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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/07/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3930/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3930/2014
PROMOSSA DA
Dr. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefano Latini e Gianluca Attolini parte attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Francesco Silvestre e Ferdinando Silvestre parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio si inscrive all'interno dei rapporti litigiosi intercorrenti tra dr. Pt_1
e , proprietari dei vicini appartamenti siti in Brindisi, alla via Colonne, e
[...] Controparte_1 risalenti, in parte, al contenzioso esistente tra i propri danti causa e , cui sono CP_2 CP_3 succeduti rispettivamente e . Pt_1 P_
In questo contesto si pongono, oltre a questo giudizio, il precedente contenzioso chiuso dalla sentenza divenuta res iudicata n. 54/1989 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce e il successivo giudizio iscritto al n. RG 5141/2018 e definito dal Tribunale di Brindisi con sentenza n. 1347/2023 passata in giudicato, come da certificato del 15.12.2023.
2. In particolare, il presente giudizio trae origine dalle n. 2 domande proposte da dr.
con l'atto di citazione del 21.07.2014, relative: Parte_1
Pag. 1 a 10 1) all'accertamento, ex art. 2909 c.c., della violazione del giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 54/1989, commessa da parte della in sede di ristrutturazione nel P_
2007, con conseguente ripristino dello status quo ante relativo al lastrico solare sul lato sud
“in modo da rispettare distanze e altezze di parapetto stabilite dalla Corte d'Appello di Lecce”, ossia la riduzione del parapetto del lastrico all'altezza massima di 25cm entro la distanza di 3mt dall'allora proprietà e poi CP_2 Pt_1
2) all'accertamento, ex art. 1079 c.c., della servitù attiva di veduta in favore della proprietà esistente sul prospetto est da tempo immemore, con conseguente ripristino dello Pt_1 status quo ante e, nella specie, con demolizione del vano costruito dalla dinanzi P_ alla finestra esistente.
L'attore ha concluso, quindi, chiedendo di “1) riconoscere e dichiarare che la Sig.ra P_
, nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Brindisi alla Piazza Colonne,
[...] ha illegittimamente violato quanto disposto dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 54/89; 2) per l'effetto, condannare la Sig.ra a ripristinare lo stato dei luoghi esistente prima dell'esecuzione dei Controparte_1 lavori di ristrutturazione, provvedendo ad eseguire tutte le opere necessarie (anche determinate a mezzo CTU) per far sì che il lastricato solare del suo fabbricato, sul lato sud del prospetto, non sia più superficie calpestabile per gli abitanti del palazzo e venga riattato in modo da rispettare distanze e altezze di parapetto stabilite dalla Corte
d'Appello di Lecce;
3) sempre per l'effetto, condannare la Sig.ra a ripristinare lo stato Controparte_1 dei luoghi esistente sul prospetto est dei due fabbricati e la servitù attiva di […]” (continuazione a pag. 7 dell'atto di citazione, ma mancante in atti).
3. Dichiarata la contumacia della convenuta e avviata l'istruttoria, si è Controparte_1 tardivamente costituita in giudizio con comparsa del 24.03.2017, chiedendo il rigetto delle domande attrici, vinte le spese di lite.
Al riguardo, la convenuta ha dedotto che, per un verso, la decisione della Corte di Appello di
Lecce è stata rispettata e che, per altro verso, nessuna servitù di veduta in favore del fondo Pt_1 esiste, in quanto trattasi di luce e non di veduta, anche in ragione dell'inferriata presente impeditiva della vista.
Ha invocato, quindi, la previsione dell'art. 904 c.c., indicando di aver costruito il vano scala, come assentito dal in aderenza al muro, e ha dedotto la natura meramente emulativa della CP_4 domanda proposta da ai sensi dell'art. 833 c.c., anche in considerazione della carenza di Pt_1 interesse ad agire dello stesso.
4. La causa è stata istruita in via documentale, con l'assunzione delle prove dichiarative richieste e ammesse nonché a mezzo n. 2 CTU svolte dal geom. con il deposito Persona_1 di n. 2 elaborati peritali dapprima il 09.02.2018 e dipoi il 09.11.2021.
Pag. 2 a 10 4.1 A seguito del deposito del primo elaborato peritale il Tribunale di Brindisi ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, con sentenza parziale n. 1679/2020 pronunciata il 28.12.2020, ha parzialmente definito la controversia, ordinando “la rimozione della ringhiera in ferro alta circa cm.
92 che correda il lastrico o, in via alternativa, a scelta della convenuta, la erezione di un muro di almeno 2 metri”.
Avverso tale sentenza entrambe le parti hanno espresso riserva di appello, reiterandola in corso di causa.
4.2 Disposta la prosecuzione del giudizio con l'ulteriore indagine tecnica affidata sempre al CTU geom. il giudizio è proseguito fino all'udienza di precisazione delle conclusioni Per_1 dell'01.07.2022.
A scioglimento della riserva assunta il Tribunale ha pronunciato l'ordinanza del 17.02.2023 con cui, svolti una serie di rilievi anche di natura processuale, ha rimesso la causa sul ruolo, convocando il CTU a chiarimenti.
4.3 Nell'attesa dei chiarimenti del CTU e mutato il giudice istruttore, il Tribunale ha formulato, con ampia e motivata ordinanza del 21.02.2024, una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. dal seguente tenore:
“- rinuncia di alla domanda proposta sub 2); Parte_1
- corresponsione in favore di delle spese di lite, liquidate nella misura di € 3.258,00 a titolo di Controparte_1 onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA come per legge, così determinate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, tenuto conto del valore indeterminabile e della media complessità del giudizio, con una riduzione del 70% applicata equitativamente secondo lo spirito conciliativo della presente proposta”.
Mentre parte convenuta ha dichiarato di aderire alla proposta del Tribunale, parte attrice ha negato la propria adesione invocando le violazioni urbanistiche commesse dalla , la P_ difformità dello stato dei luoghi rispetto ai progetti assentiti e le ulteriori valutazioni tecniche svolte dal sfociate nell'ordinanza di demolizione n. 76 del 18.02.2025. CP_4 CP_5
4.4 Fallito il tentativo di bonario componimento, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi.
La causa è stata trattenuta, quindi, in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
5. Negli scritti difensivi finali il dr. ha reiterato le proprie conclusioni, Parte_1 evidenziando, in particolare, due aspetti.
In primo luogo, ha osservato che la decisione della Corte di appello di Lecce n. 54/1989 riguarda l'intero fabbricato e non solo il lato sud.
Pag. 3 a 10 In secondo luogo, ha notato che la costruzione realizzata dalla viola tanto la normativa P_ urbanistica, all'uopo invocando la successiva ordinanza di demolizione n. 76 del 18.02.2025 emessa dal Comune di Brindisi e, per vero, impugnata, innanzi al Tar competente, dalla
, quanto la normativa civilistica inerente alla distanza legale minima di 3mt. P_
5.1 Parimenti ha reiterato le proprie conclusioni, insistendo per Controparte_1
l'inammissibilità della diversa domanda relativa alle distanze legali e chiedendo altresì la condanna di al pagamento della somma prevista dall'art. 96 c.p.c., anche in ragione della mancata Pt_1 adesione di controparte alla proposta conciliativa, oltre che del comportamento emulativo.
***
6. Prima di entrare nel merito della decisione è bene svolgere alcune premesse d'ordine processuale.
6.1 Il thema decidendum è oggi circoscritto, come già rilevato con ordinanza del 17.02.2023, alla sola domanda sub 2) proposta dall'attore, atteso che sulla domanda sub 1) si è già pronunciato il Tribunale con sentenza parziale dotata di efficacia vincolante interna in questo giudizio, ancorché oggetto di riserva di appello espressa da entrambe le parti del giudizio.
6.1.1 Né può dirsi, come sostenuto dalla convenuta, che la sentenza parziale n. 1679/2020 pronunciata il 28.12.2020 sia, in realtà, una sentenza definitiva pronunciata su tutte le domande.
Al riguardo va osservato che, pur essendoci una valutazione in termini di obiter dictum circa la fondatezza o meno della seconda domanda relativa alla servitù di veduta (v. paragrafo 3), nessuna decisione espressa ed esplicita è stata adottata sul punto dal Tribunale. Infatti, nel “
pqm
” ci si è limitati a definire solo la prima domanda relativa alla violazione del giudicato della Corte di
Appello di Lecce e a disporre la prosecuzione del giudizio, come da ordinanza istruttoria relativa al secondo accertamento peritale demandato al CTU geom. Per_1
Residua, quindi, il potere-dovere di questo Tribunale di valutare la seconda domanda di giustizia proposta dall'attore.
6.1.2 In questa sede la valutazione è, pertanto, ridotta alla sola domanda di accertamento, ex art. 1079 c.c., dell'esistenza o meno della servitù di veduta sul prospetto est a carico della proprietà e in favore della proprietà P_ Pt_1
6.2 Nessun pregio hanno, invero, le difese finali relative alla portata generale, per tutto il fabbricato, della sentenza della Corte di appello di Lecce.
Infatti, per un verso, non è dato conoscere il testo integrale della decisione invocata, che avrebbe dovuto essere allegata dall'attore, a norma dell'art. 2697 c.c.
Per altro verso, è lo stesso attore ad aver puntualmente indicato le zone del fabbricato censurate, secondo i riferimenti cardinali (sud ed est), nel proprio atto introduttivo così limitando la
Pag. 4 a 10 cognizione del giudice adito alle sole porzioni di fabbricato oggetto di denuncia, in ossequio ai principi della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato posti dagli artt. 99 e 112
c.p.c.
Se è ammesso che la parte possa ridurre la propria pretesa in ragione del principio logico secondo cui “il più contiene il meno”, non è consentito, invece, che la parte possa estendere la propria pretesa oltre i limiti della domanda formulata e cristallizzata nell'atto introduttivo o, al più, nella prima memoria difensiva, ai sensi dell'art. 183 c.p.c. ratione temporis applicabile, pena la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'art. 24
Cost.
Va osservato, d'altronde, che la sentenza della Corte di appello di Lecce rileva, come invocato da parte attrice, solo ai fini della decisione sulla prima domanda volta all'accertamento della violazione del giudicato, ex art. 2909 c.c., sulla quale questo Tribunale ha già deciso con sentenza parziale, sì da non residuare oggi alcuna potestas iudicandi sul punto.
6.3 Nessun ingresso può trovare, poi, la domanda formulata dall'attore solo nelle ultime udienze e ribadita negli scritti finali relativa all'accertamento, ex art. 873 c.c., della violazione della distanza legale minima di 3mt asseritamente commessa dalla nella costruzione del vano P_ scale (altresì denominato dalle parti torrino scale) per la porzione (non in aderenza) posta di fronte all'apertura della veduta della cui servitù si discute nel presente giudizio.
Si tratta, infatti, di un'inammissibile mutatio libelli, vietata dall'art. 183 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Alle iniziali due domande di (1) accertamento della violazione del giudicato, ex art. 2909 c.c., e di
(2) accertamento della servitù di veduta, ex art. 1079 c.c. si affianca, infatti, ben oltre i termini processuali massimi, la formulazione di una terza e inammissibile domanda di (3) accertamento della violazione delle distanze legali, ex art. 873 c.c.
Ne va dichiarata, quindi, l'inammissibilità.
6.4 Parimenti nessun pregio hanno, in questa sede, le presunte violazioni della normativa urbanistica ogni qual volta non si riflettano in altrettante violazioni della normativa civilistica (id est le distanze tra proprietari vicini) correttamente e tempestivamente eccepite nei modi e nei termini previsti dalla legge regolatrice del processo civile.
6.5 Ancora, nessun rilievo in termini di efficacia vincolante esterna assume, in questo giudizio, la sentenza definitiva n. 1347/2023, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Brindisi ha rigettato le domande proposte dal dr. nei confronti di nel Parte_1 Controparte_1 giudizio n. 5141/2018.
Pag. 5 a 10 Quest'ultimo giudizio ha avuto un oggetto parzialmente identico all'odierno giudizio ma non perfettamente sovrapponibile.
Nel giudizio n. 5141/2018 il dr. ha fatto valere, infatti, (per la seconda volta) la pretesa Pt_1 situazione di fatto e di diritto esistente sul lato sud, proponendo (questa volta) domanda volta all'accertamento dell'inesistenza, ex art. 949 c.c., della servitù di affaccio e/o veduta in favore della proprietà sulla proprietà (oltre a invocare il danno da infiltrazioni). P_ Pt_1
Non vi è traccia, invece, di alcuna domanda relativa alla servitù di veduta in favore della proprietà
e a carico della proprietà dedotta in questo giudizio, con la domanda sub 2), con Pt_1 P_ la conseguenza che nessuna pronuncia dotata della forza della res iudicata può esservi stata da parte del Tribunale, limitandosi eventuali valutazioni al riguardo a mere argomentazioni e obiter dicta privi di efficacia vincolante esterna.
6.6 In definitiva, il Tribunale è oggi chiamato a verificare, ai sensi dell'art. 1079 c.c., solo l'esistenza o meno della servitù di veduta asseritamente vantata dall'attore e asseritamente esistente sul prospetto est a carico della proprietà e in favore della proprietà P_ Pt_1
7. Ciò premesso, deve dirsi che la domanda è infondata e che, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
8. Dalle risultanze istruttorie non è emersa, infatti, l'esistenza di alcuna servitù di veduta sul prospetto est in corrispondenza dell'apertura indicata con la lettera “B” in favore della proprietà a carico della proprietà la cui tutela possa oggi essere invocata Pt_1 P_ dall'attore e riconosciuta dal Tribunale.
9. A tale conclusione conduce l'esame dei seguenti elementi istruttori:
- la planimetria in atti allegata sub n. 8 all'udienza del 27.05.2022, come da verbale sottoscritto dalle parti, e ridepositata da parte convenuta con nota del 21.02.2024;
- il secondo elaborato peritale depositato il 09.11.2021 dal CTU geom. e le foto a Per_1 colori nn. 1, 2, 3 e 5 a questa allegate;
- le valutazioni incidenter tantum svolte nella sentenza n. 1347/23 (pagg. 3 e 4) anche per mezzo del richiamo, in quella sede, all'esame dell'arch. per l'attore Per_2 Pt_1
10. Anzitutto, è bene precisare che il fatto che la servitù di veduta invocata in questa sede da parte attrice corrisponda all'apertura sub lettera B risulta, in modo pacifico, dagli atti di causa.
A interessare i rapporti di vicinato tra le parti si pongono, invero, n. 3 aperture indicate nella planimetria catastale in atti con le lettere A, B e C.
L'apertura sub lettera A è posta sul lato sud del fabbricato, come risulta evidente dall'orientamento cardinale indicato nell'angolo della planimetria (dove la direzione della freccia della bussola indica il Nord), sì da risultare, quindi, fuori dal perimetro del presente giudizio.
Pag. 6 a 10 Le aperture sub lettere B e C sono poste, invece, sul lato est del fabbricato, come risulta sempre dall'orientamento cardinale indicato nell'angolo della planimetria.
Tuttavia, di queste due aperture quella sub lettera A risulta, alla luce dell'esame della CTU, delle foto in atti e della non contestazione dei fatti esposti dalla (v. da ultimo comparsa P_ conclusionale), esser stata chiusa dalla porzione del torrino scala costruito dalla in P_ aderenza all'immobile di proprietà di Pt_1
Viceversa, l'apertura sub lettera B risulta l'unica tutt'oggi presente in rerum natura a carico della proprietà e in favore della proprietà così come residuata dagli interventi di P_ Pt_1 ristrutturazione edilizia realizzati dalla che, in quella porzione di immobile, ha costruito P_ il torrino scala non in aderenza all'immobile di proprietà di ma a una distanza di 2,41mt. Pt_1
11. Ebbene, tale apertura sub lettera B risulta priva dei requisiti della veduta, potendosi qualificare solo come luce.
Va rilevato, infatti, che “la finestra dell'attore internamente dal piano di calpestio della propria abitazione è alta da terra circa cm 207, quindi la stessa funge da passaggio per luce ed aria” e che “trovandosi ad una altezza che non permette vedute, serve solo ed esclusivamente a fungere da passaggio per luce ed aria”.
Al riguardo, le conclusioni rassegnate dal CTU esprimono una valutazione tecnica coerente al dato normativo che, distinguendo tra luci e vedute all'art. 900 c.c., differenzia altresì la servitù di luce da quella di veduta.
11.1 Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “Affinché sussista una veduta ex art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della "inspectio", anche quello della "prospectio" sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, secondo un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione”
(Ordinanza n. 346 del 10/01/2017 )”.
Oltre all'indicazione metrica posta dall'art. 901, n. 3), c.c., la Corte ha in più occasioni valorizzato anche gli ulteriori elementi di fatto rivelatori dell'attività non solo di inspectio ma anche di prospectio esercitabili per mezzo dell'apertura sì da poterla qualificare come veduta, e non luce. Al riguardo ha chiarito che anche un'apertura posta a un'altezza inferiore ai due metri e mezzo (nel caso di specie dell'ordinanza richiamata si trattava di 1,56m) previsti dalla disposizione normativa ben può costituire una luce, e non una veduta, quando ne sia comunque impedito l'affaccio diretto, obliquo o laterale sul fondo altrui per la conformazione stessa dell'apertura e/o per la presenza di ulteriori ostacoli, come le sbarre di ferro.
11.2 In particolare, l'apertura di cui si discute nell'odierno giudizio è posta a 2,07 metri sicché ne risulta senz'altro impedito un affaccio diretto, a meno che la famiglia di parte attrice o
Pag. 7 a 10 gli avventori ospiti di questa non si dotino intenzionalmente di un supporto per avvicinarsi all'apertura.
Inoltre, dalle foto allegate risulta che l'apertura in questione è dotata di sbarre di ferro con un disegno geometrico a quadrati che impedirebbero comunque l'affaccio sul fondo altrui.
12. Né le conclusioni raggiunte dal CTU solo scalfite dalle osservazioni di parte attrice atteso che l'avvocato di ha sollevato questioni giuridiche e non tecniche, proprie di un Pt_1
CTP, e ha soffermato la propria attenzione sugli abusi urbanistici asseritamente commessi dalla e sulla soluzione pratica offerta in alternativa al correttivo proposto dal CTU, P_ proponendo un arretramento delle opere della a 3mt di distanza dal prospetto est del P_ fabbricato Pt_1
D'altronde, il CTU ha valutato tale osservazioni nel proprio elaborato finale rappresentando, in modo logico e condivisibile, che, se certamente la proposta di parte attrice può rappresentare una soluzione tecnica, è pur vero che l'apertura in questione ha natura di luce e non già di veduta.
13. Nessun rilievo può assumere, poi, la qualificazione fattane dalla p.a. nell'ordinanza di demolizione n. 76 del 18.02.2025 del Comune di Brindisi non solo perché si discorre, in modo generico e a-tecnico, di “finestre” ma anche e soprattutto perché compete al giudice, e non alla p.a., la qualificazione in diritto dell'apertura di fatto presente, ai fini del riconoscimento dell'esistenza o meno della servitù invocata da parte attrice.
14. Preme, infine, rilevare l'inutilità di un approfondimento istruttorio a mezzo chiarimenti richiesti al CTU con ordinanza del 17.02.2023 e formulati con successiva Per_1 ordinanza del 24.03.2025.
Dall'elaborato in atti, valutato congiuntamente alle foto e alla planimetria, risulta con chiarezza l'argomentazione seguita dal CTU per l'individuazione di una luce e non già di una veduta nell'apertura di cui alla lettera B.
Fuori dalla dimensione conciliativa tentata e fallita risulta, quindi, superfluo procedere a un ulteriore accertamento peritale che riguardi l'intero fabbricato, i tempi di realizzazione ed eventualmente di chiusura delle diverse aperture indicate in planimetria nonché le caratteristiche costruttive del torrino scala e del vano ascensore, se realizzati in aderenza o meno e in appoggio o meno e, ancora, nel rispetto o meno delle distanze legali.
15. Alla luce delle considerazioni su esposte si deve, quindi, rigettare la domanda attrice di accertamento dell'esistenza della servitù di veduta sul prospetto est posta a carico della proprietà
e in favore della proprietà P_ Pt_1
16. Infine, si deve statuire sulle spese di lite relative all'intero giudizio, atteso che nessuna pronuncia sul punto si ritrova nella sentenza parziale n. 1679/2020 del 28.12.2020.
Pag. 8 a 10 A tal fine si deve considerare l'esito complessivo del giudizio:
- con la sentenza parziale il Tribunale ha accolto la domanda sub 1 proposta da parte attrice con riferimento all'asserita violazione del decisum della Corte di Appello di Lecce contenuto nella sentenza 54/1989, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU nel primo elaborato depositato il 09.02.2018.
In quella sede il CTU ha constatato, invero, che “il parapetto è stato demolito e ha un'altezza di circa 10cm con la messa in opera di una ringhiera in ferro alta circa 92cm, distante 3mt, dalla proprietà confinante”, così risultando che, per un verso, la convenuta aveva rispettato la statuizione della Corte di appello relativa alla riduzione del parapetto del lastrico entro la distanza di
3mt dalla proprietà confinante e che, per altro verso, la convenuta non aveva rispettato la statuizione della Corte di appello relativa alla riduzione del parapetto del lastrico all'altezza massima di 25cm;
- con la presente sentenza il Tribunale ha rigettato la domanda sub 2 proposta da parte attrice con riferimento all'esistenza della servitù di veduta sul prospetto est.
È evidente, allora, la soccombenza reciproca tra le parti.
Ne consegue che le spese di lite devono integralmente compensarsi a norma dell'art. 92 c.p.c.
16.1 Visto l'esito della causa, si deve escludere, peraltro, la sussistenza di una responsabilità processuale di parte attrice invocata dalla convenuta per difetto dei presupposti di legge previsti dall'art. 96 c.p.c.
La condanna alla somma equitativamente prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone, infatti, la soccombenza totale e concreta di una sola parte, risultando incompatibile con la soccombenza reciproca o parziale (v. A. Firenze 21.10.2011, Cass 7409/2016, T. Ferrara CP_ 31.5.2016, T. Bari 6.4.2016 e, da ultimo, A. 21.5.2025, n. 732).
16.2 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido le spese della
CTU svolta dal geom. , già liquidate in corso di causa. Persona_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda proposta da dr. volta Parte_1 all'accertamento del rispetto delle distanze legali sul lato est del fabbricato per cui è causa;
2. rigetta la domanda attrice proposta da dr. volta all'accertamento Parte_1 dell'esistenza della servitù di veduta sul prospetto est posta a carico della proprietà
e in favore della proprietà P_ Pt_1
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Pag. 9 a 10
4. pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della CTU svolta dal geom.
già liquidate in corso di causa. Persona_1
Brindisi, 22.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3930/2014
PROMOSSA DA
Dr. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefano Latini e Gianluca Attolini parte attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Francesco Silvestre e Ferdinando Silvestre parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio si inscrive all'interno dei rapporti litigiosi intercorrenti tra dr. Pt_1
e , proprietari dei vicini appartamenti siti in Brindisi, alla via Colonne, e
[...] Controparte_1 risalenti, in parte, al contenzioso esistente tra i propri danti causa e , cui sono CP_2 CP_3 succeduti rispettivamente e . Pt_1 P_
In questo contesto si pongono, oltre a questo giudizio, il precedente contenzioso chiuso dalla sentenza divenuta res iudicata n. 54/1989 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce e il successivo giudizio iscritto al n. RG 5141/2018 e definito dal Tribunale di Brindisi con sentenza n. 1347/2023 passata in giudicato, come da certificato del 15.12.2023.
2. In particolare, il presente giudizio trae origine dalle n. 2 domande proposte da dr.
con l'atto di citazione del 21.07.2014, relative: Parte_1
Pag. 1 a 10 1) all'accertamento, ex art. 2909 c.c., della violazione del giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 54/1989, commessa da parte della in sede di ristrutturazione nel P_
2007, con conseguente ripristino dello status quo ante relativo al lastrico solare sul lato sud
“in modo da rispettare distanze e altezze di parapetto stabilite dalla Corte d'Appello di Lecce”, ossia la riduzione del parapetto del lastrico all'altezza massima di 25cm entro la distanza di 3mt dall'allora proprietà e poi CP_2 Pt_1
2) all'accertamento, ex art. 1079 c.c., della servitù attiva di veduta in favore della proprietà esistente sul prospetto est da tempo immemore, con conseguente ripristino dello Pt_1 status quo ante e, nella specie, con demolizione del vano costruito dalla dinanzi P_ alla finestra esistente.
L'attore ha concluso, quindi, chiedendo di “1) riconoscere e dichiarare che la Sig.ra P_
, nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Brindisi alla Piazza Colonne,
[...] ha illegittimamente violato quanto disposto dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 54/89; 2) per l'effetto, condannare la Sig.ra a ripristinare lo stato dei luoghi esistente prima dell'esecuzione dei Controparte_1 lavori di ristrutturazione, provvedendo ad eseguire tutte le opere necessarie (anche determinate a mezzo CTU) per far sì che il lastricato solare del suo fabbricato, sul lato sud del prospetto, non sia più superficie calpestabile per gli abitanti del palazzo e venga riattato in modo da rispettare distanze e altezze di parapetto stabilite dalla Corte
d'Appello di Lecce;
3) sempre per l'effetto, condannare la Sig.ra a ripristinare lo stato Controparte_1 dei luoghi esistente sul prospetto est dei due fabbricati e la servitù attiva di […]” (continuazione a pag. 7 dell'atto di citazione, ma mancante in atti).
3. Dichiarata la contumacia della convenuta e avviata l'istruttoria, si è Controparte_1 tardivamente costituita in giudizio con comparsa del 24.03.2017, chiedendo il rigetto delle domande attrici, vinte le spese di lite.
Al riguardo, la convenuta ha dedotto che, per un verso, la decisione della Corte di Appello di
Lecce è stata rispettata e che, per altro verso, nessuna servitù di veduta in favore del fondo Pt_1 esiste, in quanto trattasi di luce e non di veduta, anche in ragione dell'inferriata presente impeditiva della vista.
Ha invocato, quindi, la previsione dell'art. 904 c.c., indicando di aver costruito il vano scala, come assentito dal in aderenza al muro, e ha dedotto la natura meramente emulativa della CP_4 domanda proposta da ai sensi dell'art. 833 c.c., anche in considerazione della carenza di Pt_1 interesse ad agire dello stesso.
4. La causa è stata istruita in via documentale, con l'assunzione delle prove dichiarative richieste e ammesse nonché a mezzo n. 2 CTU svolte dal geom. con il deposito Persona_1 di n. 2 elaborati peritali dapprima il 09.02.2018 e dipoi il 09.11.2021.
Pag. 2 a 10 4.1 A seguito del deposito del primo elaborato peritale il Tribunale di Brindisi ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, con sentenza parziale n. 1679/2020 pronunciata il 28.12.2020, ha parzialmente definito la controversia, ordinando “la rimozione della ringhiera in ferro alta circa cm.
92 che correda il lastrico o, in via alternativa, a scelta della convenuta, la erezione di un muro di almeno 2 metri”.
Avverso tale sentenza entrambe le parti hanno espresso riserva di appello, reiterandola in corso di causa.
4.2 Disposta la prosecuzione del giudizio con l'ulteriore indagine tecnica affidata sempre al CTU geom. il giudizio è proseguito fino all'udienza di precisazione delle conclusioni Per_1 dell'01.07.2022.
A scioglimento della riserva assunta il Tribunale ha pronunciato l'ordinanza del 17.02.2023 con cui, svolti una serie di rilievi anche di natura processuale, ha rimesso la causa sul ruolo, convocando il CTU a chiarimenti.
4.3 Nell'attesa dei chiarimenti del CTU e mutato il giudice istruttore, il Tribunale ha formulato, con ampia e motivata ordinanza del 21.02.2024, una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. dal seguente tenore:
“- rinuncia di alla domanda proposta sub 2); Parte_1
- corresponsione in favore di delle spese di lite, liquidate nella misura di € 3.258,00 a titolo di Controparte_1 onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA come per legge, così determinate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, tenuto conto del valore indeterminabile e della media complessità del giudizio, con una riduzione del 70% applicata equitativamente secondo lo spirito conciliativo della presente proposta”.
Mentre parte convenuta ha dichiarato di aderire alla proposta del Tribunale, parte attrice ha negato la propria adesione invocando le violazioni urbanistiche commesse dalla , la P_ difformità dello stato dei luoghi rispetto ai progetti assentiti e le ulteriori valutazioni tecniche svolte dal sfociate nell'ordinanza di demolizione n. 76 del 18.02.2025. CP_4 CP_5
4.4 Fallito il tentativo di bonario componimento, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi.
La causa è stata trattenuta, quindi, in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
5. Negli scritti difensivi finali il dr. ha reiterato le proprie conclusioni, Parte_1 evidenziando, in particolare, due aspetti.
In primo luogo, ha osservato che la decisione della Corte di appello di Lecce n. 54/1989 riguarda l'intero fabbricato e non solo il lato sud.
Pag. 3 a 10 In secondo luogo, ha notato che la costruzione realizzata dalla viola tanto la normativa P_ urbanistica, all'uopo invocando la successiva ordinanza di demolizione n. 76 del 18.02.2025 emessa dal Comune di Brindisi e, per vero, impugnata, innanzi al Tar competente, dalla
, quanto la normativa civilistica inerente alla distanza legale minima di 3mt. P_
5.1 Parimenti ha reiterato le proprie conclusioni, insistendo per Controparte_1
l'inammissibilità della diversa domanda relativa alle distanze legali e chiedendo altresì la condanna di al pagamento della somma prevista dall'art. 96 c.p.c., anche in ragione della mancata Pt_1 adesione di controparte alla proposta conciliativa, oltre che del comportamento emulativo.
***
6. Prima di entrare nel merito della decisione è bene svolgere alcune premesse d'ordine processuale.
6.1 Il thema decidendum è oggi circoscritto, come già rilevato con ordinanza del 17.02.2023, alla sola domanda sub 2) proposta dall'attore, atteso che sulla domanda sub 1) si è già pronunciato il Tribunale con sentenza parziale dotata di efficacia vincolante interna in questo giudizio, ancorché oggetto di riserva di appello espressa da entrambe le parti del giudizio.
6.1.1 Né può dirsi, come sostenuto dalla convenuta, che la sentenza parziale n. 1679/2020 pronunciata il 28.12.2020 sia, in realtà, una sentenza definitiva pronunciata su tutte le domande.
Al riguardo va osservato che, pur essendoci una valutazione in termini di obiter dictum circa la fondatezza o meno della seconda domanda relativa alla servitù di veduta (v. paragrafo 3), nessuna decisione espressa ed esplicita è stata adottata sul punto dal Tribunale. Infatti, nel “
pqm
” ci si è limitati a definire solo la prima domanda relativa alla violazione del giudicato della Corte di
Appello di Lecce e a disporre la prosecuzione del giudizio, come da ordinanza istruttoria relativa al secondo accertamento peritale demandato al CTU geom. Per_1
Residua, quindi, il potere-dovere di questo Tribunale di valutare la seconda domanda di giustizia proposta dall'attore.
6.1.2 In questa sede la valutazione è, pertanto, ridotta alla sola domanda di accertamento, ex art. 1079 c.c., dell'esistenza o meno della servitù di veduta sul prospetto est a carico della proprietà e in favore della proprietà P_ Pt_1
6.2 Nessun pregio hanno, invero, le difese finali relative alla portata generale, per tutto il fabbricato, della sentenza della Corte di appello di Lecce.
Infatti, per un verso, non è dato conoscere il testo integrale della decisione invocata, che avrebbe dovuto essere allegata dall'attore, a norma dell'art. 2697 c.c.
Per altro verso, è lo stesso attore ad aver puntualmente indicato le zone del fabbricato censurate, secondo i riferimenti cardinali (sud ed est), nel proprio atto introduttivo così limitando la
Pag. 4 a 10 cognizione del giudice adito alle sole porzioni di fabbricato oggetto di denuncia, in ossequio ai principi della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato posti dagli artt. 99 e 112
c.p.c.
Se è ammesso che la parte possa ridurre la propria pretesa in ragione del principio logico secondo cui “il più contiene il meno”, non è consentito, invece, che la parte possa estendere la propria pretesa oltre i limiti della domanda formulata e cristallizzata nell'atto introduttivo o, al più, nella prima memoria difensiva, ai sensi dell'art. 183 c.p.c. ratione temporis applicabile, pena la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'art. 24
Cost.
Va osservato, d'altronde, che la sentenza della Corte di appello di Lecce rileva, come invocato da parte attrice, solo ai fini della decisione sulla prima domanda volta all'accertamento della violazione del giudicato, ex art. 2909 c.c., sulla quale questo Tribunale ha già deciso con sentenza parziale, sì da non residuare oggi alcuna potestas iudicandi sul punto.
6.3 Nessun ingresso può trovare, poi, la domanda formulata dall'attore solo nelle ultime udienze e ribadita negli scritti finali relativa all'accertamento, ex art. 873 c.c., della violazione della distanza legale minima di 3mt asseritamente commessa dalla nella costruzione del vano P_ scale (altresì denominato dalle parti torrino scale) per la porzione (non in aderenza) posta di fronte all'apertura della veduta della cui servitù si discute nel presente giudizio.
Si tratta, infatti, di un'inammissibile mutatio libelli, vietata dall'art. 183 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Alle iniziali due domande di (1) accertamento della violazione del giudicato, ex art. 2909 c.c., e di
(2) accertamento della servitù di veduta, ex art. 1079 c.c. si affianca, infatti, ben oltre i termini processuali massimi, la formulazione di una terza e inammissibile domanda di (3) accertamento della violazione delle distanze legali, ex art. 873 c.c.
Ne va dichiarata, quindi, l'inammissibilità.
6.4 Parimenti nessun pregio hanno, in questa sede, le presunte violazioni della normativa urbanistica ogni qual volta non si riflettano in altrettante violazioni della normativa civilistica (id est le distanze tra proprietari vicini) correttamente e tempestivamente eccepite nei modi e nei termini previsti dalla legge regolatrice del processo civile.
6.5 Ancora, nessun rilievo in termini di efficacia vincolante esterna assume, in questo giudizio, la sentenza definitiva n. 1347/2023, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Brindisi ha rigettato le domande proposte dal dr. nei confronti di nel Parte_1 Controparte_1 giudizio n. 5141/2018.
Pag. 5 a 10 Quest'ultimo giudizio ha avuto un oggetto parzialmente identico all'odierno giudizio ma non perfettamente sovrapponibile.
Nel giudizio n. 5141/2018 il dr. ha fatto valere, infatti, (per la seconda volta) la pretesa Pt_1 situazione di fatto e di diritto esistente sul lato sud, proponendo (questa volta) domanda volta all'accertamento dell'inesistenza, ex art. 949 c.c., della servitù di affaccio e/o veduta in favore della proprietà sulla proprietà (oltre a invocare il danno da infiltrazioni). P_ Pt_1
Non vi è traccia, invece, di alcuna domanda relativa alla servitù di veduta in favore della proprietà
e a carico della proprietà dedotta in questo giudizio, con la domanda sub 2), con Pt_1 P_ la conseguenza che nessuna pronuncia dotata della forza della res iudicata può esservi stata da parte del Tribunale, limitandosi eventuali valutazioni al riguardo a mere argomentazioni e obiter dicta privi di efficacia vincolante esterna.
6.6 In definitiva, il Tribunale è oggi chiamato a verificare, ai sensi dell'art. 1079 c.c., solo l'esistenza o meno della servitù di veduta asseritamente vantata dall'attore e asseritamente esistente sul prospetto est a carico della proprietà e in favore della proprietà P_ Pt_1
7. Ciò premesso, deve dirsi che la domanda è infondata e che, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
8. Dalle risultanze istruttorie non è emersa, infatti, l'esistenza di alcuna servitù di veduta sul prospetto est in corrispondenza dell'apertura indicata con la lettera “B” in favore della proprietà a carico della proprietà la cui tutela possa oggi essere invocata Pt_1 P_ dall'attore e riconosciuta dal Tribunale.
9. A tale conclusione conduce l'esame dei seguenti elementi istruttori:
- la planimetria in atti allegata sub n. 8 all'udienza del 27.05.2022, come da verbale sottoscritto dalle parti, e ridepositata da parte convenuta con nota del 21.02.2024;
- il secondo elaborato peritale depositato il 09.11.2021 dal CTU geom. e le foto a Per_1 colori nn. 1, 2, 3 e 5 a questa allegate;
- le valutazioni incidenter tantum svolte nella sentenza n. 1347/23 (pagg. 3 e 4) anche per mezzo del richiamo, in quella sede, all'esame dell'arch. per l'attore Per_2 Pt_1
10. Anzitutto, è bene precisare che il fatto che la servitù di veduta invocata in questa sede da parte attrice corrisponda all'apertura sub lettera B risulta, in modo pacifico, dagli atti di causa.
A interessare i rapporti di vicinato tra le parti si pongono, invero, n. 3 aperture indicate nella planimetria catastale in atti con le lettere A, B e C.
L'apertura sub lettera A è posta sul lato sud del fabbricato, come risulta evidente dall'orientamento cardinale indicato nell'angolo della planimetria (dove la direzione della freccia della bussola indica il Nord), sì da risultare, quindi, fuori dal perimetro del presente giudizio.
Pag. 6 a 10 Le aperture sub lettere B e C sono poste, invece, sul lato est del fabbricato, come risulta sempre dall'orientamento cardinale indicato nell'angolo della planimetria.
Tuttavia, di queste due aperture quella sub lettera A risulta, alla luce dell'esame della CTU, delle foto in atti e della non contestazione dei fatti esposti dalla (v. da ultimo comparsa P_ conclusionale), esser stata chiusa dalla porzione del torrino scala costruito dalla in P_ aderenza all'immobile di proprietà di Pt_1
Viceversa, l'apertura sub lettera B risulta l'unica tutt'oggi presente in rerum natura a carico della proprietà e in favore della proprietà così come residuata dagli interventi di P_ Pt_1 ristrutturazione edilizia realizzati dalla che, in quella porzione di immobile, ha costruito P_ il torrino scala non in aderenza all'immobile di proprietà di ma a una distanza di 2,41mt. Pt_1
11. Ebbene, tale apertura sub lettera B risulta priva dei requisiti della veduta, potendosi qualificare solo come luce.
Va rilevato, infatti, che “la finestra dell'attore internamente dal piano di calpestio della propria abitazione è alta da terra circa cm 207, quindi la stessa funge da passaggio per luce ed aria” e che “trovandosi ad una altezza che non permette vedute, serve solo ed esclusivamente a fungere da passaggio per luce ed aria”.
Al riguardo, le conclusioni rassegnate dal CTU esprimono una valutazione tecnica coerente al dato normativo che, distinguendo tra luci e vedute all'art. 900 c.c., differenzia altresì la servitù di luce da quella di veduta.
11.1 Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “Affinché sussista una veduta ex art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della "inspectio", anche quello della "prospectio" sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, secondo un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione”
(Ordinanza n. 346 del 10/01/2017 )”.
Oltre all'indicazione metrica posta dall'art. 901, n. 3), c.c., la Corte ha in più occasioni valorizzato anche gli ulteriori elementi di fatto rivelatori dell'attività non solo di inspectio ma anche di prospectio esercitabili per mezzo dell'apertura sì da poterla qualificare come veduta, e non luce. Al riguardo ha chiarito che anche un'apertura posta a un'altezza inferiore ai due metri e mezzo (nel caso di specie dell'ordinanza richiamata si trattava di 1,56m) previsti dalla disposizione normativa ben può costituire una luce, e non una veduta, quando ne sia comunque impedito l'affaccio diretto, obliquo o laterale sul fondo altrui per la conformazione stessa dell'apertura e/o per la presenza di ulteriori ostacoli, come le sbarre di ferro.
11.2 In particolare, l'apertura di cui si discute nell'odierno giudizio è posta a 2,07 metri sicché ne risulta senz'altro impedito un affaccio diretto, a meno che la famiglia di parte attrice o
Pag. 7 a 10 gli avventori ospiti di questa non si dotino intenzionalmente di un supporto per avvicinarsi all'apertura.
Inoltre, dalle foto allegate risulta che l'apertura in questione è dotata di sbarre di ferro con un disegno geometrico a quadrati che impedirebbero comunque l'affaccio sul fondo altrui.
12. Né le conclusioni raggiunte dal CTU solo scalfite dalle osservazioni di parte attrice atteso che l'avvocato di ha sollevato questioni giuridiche e non tecniche, proprie di un Pt_1
CTP, e ha soffermato la propria attenzione sugli abusi urbanistici asseritamente commessi dalla e sulla soluzione pratica offerta in alternativa al correttivo proposto dal CTU, P_ proponendo un arretramento delle opere della a 3mt di distanza dal prospetto est del P_ fabbricato Pt_1
D'altronde, il CTU ha valutato tale osservazioni nel proprio elaborato finale rappresentando, in modo logico e condivisibile, che, se certamente la proposta di parte attrice può rappresentare una soluzione tecnica, è pur vero che l'apertura in questione ha natura di luce e non già di veduta.
13. Nessun rilievo può assumere, poi, la qualificazione fattane dalla p.a. nell'ordinanza di demolizione n. 76 del 18.02.2025 del Comune di Brindisi non solo perché si discorre, in modo generico e a-tecnico, di “finestre” ma anche e soprattutto perché compete al giudice, e non alla p.a., la qualificazione in diritto dell'apertura di fatto presente, ai fini del riconoscimento dell'esistenza o meno della servitù invocata da parte attrice.
14. Preme, infine, rilevare l'inutilità di un approfondimento istruttorio a mezzo chiarimenti richiesti al CTU con ordinanza del 17.02.2023 e formulati con successiva Per_1 ordinanza del 24.03.2025.
Dall'elaborato in atti, valutato congiuntamente alle foto e alla planimetria, risulta con chiarezza l'argomentazione seguita dal CTU per l'individuazione di una luce e non già di una veduta nell'apertura di cui alla lettera B.
Fuori dalla dimensione conciliativa tentata e fallita risulta, quindi, superfluo procedere a un ulteriore accertamento peritale che riguardi l'intero fabbricato, i tempi di realizzazione ed eventualmente di chiusura delle diverse aperture indicate in planimetria nonché le caratteristiche costruttive del torrino scala e del vano ascensore, se realizzati in aderenza o meno e in appoggio o meno e, ancora, nel rispetto o meno delle distanze legali.
15. Alla luce delle considerazioni su esposte si deve, quindi, rigettare la domanda attrice di accertamento dell'esistenza della servitù di veduta sul prospetto est posta a carico della proprietà
e in favore della proprietà P_ Pt_1
16. Infine, si deve statuire sulle spese di lite relative all'intero giudizio, atteso che nessuna pronuncia sul punto si ritrova nella sentenza parziale n. 1679/2020 del 28.12.2020.
Pag. 8 a 10 A tal fine si deve considerare l'esito complessivo del giudizio:
- con la sentenza parziale il Tribunale ha accolto la domanda sub 1 proposta da parte attrice con riferimento all'asserita violazione del decisum della Corte di Appello di Lecce contenuto nella sentenza 54/1989, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU nel primo elaborato depositato il 09.02.2018.
In quella sede il CTU ha constatato, invero, che “il parapetto è stato demolito e ha un'altezza di circa 10cm con la messa in opera di una ringhiera in ferro alta circa 92cm, distante 3mt, dalla proprietà confinante”, così risultando che, per un verso, la convenuta aveva rispettato la statuizione della Corte di appello relativa alla riduzione del parapetto del lastrico entro la distanza di
3mt dalla proprietà confinante e che, per altro verso, la convenuta non aveva rispettato la statuizione della Corte di appello relativa alla riduzione del parapetto del lastrico all'altezza massima di 25cm;
- con la presente sentenza il Tribunale ha rigettato la domanda sub 2 proposta da parte attrice con riferimento all'esistenza della servitù di veduta sul prospetto est.
È evidente, allora, la soccombenza reciproca tra le parti.
Ne consegue che le spese di lite devono integralmente compensarsi a norma dell'art. 92 c.p.c.
16.1 Visto l'esito della causa, si deve escludere, peraltro, la sussistenza di una responsabilità processuale di parte attrice invocata dalla convenuta per difetto dei presupposti di legge previsti dall'art. 96 c.p.c.
La condanna alla somma equitativamente prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone, infatti, la soccombenza totale e concreta di una sola parte, risultando incompatibile con la soccombenza reciproca o parziale (v. A. Firenze 21.10.2011, Cass 7409/2016, T. Ferrara CP_ 31.5.2016, T. Bari 6.4.2016 e, da ultimo, A. 21.5.2025, n. 732).
16.2 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido le spese della
CTU svolta dal geom. , già liquidate in corso di causa. Persona_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda proposta da dr. volta Parte_1 all'accertamento del rispetto delle distanze legali sul lato est del fabbricato per cui è causa;
2. rigetta la domanda attrice proposta da dr. volta all'accertamento Parte_1 dell'esistenza della servitù di veduta sul prospetto est posta a carico della proprietà
e in favore della proprietà P_ Pt_1
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Pag. 9 a 10
4. pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della CTU svolta dal geom.
già liquidate in corso di causa. Persona_1
Brindisi, 22.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 10 a 10