appellata rigetta la domanda proposta da Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del doppio grado di giudizio e, per l'effetto, liquida quelle del Parte_3
primo grado di giudizio nell'unico importo complessivo di euro 7.616,00 oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, e quelle del presente giudizio di appello nell'unico importo complessivo di euro 6.946,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva come per legge;
- pone definitivamente integralmente a carco dell'appellata le spese di CTU Controparte_1
come liquidate da apposito decreto nel corso del giudizio di primo grado, ferma restando la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 267/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C. F. ), (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C. F. ), rappresentati e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3 giusta procura in atti, dall'Avv. Mariacristina PETROLO (C. F. ), del C.F._4
foro di Roma, presso il cui studio in Roma via Dardanelli n. 46 sono elettivamente domiciliate, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni del presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
fax: 063720308
APPELLANTI pagina 1 di 20 CONTRO
- (C. F. ), residente in Vigevano al corso Brodolini n. 31, Controparte_1 C.F._5 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carla Eugenia RAMELLA, presso il cui studio legale in Vigevano via San Pio V n. 5/B è elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
Sulle seguenti conclusioni:
per , appellanti, Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrarii reiectis, in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1630/2023, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio n.
1134/2022 pubblicata il 18.12.2023, notificata il 22.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- accertare l'esclusione di ogni responsabilità dei venditori in ordine ai fatti lamentati in ragione della clausola contrattuale prevista dalle parti all'art. 4 del contratto definitivo e per l'effetto rigettare la domanda attore perché infondata;
- accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta ex art. 1494 c.c. e 1495 c.c. dichiarando la domanda prescritta;
in subordine:
- accertare che in base alla normativa regionale l'obbligo giuridico per l'allaccio degli scarichi grava sull'attuale proprietario solo a seguito di apposita comunicazione effettuata dal Gestore dei servizi secondo quanto disposto dall'art. 5 del regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria (all. 7 della CTU) entrato in vigore nel 2020;
- nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti eccezioni determinare il danno al solo intervento unicamente riferibile all'allaccio alla rete ossia la fattura di Pavia Acque per euro
pagina 2 di 20 2.890,57 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
per appellata Controparte_1
piaccia alla Corte di Appello di Milano ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso anche in ordine:
- alla sussistenza di vizi occulti della cosa venduta e/o alla sua mancanza dei necessari requisiti igienico-sanitari ovvero alla presenza di insanabili violazioni di disposizioni urbanistiche tali da incidere sull'attitudine del bene per cui è causa ad assolvere la sua funzione economico-sociale;
- alla inefficacia ex art. 1490 coma 2 c.c. del patto di esclusione della garanzia di cui all'art. 4) seconda parte del contratto di vendita in data 19.06.2019;
- alla violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337, 1375, 1440
c.c. posta in essere dai venditori attuali appellanti con il proprio comportamento inadempiente tenuto sia durante le trattative che durante la fase di esecuzione del contratto;
- disattesa ogni eccezione ex adverso formulata ed in particolare ogni eccezione di decadenza e/o di prescrizione, confermare integralmente la sentenza n. 1630/2023 in data 15-18.12.2023 del
Tribunale di Pavia – Sezione III Civile con le conseguenti declaratoria del caso.
Con il favore delle spese anche di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1630/2023 pubblicata il 18.12.2023, il Tribunale Ordinario di Pavia, ogni diversa istanza o 3eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così disponeva:
- accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice CP_1
(c. f. ) e per l'effetto, condanna in solido
[...] C.F._5 Parte_1
(C. F. ), (C. F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C. F. ) al pagamento di euro 29.673,79 nei confronti di C.F._3 CP_1
, oltre interessi nella misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza al
[...]
soddisfo;
- condanna altresì i convenuti in solido, , , , a Parte_1 Parte_2 Parte_3 rimborsare a parte attrice l'85% delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
pagina 3 di 20 601,00 per spese ed euro 7.120,96 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, cpa nonché iva, se prevista, secondo le aliquote di legge;
- condanna altresì i convenuti, in solido, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rimborsare a parte attrice l'85% delle spese della procedura di Controparte_1
negoziazione assistita, che si liquidano in euro 683,40 per compensi oltre spese generali pari al
15% dei compensi, cpa nonché iva, se prevista, secondo le aliquote di legge;
- addebita in via definiva le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, all'85% sui convenuti in solido e la 15% su parte attrice, ferma restando la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente.
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La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi la Tribunale ordinario Controparte_1
di Pavia i convenuti e e, facendo valere la Parte_1 Parte_2 Parte_3
garanzia per i vizi di cui risultava affetto l'immobile acquistato ed alla quale erano tenuti i predetti convenuti, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 39.878,41 a titolo risarcitorio.
Premesso di aver stipulato in data 22.10.2018 il contratto preliminare a rogito per notar Per_1
di Corbetta rep. N. 8271 – racc. 5905 con cui si impegnava ad acquistare il complesso
[...]
immobiliare sito in Vigevano al corso Brodolini n. 17/19 (indicati nel definitivo come civico n. 31) meglio identificato in atti, dietro il corrispettivo di euro 187.500,00 di cui euro 58.999,96 a titolo di caparra confirmatoria, adduceva che al punto 9) del predetto preliminare parte promittente venditrice si era impegnata a regolarizzare urbanisticamente a proprie cure e spese le opere realizzate in parziale difformità rispetto agli elaborati grafici allegati alla domanda di concessione edilizia relativa agli interventi di ristrutturazione di cui alla comune di Vigevano in data 16 giugno 1983 prot. N. 25939 protocollo tecnico n. 551>> e dichiarava che non erano state <<eseguite ulteriori opere che richiedessero provvedimenti autorizzativi>>. Dopo la stipula del preliminare, non avendo rilevato il tecnico dei venditori Arch. in risposta a Per_2
specifico quesito formulato dalla promissaria acquirente, problematiche in relazione all'allaccio fognario, aveva luogo la stipula del definitivo a rogito del notar di Cornetta del Persona_1
19.06.2019 n. rep. 9175 racc. 6596.
pagina 4 di 20 Tuttavia, in data 23.10.2020, in occasione dei lavori di “asciutta” del Naviglio Sforzesco, mai precedentemente eseguiti, l'attrice aveva modo di rilevare che gli immobili acquistati scaricavano i reflui abusivamente nel predetto naviglio e non risultavano collegati alla rete fognaria comunale.
Pertanto, formulava tempestive contestazioni alla parte venditrice, inoltrando le relative pratiche amministrative necessarie alla soluzione del problema. Ottenute le autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto fognario e per il relativo allacciamento alla rete fognaria l'attrice adduceva di aver sostenuto esborsi per euro 37.975,21. Pertanto, faceva valere la responsabilità della parte venditrice ex art. 1494 c.c. in ragione dei vizi dell'immobile nonché ex art. 1440 c.c ovvero ex art. 2043 c.c. per la condotta tenuta nella fase precontrattuale.
- Si costituivano in giudizio, con unitario difensore, i convenuti e Parte_1 Parte_2
i quali, contestando integralmente quanto dedotto da parte attrice, eccepivano di non Parte_3
aver dato alcuna rassicurazione in ordine all'allaccio fognario rilevando al riguardo che con la previsione di cui all'art. 4 del contratto di compravendita, secondo cui art. 1 comma 2 (impianti idrici) potrebbero non essere conformi alla normativa vigente>>, era stata specificamente esclusa la responsabilità della parte venditrice in relazione alle problematiche relative all'impianto fognario, da ricomprendere nella predetta clausola di esonero da responsabilità.
Adducevano, inoltre, che il prezzo di acquisto originariamente di euro 350.000,00 era stato conseguentemente ridotto in quello indicato in contratto, con accollo per la parte venditrice di tutte le spese delle opere relative alle obbligazioni di cui all'art.
9. Eccepivano inoltre l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1494 c.c. essendo completamente decorso il relativo termine prescrizionale annuale dalla consegna del complesso immobiliare in oggetto. Escludevano infine ogni loro responsabilità nella fase precontrattuale.
Su tali basi chiedevano il rigetto della domanda attorea.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia sollevata dai convenuti, rimodulava la domanda invocando la fattispecie della vendita di aliud pro alio.
La causa era istruita mediante documentazione acquista dalle parti ed espletamento di CTU.
All'udienza del 27.09.2023 la parti precisavano le conclusioni e la causa era posta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, ritenuta l'ammissibilità della domanda volta all'accertamento dell'aliud pro alio nella quale, con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.,
pagina 5 di 20 parte attrice aveva rimodulato l'originaria domanda con la quale faceva valere la garanzia per vizi della cosa compravenduta, attenendo alla medesima vicenda sostanziale e sottendendo il medesimo thema decidendum, accoglieva la domanda così rimodulata condannando i convenuti in solido alla corresponsione, in favore dell'attrice, a titolo di rimborso delle spese necessarie per i lavori di realizzazione dell'allaccio fognario al netto dello sconto fiscale, del complessivo importo di euro
26.673,76 oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo nonché al rimborso nella misura dell'85% delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
A fondamento della decisione, l'organo giudicante di primo grado, premesso che a seguito del preliminare del 22.10.2018, l'attrice nella qualità di acquirente, e i convenuti Controparte_1
e nella qualità di venditori, in data 19.06.2019 Parte_1 Parte_2 Parte_3
erano addivenuti alla stipula del contratto definivo a rogito del notar di Corbetta Persona_3
relativo al complesso immobiliare sito in Vigevano al corso Brondini n. 17/19, riteneva non
CP_ comprovata la circostanza, eccepita da convenuta, che parte acquirente fosse a conoscenza della problematica relativa all'allaccio fognario dell'immobile e rilevava come la clausola di esonero da responsabilità contenuta nell'art. 4 dell'articolato contrattuale – che prevedeva che gli effetti del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37, la parte venditrice dichiara che gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 di detto decreto potrebbero non essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza;
la parte acquirente prende atto di tale dichiarazione ed esonera la controparte da ogni responsabilità in proposito, essendosi tenuto conto dello loro stato nella determinazione del prezzo>>
– in assenza di specifici riferimenti all'impianto fognario, non poteva estendersi alle problematiche relative all'allaccio fognario lamentate da parte attrice. Rilevava al riguardo come l'ambito di non conformità fosse circoscritto esclusivamente alla <<vigente normativa in materia di sicurezza>> mancando ogni riferimento alle normative sugli allacci fognari ed alla salubrità ed igiene degli immobili. Rilevava inoltre l'estraneità delle questioni relative agli allacci fognari alla disciplina degli impianti di cui all'art. 1 comma 2 ex dm 22.01.2008 n. 37 richiamati nell'articolato contrattuale in oggetto. Riteneva inoltre non provata la circostanza che parte acquirente fosse a conoscenza della mancanza dell'allaccio fognario.
Contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta, richiamando le conclusioni al riguardo formulate dal CTU all'esito degli accertamenti peritali, e facendo richiamo della normativa tecnica strettamente rilevante, riteneva sussistente l'obbligo di allaccio in presenza di un tratto fognario comunale, la cui assenza, ostando al conseguimento della certificazione di abitabilità, non permette all'immobile di pagina 6 di 20 assolvere alla funzione abitativa sua propria. Incidendo l'assenza dell'allaccio fognario sull'attitudine del bene ad assolvere alla propria funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commercialità, rilevava come il mancato rilascio della licenza di abitabilità integri inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio. Su tali basi, non potendo l'immobile in oggetto, in assenza di allaccio fognario, assolvere alla funzione abitativa sua propria, riteneva fondata la domanda dell'aliud pro alio.
Accertata la ricorrenza della fattispecie dell'aliud pro alio, riconosceva, a titolo di ristoro per il danno economico subito in conseguenza dei lavori eseguiti per la realizzazione dell'allaccio fognario, il complessivo importo di euro 29.763,79 (importo già comprensivo della rivalutazione monetaria), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
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- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello i convenuti Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3
Con il primo motivo di appello censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto infondata l'eccezione dei convenuti in ordine alla contezza dell'attrice della problematica riguardante l'impianto fognario attesa la conseguita disponibilità dell'immobile già prima della stipula del definitivo ed essendone stata intestataria delle relative utenze.
Censuravano altresì l'impugnata sentenza in ordine alla ritenuta esclusione delle problematiche dell'impianto fognario dalla clausola di esonero da responsabilità dei convenuti di cui all'art. 4 dell'articolato contrattuale, nella quale, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, andava ricompreso anche l'impianto fognario.
Con il secondo motivo di appello censuravano l'impugnata sentenza nella parte in cui si riteneva sussistente l'obbligo di allaccio fognario per tutti gli immobili siti in area servita da rete fognaria comunale, quando invece detto obbligo riguardava solo gli edifici di nuova costruzione.
Con il terzo motivo di appello censuravano l'impugnata sentenza nella pate in cui si riteneva ammissibile la domanda di aliud pro alio articolata con la memoria ex art 183 comma 6 c.p.c., dovendosi invece la stessa, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, considerarsi domanda nuova.
Con il quarto motivo di appello adducevano, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la non configurabilità dell'aliud pro alio atteso che l'immobile in oggetto era idoneo pagina 7 di 20 all'uso abitativo e dotato di fossa biologica, circostanza nota alla parte acquirente che ne era venuta in possesso già prima della stipula del definitivo.
Adducevano, inoltre, come, nei casi, come quello in esame, di mancanza del certificato di abitabilità, non possa configurarsi l'aliud pro alio se il certificato di abitabilità sia successivamente conseguibile, non ricorrendo in tal caso una ipotesi di inidoneità all'uso tale da integrare la carenza di una qualità essenziale del bene.
Con il quinto motivo di appello lamentavano l'erronea valutazione dei lavori connessi alla realizzazione dell'allaccio alla rete fognaria e la conseguente quantificazione.
Con il sesto motivo di appello lamentavano errori di calcolo nel computo della liquidazione del danno.
Con il settimo motivo di appello censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui si riteneva che la fattispecie integrasse un debito di valore invece che un debito di valuta atteso che in origine è stato richiesto il pagamento di fatture rappresentanti una somma determinata o determinabile mediante mera operazione aritmetica.
Con l'ottavo motivo di appello censuravano la sentenza impugnata in ordine alle statuizioni sulle spese adducendo al riguardo che lo scaglione di riferimento andava individuato in quello inferiore a quello applicato dall'organo giudicante di primo grado.
Su tali basi chiedevano l'integrale riforma della sentenza appellata con conseguente rigetto della domanda proposta da parte attrice.
- Si costituiva in giudizio l'appellata , contestando integralmente l'atto di gravame Controparte_1
e, ritenendo corretto il costrutto posto a fondamento della decisione impugnata, ne chiedeva la conferma.
All'udienza del 23.01.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
29.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Va premesso che parte attrice con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., a fronte della eccepita prescrizione dell'azione di garanzia per vizi e mancanza di qualità essenziali della res compravenduta sollevata da parte convenuta, ha modificato l'originaria domanda in quella di vendita di aliud pro alio a fronte della mancanza dell'allaccio fognario alla condotta fognaria comunale, la cui pagina 8 di 20 mancanza privava l'immobile della abitabilità, costituente la normale destinazione dell'immobile compravenduto.
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Tanto premesso, in ragione della preliminare incidenza sul vaglio delle altre questioni poste con l'atto di gravame in esame, occorre muovere dalla disamina del terzo motivo di appello, con cui si censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando l'eccezione di inammissibilità della domanda aliud pro alio articolata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ne era ritenuta l'ammissibilità in quanto non integrante domanda nuova.
Al riguardo vale rilevare che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Un. 12310/2015), richiamato l'orientamento maggioritario che reputava ammissibili solo le modifiche della domanda introduttiva costituenti una mera emendatio libelli tale da non incidere in senso modificativo sulla causa petendi e sul petitum, con la conseguente inammissibilità di ogni pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, mutando orientamento, ha ampliato i confini della emendatio ammissibile in corso di causa.
In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato come il dettato dell'art. 183 comma 6 c.p.c. prevede tre tipi di domande differenti da quella originaria, e segnatamente, quelle “nuove”, quelle
“precisate” e quelle “modificate”. Con riguardo alla domande “nuove” vale evidenziare che pur non riscontrandosi un espresso divieto corrispondente a quello previsto dall'art. 345 c.p.c., questo può essere implicitamente desunto dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni che convenuto>>, ben potendo da ciò desumersi che sono implicitamente vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto, secondo una struttura in parte desumibile da quella riscontrabile nel dettato dell'art. 345 c.p.c. ove il divieto di domande nuove risulta esplicitato. Ne consegue che non resta deducibile <> dalla esplicita ammissione delle domande relative a frutti, interessi accessori e danno rispettivamente maturati e sofferti dopo la sentenza impugnata.
Quanto alle domande “precisate” è di tutta evidenza come esse ricalchino le stesse domande introduttive, non modificate nei loro elementi identificativi ma solo oggetto di semplici precisazioni, tali intendendosi gli interventi non incidenti sul piano sostanziale della domanda iniziale e volti ad una migliore definizione, puntualizzazione e circostanziamento.
pagina 9 di 20 Quanto alle domande “modificate” vale rilevare che il dettato normativo non prevede limiti né qualitativi né quantitativi alla modificazione ammessa e che in nessuna parte della norma in oggetto è dato riscontrare un divieto di modificazione in tutto in parte di uno degli elementi oggettivi di identificazione della domanda.
L'elemento discretivo tra domande “nuove” e domande “modificate” sta nel fatto che le domande modificate non possono considerarsi nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o comunque di domande diverse che tuttavia non si aggiungono a quelle iniziali ma ad esse si sostituiscono, ponendosi rispetto a queste in rapporto di alternatività. Con la modificazione della domanda iniziale l'attore implicitamente, rinunciando alla precedente domanda, dimostra di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri concreti interessi.
Ne consegue che la modificazione della domanda a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo, sempre che la domanda come modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale sottesa e dedotta in giudizio, senza che ciò determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali.
Ulteriormente intervenuto sul punto a sezioni unite, il Supremo Consesso di Giustizia (Cass. Civ. Sez.
Un. 22404/2018) ha confermato il nuovo orientamento, ribadendo che la modifica della domanda iniziale può riguardare anche elementi identificativi oggettivi della stessa a condizione che riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata, regola ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito e rispettosa dei principi di economica processuale e ragionevole durata del processo, idonea a favorire una soluzione della vicenda sostanziale in un unico contesto, evitando il proliferare di processi e giudicati contrastanti.
Sulla base di tali principi, ai quali si intende dare continuità, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi ammissibile la domanda dell'aliud pro alio articolata dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., atteso che la stessa si fonda sugli stessi presupposti fattuali sottesi dalla domanda originariamente articolata, focalizzata sulla carenza di un requisito ritenuto essenziale e costituente inadempimento contrattuale, quale la mancanza dell'allaccio fognario preclusivo al conseguimento del certificato di abitabilità, e sottende il medesimo thema decidendum, focalizzato sull'accertamento della sussistenza dei vizi e/o della carenza di qualità
pagina 10 di 20 essenziali lamentati, e sulla conseguente relativa valutazione del grado di gravità in termini tali da integrare l'aliud pro alio.
Ritenuta l'ammissibilità della domanda dell'aliud pro alio è in ordine a tale azione che va verificata la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici, posti a base della richiesta di ristoro per i maggiori costi sostenuti per la regolarizzazione dell'allaccio fognario necessari al conseguimento dell'abitabilità dell'immobile compravenduto.
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Secondo l'ordine di priorità logica imposto dai motivi di appello articolati e sottoposti al vaglio della
Corte, occorre muovere dalla disamina del primo motivo di appello – relativo alla valenza della clausola di esonero da responsabilità di cui all'art. 4 del contratto di compravendita intercorso tra le parti e alla asserita consapevolezza di parte acquirente della mancanza dell'allaccio fognario – e del secondo motivo di appello – con cui si adduce la non obbligatorietà di allaccio fognario per gli immobili di remota costruzione – le cui connessioni suggeriscono l'esame congiunto, prodromica alla conseguente questione della configurabilità della fattispecie dell'aliud pro alio oggetto del quarto motivo di appello.
L'art. 4 del citato contratto di compravendita testualmente prevede che garanzia per l'evizione ed ogni altra di legge, dichiara e garantisce che quanto in contratto è di sua piena proprietà e libera disponibilità, libero inoltre da pesi, vincoli, oneri reali in genere, iscrizioni e trascrizioni pregiudiziali. Ai sensi e per gli effetti del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37, la parte venditrice dichiara che gli immobili di cui all'art. 1 comma 2 di detto decreto potrebbero non essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza;
la parte acquirente prende atto di tale dichiarazione ed esonera la controparte da ogni responsabilità in proposito, essendo tenuto conto del loro stato nella determinazione del prezzo>>. La disciplina regolamentare richiamata dalla predetta clausola nella individuazione degli impianti oggetto della garanzia, e dunque dell'esonero da responsabilità contrattualmente pattuito dalle parti, afferisce all'impiantistica idrica interna all'immobile, restandone estraneo ogni aspetto relativo al collegamento degli impianti alle reti esterne e dunque all'allaccio fognario alla condotta fognaria comunale.
Il profilo dell'allaccio a reti esterne all'immobile non è pertanto incluso nel d.m. n. 37/2008, richiamato in senso delimitativo nella clausola di esonero in oggetto. Né il successivo comma secondo contiene alcun riferimento alla fognatura.
pagina 11 di 20 Ulteriore motivo di esclusione dell'allaccio fognario dalla clausola di esonero in oggetto è dato dall'interpretazione sistematica della normativa in argomento. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del cit. d.m.
n. 37/2008 attuazione della normativa comunitaria ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati per tali aspetti dalle disposizioni del presente decreto>>.
Su tali basi, il CTU ha evidenziato che per i sistemi di scarico che costituiscono la normativa comunitaria recepita anche a livello nazionale per la progettazione la realizzazione e le attività conseguenti inerenti tali opere>> rilevando che la rete fognaria … di fatto è esclusa e quindi non afferente al d.m. n. 37/2008 poiché deve ritenersi valido quanto disposto dal comma 3 in presenza di norme specifiche ossia le UNI-EN 12056>>.
Ne consegue che gli allacci idrici alle reti esterne e più in particolare l'allaccio alla rete fognaria comunale, assente nel caso di specie, non possono ritenersi compresi nel perimetro di esonero da responsabilità della parte venditrice delineato dall'art. 4 dell'articolato contrattuale in esame.
Peraltro, l'art. 4 in oggetto fa riferimento in via esclusiva alle problematiche in materia di sicurezza e non a quella relativa alla salubrità dell'immobile, quale conseguenza dell'assenza di allaccio fognario,
o alla conseguente assenza di certificazione di agibilità, non conseguibile in assenza di allacci fognario ed idrici secondo la normativa applicabile.
A tale riguardo viene in rilievo la normativa edilizia e segnatamente l'art. 24 del d.p.r. n. 380/2001 disciplinante il certificato di agibilità, e la normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006 sullo scarico delle acque.
Sotto il profilo economico, il costo delle opere da eseguire a carico della parte acquirente, considerato dai contraenti, atteneva alla regolarizzazione urbanistica in relazione alle opere realizzate in parziale difformità rispetto agli elaborati grafici allegati alla domanda di concessione edilizia relativa agli interventi di ristrutturazione di cui alla presso il comune di Vigevano in data 16 giugno 1983 prot. n. 25939, protocollo tecnico n. 551>>.
Essendo stato il prezzo originariamente fissato in euro 195.000,00, la riduzione nell'importo di euro
187.500,00 previsto in contratto appare allineata alle condizioni nelle quali versava all'immobile, necessitante di ingenti opere di risanamento e restauro, note alla parte acquirente.
L'assenza di allaccio alla rete fognaria comunale per l'immobile in oggetto e il conseguente scarico, sia dei reflui provenienti dalla fossa biologica (c.d. “acque nere”) sia delle acque meteoriche (c.d. “acque
pagina 12 di 20 bianche”), direttamente nel Naviglio Sforzesco che scorre sul fronte ovest della proprietà, è dato ampiamente dimostrato.
Del pari, è elemento dimostrato e non oggetto di specifica contestazione che almeno dal 2008 fosse presente nell'area antistante l'immobile in oggetto un tratto fognario comunale.
Come rilevato dal CTU l'immobile in oggetto
Vigevano in corso Giacomo Brodolini ai civici n. 17 e n. 19, articolato in piano terra, piano primo e piano cantina. L'accesso, da cancello pedonale e carraio, si pratica direttamente dal corso Brodolini, facendo presente come il terreno su cui sorge l'immobile è a quota più bassa di circa 1.60 mt. rispetto al piano stradale;
internamente, a piano terra, l'abitazione è articolata in cucina, soggiorno, sala da pranzo, disimpegno e lavanderia, oltre a vano scala, un ripostiglio e un balcone. A piano terra, sul lato ovest, è presente una autorimessa doppia ed un porticato, ove è sita la scala che consente l'accesso ai due locali interrati. Allo stato attuale l'immobile risulta, come è stato accertato durante il sopralluogo, dotato di impianto idrosanitario funzionante e collegato alla fognatura comunale presente sul Corso
Brodolini, attraverso sistema interno di raccolta delle acque di scarico, cosiddette “acque nere”, in apposita fossa biologica e quindi con stazione di rilancio nella fognatura comunale, posta a quota maggiore rispetto al cortile dell'immobile, parimenti è stato realizzato nuovo sistema di raccolta delle acque piovane cosiddette “acque bianche” con scarico nel sottosuolo attraverso pozzetti senza fondo.
L'immobile è stato compravenduto con atto Notaio nn. 9175/6596 del 19.06.2019, atto Per_1
preceduto da contratto preliminare di compravendita Notaio nn. 8271/5905 del 22.10.2018. Per_1
Da quanto emerso dagli atti, sia durante l'accesso in loco, l'immobile, all'epoca della stipula del preliminare del successivo atto di compravendita non era dotato di allaccio alla fognatura comunale, ma scaricava sia i reflui provenienti dalla fossa biologica (acque nere) sia le acque meteoriche (acque bianche) direttamente nel Naviglio Sforzesco che scorre sul fronte ovest della proprietà; si segnala in base alle ricerche attuate che il corso Brodolini risulta indicato come opera pubblica da eseguirsi nell'ambito della viabilità nel prg del 1973 il cosiddetto prg “Cerutti” approvato con delibera di
Giunta regionale n. 5792 in data 20.11.1073 e compare come viabilità esistente nelle tavole del prg successivo, approvato dalla g.r. con delibera n. III/2019 del 7.09.1982 con cartografia del febbraio
1979. Da ciò si deduce che l'edificazione del corso Brodolini è avvenuta tra il 1973 ed il 1979. … parimenti … il tratto fognario antistante la proprietà oggetto della presente consulenza è stato realizzato nel 2008 …>>.
È pertanto provata l'assenza al tempo del contratto dell'allaccio fognario.
pagina 13 di 20 È del pari provato che, come rilevato dall'esaminata descrizione dello stato di fatto attuale dei luoghi operata dal CTU, in esito alle opere di risanamento e restauro dell'immobile in oggetto, realizzate a cura della parte acquirente, è stato realizzato l'allaccio alla rete fognaria comunale presente nell'area in cui insiste l'immobile in oggetto.
L'assenza di allaccio fognario costituiva pertanto pregiudizio alla salubrità tale da non consentire, in assenza di realizzazione e/o regolarizzazione, il conseguimento dell'abitabilità e della agibilità dell'immobile in oggetto, sussistendo per tutti gli edifici l'obbligo generale di allaccio alla rete fognaria comunale.
L'art. 2 della legge regionale della Regione Lombardia 27.05.19585 n. 62 stabiliva che di cui al precedente art. 1 sono ammessi nelle acque pubbliche fognarie purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri a cui debbono conformarsi tali regolamenti. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere attivati nelle zone servite da pubbliche fognature nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime. Il comune competente per territorio sentito
l'ente gestore del pubblico servizio di depurazione e di colletta mento deve individuare con specifica deliberazione le zone servite da pubbliche fognature entro 4 mesi aggiornandole ogni qualvolta vi sia ampliamento della rete fognaria, nelle zone individuate gli scarichi aventi recapiti diversi devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro il termine perentorio di due anni. Un termine inferiore può essere stabilito dal sindaco con provvedimento da notificarsi all'interessato almeno 6 mesi prima della data fissata per l'allacciamento>>.
La legge regionale n. 26 del 12.12.2003, che abrogava la predetta legge regionale, prevedeva all'art. 57 comma 5 l'adozione di un regolamento, emanato nel 2006, il cui art. 7 statuiva che servite da reti fognarie gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sono collegati alle reti stesse nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. Nelle zone che il non abbia individuato come servite da reti fognarie si sensi della previgente disciplina, in CP_3 attesa che si provvede all'individuazione degli agglomerati e delle loro parti sprovviste di reti fognarie in conformità all'art. 4 comma 3 il gestore del servizio idrico integrato valuta la realizzabilità dell'allacciamento alle reti stessi degli scarichi di acque reflue e assimilate relativi a insediamenti per la cui realizzazione degli scarichi di acque reflue e assimilate relative a insediamenti per la cui realizzazione siano rilasciati permessi di costruire, ovvero vengano a scadenza i termini correlati alla presentazione di una d.i.a. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In
pagina 14 di 20 caso di insussistenza dei presupposti per l'allacciamento alla rete fognaria, gli scarichi di cui al comma 2, possono essere recapitati in corpi d'acqua superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto della disciplina definita per gli scarichi dei nuovi insediamenti isolati dall'art. 8 e dal regime autorizzatorio di cui all'art. 22. Gli scarichi di cui al comma 3 sono allacciati alla rete fognaria entro due anni dall'esecutività del provvedimento di cui all'art. 4, comma 4 ed entro lo stesso termine i titolari degli scarichi provvedono alla demolizione o alla rimozione delle opere e dei dispositivi realizzati per l'effettuazione degli scarichi nei recapiti di cui al comma 3 e alle modifiche necessarie>>.
Sulla base del rassegnato quadro normativo l'obbligo di allaccio fognario investe tutti gli immobili presenti in siti serviti da condotta fognaria comunale, non già i soli edifici di nuova costruzione.
La diversa opzione interpretativa propinata da parte convenuta, per cui l'obbligo dell'allaccio fognario riguarderebbe esclusivamente gli edifici di nuova costruzione, è priva di supporto legale atteso che nell'esaminato dettato normativo il riferimento alle c.d. nuove costruzioni, inserito al comma 2, aveva ad oggetto le zone che il comune non aveva individuato come servite da reti fognarie.
Peraltro, la circoscrizione dell'obbligo solo agli edifici di nuova costruzione non appare compatibile con l'interpretazione sistematica della normativa esaminata, atteso che già il legislatore del 1985 aveva precisato ove possibile un obbligo di allaccio alla rete fognaria per tutti gli immobili e gli edifici.
Sovviene infine il richiamo operato dal CTU ai regolamenti del gestore di Vigevano e CP_4
Lomellina il cui art.
6.1 prevede che assimilate e acque reflue industriali originanti all'interno delle zone servite da fognatura pubblica, così come individuate dal hanno l'obbligo di allacciarsi alla rete fognaria nera o mista nel CP_3
rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle leggi vigenti>>.
Deve pertanto ritenersi sussistente per tutti gli edifici, e quindi anche per quello in oggetto, l'obbligo di allaccio fognario in presenza di tratto fognario comunale.
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Venendo all'esame del quarto motivo di appello – con cui si eccepisce la non configurabilità dell'aliud pro alio nel caso in esame – occorre rilevare che l'assenza dell'allaccio fognario preclude l'abitabilità dell'immobile ed il conseguimento del relativo certificato di abitabilità e/o di agibilità.
L'attestazione di agibilità attesta che previo adeguato accertamento le caratteristiche di un determinato immobile sono tali da renderlo idoneo all'uso per esso dichiarato e riguarda sia aspetti relativi alla pagina 15 di 20 salute sia aspetti relativi alla sicurezza delle persone, sia la regolarità edilizio-urbanistica dell'immobile.
A seguo delle modifiche introdotte dal d.lgs. 222/2016 il rilascio del certificato di agibilità è sostituito dalla segnalazione di agibilità da parte.
Costituendo la certificazione di abitabilità e/o di agibilità requisito essenziale per l'utilizzabilità dell'immobile secondo l'uso abitativo suo proprio la relativa mancanza incide sui contratti di compravendita e di locazione, potendo determinare, alternativamente, l'ipotesi di vendita di aliud pro alio qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, ovvero l'ipotesi del vizio contrattuale sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, la vendita di aliud pro alio ricorre nell'ipotesi in cui il bene compravenduto risulti completamente diverso da quello oggetto della vendita, in quanto appartenente ad un genere differente oppure presenti difetti di tale entità da impedire completamente di assolvere alla funzione propria e concretamente assunta. Invece, la fattispecie del vizio redibitorio disciplinato dall'art. 1490 c.c. e di quello della mancanza delle qualità essenziali presuppongono l'appartenenza della res al genere pattuito attenendo il vizio ad elementi funzionali o morfologici della res.
Su tali basi il Supremo Consesso di giustizia (Cass. Civ. n. 13214/2024) ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio – dante luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale ex art. 1453
c.c., svincolata dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c. – quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata con la conseguenza che la res promessa si rileva funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico sociale per il quale era stata commissionata. Viceversa, nel caso di mera carenza di requisiti sanabili e pertanto non costituenti un elemento essenzialmente identificativo del bene senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria di merce cui il compratore intendeva destinare la cosa, si fuoriesce da tale categoria giuridica, rientrando nella fattispecie di vizi redibitori, oppure in quella della mancanza di qualità essenziali, le quali sono soggette ai termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 1495 c.c. e segnatamente al termine decadenziale di denuncia dei vizi decorrente dalla relativa scoperta ed al termine prescrizionale di un anno decorrente dalla consegna per l'avvio dell'azione di garanzia in oggetto.
pagina 16 di 20 In applicazione di tale criterio discretivo, allorché l'immobile presenti insanabili violazioni di disposizioni urbanistiche incidenti eziologicamente sulle condizioni igieniche di salubrità e sicurezza, non essendo il cespite oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di una sua utilizzazione diretta o indiretta, ad opera del compratore, si realizza un inadempimento grave che, quale conseguenza della vendita di aliud pro alio, può dar luogo alla risoluzione del contrato e/o al conseguente ristoro del correlato danno.
Nel caso di compravendita di unità immobiliare in assenza del certificato di abitabilità, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere il caso in cui l'irregolarità preclusiva al rilascio del certificato di abitabilità sia insanabile da quello in cui ne sia possibile la regolarizzazione, configurandosi la fattispecie della vendita dell'aliud pro alio solo nel caso di irregolarità insanabile.
Pertanto, l'omessa presenza del certificato di abitabilità tout cort non è sufficiente ad integrare l'ipotesi della consegna dell'aliud pro alio, richiedendosi a tal riguardo che non sussistano le condizioni per conseguirla a causa di insanabili violazioni delle disposizioni di legge o regolamentari (Cass. Civ. n.
17123/2020; Cass. Civ. n. 2024672018). Solo l'inesistenza delle condizioni necessarie al rilascio della licenza di abitabilità in una situazione caratterizzata da una grave e insanabile violazione urbanistica integra la fattispecie della consegna di aliud pro alio con la possibilità di promuovere l'azione contrattuale di risoluzione per inadempimento generale fondata proprio sul grave inadempimento quale presupposto necessario per la risoluzione del contratto (Cass. Civ. 1998 n. 1391) e quella, ad essa connessa, volta al risarcimento del danno conseguente qualora ne ricorrano i presupposti. Pertanto, non integra la fattispecie della vendita di aliud pro alio il caso in cui, come quello in esame, siano possibili interventi di adeguamento e regolarizzazione dello stato dei luoghi, che consentano il ripristino delle condizioni di abitabilità ed il conseguimento della relativa certificazione di abitabilità e/o agibilità.
Nel caso di specie, come innanzi rilevato, è comprovato che all'atto della vendita l'immobile compravenduto non era dotato di allaccio fognario, pur essendo l'allaccio alla rete fognaria comunale necessitato in forza di specifico obbligo riguardante tutti i fabbricati insistenti in area asservita da rete fognaria comunale, come l'area in oggetto.
È del pari comprovato che in esito alle operazioni di ristrutturazione e risanamento alle quali l'immobile è stato sottoposto ad opera della parte acquirente, è stato realizzato l'allaccio fognario, mediante collegamento delle condotte di scarico alla rete fognaria comunale servente l'area di insistenza dell'immobile, come specificamente accertato e descritto dal CTU nel corpo della relazione tecnica depositata in atti in esito agli accertamenti peritali eseguiti.
pagina 17 di 20 Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, nel caso di specie non risulta integrata la fattispecie dell'aliud pro alio atteso che l'immobile non era affetto da vizi insanabili, integrando l'assenza originaria dell'allaccio fognario la diversa ipotesi del vizio della mancanza di qualità essenziali, la cui azione di garanzia – originariamente proposta da parte attrice con il libello introduttivo del giudizio ma non rievocata in sede di appello, peraltro risulta prescritta essendone decorso il relativo termine annuale di prescrizione decorrente dal conseguimento del possesso dell'immobile che, come emerso in atti, è stato conseguito anteriormente alla stipula del definivo e comunque al più tardi al 19.06.2019, data della sottoscrizione del rogito, che all'art. 3 espressamente prevedeva il trasferimento all'acquirente del possesso e del godimento dell'immobile compravenduto alla relativa sottoscrizione.
Del pari non ricorrono i presupposti per riconoscere alla parte acquirente il generico diritto al risarcimento del danno sotto forma di ristoro per i costi sostenuti per la realizzazione dell'allaccio fognario di cui l'immobile era privo all'atto della vendita e realizzato a spese e cure dell'acquirente in sede di restauro e recupero dell'immobile.
Dalla documentazione in atti e da quanto oggetto di accertamento peritale è ampiamente emerso che l'immobile era dotato al tempo dell'atto di compravendita di fossa biologica di raccolta delle “acque nere”, la cui presenza era nota alla parte acquirente, come dimostrato dalla circostanza che la stessa, al tempo della stipula del contratto definitivo, aveva già conseguito la disponibilità dell'immobile in oggetto, e come anche dimostrato dalla titolarità delle utenze relative alla predetta unità immobiliare e dagli interventi manutentivi e di ripulitura della fossa biologica effettuati prima della stipula del definitivo. In particolare, nel periodo antecedente alla conclusione del contratto definitivo la parte acquirente, come peraltro dalla stessa dichiarato con la terza memoria di replica ex art. 183 n. 3 c.p.c.
(pag. 3), ha provveduto alla regolare manutenzione e ripulitura della fossa biologica in oggetto secondo le previsioni normative, il che, in ragione delle modalità di tali intervenuti, esclude che la stessa non fosse venuta a conoscenza della mancanza dell'allaccio fognario.
Peraltro, la questione dell'allaccio fognario era già stata oggetto di attenzione attesi i chiarimenti tecnici al riguardo richiesti dalla parte acquirente all'Arch. il che elide ogni dubbio in Per_2
ordine alla sua consapevolezza della presenza della predetta problematica. Invero, emerso il dubbio in ordine all'allaccio fognario, la parte acquirente ben avrebbe potuto verificarne oggettivamente la presenza mediante semplice richiesta di informazioni al competente ufficio comunale, verificando l'eventuale autorizzazione all'allaccio, fatto questo documentalmente verificabile.
pagina 18 di 20 Sulla base di tali elementi non può ragionevolmente ritenersi che parte acquirente non fosse a conoscenza della mancanza dell'allaccio fognario all'atto della stipula del contratto definitivo. ha infatti acquistato il bene conoscendo lo stato dei luoghi come testimoniato dalle Controparte_1
verifiche anche tecniche svolte ed in esito alle opere di regolarizzazione anche urbanistiche necessitate, dopo averne preventivamente avuto la diretta disponibilità e provveduto alle opere di manutenzione e ripulitura della fossa biologica di cui l'immobile era dotato, e comunque dopo l'emersione delle problematiche in ordine alla possibile mancanza dell'allaccio fognario, nella piena consapevolezza delle conseguenze che tale carenza comportava sul piano dell'abitabilità dell'immobile in oggetto.
La conoscenza della mancanza dell'allaccio fognario al tempo della stipula del contratto definitivo, oltre che elemento ostativo sul piano sostanziale all'azione di garanzia ex art. 1490 c.c. originariamente esercitata da parte acquirente – e ciò in ragione del dettato di cui all'art. 1491 c.c. che esclude la garanzia nel caso in cui all'atto del contratto l'acquirente conosceva il la presenza del vizio – è del pari elemento preclusivo al diritto al rimborso, invocato a titolo risarcitorio, per i costi sostenuti per la realizzazione delle opere di allaccio fognario, reclamato dalla appellata parte acquirente, dovendosi obiettivamente ritenere che, avendo concluso il contratto nella consapevolezza che l'immobile acquistato mancava dell'allaccio fognario e delle implicazioni che ciò comportava sul piano della funzionalità dal bene, l'appellata parte acquirente ha accettato l'immobile nelle condizioni nelle quali versava e gli effetti derivanti dalla mancanza dell'allaccio fognario.
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La sentenza pertanto va integralmente riformata con conseguente rigetto della domanda articolata dall'appellata Controparte_1
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Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellata va condanna alla rifusione in favore degli appellanti Controparte_1
e delle spese del doppio grado di giudizio che, Parte_1 Parte_2 Parte_3
vista la nota spese presentata, in considerazione del valore della causa (ricompresa nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (attestabili nei valori medi), pare congruo liquidare, per gli appellati, quanto a quelle del primo grado di giudizio nell'unico importo complessivo di euro 7.616,00 a titolo di compensi difensivi, oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese forfettarie Cpa ed Iva come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello nell'unico importo complessivo di euro 6.946,00 a titolo di compensi difensivi, oltre pagina 19 di 20 maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva come per legge. Vale rilevare che, in tema di liquidazione dei compensi di avvocato, l'aumento dell'onorario dovuto per la presenza di più parti rappresentate è demandato al potere discrezionale del giudice di merito procedente (v. Cass. civ. sez. II, 26.3.2019, n. 8399; conf. Sez. III, 2.9.2009, n. 19089). Nel caso di specie, in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni degli appellati unitariamente difesi, non sussistono ragioni per procedere alla liquidazione dell'aumento ex art. 4/2, D.m. 55/14 e s.m.i.
Vanno poste definitivamente a totale carico della parte acquirente le spese della CTU espletata nel primo grado di giudizio come liquidate dal relativo decreto, ferma restando la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
1630/2023 pubblicata il 18.12.2023 del Tribunale Ordinario di Pavia, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- in riforma della sentenza appellata rigetta la domanda proposta da Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del doppio grado di giudizio e, per l'effetto, liquida quelle del Parte_3
primo grado di giudizio nell'unico importo complessivo di euro 7.616,00 oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, e quelle del presente giudizio di appello nell'unico importo complessivo di euro 6.946,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva come per legge;
- pone definitivamente integralmente a carco dell'appellata le spese di CTU Controparte_1
come liquidate da apposito decreto nel corso del giudizio di primo grado, ferma restando la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino
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